Norme tecniche di
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P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 1
T I T O L O P R I M O PARTE GENERALE
CAPITOLO I Disposizioni normative
Il Piano Regolatore Generale - comprensivo degli atti ed elaborati specificati al successivo Art. 3 - unitamente al Regolamento Edilizio, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti, costituisce la disciplina fondamentale delle attività di uso e di trasformazione del territorio di tutto il tenimento comunale.
Il P.R.G. ed il Regolamento Edilizio disciplinano altresì - con i limiti fissati al precedente comma - sia le attività dei pubblici poteri attraverso cui le prerogative di uso e di trasformazione del suolo vengono indirizzate e controllate, sia l’azione diretta dei pubblici poteri sul territorio al fine di predisporlo al più ordinato svolgimento di trasformazione.
Le presenti Norme di Attuazione vanno integrate, per la specifica materia, dal Regolamento Edilizio comunale, dalle Norme di Attuazione del Piano Commerciale e del relativo Regolamento.
Per i casi non espressamente regolati dalle presenti norme, anche se opportunamente integrate secondo le indicazioni del comma precedente, si rinvia alle disposizioni di leggi, generali o speciali, statali e regionali
Il Piano Regolatore di Fagnano Alto è costituito da: P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 2
a) Relazione illustrativa; b) Norme di attuazione; c) Elaborati grafici allegati, come di seguito elencati: I° CON CARATTERE PRESCRITTIVO: TAV. 4 Il territorio comunale e l’utilizzazione futura del suolo e previsioni di P.R.G. a livello territoriale. Rapporto 1:10.000. TAV. 5 Il territorio comunale e la sua utilizzazione sotto il profilo turistico. Rapporto 1:10.000. TAV. 6a, 6b, 6c, Zonizzazioni del territorio comunale. Rapporto 1:2.000. TAV. 7 Zonizzazioni nella Frazione di: RIPA. TAV. 8 Zonizzazioni nella Frazione di: OPI. TAV. 9 Zonizzazioni nella Frazione di: VALLECUPA. TAV. 10 Zonizzazioni nella Frazione di: CORBELLINO TAV. 11 Zonizzazioni nella Frazione di: IL COLLE. TAV. 12 Zonizzazioni nella Frazione di: CASTELLO/CORVETTO. Rapporto 1:1.000 TAV. 13 Zonizzazioni nella Frazione di: FRASCARA. TAV. 14 Zonizzazioni nella Frazione di: TERMINE.
TAV. 15 Zonizzazioni nella Frazione di: CAMPANA. TAV. 16 Zonizzazioni nella Frazione di: PEDICCIANO. II°CON CARATTERE INDICATIVO TAV.1 Inquadramento territoriale. Analisi delle risorse turistico - ambientali. Rapporto 1:25.000 TAV.2 Il territorio comunale e le infrastrutture esistenti. Rapporto 1:10.000 TAV.3 Il territorio comunale e l’utilizzazione attuale del suolo. Rapporto 1:10.000
Il Piano Regionale Generale ha vigore a tempo indeterminato; dimensionato su una previsione quindicinale, soggetto - nei modi e procedure di legge - a revisioni periodiche, quanto meno decennali.
E’, comunque, obbligatoria la revisione del P.R.G. all’entrata in vigore del Piano Regionale della Comunità Montana zona omogenea C “Sirentina” e/o di piani e programmi di Enti sopraordinati rispetto al Comune e che incidano sulle linee programmatiche o sulle norme del P.R.G. medesimo.
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Le linee generali, le prescrizioni particolari ed i vincoli tutti contenuti nel P.R.G, esplicano effetti obbligatori nei confronti di soggetti, Enti o Istituzioni di qualsiasi natura, operanti in materia, nella circoscrizione comunale.
Nell’applicazione del Piano Regolatore Generale, in caso di contrasto fra le presenti disposizioni e le indicazioni prescrittive grafiche, prevale la norma scritta su quella grafica; in caso di mancata rispondenza fra gli elaborati grafici, prevale l’indicazione o la prescrizione di quello, fra i due, a scala con minore denominatore.
In caso di conflitto fra una o tutte le parti costituenti il Piano Regolatore Generale, ed uno degli altri strumenti comunali che comunque incidono su questioni urbanistiche ( Regolamento Edilizio, Piano di Sviluppo e di Adeguamento della rete di vendita, Regolamento per il Commercio ecc.. ) prevarra sempre la norma scritta su quella grafica, con predominio di quella tra le disposizioni che più è attinente al problema occasione della questione.
Sono consentite deroghe delle norme di piano regolatore, limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, sempre ne ricorra la indispensabilità, con l’osservanza delle procedure fissate dalle leggi relative.
Non sono ammesse, in ogni caso, deroghe delle destinazioni d’uso o quelle che - sempre riferite a norme di piano ed esercitate per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico - non garantiscono, a livello di Frazioni, le dotazioni minime di standars secondo le prescrizioni del D.I. 1444/02.04.1968.
comma, della L.U. 17/08/1942 n. 1150, gli edifici esistenti o legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, ed in contrasto con le prescrizioni di questo, non possono subire trasformazioni o modifiche se non per l’adeguamento al Piano.
