L. 30 dicembre 1986, n. 943


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L. 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

  • L. 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

  • Legge 39 del 1990 (Legge Martelli) - Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

  • La legge 40 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione)

  • Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo





Misure di regolarizzazione per tutti i lavoratori stranieri;

  • Misure di regolarizzazione per tutti i lavoratori stranieri;

  • Godimento delle politiche sociali per tutti i lavoratori stranieri ivi compresi i lavoratori autonomi. Il provvedimento di sanatoria si rivolge ai venditori ambulanti di provenienti dall’Africa Sub-sahariana e dal nord Africa (Marocco, Tunisia).

  • Superamento del principio della riserva geografica (Convenzione di Ginevra del 1951 alla quale l’Italia ha aderito nel 1954) che limitava la domanda di asilo politico a coloro che provenivano dal blocco socialista. L’art. 1 della legge estende ai ai cittadini dei paesi non europei il diritto di ottenere lo status di rifugiati politici, ratificata in Italia con la legge 24 luglio 1954 n.722.



Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989 (punto 2 precedente slide):

  • Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989 (punto 2 precedente slide):

  • «  [...] Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che esistiamo  » (Jerry Essan Masslo)



Incitamento alla violenza contro i migranti da parte della delinquenza locale, volantino ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima dell’omicidio di Jerry Masslo:

  • Incitamento alla violenza contro i migranti da parte della delinquenza locale, volantino ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima dell’omicidio di Jerry Masslo:

  • « È aperta la caccia permanente al nero. Data la ferocia di tali bestie […] e poiché scorazzano per il territorio in branchi, si consiglia di operare battute di caccia in gruppi di almeno tre uomini ».



La legge Martelli affida ai Prefetti il compito di firmare le espulsioni. In compenso, la nuova procedura non prevede l’immediato accompagnamento alla frontiera: la prima espulsione viene eseguita con una «intimazione» – cioè con un ordine scritto, simile al vecchio “foglio di via” -, e solo se il migrante viene trovato una seconda volta in territorio nazionale si può procedere all’accompagnamento.

  • La legge Martelli affida ai Prefetti il compito di firmare le espulsioni. In compenso, la nuova procedura non prevede l’immediato accompagnamento alla frontiera: la prima espulsione viene eseguita con una «intimazione» – cioè con un ordine scritto, simile al vecchio “foglio di via” -, e solo se il migrante viene trovato una seconda volta in territorio nazionale si può procedere all’accompagnamento.











«Quando non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione», si legge al comma 1 dell’art. 12, «perchè occorre procedere [...] ad accertamenti supplementari in ordine all’identità o nazionalità [dello straniero], [...] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino».

  • «Quando non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione», si legge al comma 1 dell’art. 12, «perchè occorre procedere [...] ad accertamenti supplementari in ordine all’identità o nazionalità [dello straniero], [...] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino».



  • Il 30 Agosto 2000 il Ministero dell’Interno vara una Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza, nella quale si stabiliscono con precisione i diritti degli “ospiti”, in modo da evitare abusi e violenze delle forze dell’ordine.



La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

  • La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

  • In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalid.a nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.



Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)

  • Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)

  • I diritti dei migranti anche quelli fondamentali come quello del ricongiungimento familiare non sono assoluti ma assumono un caratterere « discrezionale », in quanto dipendono da norme e regole stabilite localmente (localismo dei diritti).

  • Obiettivi: evitare fenomeni di aperta conflittualità tra italiani e migranti





La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di soggiorno;

  • La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di soggiorno;

  • Allo scadere del contratto il migrante ha solo sei mesi per trovare un altro lavoro altrimenti ricade nella condizione di “clandestino”;

  • Il datore di lavoro è titolare del contratto di soggiorno del migrante e ne garantisce la permanenza sul territorio italiano;

  • Abolizione della figura dello sponsor;

  • La legge pone inoltre ulteriori restrizioni al ricongiungimento familiare.



