Comune di Cervarese Nuovo Piano
PARTE TERZA NORME IGIENICO-SANITARIE
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PARTE TERZA NORME IGIENICO-SANITARIE
TITOLO I PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE ARTICOLO 52 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente. In particolare e` vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno. E` vietato inoltre impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile Sanitario e dall'Ufficio Tecnico comunale o dal Tecnico a ciò delegato dal Comune.
Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondamenta mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
sottostante cantinato) devono essere sopraelevati di almeno cm. 50 rispetto al piano di campagna circostante; tale norma non si applica nel caso di interventi di restauro e ristrutturazione su edifici esistenti. I pavimenti relativi saranno perciò impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o cantinato.
I locali non abitabili e quelli abitabili (impostati pero` su piano cantinato) debbono essere sopraelevati di almeno cm. 15 rispetto al piano di campagna.
Particolare accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico nei locali abitabili di edifici con più alloggi. In ogni caso lo spessore, comprensivo di tutti i materiali di finitura (intonaci, rivestimenti, materiale isolante, pavimenti , ecc.) tra unita` immobiliari diverse non dovrà essere inferiore a cm. 30 per le strutture orizzontali e cm. 30 per le strutture verticali. Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti interni all'edificio.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentiti gli Enti competenti e preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura, conformemente alla legge 13/7/1966 n. 615, ai relativi decreti di applicazione, alle successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Comunale d'Igiene. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Nell'esecuzione di edifici pubblici e privati, con inclusione di quelli adibiti ad attività produttive, dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di contenimento del consumo energetico di cui alle leggi 30 aprile 1976 n.373, 10/91 e successive modificazioni. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del Comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'isolamento termico dell'edificio corredato da una relazione tecnica, all'atto della comunicazione di fine lavori dovrà altresì depositare il progetto dell'impianto corredato dei relativi certificati di conformità rilasciati da tecnico abilitato. Sempre prima dell'inizio dei lavori di nuovi edifici o di ristrutturazione di edifici esistenti, dovrà inoltre essere depositato presso il competente ufficio comunale il progetto esecutivo delle opere murarie con allegata idonea documentazione atta a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla legge e norme vigenti. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
Il progetto esecutivo dovrà comprendere: 1) piante (con sopra segnate le zone da riscaldare), sezioni, prospetti, con le caratteristiche: a) dimensionali: superfici e spessori (quindi disegni quotati): b) termiche: coefficienti di trasmissione almeno delle murature, finestre, porte e solai (con sezioni, in scala 1:10 - 1:20, delle singole pareti disperdenti, dalle quali risulti chiaramente la composizione di ciascuna); c) di stabilita`: dichiarazione impegnativa, della ditta produttrice del materiale isolante eventualmente impiegato nelle pareti, che il materiale stesso e` stabile nel tempo; d) di idoneo comportamento al fuoco (con accertamenti di laboratorio) per quanto si riferisce al materiale isolante a vista, o dei componenti che contengono materiali isolanti. 2) Relazione illustrante: a) Il calcolo di Cd del fabbricato: N.B. - Il calcolo di Cd deve tenere conto della composizione delle singole superfici trasmittenti; b) il calcolo di Cv del fabbricato (che deve essere in conformità alle disposizioni di legge; c) il calcolo delle dispersioni dei ponti termici; d) il calcolo del rapporto S/V del fabbricato in progetto; e) il calcolo del Cd massimo ammesso dal D.M. 10/3/1977 per il rapporto S/V del fabbricato; f) il calcolo di S/V di tutti gli ambienti significativi; g) il calcolo del Cd ambiente - degli ambienti di cui sopra (f) - e confronto con i valori delle tabelle di cui all'art.4 del D.M. 10/3/1977. Tutta la documentazione deve essere firmata dal Committente e dal Progettista.
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TITOLO II FOGNATURE
Viene richiamato il rispetto della normativa posta dalla legge 10/5/1976, n. 319 e dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, per la tutela delle acque dall'inquinamento, e dalla relativa normativa di applicazione statale, regionale e locale.
Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, ecc.) e` fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.
Eventuali opere di tombinamento sono subordinate alle valutazioni, da parte della Pubblica Amministrazione, di ordine idraulico ed igienico mediante specifica documentazione redatta da tecnico abilitato, riportante tutti i dati necessari a definire portate, diametri, manufatti. Tali opere saranno soggette sempre al rilascio di autorizzazione non onerosa. ARTICOLO 59 - CONDOTTI CHIUSI Le acque usate dagli insediamenti residenziali, devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza e convogliate alla rete di fognatura comunale. Le acque usate dagli insediamenti produttivi nei cicli di lavorazione, possono essere immesse nella fognatura comunale dopo idoneo pretrattamento, tale da farle rientrare nei limiti massimi di accettabilità previsti dalle leggi vigenti.