E’ obbligatoria la conservazione delle strade esistenti all’atto di adozione del Piano Regolatore Generale, siano esse pubbliche o private di uso pubblico, salvo diverso accordo tra i P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 4
soggetti ed Enti interessati ed assenso del Comune; è, altresì, obbligatoria la conservazione delle altre opere di urbanizzazione esistenti all’atto dell’adozione del Piano Regolatore Generale.
La precedente disposizione è derogabile, di norma, in caso di strade e urbanizzazioni esistenti nell’ambito dei comparti attuabili con intervento urbanistico preventivo, all’atto di studio di questo ultimo.
Sono segnatamente indicative: - le indicazioni cartografiche relative ai tracciati stradali; - le indicazioni interne alle aree da attuarsi con piani di lottizzazione convenzionata o di iniziativa comunale; - le indicazioni interne alle zone attuabili con i piani previsti dall’art.27 della Legge 22/10/1971, n. 865 e della Legge 18/04/1962 n. 167.
E’ richiesta la conservazione obbligatoria delle alberature ad alto fusto esistenti nell’ambito del territorio comunale.
Nelle zone comunque interessate da previsioni di opere manifatturate, la realizzazione di queste deve essere progettata in modo da rispettare gli alberi ad alto fusto esistenti; il loro abbattimento - nel caso di reale inevitabilità accertata dalla Commissione Edilizia Comunale - deve comunque essere autorizzato dal Sindaco e subordinato alla ripiantumazione di essenze arboree non inferiori - per qualità e quantità - agli alberi da abbattere, previo nullaosta delle autorità competenti.
Le parti di territorio comunque interessate da opere di vasto sbancamento, anche se finalizzate ad attività produttive o di servizio devono essere opportunamente risistemate ad attività compiuta e per lotti.
E’ fatto espresso divieto al Comune di rilasciare qualsivoglia atto permissivo in assenza di un piano preventivo che preceda sistematicamente le modalità di ripristino delle arre.
Il Comune è tenuto a richiedere idonea garanzia per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
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CAPITOLO II°
Disposizioni Parametriche Art.8 Parametri urbanistici.
Al fine dell’utilizzazione del territorio comunale, qualunque ne sia l’attività di modificazione ed, in particolare, per attività che comportino trasformazioni urbanistiche o edilizie, ferme restando le previsioni di Piano Regionale Generale, e l’applicazione integrale e del Regolamento Edilizio, si stabiliscono i seguenti parametri urbanistici: 1) S
= Superficie territoriale, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità appresso definito, comprende le aree per l’ubicazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria di cui al seguente punto; 2)
S f = Superficie fondiaria, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità fondiaria più sotto definito, comprende la quantità di area edificabile al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle relative fasce di rispetto; 3) S
= Superficie per opere di urbanizzazione primaria, è comprensiva di: - strade residenziali di cui alle lettere C e D del successivo art.23; - spazio di sosta e parcheggio riferito all’uso limitato dei singoli lotti d’impegno; - aree di verde privato; - aree per le reti di pubblici servizi e per la pubblica illuminazione, riferita al singolo lotto d’impegno. 4)
S 2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria, è comprensiva di: - aree per asili nido e scuole materne e dell’obbligo (elementari e medie inferiori); - aree per attrezzature d’interesse comunale; - aree per verde pubblico attrezzato; - aree per parcheggi pubblici (punto d - art.3 D.I. 02/04/1968, n. 1444). 5) S
= Superficie minima d’intervento, da valere per le sole zone C, è costituita dai sub comparti - la cui definizione è rinviata a successivi atti di Consiglio Comunale - secondo cui possono essere attuate le suddette zone, ed è pari a mq 6000.
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Art.9 Parametri edilizi.
Per le finalità precisate al primo comma del precedente art.8, si definiscono parametri edilizi: 1) I
[mc/mq] = Indice di fabbricabilità territoriale, esprime il valore massimo costruibile per ogni metro quadrato di Superficie territoriale ( S t
2)
I f [mc/mq] = Indice di fabbricabilità fondiaria, esprime il valore massimo costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria ( S f ); 3)
V [mc] = Volume, corrisponde a quello del manufatto che emerge dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con le deduzioni previste dall’art.9 della L.R. 25/10/1977, n. 63; 4)
H [m] = Altezza massima, è pari alla media dell’altezza delle varie fronti del manufatto, le quali sono costituite, ciascuna, dalla distanza verticale misurata dalla linea del terreno sistemato secondo il progetto approvato, alla linea di copertura (definita dalla linea di gronda del tetto o, se questo ha una pendenza superiore al 35%, dai 2/3 della proiezione verticale del tetto); qualora la linea del tetto o la linea di gronda suddette non siano orizzontali e/o parallele, l’altezza media di ciascuna fronte è data dalla media tra le altezze minime e massime di ciascun elemento del fronte stesso; 5)
D [m] = Distacco minimo tra manufatti, è la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza; 6)
K [m] = Distacco minimo tra i confini, è la distanza fra la proiezione del fabbricato misurato nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine, fermo restando che per le zone: a - a 1 b - b 1 , non è
dovuto distacco minimo dai confini di zona; 7)
L [m] = Lunghezza massima dei prospetti, è la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea è in ogni caso fissata in m. 14.00 per l’edilizia residenziale.