  • annulla completamente ogni possibile prospettiva di integrazione del cittadino straniero rendendo provvisoria la sua presenza sul territorio italiano;

  • colma le carenze delle politiche socio-sanitarie nazionali nella cura agli anziani legittimando processi di segregazione sociale ed economica delle donne migranti nel ruolo di “badante”;

  • rende le donne migranti vulnerabili sul piano dell’accettazione di condizioni di lavoro gravose pur di non perdere il lavoro ed il contratto di soggiorno;

  • le restrizioni al rinnovo del contratto di lavoro determinano un’immigrazione circolare, non integrata da mettere a disposizione del mercato del lavoro informale come una continua riserva di lavoratori a basso costo.



Con la Bossi-Fini tutte le espulsioni (fatti salvi casi eccezionali) debbono essere eseguite con l’accompagnamento coattivo alla frontiera da parte della forza pubblica. La Bossi-Fini rafforza inoltre lo strumento del trattenimento, prevedendo l’aumento del tempo massimo di permanenza in un CPT da trenta a sessanta giorni.

  • Con la Bossi-Fini tutte le espulsioni (fatti salvi casi eccezionali) debbono essere eseguite con l’accompagnamento coattivo alla frontiera da parte della forza pubblica. La Bossi-Fini rafforza inoltre lo strumento del trattenimento, prevedendo l’aumento del tempo massimo di permanenza in un CPT da trenta a sessanta giorni.







Click Day – (fonte Melting pot Europa aprile 2011)

  • Click Day – (fonte Melting pot Europa aprile 2011)

  • 293mila domande su una richiesta di ingresso di 52.080 lavoratori di nazionalità ’privilegiate’, cioè di quei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

  • In prevalenza, i datori di lavoro hanno inviato richieste per colf e badanti (208mila); quelle per lavoratori subordinati sono state 85mila.



Vengono istituite le Commissioni territoriali (prima c’era solo una commissione nazionale).

  • Vengono istituite le Commissioni territoriali (prima c’era solo una commissione nazionale).

  • Sono previsti 20 giorni di tempo dalla presentazione della domanda alla decisione di prima istanza.

  • Inoltre, viene introdotta la possibilità di un riesame dell'eventuale decisione negativa in prima istanza dalla stessa Commissione, integrata da un membro della Commissione nazionale per l'asilo.

  • L'introduzione della protezione umanitaria per coloro i quali, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, necessitano di una forma di protezione sussidiaria poiché in fuga da guerre o da violenze generalizzate; e l'istituzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo



Con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, introduce i CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo). Dai CARA il richiedente asilo ha la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne.

  • Con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, introduce i CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo). Dai CARA il richiedente asilo ha la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne.

  • Dal 1998, la gestione dei CARA è affidata alla gestione di centri e associazioni con finalità prettamente umanitarie e sociali. Il fine era quello di coniugare l’aspetto socio-assistenziale dell’accoglienza, a quello della sicurezza.

  • Nei centri devono essere presenti esponenti dell’ACNUR. Un membro dell’ONU è presente nella commissione territoriale.



Sedi commissioni territoriali: Gorizia; Milano;Foggia;Siracusa; Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;Trapani.

  • Sedi commissioni territoriali: Gorizia; Milano;Foggia;Siracusa; Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;Trapani.

  • La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente asilo entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.



1995 – 2011 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;

  • 1995 – 2011 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;

  • 1995 – primi sbarchi dei profughi albanesi sulle coste della Puglia: diffuso atteggiamento xenofobo verso l’orda Albanese; (i rifugiati albanesi divennero i “clandestini albanesi);

  • 1995 - 2011 – crescita esponenziale dei fenomeni di sfruttamento del lavoro migrante; fenomeni di crescente competitività tra lavoratori stranieri collegata alla diversa appartenenza etnica;

  • 2008 – la “scia del razzismo”: dibattito pubblico sulla questione del razzismo in Italia.

