Approvato dal Consiglio d’Istituto del 2 marzo con delibera
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- Assistenza e vigilanza in orario scolastico
- TITOLO 6 – GENITORI
- Accesso dei genitori ai locali scolastici
- TITOLO 7 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
- Sanzioni previste
- Criteri per la valutazione della gravità dei comportamenti irregolari e l’attribuzione delle relative sanzioni
- - Uso esterno della strumentazione tecnica
- Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
- TITOLO 9 - PREVENZIONE E SICUREZZA
- Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica
- Disposizione in caso di incidenti agli alunni
- Somministrazione di farmaci
- Introduzione di alimenti a scuola
- - Uso del telefono e telefoni cellulari
TITOLO 5 – DOCENTI Articolo 36 - Ingresso e accoglienza 1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei singoli plessi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5).
Articolo 37 - Compilazione registri 1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnalare l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”. 2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 3. I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro elettronico le verifiche programmate e gli argomenti svolti e i compiti assegnati. Dovranno essere riportate con tempestività le valutazioni delle prove effettuate. La compilazione dovrà avvenire con frequenza regolare.
Articolo 38 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 2. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni ed i prospetti predisposti dai coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo secondo il piano predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. 4. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi sia relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) sia per servizi personali, cui è destinato il personale ausiliario.
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5. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. 6. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 7. I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. 8. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni della primaria che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto.
Articolo 39 - Patto di Corresponsabilità Educativa 1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa di cui all’Allegato specifico.
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate. 2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l'accesso ai locali scolastici ai minori, in quanto non è prevista vigilanza. 5. I giardini di pertinenza degli edifici scolastici non possono essere utilizzati come spazio di gioco dopo il termine delle lezioni, se non in eventi specificatamente autorizzati.
TITOLO 7 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Visti il DPR 24.6.1998, n. 249; DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 ,
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Articolo 41 - Carattere correttivo delle sanzioni 1.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 2.
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 3.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative)
Articolo 42 - Requisiti della sanzione disciplinare 1. Per garantire la propria qualificazione educativa, la sanzione disciplinare dovrà essere: a) rapportata alla responsabilità individuale degli alunni; b) chiara e comprensibile nelle motivazioni c) orientata a suscitare nell’alunno la consapevolezza del proprio errore d) tempestiva.
Articolo 43 - Sanzioni previste In relazione ai diversi comportamenti irregolari sono adottate le sanzioni disciplinari previste nella tabella allegata. In tutti i casi in cui si ritenga utile, i genitori devono essere invitati ad affiancare i provvedimenti assunti dalla scuola, con propri provvedimenti sanzionatori, eventualmente concordati puntualmente con i docenti.
Articolo 44 - Criteri per la valutazione della gravità dei comportamenti irregolari e l’attribuzione delle relative sanzioni La gravità dei comportamenti irregolari è valutata tenendo conto della natura e dell’entità del fatto e del grado di maturità e consapevolezza dell’alunno. I comportamenti irregolari di lieve entità possono dar luogo a provvedimenti particolarmente severi quando siano particolarmente frequenti o reiterati.
NATURA DELLE MANCANZE SANZIONI ORGANO COMPETENTE -Mancanza ai doveri scolastici -Negligenza abituale -Violazioni del Regolamento interno -Uso del cellulare - Richiamo orale -Ammonimento scritto sul registro elettronico e comunicato ala famiglia -In caso di utilizzo improprio, ritiro del cellulare che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori
- Insegnante anche di classe diversa
- Fatti che turbano il regolare andamento della scuola -Reiterarsi delle infrazioni (dopo tre ammonimenti scritti) -Assenze ingiustificate -Sospensione dall’intervallo con permanenza in classe
e comunicazione alla famiglia -Convocazione della famiglia per un colloquio (intervento previsto anche dopo la terza comunicazione scritta)
- Insegnante/Coordinat ore di classe -Consiglio di classe -Dirigente
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- Manifestazione di atti o atteggiamenti di tipo discriminatorio nei confronti dei compagni
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istituzioni, al personale della scuola, alla religione, alla morale. -Fatti gravi che turbano il regolare andamento della scuola o che possono essere di pericolo per l’incolumità delle persone
da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione -Sospensione da quattro a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica, con obbligo di frequenza
-Consiglio di classe -Dirigente
-Fatti illeciti o dolosi che possono costituire reato
-Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato. - In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate è prevista la restituzione e/o il risarcimento
-Consiglio di Istituto
Secondo la normativa 4293 del 18/12/2007 le sanzioni disciplinari potranno essere integrate o sostituite con attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatesi nella scuola.
Articolo 45- Uso dei laboratori e delle aule speciali 1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.. 2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi. 3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Direzione per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 21
5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
Articolo 49 - Sussidi didattici 1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Articolo 50 - Diritto d’autore 1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Articolo 51 - Uso esterno della strumentazione tecnica 1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna ed eventuali segnalazioni di danno.
Articolo 52 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. 4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. Per gli alunni si prevede di: distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali; autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Articolo 53– Sito scolastico Il sito scolastico deve essere tenuto aggiornato, è gestito direttamente dall’Istituto Comprensivo scolastico nella figura di un docente/ATA incaricato. La responsabilità dei contenuti pubblicati sono della Dirigente scolastica.
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TITOLO 9 - PREVENZIONE E SICUREZZA Articolo 54 - Accesso di estranei ai locali scolastici 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto pubblicato sul sito scolastico nella sezione “Albo online”, può altresì accedere all'Ufficio di Segreteria durante l'orario di apertura del medesimo. 5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Articolo 55 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A.. 3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi. 5. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola. 6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
Articolo 56 - Rischio ed emergenza 1. Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto con il compito di: individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/ verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 23
accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli addetti; coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza; segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l’altrui sicurezza; contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Articolo 58 - Sicurezza degli alunni 1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita; programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento; valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 24
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve: svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; tenere chiuse e controllate le uscite; controllare la stabilità degli arredi; tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni; pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato. non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
Articolo 59 - Disposizione in caso di incidenti agli alunni 1.In caso di incidenti agli alunni, nessun insegnante ha titolo per valutare la gravità o l’urgenza di intervento. In tutti i casi, tranne quando l’incidente sia assolutamente ed evidentemente privo di conseguenze, è necessario contattare il 112 e avvisare la famiglia. 3. Nel caso in cui venisse ritenuto opportuno il trasporto in ospedale, qualora i genitori siano impossibilitati ad intervenire tempestivamente, un docente o un collaboratore scolastico dovrà accompagnare l’alunno, attivandosi per la corretta sorveglianza degli alunni a scuola. Il trasporto in ospedale deve avvenire esclusivamente tramite ambulanza. 4. In ogni sede scolastica sono disponibili un apposito contenitore con il materiale di primo soccorso. Il docente responsabile del plesso dovrà verificare periodicamente la completezza dei presidi.
Articolo 60 - Somministrazione di farmaci 1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso. 2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti: 1.
dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti o in situazioni di emergenza, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria. 2.
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 3.
I farmaci salvavita, forniti dai genitori, sono conservati a scuola secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico. 3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci salvavita.
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Articolo 61- Introduzione di alimenti a scuola Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.
Articolo 62 - Divieto di fumo 1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza.
Articolo 63 - Uso del telefono e telefoni cellulari 1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 2. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non è di norma consentito. 3. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello stesso. Il telefono viene requisito dal docente e consegnato in segreteria, dove avverrà la riconsegna al genitore che verrà contattato.
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