Gli indici di fabbricabilità e superficie territoriale si applicano nei soli casi in cui è prescritto l’intervento urbanistico preventivo.
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Gli indici di fabbricabilità e superfici fondiarie, compatibilmente agli altri, si applicano per l’edificazione dei singoli netti edificabili sia nei casi di intervento urbanistico preventivo che in quello di intervento diretto con concessione ad edificazione singola.
I volumi e/o le superfici utili esistenti all’interno di lotti o comparti, tranne che non vengano demoliti riducono di una pari quantità la capacità edificatoria totale risultante dall’applicazione, nel lotto o nel comparto, dei relativi indici e parametri.
PARTE SPECIALE
SEZIONE 1° ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
CAPITOLO UNICO Zone Territoriali
Tutto il territorio Comunale di Fagnano Alto, tenendo conto delle sue peculiari caratteristiche e delle considerazioni tutte espresse nella Relazione Illustrativa, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:
- Zone a : centri antichi artt.23 - Zone b - b
: completamento edilizio artt.24,25 - Zone c - d : espansione nuova artt.26,27
- Zone e - h : uso collettivo artt.28 - 31 P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 8
Zone i - m : rispetto artt.32 - 34
III PRODUTTIVE - Zone n - o : artigianali artt.35,36 - Zone n, p - s : agricole artt.37 - 40 Le suddette zone omogenee - quali risultano con opportune compiture, dell’allegata legenda - sugli elaborati planimetrici del P.R.G. hanno carattere indicativo e prescrittive secondo quanto stabilito al precedente art.3. SEZIONE 2°
INTERVENTI SUL TERRITORIO CAPITOLO I° Attuazione del Piano Regionale Generale
Gli impegni programmatici fissati prescrittivamente sulle relative planimetrie del P.R.G. si attuano secondo due distinte modalità: I° Interventi urbanistico protettivo; II° Intervento urbanistico - edilizio diretto;
L’intervento urbanistico protettivo è dovuto all’attuazione delle sottoelencate zone territoriali omogenee: - Zone di centri antichi (a - a 1 ) - Zone di nuova espansione (c - d) - Zone produttive (n - r), con la sola esclusione della “zona s agricola normale”.
Nelle restanti zone territoriali omogenee, le previsioni del P.R.G. si attuano, ove consentito, per intervento urbanistico - edilizio diretto.
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Art.13 Tempi e contenuti di attuazione.
Le aree, le zone e le opere che cronologicamente, troveranno attuazione nel rispetto delle previsioni del P.R.G. e delle presenti Norme, potranno essere determinati con successivi atti programmatici da adottare ed approvare nelle forme di legge - di seguito all’entrata in vigore della apposita normativa regionale prevista dalla disposizione quadro di cui all’art.13, 3° comma, della Legge 28/01/1977 n°10.
Nelle zone elencate al secondo comma del precedente art.12, il rilascio di concessione ad edificare o di altra autorizzazione pubblica richiesta dalle vigenti leggi in materia, è subordinato fatto salvo il disposto del 3° comma, art. 28, L.U. 17/08/1942 n. 1150 - all’entrata in vigore del progetto urbanistico preventivo.
L’intervento urbanistico preventivo, riferito alle singole zone territoriali omogenee, nel rispetto delle presenti norme e delle indicazioni prescrittive degli elaborati grafici di Piano Regolatore Generale, può essere: - di iniziativa pubblica; - di iniziativa privata.
CAPITOLO II Norme generali sui piani urbanistici preventivi
a) i piani particolareggiati di esecuzione (P.P.) di cui all’art.13 della L.U. 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 10
b) i piani attuativi dei comparti di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) previsti dalla Legge 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche; d) i piani di lottizzazione, (P.D.L.) di iniziativa comunale, previsti dall’art.28 della citata L.U. 17/08/1942, n. 1150.
I piani elencati nel precedente comma, determinano l’assetto urbanistico - edilizio preventivo, rispettivamente nelle seguenti aree: a/1 : Zone d (P.E.E.P.); b/1 : Zone n (P.A.I.P. di settore per attrezzature produttive); b/2 : Zone p (P.A.I.P. di settore per l’agriturismo); b/3 : Zone q (P.A.I.P. di settore per l’agricoltura); b/4 : Zone r (P.A.I.P. di settore per l’allevamento); b/5 : Zone o (P.A.I.P. di settore per l’artigianato); c/1 : Zone c (P.di L.).
