Comune di fara olivana con sola
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- OGGETTO: Eradicazione della Nutria di cui alla L.R.32/2014. IL SINDACO CONSTATATO
- "in zone alle quali è praticamente impossibile
- ORDINA
- Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo e all’Ambito Territoriale di Caccia Pianura Bergamasca di Caravaggio.
- Sabrina SEVERGNINI
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA
Via Umberto I, 9 24058 Bergamo
Tel 0363 93.130 Fax 0363 938.674 prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it- info@cert.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167
c.f. 83000890166 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROT. N. 982 REG. ALBO N. 43
ORDINANZA N° 05 DEL 10/04/2015
IL SINDACO CONSTATATO la rilevante presenza di nutrie su tutto il territorio comunale, in particolare in prossimità dei corsi d'acqua e canali per l'irrigazione; DATO ATTO che tale specie risulta in continua crescita in quanto specie non autoctona e quindi priva di antagonisti; CONSIDERATO che la presenza sproporzionata di tale specie: - comporta un potenziale problema sanitario in quanto può costituire un serbatoio per alcuni parassiti. Quest'ultimi, come alcuni batteri presenti nella nutria, possono essere diffusi
nell'ambiente e trasmessi all' uomo; - arreca danni alle infrastrutture quali canali di irrigazione e di scolo delle acque. La
consuetudine della specie di scavare tane ipogee può infatti compromettere la tenuta di queste infrastrutture, determinando un rischio di infiltrazione e di cedimenti con possibile
esondazione in occasione di ondate di piena; - arreca danni alle coltivazioni in quanto trattasi di un roditore essenzialmente erbivoro con
dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La sua mole, non indifferente, impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2- 2,5
kg di alimento fresco al giorno; PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 12.02/AC datata 16.03.2015 della Provincia di Bergamo, ad oggetto "Eradicazione della nutria -Applicazione della L.R. 32/2014" con la quale viene sottolineata la volontà della Provincia di Bergamo di riprendere l'attività di contenimento della specie con le modalità stabilite nel piano di contenimento in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibile con quanto disposto dalla legge regionale 32/2014; DATO ATTO che per l'applicazione a regime della normativa sopra citata è stata richiesta alla Regione Lombardia l'emanazione di norme tecniche per l'organizzazione dei punti di conferimento delle carcasse di nutria nei centri di smaltimento autorizzati nonché di norme tecniche omogenee
autorizzate; RICHIAMATO l'art. 19 del Regolamento CE 1069, secondo il quale in via subordinata, il Sindaco può consentire lo smaltimento, mediante sotterramento in loco, dei materiali di categoria 2 (di cui all'art. 9 del medesimo regolamento) "in zone alle quali è praticamente impossibile accedere alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati" VISTO il parere igienico sanitario richiesto dalla Provincia all'ASL di Bergamo - Dipartimento di Prevenzione Veterinario, allegato alla citata comunicazione della provincia; CONSIDERATO che per agevolare l'attività di abbattimento delle nutrie da parte dei soggetti autorizzati si rende necessario consentire lo smaltimento mediante il sotterramento in loco;
Legislativo 31.03.98 n.112; VISTO l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizione di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta I’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;
all’art. 4 della “Direttiva per le azioni di contenimento ed eradicazione della nutria attuato dai soggetti autorizzati L.R. 20/02 - L.R. 32/14 - D.G.P. 476 del 31/10/2011”, di procedere all’interramento delle carcasse delle nutrie abbattute sul territorio del Comune di Fara Olivana con Sola ai sensi deIl’art. 19 del Reg. CE, individuando quale area esclusiva per tale operazione, la zona adibita a verde all'interno dell’area comunale di via Nilde Iotti a lato dell'isola ecologica — Rif foglio n 7 mappale 1364, oltre che direttamente nella zona di abbattimento o direttamente presso il centro di smaltimento Ditta Gastoldi e Ferri di Spirano, Via Milano 46
le modalità prescritte dal reg. CE. 142/2011, allegato VI capo III sez 1.3. di seguito specificate: 1.
in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi, con copertura di almeno
cm.50,previo cospargimento con disinfettanti tipo calce, creolina, ecc. 2. senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentino
rischi per l’ambiente. in particolare per l’acqua, l’aria. il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che siano nocivi a causa del rumore o dell’odore. AVVERTE
La cittadinanza che chiunque violi le presenti disposizioni, abbandonando nell’ambiente Ie carcasse di nutrie, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
o da € 50,00 a € 200,00 per un’area fino a 2000 rnq o da € 200,00 a €. 500,00 per un’area oltre 12000 mq DISPONE
√ che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza
ed all'accertamento ed all’ irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza. gli agenti deII’Ufficio Polizia Locale in gestione associata tra Covo, Fara Olivana con Sola e
Isso, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; √ Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza con l’affissione all’Albo Pretorio
on-line per tutto il tempo di validità del provvedimento. √ La trasmissione del presente provvedimento al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo e all’Ambito Territoriale di Caccia Pianura Bergamasca di Caravaggio.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
IL SINDACO
Sabrina SEVERGNINI
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