  • 2009 -2010 - classi di inserimento separato nelle scuole per i figli degli immigrati; la misura del tetto del 30%



  • 2004-2008 – l’immigrazione dalla Romania, in rapida crescita, diventa il nuovo bersaglio di una ostilità materiale e simbolica;

  • 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di “clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano;

  • 2008-2010 “emergenza sbarchi”: istituzione dei CIE, accordi con il Governo libico, respingimenti in mare;

  • 2011 – lo “tsunami umano” dal nord Africa



reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze dell’ordine è previsto il carcere (abolito dalla Corte di Giustizia Europea) e l’espulsione;

  • reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze dell’ordine è previsto il carcere (abolito dalla Corte di Giustizia Europea) e l’espulsione;

  • si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed essenziali;

  • Il «centro di permanenza temporanea» viene denominato «centro di identificazione ed espulsione»;

  • reato di locazione di un immobile a straniero privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione" ;

  •  introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno (un minimo di 80 a un massimo di 200 euro) che ogni straniero ha l`obbligo di versare  per tutte le pratiche  di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, esclusi  i permessi per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari



Gli accordi con il governo libico (la stipula dell’accordo di Bengasi del 2008)

  • Gli accordi con il governo libico (la stipula dell’accordo di Bengasi del 2008)

  • Le azioni di rimpatrio immediato da Lampedusa (2008)

  • Le operazioni di respingimento in mare (2009)







sulle coste italiane (Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio):

  • sulle coste italiane (Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio):

  • dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009: 29.076 migranti

  • dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010: 3.499 migranti

  • diminuzione dell’88% 

  • su Lampedusa e le altre isole limitrofe (Linosa, Lampione):

  • dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009: 20.655 migranti

  • dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010: 403 migranti

  • diminuzione del 98%.

  •  

  • Fonte: Dati Ministero dell’Interno



 Da un’informativa del Ministero dell’Interno diffusa il 28 settembre risulta che dall’inizio del 2011 51.596 immigrati extracomunitari sono sbarcati sulle isole Pelagie (quasi tutti a Lampedusa) su un totale di 60.656 sbarchi totali sulle coste italiana nel 2011.  

  •  Da un’informativa del Ministero dell’Interno diffusa il 28 settembre risulta che dall’inizio del 2011 51.596 immigrati extracomunitari sono sbarcati sulle isole Pelagie (quasi tutti a Lampedusa) su un totale di 60.656 sbarchi totali sulle coste italiana nel 2011.  

  • In tutto il 2010 erano sbarcati 4 406 migranti.



Dal 26 marzo 2011 sono giunte dalla Libia circa 23.000 persone;

  • Dal 26 marzo 2011 sono giunte dalla Libia circa 23.000 persone;

  • Si tratta prevalentemente di persone provenienti dall’Africa sub-sahariana (maggiori provenienze: Mali, Niger, Nigeria, Congo, Costa d’Avorio, Senegal) e dal Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia)



Dall'1 gennaio al 31 luglio, sono giunti 24.769 migrati dalla Tunisia e 23.267 dalla Libia. I picchi ci sono stati a marzo, quando dalle coste tunisine sono sbarcati a Lampedusa in più di 14 mila ed a maggio quando dalla Libia sono arrivati in 9.300. I rimpatri sono stati invece 13.667 e ''vogliamo arrivare a 30 mila a fine anno'‘, (Dichiarazione Ministro dell’Interno Maroni 17 agosto 2011)

  • Dall'1 gennaio al 31 luglio, sono giunti 24.769 migrati dalla Tunisia e 23.267 dalla Libia. I picchi ci sono stati a marzo, quando dalle coste tunisine sono sbarcati a Lampedusa in più di 14 mila ed a maggio quando dalla Libia sono arrivati in 9.300. I rimpatri sono stati invece 13.667 e ''vogliamo arrivare a 30 mila a fine anno'‘, (Dichiarazione Ministro dell’Interno Maroni 17 agosto 2011)