I piani di lottizzazione di iniziativa comunale determinano l’assetto preventivo delle zone c di proprietà comunale e, in applicazione del penultimo comma della L.U. 1150/1942; le zone c di proprietà privata.
Sono piani urbanistici preventivi di iniziativa privata: a) i piani di lottizzazione (P.d.L.) convenzionata, previsti dal richiamato art.28 della L.U. 1050/1942;
Il piano suddetto determina l’assetto urbanistico - edilizio preventivo, delle aree: a/1: zone C, su aree di proprietà privata.
previste dalle Leggi che ne regolano le forme, i caratteri, i contenuti e le procedure. Analoga disposizione si applica nel caso di Piano di Lottizzazione convenzionata su aree di proprietà privata. P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 11
Art.18 Norme di salvaguardia dei centri antichi.
Le operazioni di restauro e di nuova edificazione nei centri antichi dovranno essere condotte con cautela e nel rispetto delle tipologie esistenti e con uso di materiali e colori consoni all’ambiente. E’ rigorosamente vietato adottare inclinazioni di falde diverse di quelle esistenti nel luogo, quantomeno di spezzarne l’andatura rettilinea. Il tetto degli edifici dovrà essere o a capanna con il relativo colmo al centro o a una falda spiovente come negli edifici vicini. E’ vietato l’uso di terrazze scoperte o altane. E’ vietato tassativamente l’uso di balconi sporgenti mentre è permesso l’uso di balconi a filo cosiddetti “alla romana”. E’ fatto divieto di realizzare sparti di gronda sui fianchi a timpano dei fabbricati. Gli sparti di gronda dovranno essere sempre realizzati in legno di castagno, i manti di copertura dovranno prevedere l’uso di coppi fittili tradizionali.
Le aperture, porte e finestre, dovranno prevedere imbotti in pietra o travertino di larghezza non inferiore a cm.23 anche scatolato. Le grondaie e i discendenti per le acque piovane se in rame non saranno colorate, se in lamiera zincata dovranno essere di colore terra di Siena bruciata. Gli elaborati grafici di progetto per interventi in tale zone dovranno prevedere tassativamente: 1): Planimetria in scala 1:500 complessiva di una fascia di intorno di almeno m.50; 2): Planimetria in scala 1:100 dei vari piani e coperture; 3): Disegni in scala 1:100 di almeno 4 prospetti; 4): Almeno due sezioni, in scala 1:100; 5): Una assonometria dell’insieme e dell’intorno; 6): Rilievi di caratteristici costruttivi e decorativi; 7): Opportuna documentazione fotografica.
La documentazione elencata nei precedenti punti da 2) a 5) dovrà rappresentare i due tempi: - Stato di fatto - Stato futuro.
La stessa disposizione si applica regolarmente alle case dirute o particolarmente fatiscenti. Art.19 Presupposti per l’esecuzione dei piani preventivi.
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L’esecuzione delle opere previste nei piani urbanistici preventivi, di iniziativa privata o pubblica, dovrà tradursi su appositi progetti planovolumetrici ed esecutivi per i quali il Sindaco, con le modalità e termini fissati nel Regolamento Edilizio, ne rilascerà apposita concessione, sempre che i
stessi. CAPITOLO III
Norme generali sull’intervento urbanistico - edilizio diretto.
In tutte le zone in cui è richiesto l’intervento urbanistico preventivo, l’utilizzazione dei singoli lotti per intervento urbanistico e/o edilizio diretto è consentita previo rilascio di concessione sindacale, subordinatamente al rispetto della disposizione contenuta nel precedente art.19 e di quanto prescritto nel Regolamento Edilizio e nella vigente legislazione in materia.
Fatto salvo quanto previsto al precedente art.5, negli interventi edilizi diretti, in nessun caso potrà essere autorizzatauna costruzione di volume superiore a tre metri cubi per ogni metro quadro di Superficie fondiaria, o di altezza superiore a metri 25 (venticinque).
Per le modalità, il contenuto e la forma della concessione, così come per la validità di essa e per le opere ad essa soggette, e per qualsivoglia altro problema ad essa inerente, si fa esplicito rinvio alle relative norme del Regolamento Edilizio Comunale.
Sono, rispettivamente, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le opere specificate alla L.R. 25/10/1977 n.63, nonché le opere necessarie ad allacciare l’area o la zona di intervento ai pubblici esercizi.
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Il corrispettivo della concessione è dovuto da chi, con intervento diretto, attui una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale.
La determinazione del corrispettivo, come pure l’incidenza dell’onere di urbanizzazione e/o del costo di costruzione, è determinato sulla scorta della ricordata L.R. 25/10/1977 n.63 e dei conseguenti atti deliberativi comunali.
Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del P.R.G. o di successive varianti, provvede ad adeguare le tabelle parametriche in vigore, in base alle previsioni del piano stesso o delle sue varianti, fermo restando che con l’atto di adozione del P.R.G. e relativi allegati, lo stesso Consesso intende revocato il precedente strumento urbanistico comunale.