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia d'igiene, ai sensi della legge 10/5/1976 n. 319, e successiva normativa di applicazione. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la stabilita` dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico può , ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ARTICOLO 61 - ALLACCIAMENTI Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti, e qualità delle acque da immettere. ARTICOLO 62 - FOGNATURE RESIDENZIALI Vanno previste in generale canalizzazioni per lo smaltimento delle acque bianche e nere e meteoriche di regola allacciate alla fognatura comunale, o in mancanza di quest'ultima, un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia. Qualora non esista o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura: a) per i Piani di Lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario; b) nelle zone di completamento e nelle zone rurali, su parere conforme del Responsabile Sanitario, in relazione al numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare le soluzioni conseguenti ai risultati di idonea perizia idrogeologica che indichi lo smaltimento possibile ai sensi delle disposizioni vigenti in
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materia. ARTICOLO 63 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI Le caratteristiche delle condotte di fognatura e dei relativi allacciamenti sono contenute nel Regolamento di Fognatura. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00, e prolungato fino al pozzetto di raccordo. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari esigenze architettoniche. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
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TITOLO III REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Sono ammesse abitazioni “monostanza”, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 se per una persona e a mq. 38 se per due persone. Ogni abitazione, ad esclusione degli edifici ubicati in ZTO E, dovrà essere dotata di autorimessa, interna al fabbricato, di superficie totale netta non inferiore a 15,00 mq. Ivi compresi gli alloggi monostanza. I parcheggi esterni dovranno essere reperiti e delimitati all'interno del lotto, ma in ogni caso al di fuori degli spazi pubblici. ARTICOLO 65 - CLASSIFICAZIONE DEL LOCALI Sono considerati locali di abitazione permanente e locali abitabili ai fini del presente regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persona non ha carattere di saltuarietà: A1 - soggiorni, cucine, cucine-pranzo, taverne, camere da letto in edifici di abitazione individuale e collettiva; - uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici, ambulatori;
- officine, laboratori, locali destinati in genere ad attività di lavoro, cucine collettive; - autorimesse non destinate al solo posteggio delle autovetture ma dove vengano effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; - magazzini, depositi.
o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro, autorimesse di solo posteggio; S2 - vani scala; - ripostigli; - salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza; - lavanderie, stenditoi e legnaie. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio insindacabile del Comune su parere della Commissione Edilizia. ARTICOLO 66 - LOCALI ABITABILI I locali abitabili di categoria A1, nelle nuove costruzioni , devono avere: una superficie minima di pavimento di almeno mq. 8.00 con larghezza minima di ml. 2.00; un'altezza, misurata dal pavimento al soffitto finiti, di ml. 2,70; nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote l'altezza media non deve essere inferiore a ml. 2,70 ; una superficie dei fori di illuminazione ed aerazione direttamente comunicante con l'esterno, non inferiore a 1/8 della superficie netta del locale. I locali di categoria A2 devono avere: una superficie non inferiore a quella prevista dal piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva di vendita, per l’attività esercitata;
l'altezza media non deve essere inferiore a ml. 3.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (DPR 303/56, D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni); estratto dal DPR 303/56, Titolo II°, art.6: "1.I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a metri 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq.2. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine e impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche ad aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente." estratto dal D.Lgs 626/94, art.6: "I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;" una superficie di illuminazione ed aerazione conforme alle disposizioni impartite in materia dall’USL. Per i negozi con superficie inferiore ai 400 mq la superficie dei fori di illuminazione deve essere non inferiore a 1/10 della superficie netta dei locali e la superficie dei fori di areazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie netta dei locali. Nei locali di abitazione, nei negozi, nei depositi e magazzini, i soppalchi sono ammessi solamente quando si verifichino le seguenti condizioni: il locale abbia un'altezza minima netta di m. 5,00; la proiezione orizzontale del soppalco non superi il 50% della superficie del locale