Collaborazioni con il Governo tunisino per controllare le partenze e i rimpatri

  • Collaborazioni con il Governo tunisino per controllare le partenze e i rimpatri

  • Tutti quelli che arrivano dalla Libia chiedono asilo e stimiamo che il 35-40% di questi riceverà lo status di rifugiato. Per chi non lo otterrà mettiamo a disposizione i programmi di rimpatrio assistito, altrimenti saranno comunque rimandati indietro'. (dichiarazione Ministro Maroni 17 agosto 2011)



Incremento del 17% nei paesi industrializzati. 198.300 rispetto alle 169.300 domande relative al 2010

  • Incremento del 17% nei paesi industrializzati. 198.300 rispetto alle 169.300 domande relative al 2010

  • Stati Uniti (36.400),

  • Francia (26.100),

  • Germania (20.100),

  • Svezia (12.600)

  • Regno Unito (12.200).

  • Italia 10.860 domande di asilo con un incremento del 102% rispetto allo stesso periodo di riferimento dell’anno precedente.



55mila rifugiati in Italia, (meno di una persona rifugiata per mille abitanti);

  • 55mila rifugiati in Italia, (meno di una persona rifugiata per mille abitanti);

  • 600mila in Germania;

  • 270 mila in Gran Bretagna ;

  • 200 mila in Francia;

  • 80 mila in Belgio.

  • (Dati UNHCR del 2010)





Coloro che sono sbarcati sulle coste del meridione d’Italia rappresentano meno del 2% del totale delle persone fuggite dalla Libia (oltre un milione e 300mila) che si sono riversati nei paesi confinanti, principalmente Egitto e Tunisia. Paesi che hanno lasciato aperte le loro frontiere, ottemperando agli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani. (ACNUR 31 luglio 2011)

  • Coloro che sono sbarcati sulle coste del meridione d’Italia rappresentano meno del 2% del totale delle persone fuggite dalla Libia (oltre un milione e 300mila) che si sono riversati nei paesi confinanti, principalmente Egitto e Tunisia. Paesi che hanno lasciato aperte le loro frontiere, ottemperando agli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani. (ACNUR 31 luglio 2011)



  • I trasferimenti forzati da Lampedusa verso le tendopoli dopo 60 giorni di permanenza sull’isola (la produzione dell’emergenza)

  • I rimpatri arbitrari dei cittadini tunisini via mare, le proposte di sostegno finanziario ai rientri

  • 5 aprile - Gli accordi di natura economica con il governo tunisino per i rimpatri (100milioni per frenare lo tsunami umano)

  • Le tendopoli: CIE o centri di accoglienza? Il divieto di ingresso alle organizzazioni umanitarie e agli organismi di volontariato

  • Le “disattenzioni” verso i minori non accompagnati



I permessi di soggiorno per protezione umanitaria temporanea per i cittadini giunti in Italia prima del 5 aprile prima degli accordi con il governo tunisino per il controllo delle coste

  • I permessi di soggiorno per protezione umanitaria temporanea per i cittadini giunti in Italia prima del 5 aprile prima degli accordi con il governo tunisino per il controllo delle coste

  • Dal 6 aprile di profughi provenienti dalla Tunisia diventano i profughi da rimpatriare

  • Attualmente stanno per scadere i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base del Decreto del 5/4/2011 ai cittadini tunisini arrivati a Lampedusa agli inizi dello scorso aprile.