SEZIONE 3° NORME ZONALI
CAPITOLO I° Zone residenziali
Art.23 Centri antichi (a).
Le zone antiche sono individuate negli elaborati grafici del P.R.G. con particolare campitura. Le destinazioni previste nelle zone a sono le seguenti: - residenziali; - a servizi pubblici; - ad insediamento di nuova attività commerciali al dettaglio e di nuove attività direzionali.
Nelle zone o edifici a destinazione residenziale è ammessa la presenza del solo artigianato di servizio. Per l’artigianato produttivo dovrà essere previsto il progressivo decentramento dal centro storico nelle aree indicate per questa funzione dal P.R.G., in corrispondenza con la progressiva attuazione del Piano delle Aree Produttive relative.
E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art.9 della L.28/01/1977 n.10.In tali zone il Piano si attua, fatto salvo quanto previsto in precedenza (art.18), mediante intervento urbanistico diretto e secondo i seguenti indici e parametri: P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 14
- E’ possibile riedificare edifici distrutti; - Opere di urbanizzazione primaria; - Allineamento con i vecchi fabbricati; - Altezza come gli edifici limitrofi fino ad un massimo di m.10.50; - Tipologia come il tessuto urbano adiacente; - Materiali d’uso: come quello dei luoghi;
- Distacco dei confini: anche a confine; - è ammesso l’accorpamento; A discrezione della A.C. sentita la C.E.C. previ sopralluoghi e documentazione fotografica ed in deroga al punto precedente è possibile ampliare vecchi fabbricati incompleti sotto l’aspetto distributivo e formale. L’altezza massima sarà data dalla media delle altezze degli edifici circostanti.
In tali zone, opportunamente campite negli elaborati grafici, è ammessa la seguente destinazione d’uso: - residenziale; - piccolo commercio; - attrezzature di completamento di interesse comune.
In tali zone il Piano si attua con interventi diretti, con l’applicazione dei seguenti indici e parametri: - Opere di urbanizzazione primaria; - if:1; - h:750; - Ove dovesse occorrere l’allineamento con edifici esistenti si userà la stessa altezza ma non superiore a m.7.50; - Distacco dei confini: anche a confine; - Distacco dalle strade: m.3 salvo che nel caso di allineamenti con edifici esistenti.
In deroga a quanto stabilito al punto 7 del precedente art.9, è ammessa una maggiore lunghezza dei fronti prospicienti le strade, realizzabile accorporando i fabbricati sempre che le pareti P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 15
da accorpare non siano non siano finestrate e/o con l’assenso dei proprietari; Tale deroga è in ogni caso condizionata al rispetto dei distacchi previsti dalle vigenti Leggi, per le strade A e B di cui al successivo art.29, oppure a un distacco minimo inderogabile di m.3 dalle strade di tipo C.E’. in ogni modo possibile l’allineamento con edifici esistenti.
Art.25 Zone di completamento estensivo B 1 . - come dall’art.24.
Nelle zone di nuova espansione C è ammessa la destinazione d’uso residenziale, di piccolo commercio e dei dovuti standard urbanistici.
In tali zone il piano si attua con intervento urbanistico - preventivo (P.d.L.) di iniziativa privata e/o Comunale, secondo quanto stabilito al Capitolo I° della precedente Sezione II con l’applicazione dei seguenti indici e parametri: - Opere di urbanizzazione come per Legge; - S
m 400 mq, con la possibilità - fatte salve le altre verifiche e prescrizioni di legge o di regolamento - di redazione, adozione ed approvazione del P.d.L. anche se con il ricorso dei proprietari rappresentati, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero sub - comprensorio.
E’ altresì facoltà del Comune procedere alla espropriazione e gestione degli immobili dei soggetti non aderenti, sì da innescare il processo lottizzativo riferito alla totalità del sub - comprensorio. E’ facoltà del Comune imporre in luogo del S m 400 mq l’intervento sull’intero lotto indicato nelle tavole del P.R.G.. - It = 0.80 mc/mq; - H = 7.50; - L = 15; - K = 5, fatto salvo quanto previsto dall’ultima parte dell’art.9 del D.I. 02/04/1968; - distacco delle strade = 4m.
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Art.27 Zone riservate al PEEP (d) Rinvio.
CAPITOLO II° Zone pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale
Nelle zone destinate alla viabilità di progetto l’indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e degli spazi di sosta e di parcheggio, ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle relative opere.
Le strade sono classificate, in base alle loro caratteristiche di P.R.G. nei tipi seguenti: - A strade “di media importanza”; - B strade “di interesse locale”; - C strade interne “per la distribuzione dei veicoli all’interno di una zona edilizia”; - D percorsi pedonali.