su cui insiste; l'altezza minima del soppalco e dello spazio ad esso sottostante non sia inferiore a mt. 2,40; Per gli edifici di uso collettivo o speciale si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti. I parametri sopra descritti sono obbligatori per gli edifici esistenti solo nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, salvo che i locali abitabili esistenti abbiano una altezza minima di almeno 2.50 m per cui ne può rimanere inalterata l’altezza ; nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro i parametri edilizi potranno essere mantenuti nelle dimensioni esistenti. ARTICOLO 67 - CUCINE I locali adibiti a cucina, oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente devono essere comunque forniti di un condotto verticale, per la aspirazione dei vapori e delle esalazioni ed un altro per il convogliamento dei fumi di combustione di dimensioni conformi alla normativa vigente in materia, nonché di prese d’aria dimensionate ai sensi della 46/90. Sono ammesse cucinette o camere di cottura con una superficie inferiore a mq. 8, purché facenti corpo unico con i locali di soggiorno e munite di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Le canne fumarie propriamente dette, di espulsione dei prodotti di combustione di caldaie e scaldabagni, devono ottemperare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n°412 del 26.08.1993; i condotti di espulsione dei vapori di cucina, cappe, aspiratori, etc., possono essere realizzati a parete con griglia esterna o convogliati sopra il tetto . ARTICOLO 68 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale per servizio igienico dotati di W.C., lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:
aerazione ed illuminazione diretta dall’esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0.80 e` ammessa l'illuminazione artificiale e l’aerazione con impianto di aspirazione meccanica, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria;
accessibilità esclusivamente da vani comuni o di disobbligo, fatta eccezione: alloggi monovano; Nel caso in cui sia previsto un secondo o più locali per i servizi igienici, questi possono essere accessibili da locali abitabili, ad esclusione delle cucine, ed avere una superficie minima di mq. 2,5. Ogni unita` da destinarsi alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici adeguati, aerati direttamente o in depressione, ivi comprese le attrezzature alberghiere. I locali per i servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un'altezza minima di mt, 2,00 con materiale impermeabile e lavabile. ARTICOLO 69 - SCALE ED ASCENSORI Tutte le scale principali dei fabbricati con tre o più piani abitabili devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a ml. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
1,20 nel caso di nuove costruzioni, ml.1.00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, salvo ciò non contrasti con le esigenze di conservazione di scale preesistenti anche di dimensione inferiore, salvo le maggiori dimensioni richieste per l'adeguamento alla LS.13/89; le scale possono essere aerate ed illuminate artificialmente. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi uni-bifamiliari e` ammessa la larghezza minima di m. 1,00. Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti. In tutti i nuovi edifici o nella ristrutturazione di edifici esistenti con più di tre livelli fuori terra o nei casi previsti dall’art.3 punto 2b del D.M. 16-06-89 n°236, dovrà essere previsto l'impia nto di ascensore, salvo i casi nei quali e richiesto per l'adeguamento alla LS.13/89; Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente art. 54. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere corrispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle persone con impedita o ridotta capacità fisica o motoria. Le ringhiere ed i parapetti esterni ai fabbricati posti a quota superiore a ml. 0,50 dal piano di campagna, devono avere altezze
di diametro. All’interno degli alloggi possono essere realizzati dislivelli di stanza non superiori ad un metro senza particolari parapetti, purché opportunamente segnalati; qualora il dislivello sia superiore, o nel caso di scale interne, debbono essere predisposti parapetti di forma e dimensione utili a garantire adeguati livelli di sicurezza.
I locali di cat. S1 e S2 in alternativa alla illuminazione ed aerazione dirette possono essere illuminati artificialmente ed aerati con dispositivo di aerazione forzata. L'altezza minima media è fissata in ml. 2,40 per i locali della cat. S1 e ml. 2,00 per quelli non abitabili della cat. S2; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00. Sono da comprendersi tra i locali accessori non abitabili della cat. S2 i locali con soffitto inclinato che, pur non avendo una altezza media di ml. 2,00, hanno una altezza massima superiore a ml. 2.50. Potrà a giudizio del Responsabile Sanitario, essere consentita aerazione ed illuminazione artificiale con opportune apparecchiature che garantiscano condizioni di assoluta igienicità dell'ambiente.
I locali seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2.20, i locali a piano terra devono avere un'altezza minima di ml. 2.40. I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente art. 53.
