Comune di Colle San Magno
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Provincia di Frosinone – ITALIA Sito internet: www.comune.collesanmagno.fr.it – Mail: info@comune.collesanmagno.fr.it
C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290 Colle San Magno, 23/5/2016 AVVISO IMU TASI 2016 Entro il 16 Giugno ed il 16 dicembre 2016 bisogna regolare l’ acconto ed il saldo delle imposte comunali IMU-TASI. Le aliquote e le modalità sono le medesime applicate nell’ esercizio 2015 ed approvate dal Comune con Delibera n 07 del 30/7/2015 . Imu - Tasi - Prime abitazioni e relative pertinenze NOVITA’ almeno al momento risultano esentati dal pagamento dell’ Imu e per il 2016 anche per la tasi:
Possessori di prima abitazione cittadini italiani residenti all’ estero AIRE – pensionati per i quali si specifica quanto segue: per i possessori di prima abitazione AIRE pensionati a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale “una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Su tale unità immobiliare l’ imu è esentata dal 2015 e la Tasi dal 2016 non è dovuta Pertanto per il 2016 sulle Abitazioni principali viene eliminata anche la TASI e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale (Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta solo dal titolare di diritto reale (PROPRIETARIO) nella misura del 70%; qualora l'immobile locato appartenga ad una delle categorie Al, A8 od A9, rimane in capo all'utilizzatore (LOCATARIO /INQUILINO) nella misura del 30%). Per usufruire della esenzione, la disposizioni IMU, già in vigore dal 2015 ha previsto che occorre presentare al Comune una autocertificazione che può essere scaricata direttamente dal sito internet
SPECIFICA SU CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE imu e tasi AL 50% Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, è inserita la seguente lettera: [La base imponibile è ridotta del 50 per cento:] «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Criticità: si tratta di un’impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. 1° aggiornamento (28 gennaio 2016 – Risposte Telefisco 2016) Con le risposte date a Telefisco 2016 è stato chiarito che il termine "immobili" è da intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo, non rilevando il possesso di terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati non ad uso abitativo. In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. Rimane il problema che la norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede lo 0,1% di una terza abitazione, l'agevolazione non spetta. 2° aggiornamento (29 gennaio 2016 – Risposta del Mef al CNA) Si è affrontato il problema del termine entro il quale registrare il contratto di comodato. La legge di stabilità prevede come condizione che il contratto di comodato sia registrato, quindi non è richiesto espressamente che si tratti di un contratto scritto. Pertanto occorre distinguere se si è concessa l'abitazione in comodato con contratto scritto o solo verbale. Nella primo caso, l'obbligo di registrazione scatta entro 20 giorni, e quindi per poter beneficiare dell'agevolazione per tutto gennaio, il comodato può partire dal 16 gennaio ed essere registrato entro il 5 febbraio, questo perché in Imu si considera come mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Per i contratti di comodato verbali, invece, non c'è in generale alcun obbligo di
essendo un adempimento nuovo, la registrazione può essere fatta entro il 1°marzo, nel rispetto dello Statuto del Contribuente che impone di non fissare obblighi tributari prima del sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore della norma che li prevede. Verificare comunque presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la modulistica da utilizzare per la registrazione. Come specificato dal MEF nella nota, poichè la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI. In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale). - Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
- Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale, quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. - Se il comodante possiede 3 (o più) immobili ad uso abitativo NON si può applicare la riduzione. - Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione. - Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9). - Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia
Ricordiamo che sono tenuti al versamento dell’ Imu tutti i proprietari di seconde abitazioni ed altri fabbricati. Le aliquote da applicare anche per il 2016 sono le seguenti:
percentuale tasi 1 per mille Gli inquilini ( con regolare contratto registrato) devono concorrere al pagamento della tasi nella percentuale del 30% mentre il restante 70% è versato dal proprietario. Aliquota del 2 per mille imu e 1 per mille tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Imu - Tasi - aree edificabili Con Deliberazione del Consiglio Comunale n 09 del 30/7/2015 risultano ricalcolati i valori delle aree edificabili diminuiti per il 2015 , a seguito alla svalutazione. Con atto del Consiglio Comunale del 28/4/2016 sono stai riconfermati anche per il 2016 i valori delle aree edificabili come di seguito riportato: ZONE VALORE 2016 A Centro storico E. 32.00 al mq B Mantenimento completamento E 28.80 al mq C1 Espansione edilizia E 25.60 al mq C2 Espansione turistica E. 16.00 al mq CR1 Ristrutturazione Edilizia E. 22.40 al mq CR2 Risrutturazione edilizia contrade di campagna E. 19.20 al mq D Artigianale E. 19.20 al mq
aliquota Imu applicabile 7.6 per mille
aliquota tasi 1 per mille Modalità di pagamento L' IMU dovrà essere pagata con modello F24 o bollettino di conto corrente postale. Relativamente alla TASI, il versamento deve essere effettuato solo con modello F24 Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste. Il contribuente provvederà al calcolo del saldo TASI E IMU in autoliquidazione. Il versamento minimo annuale è stabilito in € 5,00. IMU
TASI Codice comune C 870 Codice comune C 870 CODICI TRIBUTO CODICI TRIBUTO 3918 ALTRI FABBRICATI 3961 ALTRI FABBRICATI 3916 AREE EDIFICABILI 3960 AREE EDIFICABILI 3925 IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Si informano i contribuenti che, sul sito internet del Comune di Colle San Magno www.comune.collesanmagno.fr.it , è disponibile un link “Calcoli IMU + TASI + F24” attraverso il quale si potrà autonomamente provvedere al calcolo dei tributi per ogni singolo immobile da versare alle scadenze sopra indicate con stampa dell’ F24.Gli Uffici comunali sono disponibili per ogni informazione nei soli giorni del Venerdì e Sabato dalle ore 10,00/12,00, non si effettuano calcoli a privati. Download 38.07 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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