Per la classificazione delle strade di cui ai precedenti punti A - B, si fa riferimento alle caratteristiche indicate dal D.L. 01/04/1968 e per la relativa regolamentazione degli accessi valgono: - A le strade di media importanza sono accessibili attraverso i modi indicati nelle tavole di P.R.G. e secondo le necessità e nei modi di Legge, attraverso nuove immissioni secondarie; - B le strade di interesse locale sono accessibili mediante normali immissioni delle strade interne; - C le strade interne sono accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni; - D i percorsi pedonali dovranno essere comunque accessibili e adeguatamente protetti e segnalati.
I parcheggi pubblici della rete stradale secondaria, locale ed interna sono riportati negli elaborati grafici del P.R.G..
In sede di progettazione della rete stradale possono essere previsti nuovi parcheggi nelle fasce di rispetto stradale.
Gli spazi pubblici di sosta e parcheggio vanno previsti per ciascuna zona secondo quanto indicano le norme delle diverse destinazioni d’uso; essi dovranno essere ubicati marginalmente alla
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sede visria e agli edifici, e di norma calcolati percentualmente sul volume costruibile, sulla superficie utile costruibile o sulla superficie di intervento.
Oltre a tutti questi parcheggi vanno previsti gli spazi privati, o comunque di esclusiva pertinenza, necessari per la sosta, la manovra e l’accesso degli autoveicoli per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni residenziali, nella quantità specificata dall’art.18 Legge 06/09/1967 n.65 (5 mq/100 mc o 5 mq/30 mq); tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza dell’edificio, oppure promiscuamente, ed anche su aree ragionevolmente limitrofe purché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.
Sono zone a servizi pubblici le aree espressamente indicate a tale scopo negli elaborati di P.R.G. destinate alla localizzazione di opere di completamento e nuova edificazione di attrezzature scolastiche, civili, sanitarie, religiose.
Nel completamento o nella edificazione dei manufatti di cui al precedente comma, da attuare con intervento urbanistico - edilizio diretto, si applicano i seguenti indici e parametri: If = 2,5 mc/mq; H1 (per le attrezzature scolastiche) = 7,50 m e con la prescrizione che l’altezza dei vani di ciascun piano non sia inferiore a ml 13; H2 (per le attrezzature civili) = 6,50 m; H3 (per le attrezzature sanitarie) = 4 m con la prescrizione che tali attrezzature formino corpo unico con le attrezzature civili; H4 (per le attrezzature religiose) = 12 m con la prescrizione che eventuali edifici non di culto non superino i ml 650; K = m 6 dai confini di proprietà e di zona; L = ml 12, derogabili per gli edifici di uso pubblico.
Art.30 Zone a verde pubblico attrezzato (g).
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Sono zone specificatamente indicate negli elaborati grafici del P.R.G., da destinarsi ad attrezzature di uso pubblico del tipo: - sportive; - ricreative.
In tali zone sono ammesse opere manifatturate per la realizzazione delle sole attività su specificate.
Sono tassativamente esclusi edifici a destinazione residenziale. L’attività di tali zone è quella ad intervento urbanistico - edilizio diretto. All’occorrenza indici e parametri saranno definiti con successivo atto di Consiglio Comunale.
Sono zone specificatamente indicate negli elaborati grafici del P.R.G., da destinarsi ad attrezzature di uso pubblico del tipo: - ricreative. - mini - sportive; - culturali; (teatro all’aperto, mostre all’aperto)
In tali zone sono ammesse opere manifatturate per la realizzazione delle sole attività su specificate.
Le zone a verde privato, indicate nelle rispettive planimetrie di piano, sono destinate ad orti, giardini ed aiuole con preclusione a qualunque tipo di edificazione o di installazione di manufatti, anche se prefabbricate o di carattere precario. Negli edifici esistenti è concesso, “una - tantum” l’aumento della cubatura nell’ordine del 30% in rapporto a quella esistente.
Art.33 Zona cimiteriale e di rispetto (L).
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La zona del cimitero è disciplinata dagli usi locali e dalle leggi in materia.
All’interno del cimitero è consentita, previa concessione edilizia a titolo gratuito, la sola edificazione di: - ossari; - cappelle mortuarie; - loculi; - attrezzature religiose.
La zona di rispetto cimiteriale resta destinata al normale uso agricolo, con divieto assoluto di edificabilità nuova o di ampliamento, fino al suo utilizzo per ampliamenti del cimitero.
Nella zona di rispetto cimiteriale è consentita la sola installazione di chiostre semi - fisse destinate alla vendita di oggetti per l’onoranza ed il culto dei defunti.
esistente sia con opere di rimboschimento, sia con interventi silvocolturali finalizzati al miglioramento dell’assetto boschivo. Essa non è edificabile fatta eccezione per le opere indispensabili alla salvaguardia idrogeologica. E’ da incentivare la forestazione industriale ai sensi della Legge 23/04/1975 n.215, progetto speciale 24.