  • Dei circa 24 mila tunisini arrivati entro inizio aprile, solo a 11 mila è stato possibile ottenere un permesso

  • Esclusione dai servizi di accoglienza: solo 700 di loro sono in accoglienza in strutture della Protezione Civile



I nuovi CARA gestiti dalla protezione civile in collaborazione con organismi del terzo settore « selezionati » nella totale disinformazione degli enti locali (l’umanizzazione delel pratiche detentive (Bauman 1998))

  • I nuovi CARA gestiti dalla protezione civile in collaborazione con organismi del terzo settore « selezionati » nella totale disinformazione degli enti locali (l’umanizzazione delel pratiche detentive (Bauman 1998))

  • La detrazione di risorse e di autonomia alle amministrazioni comunali e ai soggetti sociali impegnati nel sistema SPRAR

  • I rimpatri assistiti 





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 aprile 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria “nel territorio del Nord Africa” per consentire un “efficace contrasto” all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 11-4-2011)

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 aprile 2011 Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria “nel territorio del Nord Africa” per consentire un “efficace contrasto” all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 11-4-2011)



I migranti presenti nelle strutture commissariali affidate alla Protezione civile sono 22 mila

  • I migranti presenti nelle strutture commissariali affidate alla Protezione civile sono 22 mila

  • 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro (Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa;

  • altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo), sulla base del Piano nazionale che prevede un tetto massimo di accoglienza per 50 mila persone. (Franco Gabrielli Protezioni civile 17 agosto 2011)



I CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione (trattenimento fino a 180 giorni – legge 2 agosto 2011, n. 129)

  • I CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione (trattenimento fino a 180 giorni – legge 2 agosto 2011, n. 129)

  • La repressione delle rivolte a Lampedusa di settembre: le prigioni galleggianti (il trattenimento dei migranti sui CIE adibiti sulle navi a Porto Empedocle); i trasferimenti forzati dall’isola verso le destinazioni sconosciute

  • I rimpatri forzati dai diversi CIE e le espulsioni immediate dalle coste del meridione d’Italia: dall’inizio dell’anno al 1 novembre 2011 sono 3.592 i rimpatri coatti verso la Tunisia e 965 quelli verso l’Egitto.



Chi sono le persone che sbarcano sull’isola di Lampedusa?

  • Chi sono le persone che sbarcano sull’isola di Lampedusa?

  • Categorie:

  • Rifugiati, richiedenti asilo, minori, clandestini/profughi, migranti



Migrante illegale: persona che entra e vive in un paese di cui non è cittadino non disponendo di un permesso di soggiorno (Europa – cittadini non comunitari – “extracomunitari”).

  • Migrante illegale: persona che entra e vive in un paese di cui non è cittadino non disponendo di un permesso di soggiorno (Europa – cittadini non comunitari – “extracomunitari”).

  • I migranti hanno diritto a non essere detenuti arbitrariamente, a non essere sottoposti a torture e a trattamenti umani degradanti. 1 luglio 2003 - Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie.



Chi è costretto a fuggire dal proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno avendo subìto o temendo di subire persecuzioni “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” Convenzione del 1951 (art. 1, lettera A/2), I rifugiati ai sensi della Convenzione sono titolari di una serie di diritti, primo fra tutti il diritto al non-refoulement; il divieto di “refoulement” vale ovviamente anche per i rifugiati sotto Mandato.

  • Chi è costretto a fuggire dal proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno avendo subìto o temendo di subire persecuzioni “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” Convenzione del 1951 (art. 1, lettera A/2), I rifugiati ai sensi della Convenzione sono titolari di una serie di diritti, primo fra tutti il diritto al non-refoulement; il divieto di “refoulement” vale ovviamente anche per i rifugiati sotto Mandato.



Chi ha lasciato il proprio paese ma non ha ancora trovato protezione come rifugiato.

  • Chi ha lasciato il proprio paese ma non ha ancora trovato protezione come rifugiato.

  • Il richiedente asilo ha diritto:

  • all’ingresso in un paese per chiedere asilo; non essere detenuto illegalmente; incontrare gli avvocati, gli interpreti e le organizzazioni umanitarie come l’UNHCR; accesso al diritto al lavoro, cure mediche e all’educazione scolastica.