Le strutture destinate ad ambulatori medici, gabinetti medici, studi professionali medici, poliambulatori ed ambienti in genere destinati ad attività sanitarie, dovranno essere costituiti da almeno una sala visite, un locale di attesa, un servizio igienico. Le attività specifiche delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti sanitarie ausiliarie, delle professioni sanitarie, non possono essere svolte in ambienti inseriti in unità immobiliari con diversa destinazione d'uso. Le suddette attività possono essere espletate soltanto in ambienti formanti un'unica unità immobiliare con una propria autonomia funzionale, destinati al fine specifico. I locali dovranno rispondere ai sottoelencati requisiti minimi: A) Il locale sala visite dovrà avere: 1) altezza non inferiore a ml 2.70; nel caso di soffitto non orizzontale l'altezza media non dovrà essere inferiore a ml 2.70 con altezza minima di ml 2.20;
pavimento del locale; tale superficie potrà essere ridotta ad 1/16 a condizione che il locale sia dotato di adeguato impianto di ventilazione; in particolare gli impianti di condizionamento dovranno garantire una immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc. per persona per ora e gli impianti di ventilazione una immissione di aria non inferiore a 32 mc. per persona per ora; 4) pavimenti in materiale liscio, lavabile, impermeabile, con esclusione di moquette di qualsiasi tipo; 5) pareti tinteggiate o rivestite di materiale liscio, lavabile, impermeabile fino all'altezza di ml. 2.00; 6) lavandino con acqua corrente; B) Il locale di attesa dovrà avere: 1) altezza non inferiore a ml 2.70; nel caso di soffitto non orizzontale l'altezza media non dovrà essere inferiore a ml 2.70 con Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
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altezza minima di ml 2.20; 2) una superficie minima di mq. 9 con larghezza non inferiore a ml.2.50; 3) superficie finestrata pari ad 1/8 della superficie di pavimento; tale superficie potrà essere integrata o sostituita con adeguato impianto di trattamento dell'aria conforme alle norme UNI; 4) pavimenti lisci e lavabili, con esclusione di moquette di qualsiasi tipo; 5) pareti con i medesimi requisiti richiesti per la sala visite; C) Il servizio igienico dovrà: 1) Essere accessibile dalla sala d'attesa o dalle parti comuni della struttura; disimpegnato da anti wc; 2) superficie complessiva (wc + anti wc) non inferiore a mq. 2.50 con lato minimo pari ad un metro; l'apertura della porta deve essere rivolta verso l'esterno; 3) l'altezza media non inferiore a ml 2.40 con altezza minima di ml 2.20; 4) dotato di wc e lavandino, aerato direttamente o con impianto di depressione; 5) pavimento e pareti fino ad un'altezza di ml. 2.20 dovranno essere rivestiti di materiale liscio, lavabile, ed impermeabile. I locali utilizzati come ambulatori odontoiatrici potranno avere una dimensione minima di mq. 9.00 con larghezza non inferiore a ml. 2.50. Nel caso di suddivisione del locale in box, la superficie minima di ogni punto lavoro non potrà essere inferiore a mq. 9.00 e le pareti divisorie non potranno avere un'altezza superiore a ml. 2.00. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
TITOLO IV COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE
Le prescrizioni di cui agli articoli del precedente titolo III per gli edifici ed i locali di uso collettivo ivi non contemplati destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, al culto, al ristoro, ed altre simili attività, esclusa sempre la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti normative:
inferiore a 5 ricambi/ora ed adeguato all'uso del locale, secondo le modalità prescritte dal Responsabile Sanitario. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui all'art.65 per i locali destinati ad usi individuali, salvo leggi o norme vigenti di natura particolare. Inoltre:
altezza al soffitto; e) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti, in uso comune; f) i dormitori devono avere una cubatura minima di mc. 15 per letto. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie ed impianti.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 503/96, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n°236, emanate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989 n°13, per gli edifici privati e di quanto stabilito dalla Regione Veneto in materia. Oltre alle provvidenze, di cui al precedente art. 69 sarà pertanto dedicata particolare cura alla accessibilità dei servizi e di tutti i percorsi esterni, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere, con particolare riguardo agli ascensori. ARTICOLO 75 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini , le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi accessori. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia. ARTICOLO 76 - EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 64 e seguenti. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato residenziale locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile, granaio. e depositi di materiali soggetti a fermentazione, salvo per quanto già esistente. ARTICOLO 77 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento o in misura minima fissata dall’ULS; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino altre il tetto. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducono il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. Il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. Le porte devono aprirsi verso l’esterno. Le distanze dalle stalle dagli insediamenti sono quelle previste dalla Delibera della Giunta Regionale n°7949 del 22-12-89. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia; essa deve essere situata a distanza non minore di 30 m. dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 20 m. dalle strade, e comunque secondo le prescrizioni impartite Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
dall’ULS. I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 62. Per quanto non contemplato dal presente articolo per la edificabilità nelle zone agricole si applicano le norme di attuazione del PRG e quelle della L.R. 24/85 e successive modificazioni ed integrazioni. Comune di Cervarese Nuovo Piano Regolamento Santa Croce 1998 Regolatore Generale Edilizio
Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.G.R.V. n°338 del 08.02.2000, varianti parziali di giugno 2000 (D.C.C. n.35 del 05.06.2000), dicembre 2000 (D.C.C. n,78/2000), aprile 2001 (D.C.C. n.22,24 del 23.04.2001), giugno 2001 (D.C.C. n.27 del 04.06.2001) e agosto 2001 (D.C.C. n.41 del 02.08.2001), DCC 20/2004 e DCC 43/2004
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