Fattispecie imponibili possesso degli immobili


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Sana30.07.2017
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#12380





proprietario

  • proprietario

  • usufruttuario

  • usuario

  • titolare diritto abitazione (= coniuge superstite)

  • enfiteuta

  • titolare diritto di superficie

  • locatario finanziario (leasing)

  • concessionario di aree demaniali

  • Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

  • lex coniuge affidatario della casa coniugale (si intende in ogni caso titolare di diritto di abitazione)



Il valore dell’immobile è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori individuati.

  • Il valore dell’immobile è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori individuati.

  • Rispetto all’ICI si riscontra un aumento del 60% per abitazioni, uffici, istituti di credito e negozi; un incremento del 20% per gli immobili a destinazione speciale (D), del 40 % per i laboratori (C/3) mentre nessun incremento è previsto per la cat. B.



Gruppo Catastale Moltiplicatore ai fini ICI Moltiplicatore ai fini IMU

  • Gruppo Catastale Moltiplicatore ai fini ICI Moltiplicatore ai fini IMU

  • A tranne per la cat. A/10 100 160

  • B 140 140

  • C/2 – C/6 - C/7 100 160

  • C/1 34 55

  • C/3 – C/4 - C/5 100 140

  • A/10 50 80

  • D 50 60

  • D/5 50 80



Esempio:

  • Esempio:



Fonte:

  • Fonte:

  • decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.2)

  • decreto legge n. 223 del 2006 (art.36, c.2)

  • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)

  •  

  • Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzata

  • a scopo edificatorio ovvero è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo



AREE FABBRICABILI

  • AREE FABBRICABILI

  • Per le aree fabbricabili l’art.5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione;

  • all’indice di edificabilità;

  • alla destinazione d’uso consentita;

  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

  • E’ confermata la possibilità di stabilire, per le aree fabbricabili, i valori venali in comune commercio individuando il valore minimo sul quale il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.



  • La base imponibile è determinata considerando il valore del Reddito Dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per un coefficiente pari a:

  • 135 (con l’ICI era 75) per i terreni agricoli di proprietà di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;

  • 110 per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

  • Le agevolazioni per i coltivatori diretti;

  • Fonte:

  • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.8bis)

  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola riduzione del:

  • 100% dell’imposta gravante sul valore fino a € 6.000

  • 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

  • 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino euro 25.500;

  • 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000



Le aliquote previste sono le seguenti:

  • Le aliquote previste sono le seguenti:

  • ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE)

  • per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale

  • 0,76%

  • ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIALE E PERTINENZE

  • 0,4%

  • ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

  • 0,2%



Il comune ha la facoltà di deliberare aliquote diverse in base a quanto stabilito:

  • Il comune ha la facoltà di deliberare aliquote diverse in base a quanto stabilito:

  • ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE) 0,76%

  • aumento o diminuzione fino a 0,3% (quindi tra 0,46% e 1,06%)

  • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4%

  • aumento o diminuzione fino a 0,2% (quindi tra 0,2% e 0,6%)

  • ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,2%

  • diminuzione fino a 0,1% (quindi tra 0,1% e 0,2%)



ALIQUOTA DI BASE (0,76%)

  • ALIQUOTA DI BASE (0,76%)

  • Saranno soggette all’aliquota di base anche alcune fattispecie in precedenza assimilate all’abitazione principale come le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO, gli immobili locali a canone concordato, i fabbricati rurali abitativi non destinati ad abitazione principale.



ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE

  • ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE

  • UNITA’ IMMOBILIARI ASSEGNATE AI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA

  • UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

  • Queste fattispecie sono soggette all’aliquota ordinaria dello 0,76%.



La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

  • FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

  • (la norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.28 dicembre 2000, n.445). Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.



La norma prevede:

  • La norma prevede:

  • una detrazione BASE per abitazione principale pari ad Euro 200;

  • una maggiorazione della detrazione di base pari ad Euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione – fino ad un massimo di Euro 400 (= massimo 8 figli).



Fonte:

  • Fonte:

  • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)

  • Abitazione principale:

  • si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

          • ….segue


Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF

  • Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF

  • Se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari distintamente accatastate, il contribuente deve scegliere quella alla quale si applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerate altri fabbricati.

  • L’abitazione principale per nucleo familiare è unica indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare.

  • Se il coniuge, non legalmente separato, dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un’altra abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, le agevolazioni spettano soltanto con riferimento ad una abitazione.

  • Se il figlio dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un’altra abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, si perde solo la maggiorazione di detrazione.

  • Nel caso gli immobili sono ubicati in comuni diversi, il rischio di elusione è bilanciato da effettive necessità di dover stabilire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative.