CAPITOLO III Zone produttive
ammesse le attività di trasformazione dei prodotti ottenuti dall’attività agricola. In esse sono, altresì, ammesse destinazioni di lavorazione artigianale qualificatamente localiin quantità non superiore al 30% dell’edificabile. Sono consentite le realizzazioni di due residenze di custodia per ciascun comparto.
Legge 865/1971 per l’elaborazione del quale si prescrive: P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 20
- I tt residenziale = 0,02 mc/mq; - I t produttivo =0,3 mc/mq; - urbanizzazioni; - H = 8 ml - K = 10 ml - L = 14 ml salvo deroghe come per legge; - Lotto minimo per intervento produttivo mq 3.000.
Si prescrive che, in fase di elaborazione di Piano Particolareggiato venga peculiarmente stabilita la scissione tra i due tipi di attività produttive frammezzati da opportuni setti di verde.
In tali zone, individuate nelle planimetrie del P.R.G. con apposita campitura è ammessa la destinazione d’uso produttiva a carattere artigianale.
Tali zone si attuano a mezzo intervento urbanistico preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art.27 della Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche per il quale si applicano i seguenti indici e parametri: - Lotto minimo per intervento produttivo: mq 1000; - Urbanizzazioni; - if = 1,5; - it =.0,8 mc/mq; - H = m 8; - K = m 4; -L = m 14. E’ consentita la realizzazione di una sola residenza di custodia per l’intero comparto.
In attesa del piano particolareggiato di iniziativa comunale è possibile agli artigiani già possessori di aree ricadenti in zona artigianale di richiedere la concessione edilizia.
Art.37 Zona agricola speciale e per l’agriturismo (p).
P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 21
La destinazione d’uso di tale zona è quella produttivo - agricola, per edilizia al servizio dell’agricoltura e per iniziative di agriturismo. Tale zona è attuata a mezzo di intervento urbanistico preventivo il quale, nell’ambito della precedente disposizione darà preferibile collocazione alle attività secondo il seguente schema: - manufatti per allevamento dei cavalli mc 40.000 - manufatti per allevamento di animali da pelliccia mc 15.000 - manufatti per rimessa di attrezzi agricoli mc 10.000 - centro sociale e commerciale mc 7.000 - urbanizzazione secondaria mc 5.000 - trasformazione dei prodotti agricoli mc 15.000 - residenze mc 20.000
Per la formazione del suddetto piano particolareggiato di settore, dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:
H K
It EDILIZIA PER ALLEVAMENTO m. 2,80 m. 10
m. 50
RIMESSA ATTREZZI AGRICOLI m. 3,50 m. 10
m. 10
EDILIZIA DI SERVIZIO m. 5,50 m. 10
m. 10 0,2 mc/mq EDILIZIA PRODUTTIVA m. 3,50
m. 10 m. 12
EDILIZIA RESIDENZIALE m. 4,50 m. 10
m. 10
Lo stesso piano particolareggiato di settore provvederà a definire zone non promisque delle suddette attività, in rapporto alla razionale ubicazione delle stesse anche sotto il profilo igienico - sanitario. In attesa del piano di attuazione è concesso l’uso e l’edificazione come in zona agricola normale (s).
Zone residenziali agricole (q). P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 22
In tali zone, espressamente indicate con compitura specifica nelle tavole planimetriche di piano, è ammessa destinazione d’uso agricola e residenziale per la costruzione, trasformazione e ampliamento di case destinate ad abitazione dei coltivatori diretti e le loro famiglie.
Legge 22/10/1971 n. 865, per l’elaborazione del quale si prescrive: - It = 0,09 mc/mq per le sole residenze; - L = ml 12 per la residenza; - K = ml 12; - H = ml 6,50; - lotto minimo = 5.000 mq.
Le norme di attuazione del Piano Particolareggiato di cui al precedente comma terranno, per quanto compatibile, nella debita evidenza la applicazione del libro terzo, titolo secondo, sezione seconda, (riordinamento della proprietà rurale) del vigente Codice Civile. In ogni caso il volume residenziale non dovrà superare mc 1.200.
Le norme di attuazione dello stesso Piano Particolareggiato prescriveranno che le case di abitazione costruite in attuazione del presente articolo conserveranno la destinazione agricolo rurale per non meno di quindici anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.
La viabilità esistente nell’ambito dell’intero comparto potrà essere opportunamente variata nel piano particolareggiato e nella zona baricentrica verranno posizionati i servizi di urbanizzazione secondaria relativi nelle quantità dovute come per Legge.
Zone agricole speciali per l’allevamento (r). In tali zone, come indicate con campitura specifica nelle tavole planimetriche di Piano, è ammessa destinazione d’uso produttiva a stalle per l’allevamento di capi animali da macellazione. E’ ammessa, altresì, la realizzazione di due residenze di custodia per ciascun comparto.
Tali zone si attuano a mezzo di intervento urbanistico - preventivo ai sensi del citato art.27 della Legge 865/1971, per l’elaborazione del quale si prescrive: -I t residenziale: 0,01 mc/mq
-I t produttivo: 0.3 mc/mq; P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 23
Vanno scomputati dal fissato I t produttivo i volumi relativi agli edifici di prolungata conservazione foraggiera (silos ecc.).