 

  •  

  • Sono definiti minori non accompagnati dal DPCM 535/99, (regolamento riguardante le funzioni del Comitato per i Minori Stranieri) i "minori di nazionalità non italiana o di altro Stato dell'Unione europea che non hanno chiesto asilo politico e che, per qualsiasi motivo,si trovano nel territorio dello Stato senza assistenza o la rappresentanza dei genitori o di altri adulti che sono legalmente responsabili in base alle leggi in vigore nel sistema italiano (parenti entro il quarto grado).



Il Centro di Lampedusa non è un Centro di Identificazione ed espulsione (CIE, ex CPTA) né un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). La normativa in vigore non permette di valutare richieste d'asilo di persone trattenute nei CSPA, né di disporne l'espulsione dal CSPA stesso. La legge prevede invece l'obbligo di trasferire i richiedenti asilo in centri ove venga garantito l'accesso all'orientamento e all'assistenza legale. Il trattenimento nel CSPA implica una privazione della libertà personale e non può superare le 48 ore.

  • Il Centro di Lampedusa non è un Centro di Identificazione ed espulsione (CIE, ex CPTA) né un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). La normativa in vigore non permette di valutare richieste d'asilo di persone trattenute nei CSPA, né di disporne l'espulsione dal CSPA stesso. La legge prevede invece l'obbligo di trasferire i richiedenti asilo in centri ove venga garantito l'accesso all'orientamento e all'assistenza legale. Il trattenimento nel CSPA implica una privazione della libertà personale e non può superare le 48 ore.



 1999-2000 esperienze di accoglienza al livello locale di richiedenti asilo e di rifugiati, condotte su iniziativa di organizzazioni del terzo settore e di enti locali.

  •  1999-2000 esperienze di accoglienza al livello locale di richiedenti asilo e di rifugiati, condotte su iniziativa di organizzazioni del terzo settore e di enti locali.

  •  2001 - il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) hanno siglato un protocollo di intesa per la realizzazione del “Programma Nazionale Asilo” (PNA).

  •  2002 – (L. 189/02) istituzionalizzazione del sistema con la costituzione del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e del Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali la cui gestione è affidata dal Ministero dell’Interno all’ANCI.



 gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto;

  •  gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto;

  • le organizzazioni del terzo settore, in qualità di enti attuatori;

  • gli attori locali che partecipano attivamente e con ruoli differenti (partenariato attivo, collaborazioni, ecc.) alla vita dei progetti territoriali, come le scuole, gli uffici del lavoro, le ASL, le associazioni di volontariato.

  • il progetto SPRAR è il frutto dell’azione coordinata di questa pluralità di soggetti, coinvolti sia in modo formale (ad esempio, attraverso protocolli di intesa) che in via informale.



Le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni all’istituzione delle tendopoli nei loro territori

  • Le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni all’istituzione delle tendopoli nei loro territori

  • Le richieste di finanziamento e di supporto degli enti locali ai servizi di accoglienza riguardano piccoli progetti di accoglienza per i minori non accompagnati esclusi al momento dalla pianificazione degli interventi del governo italiano



Le manifestazioni di protesta delle popolazioni locali alla elevata concentrazione della popolazione migrante sul territorio

  • Le manifestazioni di protesta delle popolazioni locali alla elevata concentrazione della popolazione migrante sul territorio

  • Le rivolte dei migranti e degli abitanti di Lampedusa

  • le fughe e le rivolte dei migranti presenti nelle tendopoli



Le offerte spontanee del proprio territorio a processi di stabilizzazione dei migranti da parte dei comuni della locride (Comuni di Gerace, Antonimina, Caulonia, Riace, Acquaformosa)

  • Le offerte spontanee del proprio territorio a processi di stabilizzazione dei migranti da parte dei comuni della locride (Comuni di Gerace, Antonimina, Caulonia, Riace, Acquaformosa)

  • L’organizzazione dell’accoglienza diffusa dei migranti tunisini nella regione Toscana – 11 siti offerti dalla regione (organismi di volontariato e comuni)



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