Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (iuc)
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- ART. 29 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
- ART. 30 VERSAMENTI
- ART. 35 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 36. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONE DAL TRIBUTO DI LOCALI ED AREE SCOPERTE
- ART. 37 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 28 ESENZIONI 1.
Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 16
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. 3.
Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4.
Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 5.
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 6.
Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
ART. 30 VERSAMENTI 1.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 2.
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 3.
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data 17
del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 4.
Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014. 5.
risulta inferiore a euro 7,00 (sette). 6.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 7.
I versamenti eseguiti da un contitolare o da un erede, anche per conto di tutti gli altri contitolari, saranno considerati validamente eseguiti, purché venga presentata apposita comunicazione all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. In caso contrario l’ufficio dovrà eseguire il rimborso, per la somma eccedente, al soggetto che ha effettuato il maggior pagamento ed emettere avviso di accertamento per omesso pagamento agli altri contitolari.
ART. 31 DICHIARAZIONE 1.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 2.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 3.
seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 4.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
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TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23. 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 3. Il tributo è destinato, esclusivamente, alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall’articolo 42 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
1 . La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale di igiene urbana, approvato o da approvare. 3. La gestione dei rifiuti urbani comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 4. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 5. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 6. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art . 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a)
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b)
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c)
d)
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e)
f)
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma. 19
ART. 34 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 35, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si intendono per : a)
locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b)
c)
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 2. Sono altresì soggette al tributo, secondo le specificazioni contenute nel piano finanziario e tariffario, tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. 3 Si intendono per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi custoditi.
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 2. Il tributo si applica ai locali di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), b) e c), nonché le aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi. 3. Sono escluse dal tributo: 20
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b)
le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e suppellettili e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a)
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b)
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c)
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d)
le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; e)
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; f)
per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. g)
disuso, limitatamente al 50% dell’intera superficie; h)
gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l’intero 21
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART. 38 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili dalla superficie già dichiarata o accertata ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, e/o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata A/R o tramite PEC.. 2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 39. Download 448.62 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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