Fonte:

  • Fonte:

  • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)

  • Pertinenza dell’abitazione principale:

  • si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

  • Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF

  • Con il regolamento, il comune non può intervenire sulla individuazione delle pertinenze

  • Se insieme alla casa sono accatastate una cantina ed una soffitta (entrambe accatastabili in C/2), si considera pertinenza soltanto un’altra unità C/6 ovvero C/7



  • E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l’aliquota di base (ovvero la metà di 0,76% -> 0,38%).

  • LA QUOTA STATALE RIMANE INVARIATA anche in presenza di riduzioni / agevolazioni o aumenti delle aliquote.



  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (www.istat.it/it/archivio/6789).

  • Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF

  • Per l’esenzione prevista per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, basta che il fabbricato sia ubicato nel comune parzialmente montano

  • Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, non è necessario il classamento in D/10

  • Comuni classificati montani o parzialmente montani:

  • comuni della Prov. di Gorizia totalmente montani:Doberdò del Lago – Dolegna del Collio – Sagrado – San Floriano del Collio – Savogna d’Isonzo;

  • comuni della Prov. di Gorizia parzialmente montani: Capriva del Friuli – Cormons – Fogliano Redipuglia – Gorizia – Monfalcone – Mossa – Ronchi dei Legionari – San Lorenzo Isontino.



Fonte:

  • Fonte:

  • decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.10, c.6)

  • decreto legislativo n. 23 del 2011 (art.9, c.6)

  • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.12ter)

  • Dichiarazione originaria:

  • sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili

  • per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (1° ottobre 2012)

  • ……segue



entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

  • entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

  • La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

  • Restano ferme le disposizioni:

  • dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente)

  • dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito,

  • con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (liquidazione dell’imposta municipale propria in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi)

  • ….segue



Modello della dichiarazione:

  • Modello della dichiarazione:

  • approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI.

  • con il decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.



Fabbricato non destinato all’abitazione principale

  • Fabbricato non destinato all’abitazione principale

  • Rendita Euro 500,00

  • Aliquota 0,76%

  • Calcolo

  • Euro 500,00 x 1,05 x 160 = Euro 84.000

  • Euro 84.000 x 0,76% = Euro 638,40

  • IMPOSTA TOTALE DOVUTA DAL CONTRIBUENTE

  • QUOTA STATALE 

  • Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%)

  • QUOTA COMUNALE 

  • Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%)



SCADENZA

  • SCADENZA

  • Le scadenze NON cambiano.

  • Il versamento dell’imposta deve essere eseguito in due rate di pari importo, con scadenza 18 GIUGNO e 17 DICEMBRE.

  • Esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze e limitatamente all’anno 2012, è consentito il pagamento in tre rate pari ad un terzo dell’imposta come di seguito indicato:

  • Prima rata: entro il 18 giugno 2012;

  • Seconda rata: entro il 17 settembre 2012;

  • Terza rata: entro il 17 dicembre 2012.

  • IMPORTO MINIMO

  • Il versamento non è dovuto per le somme inferiori a € 12,00 annui.

  • VERSAMENTO

  • La norma stabilisce come UNICA MODALITA’ per lo svolgimento della riscossione l’utilizzo del Modello F24.

  • Il Contribuente dovrà anche distinguere (con codici tributo differenti) la quota di IMU comunale e la quota dello Stato.





www.comune.medea.go.it

  • www.comune.medea.go.it

  • oppure su

  • www.comune.cormons.go.it (Ente capofila Ufficio Comune Tributi)

  • Il servizio on line di calcolo dell’I.M.U. è di facile uso e consente di calcolare l’imposta per uno o più immobili.

  • E’ possibile stampare il Mod. F24 compilato anche con i propri dati anagrafici.



  • I.C.I.

  • ABITAZIONE PRINCIPALE

  • ANNO 2007

  • Aliquota 4,5 x mille

  • DETRAZIONE Euro 103,29

  • IMPOSTA DOVUTA

  • Euro 98,04

  • ANNI 2008-2009-2010-2011

  • ESENTE



  • I.C.I.

  • ABITAZIONE PRINCIPALE

  • ANNO 2007

  • Aliquota 4,5 x mille

  • DETRAZIONE Euro 103,29

  • IMPOSTA DOVUTA

  • Euro 510,96

  • ANNI 2008-2009-2010-2011

  • ESENTE



  • I.C.I.

  • Aliquota 5,5 x mille

  • IMPOSTA DOVUTA

  • Euro 750,75



  • I.C.I.

  • Aliquota 5,5 x mille

  • IMPOSTA DOVUTA

  • Euro 292,30



  • I.C.I.

  • Aliquota 5,5 x mille

  • IMPOSTA DOVUTA

  • Euro 365,70



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