Provincia di asti piano regolatore generale variante strutturale n
Download 1.04 Mb. Pdf ko'rish
|
S u p e r f i c i e f o n d i a r i a ( S f ) E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [mq], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 2 . S u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e ( S t ) E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [mq], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 3 . R a p p o r t o d i c o p e r t u r a ( R c ) Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. 4 . I ndice di ut ili zzazione fondiaria (Uf) L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mq]/[mq]. 5 . Indice di utilizzazione territoriale (Ut) L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mq]/[mq]. 6 . Indice di densità edilizia fondiaria (If) L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mc]/[mq]. 7 . Indice di densità edilizia territoriale (It) L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mc]/[mq]. 8 . - S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria: Comprende le aree destinate alle opere definite dall'art. 4 della Legge 29/9/1964 n. 847 e dall'art. 51 della L.R. 5/12/77 n. 56 e precisate all'art. 24 comma 1, punto 1, delle presenti norme. Comprende quindi le aree destinate alle seguenti opere: a)
Sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali, pertinenti agli insediamenti; attrezzature per il traffico. b)
Aree di presa e reti di adduzione e distribuzione idrica; c)
Reti di fognature ed aree per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi; d)
Sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; e)
Reti ed aree di pubblica illuminazione; f)
Spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere. 9 . - S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria Comprende le aree destinate alle opere definite secondarie dall'art. 4 della Legge 29/9/64 n. 847 e dall'art. 51 della L.R. 5/12/77 n. 56 e precisate all'art. 24 comma 1, punti 2 e 3, delle presenti norme. Rientrano tra queste le aree destinate alle seguenti opere: a) Asili nido e scuole materne; b) Scuole dell'obbligo e attrezzature relativa; c) Scuole secondarie e superiori ed attrezzature relative; d) Edifici per il culto; e) Attrezzature sanitarie ,centri sociali, civili, attrezzature pubbliche culturali, annonarie, sportive; f) Giardini, parchi pubblici, e spazi attrezzati per la sosta e lo svago g) Parcheggi pubblici di livello comunale. 10. - S3 = Superficie per opere di urbanizzazione indotta Comprende le aree destinate alle seguenti opere: a) Parcheggi in superficie e/o soprassuolo e sottosuolo; b) Sovrappassi e sottopassi pedonali e veicolari; c) Impianti per il trasporto collettivo di interesse comunale e sovracomunale; d) Mense pluriaziendali a servizio di insediamenti produttivi; e) Impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; f) Impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e di trattamento di rifiuti speciali; g) Manufatti per arginature, terrazzamenti ed opere di bonifica idraulica; h) Manufatti per costituzione di riserva idrica. i)
Sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e di laghi. 11. - Sm
= Superficie minima di intervento Area minima richiesta dalle norme di utilizzazione per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminati graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi (mq).
ART. 16 - PARAMETRI EDILIZI. Ai fini della verifica degli indici si adottano i parametri edilizi seguenti: 1. Superficie utile lorda della costruzione (Sul) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a)
ai "bow window" ed alle verande; b)
ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; g) ai cavedi. Sono da conteggiare nella SUL i locali sottotetto ancorché privi delle caratteristiche di abitabilità qualora si presentino funzionalmente collegati con l'abitazione sottostante ed abbiano un'altezza media prescindendo da eventuali tramezzature interne superiore a ml. 1,80. I locali interrati ed i locali seminterrati sono esclusi dal computo delle SLS solo quando sono adibiti a ricovero autovetture con relativi spazi di manovra e di accesso nelle quantità minime previste dalle disposizioni di legge. Per quanto attiene alla verifica della superficie lorda di solaio ammessa per le singole zone, le modalità da seguire sono le seguenti: - aree a destinazione residenziale o mista ed aree a destinazione agricola: si conteggia tutta la superficie lorda di solaio realizzata fuori terra - aree destinate ad attività produttiva e depositi: si conteggia tutta la superficie utile lorda realizzata compresa quella eventualmente realizzata in interrato o in seminterrato. 2. Superficie utile netta della costruzione (Sun) La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite al punto 1 precedente tutte le superfici non destinate al calpestio. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici estinate al calpestio. 3 - SC = Superficie coperta della costruzione La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [mq], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione. 4. Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato dei marciapiede esterno; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art.18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
5. Altezza della costruzione (H) L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,determinateai sensi del precedente punto 4. Sulle strade o sui terreni in pendenza uniforme l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata. Nei casi di pendenze non uniformi sui vari lati, l'altezza si misura calcolando la media delle medie dei vari fronti. Non sono comunque consentiti rinterri di parti di edifici che creino differenze di quota nell'andamento planimetrico della zona superiori a ml. 1,00 o nuove pendenze del terreno maggiori del 10%. Ai fini del conteggio volumetrico l'altezza è comunque computata dalla quota del terreno naturale o da quello sistemato , se più basso. 6. Locale abitabile.