Art.40 Zona agricola normale (s).
Tale zona, campita a fondo bianco e senza ulteriori specificazioni negli elaborati del P.R.G., viene attuato secondo i seguenti indici e parametri: - intervento diretto; - If = 0,12; - lotto minimo mq. 3500; - H = 8; - distacco dai confini e dalle strade mt.5; - L = mt.15; - il volume del piano terra non è computabile nel If se la sua altezza è al disotto di mt.2,30; - i volumi tecnici per la conduzione agricola non sono computati nell’If ma non potranno superare il volume dell’edificabile residenziale. - I coltivatori diretti o i conduttori di aziende agricole riconosciute tali dall’A.C. potranno realizzare volumi tecnici per la conduzione zootecnica di cubatura atta a contenere quaranta capi bovini o equini e altri tipi di bestiame in quantità proporzionale. Tale edificazione sarà possibile ove la superficie fondiaria accorpata non sia al disotto di mq.5000 ma non già utilizzata residenzialmente a norma del precedente punto. - H massima m.4; - distacco dei confini e strade m.4.
Le zone di rispetto stradale sono costituite dalle fasce destinate alla realizzazione di nuove strade, all’ampliamento di quelle esistenti ed alla protezione reciproca della sede stradale e dell’edificazione. In tali zone sono vietate nuove costruzioni. Nelle zone di rispetto stradale possono
P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 24
essere previsti nuovi parcheggi da destinarsi in sede di progettazione della rete stradale primaria e secondaria. La profondità delle fasce di rispetto stradale al di fuori delle porzioni di territorio zonizzate ai fini costruttivi - residenziali e non è determinato con il rinvio alle vigenti disposizioni di Legge. (DD.II. 01 e 02 Aprile 1968).
TITOLO TERZO NORME FINALI
CAPITOLO UNICO Disposizioni Comunali
Le aree individuate nelle rispettive planimetrie del P.R.G., regolate a termini delle presenti Norme di Attuazione e, per quanto compatibile, del Regolamento Edilizio Comunale soggette o meno a vincolo di inedificabilità e destinate all’esproprio per le finalità fissate dall’art.43 della Costituzione, sono le seguenti: 1.
precedente art.27. 2.
Zone d: comparti di Edilizia Economica e Popolare. 3.
Zone e: a parcheggio pubblico. 4.
Zone f: servizi pubblici. 5.
Zone g: verde pubblico attrezzato. 6.
Zone h: verde pubblico. 7.
Zone l: cimiteriale e di rispetto. 8.
Zone n: attrezzature generali produttive. 9.
Zone o: artigianali. 10.Zone p: agricola speciale e per l’agriturismo. 11.Zona q: residenziale agricola.
P.R.G. Norme Tecniche Di Attuazione 25
12.Zona r: agricola speciale per l’allevamento. 13.Zona a: centro antico originario.
secondo della Legge 22/10/1971, n.865 e le altre norme connesse.
Art.43 Priorità nella formazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica.
Il Comune fatto salvo quanto previsto dall’art.13 precedente, nella formazione degli strumenti urbanistici attuativi di sua competenza, osserverà indicativamente il seguente ordine cronologico e programmatico: 1.
2.
Piani particolareggiati di settore per l’allevamento; 3.
Piani particolareggiati di settore per l’agriturismo; 4.
Piani particolareggiati per insediamenti artigianali; 5.
P.E.E.P. (piani per l’edilizia economica e popolare); 6.
Piani particolareggiati di settore per attrezzature generali produttive; 7.
Piani particolareggiati di settore per la residenza agricola. Art.44 Abrogazione e entrata in vigore.
Sono abrogate le disposizioni regolamentari in materia in quanto non compatibili con le presenti norme.
Le presenti norme esplicano la loro piena efficacia allo spirare dei termini di pubblicazione, successivamente all’approvazione delle stesse da parte dell’Ente Regione.
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S O M M A R I O TITOLO PRIMO PARTE GENERALE
CAPITOLO I: Disposizioni normative
Art.1 Estensione normativa del P.R.G. Art.2 Integrazioni e rinvio Art.3 Elaborati del P.R.G.
Pag. 1 Art.4 Durata ed effetti del P.R.G.
Pag. 2 Art.5 Deroghe delle norme di piano Art.6 Norme sull’edificato e sull’urbanizzato esistente Pag. 3 Art.7 Norme di cautela per vasti interventi sul territorio Pag.4 CAPITOLO II Disposizioni parametriche Art.8 Parametri urbanistici Pag.5 Art.9 Parametri Edilizi Art.10 Applicazione ed Effetti Pag.6 TITOLO SECONDO PARTE SPECIALE SEZIONE 1 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO Zone Territoriali Art.11 Divisione in zone omogenee e loro nomenclature Pag.7 Download 200.95 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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