II regolamento edilizio definisce le misure di superficie minima, il minimo lato, il minimo volume, il minimo rapporto tra superficie finestrata e superficie del locale affinché lo stesso possa essere dichiarato abitabile (1/8 della superficie utile del locale). E' da considerare locale abitabile quello in cui la presenza della persona può essere continuativa, sia per abitazione che per svolgimento di attività. Salvo più precise puntualizzazioni e specifiche deroghe del Regolamento Edilizio e' di norma vietata la costruzione di locali abitabili negli interrati e nei seminterrati. Il divieto e' esteso ai locali pubblici, negozi, luoghi di lavoro e permanenza continuativi. 7. Volume della costruzione (V) II volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra é quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto ai commi precedenti.. Il volume è riferito al solido emergente a sistemazione avvenuta. 8. Numero dei piani della costruzione (Np) Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. 9 - Cellula edilizia L' insieme organico e funzionale costituito da una o più unità immobiliari, comprendenti uno o più edifici e le relative aree libere ad essi afferenti, dotato di accesso diretto da vie e spazi pubblici, ovvero da passaggi privati ben definiti o delimitati. 10 - Distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade. Le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte aree destinate alla viabilità o a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: − ml. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a 7 ml. − ml. 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra 7 ml. e 15 ml. − ml. 10 per lato per strade di larghezza superiore a 15 ml. Qualora le distanze fra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all' altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all' altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi 1 e 2 di questo articolo, nel caso di strumento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica. Nell' area dell' insediamento storico le distanze di cui sopra non si applicano: tali distanze non possono essere inferiori a quelle preesistenti. 11. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [ml] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro. 12 - Sagoma massima Indica con vincolo topograficamente definito, il perimetro massimo della superficie copribile. 13. Superficie di vendita: la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l'area che costituisce superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. La superficie da calcolarsi è solo quella all'interno dell'edificio ed è la porzione di superficie lorda di pavimento nella quale si svolge l'attività di vendita: non può essere considerata superficie di vendita quella all'esterno dell'edificio. 14 - Altezze dei fabbricati e dei locali. Le altezza massime dei fabbricati sono stabilite per le diverse aree in relazione alle caratteristiche dell' area, agli indici di fabbricabilità e di utilizzazione e alle norme sulle distanze. L' altezza minima tra pavimento e soffitto nei corridoi e disimpegni è stabilita in ml. 2,40. L'altezza minima dei locali abitativi non può essere inferiore a ml. 2,70. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante di P.R.G. l'altezza minima dei locali può essere considerata quella relativa allo stato di fatto purchè non inferiore a mi. 2,40 per le parti abitative e ml. 2,20 per i locali accessori. Per le attività commerciali ed i laboratori artigianali l'altezza minima netta prevista è di ml. 3,00. Sono consentite per le attività commerciali ed i laboratori artigianali altezze minime nette di ml. 2,80 qualora i medesimi vengano ricavati in ambienti ristrutturati o da ristrutturare laddove siano impossibili interventi di adeguamento. Vanno in ogni caso rispettate le altezze stabilite dalle leggi in materia di igiene del lavoro.
ART. 17 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI SUL MEDESIMO LOTTO - AREA MINIMA DI INTERVENTO. L'utilizzazione degli indici If e It, Uf e Ut corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St), esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di costruzione delle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento di proprietà. Tali superfici (Sf o St) debbono essere vincolate a tale fine trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge. Nel caso di attuazione mediante strumento urbanistico preventivo l'area minima di intervento è quella stabilita dalle norme contenute nei successivi articoli relativi alle modalità di utilizzo del territorio. Nel caso di intervento edilizio diretto l'area minima è quella che compete all'unità che si intende edificare nel rispetto delle norme stabilite per il rapporto di copertura, per la distanza dai confini e dai fabbricati, per l'indice di fabbricabilità fondiaria; nei casi consentiti di sostituzione di edifici esistenti, per i quali non sono fissati indici di fabbricabilità fondiaria essendo stabilito un limite volumetrico non superabile (quello preesistente) l'area minima di intervento risulterà dalla superficie coperta di sostituzione aumentata delle porzioni atte a consentire il rispetto delle norme di distanza da confini, da fabbricati e da strade nonchè dalle norme per il rapporto di copertura. In entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minima, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà (purché nell'ambito di aree di classe omogenea ed all'interno del medesimo nucleo abitato) nel qual caso la concessione, relativa all'intervento urbanistico preventivo od all'intervento diretto, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari. Gli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante implicano l'asservimento dell'area di proprietà risultante alla data predetta, sino alla concorrenza dei parametri fissati dalle modalità di utilizzo stabilite per le varie classi di aree, salvo ulteriori specificazioni di Regolamento edilizio. Onde evitare che un'area possa essere ulteriormente considerata a fini edificatori, il proprietario richiedente la concessione dovrà contestualmente presentare atto o documento di proprietà dal quale risulti la data di acquisizione dell'immobile. Nel caso in cui la data risultasse posteriore alla data di adozione del Piano e/o di sue varianti, il richiedente la concessione dovrà dimostrare che l'immobile oggetto della domanda di concessione non è asservito ad edificio esistente. Download 1.04 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling