Regolamento edilizio


L. 28/1/77 n. 10   Art. 13, c. 3:                           Art. 32, c. 2, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni, e Art. 15


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L. 28/1/77 n. 10  

Art. 13, c. 3:                           Art. 32, c. 2, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni, e Art. 15 

L. 28/1/77 n. 10  

Art. 39, c. 1:                            L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni  

Art. 40, c. 1:                            L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni  

Art. 45, c. 4:                            D.M. 5/7/75 e successive modificazioni  

Art. 47:                                    D.M. 5/7/75 e successive modificazioni  

 

 

 



36 

 

Approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

F.to Gianni Salis         

IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL CONSIGLIERE ANZIANO  

F.to Gaetano Romagnino                                                      F.to Adolfo Montellanico 

 

Prot. N.              li,                              



Copia della suestesa deliberazione è stata  

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal ______________ 

e viene oggi inviata al competente Organo  

Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. 

 Il Segretario Generale  

Prot. N. 5140               li, 12 marzo 1981 

Il sottoscritto Segretario attesta che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio il giorno 11/3/1981 di mercato 

oppure dal _____________ al ____________ e 

che contro la medesima NON sono pervenuti 

reclami. Oggi stesso viene trasmessa al 

competente Organo Regionale di controllo sugli 

atti dei Comuni. 

Il Segretario Comunale 

F.to G. Romagnino 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno __________________oppure: dal  _________________ al ____________ 

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato 

ricevuta in data ________________________  , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni 

successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.  

Il Segretario Generale  

REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO  

Sezione di LATINA 

 

N.O. - Per quanto di competenza – 30/4/1981 - 99 - 6865 – 30/4/1981  

(F.to Ventriglia)  

 

         P.C.C. ad uso amministrativo.  

Regolamento ripubblicato in data 11.5.1981  

    per 15/gg. consecutivi - registro n. 164                                      Il Segretario Generale  

             Visto: IL SINDACO  

 

 



37 

 

ORIGINALE  

Delib. N. 18 dell'8.3.1984  

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

PROVINCIA DI LATINA 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno millenoventottaquattro, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 20,15 ed in 

continuazione e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.  

Alla seduta di 1° convocazione sessione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

  

 



CONSIGLIERI P 

A CONSIGLIERI P 

1)  MONTELLANICO Adolfo                        P    16) CIUFFOLETTI Mario               



P

   


2)  LEONE Amedeo    

P    17) POLI Carla   

P

   


3)  PEZONE Vittorio                  

 

A



  18) NOVIELLO Alfredo    

P

   



4)  NANNI Nando 

 

A



  19) PORCELLI Giulio   

P

   



5)  DELLA PENNA Giovanni  

P    20) CANNONI Giommaria                

P

   


6)  PAOLETTI Luigi 

 

A



  21) CARLETTI Carlo   

P

   



7)  MEROLLA Nicola   

P    22) NARDI Antonio   

P

   


8)  CIRILLI Giovanni   

P    23) PALMA Carlo   

P

   


9)  FARNETTI Armando      

P    24) SPINA Cesidio   

P

   


10) MARSELLA Adriana     

P    25) SALIS Gianni - Sindaco   

P

   


11) MAULE Silverio                  

P    26) DAMIANI Alvaro                       

 A 

12) COMANDINI Eugenio 



Sindaco

 

P    27) COMPARINI Ezio   



P

   


13) ABBAFATI Giovanni      

P    28) MERCURI Gian Paolo   

P

   


14) VILLANOVA Bruno         

P    29) CHIARUCCI Luciano           

 A 

15) CAMPOLI Renato                  



P    30) DANIELE Giuseppe                

P

   



 

Presenti N. 25 - Assenti. N. 5 su 30 Consiglieri assegnati a questo Comune.  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comandini 

Dr.Eugenio Sindaco del Comune di Cisterna di Latina. Assiste il Segretario Comunale reggente 

Sig.Elio Mecozzi.  

La seduta è pubblica.  



OGGETTO 

Modifica del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione conciliare N' 8 del 4 Febbraio 1981 in 

relazione alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio N. 2609 dei 3.5.1983 per- venuta al 

Comune il 18.10.1983.  

 

 

 



 

 

 

38 


IL SINDACO - PRESIDENTE 

 

dà la parola all'Assessore all'Urbanistica CANNONI Giommaria per relazionare sull'argomento.-  



L'Assessore ricorda che con deliberazione conciliare N. 8 del 4.2.1981 è stato adottato il 

nuovo regolamento edilizio di questo Comune.-  

La Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione N. 2609 del 2.5.1983 ha restituito 

detto regolamento per la rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6.8.1967, N. 765 in 

relazione al voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale N. 44/4 del 15.10.1983.  

E’ necessario però apportare alcune correzioni alle modifiche proposte dal C.T.C. 

Regionale.  

In particolare è necessario eliminare la notevole confusione descrittiva tra le opere oggetto 

di concessione e le opere oggetto di autorizzazione dove, tra l'altro, la casistica delle opere 

oggetto di autorizzazione è più vasta di quella delle opere oggetto di concessione (ad esempio il 

ripristino di impianti in edifici esistenti figura tra le opere oggetto di concessione, mentre la 

realizzazione di nuova tramezzatura per la formazione di servizi sarebbe oggetto di sola 

autorizzazione); richiedere ai progettisti stralci degli strumenti urbanistici nella stessa scala degli 

stessi e non in scala diversa; limitare la presentazione di particolari esecutivi in scala 1:20 a solo 

alcuni particolari significativi e non estenderla a tutta l'opera; limitare l'eliminazione delle barriere 

architettoniche agli edifici pubblici o di interesse pubblico e non estenderla alla totalità degli edifici 

anche privati; specificare le competenze della U.S.L. nell'ambito delle procedure di approvazione e 

di rilascio delle concessioni.-  

Pertanto l'Assessore all'Urbanistica propone l'approvazione delle modifiche da apportare al 

regolamento edilizio secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.-  

Si apre una discussione per stabilire come procedere per l'approvazione di dette 

modifiche.-  

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura delle modifiche proposte dall'Ufficio Tecnico.-  

Il Consigliere DELLA PENNA Giovanni, nel corso della lettura delle modifiche da apportare 

al Regolamento edilizio, rileva che:  

-  non è d'accordo sul punto N. 3 della lettera c) dell'art. 4 per quanto riguarda i colori;  

-  non è d'accordo sull'articolo 7 punto N. 7 per quanto riguarda la richiesta di prospetti 

delle facciate aderenti e su tutto il rimanente art. 7;  

-  non è d'accordo sull'art. 8 che va completamente eliminato;  

-  non è d'accordo sull'art. 16 che va pure esso completamente eliminato. 

Circa gli edifici di interesse storico-ambientale il Consigliere Della Penna chiede quali 

siano. Inoltre precisa che deve essere allegato al regolamento un elenco degli edifici storico- 

ambientali oppure gli ambiti territoriali che siano da proteggere.- Durante la discussione e la lettura 

delle modifiche da apportare al Regolamento edilizio, so- no usciti ed entrati diversi consiglieri per 

cui il Presidente ritiene opportuno procedere a nuovo appello nominale per accertare il numero dei 

presenti.-  

Procedutosi all'appello, risultano presenti i consiglieri:  

1) DELLA PENNA Giovanni; 2) CIRILLI Giovanni; 3) FARNETTI Armando; 4) MARSELLA 

Adriana,; 5) COMANDINI Eugenio; 6) ABBAFATI Giovanni; 7) CAMPOLI Renato; 8) CIUFFOLETTI 

Mario; 9) POLI Carla; 10) NOVIELLO Alfredo; 11) PORCELLI Giulio; 12) CANNONI Giommaria; 

13) CARLETTI Carlo; 14) PALMA Carlo; 15) SALIS Gianni; 16) DANIELE Giuseppe.  

Risultano assenti i consiglieri:  

1) MANTELLANICO Adolfo; 2) LEONE Amedeo; 3) PEZONE Vittorio; 4) NANNI Nando; 5) 

PAOLETTI Luigi; 6) MEROLLA Nicola; 7) MAULE Silverio; 8) VILLANOVA Bruno; 9) NARDI 

Antonio; 10 SPINA Cesidio; 11) DAMIANI Alvaro; 12) COMPARINI Ezio; 13) MERCURI Gian 

Paolo; 14) CHIARUCCI Luciano.-  

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è valido per deliberare, sottopone a 

votazione, per alzata di mano, le modifiche proposte da apportare al Regolamento Edilizio 

deliberato con atto conciliare N. 8 del 4.2.1981 e dichiara il seguente esito:  

Consiglieri presenti N. 16.  

39 


Consiglieri votanti N. 11.  

Consiglieri astenuti N. 5 (Della Penna, Cirilli, Farnetti, Marsella e Daniele) 

Voti favorevoli N. 1 e quindi ad unanimità dei votanti.-  

Pertanto  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 11 della legge 6.8.1967 N. 785;  

Vista la Legge Regione Lazio 5.9.1972 N. 8 e seguenti;  

Visto che con nota 5593 del 28.9.1983, pervenuta il 18 Ottobre 1983 prot.18915, la regione Lazio 

richiedeva al Comune di apportare al Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale N' 8 del 4 Febbraio 1981, vistata dal C.R.C. in data 30 Aprile 1981, le 

modifiche di cui al voto N. 44/4 del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;  

Ravvisata la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;  

Ritenuto che le modifiche proposte dalla Giunta Regionale siano pienamente accettabili con solo 

alcune lievi modifiche tese a rendere la normativa in questione maggiormente aderente al- le 

esigenze derivanti dalla particolare situazione urbanistica-tipologica propria del territorio comunale, 

in particolare per quanto riguarda la tutela del paesaggio nell'ambito delle esigenze di conduzione 

dei fondi agricoli, la tutela del rispetto dei principali vincoli di P.R.G. nell'ambito degli adeguamenti 

tecnologici degli insediamenti industriali nonché la tutela della consistenza e tipologia degli 

organismi edilizi nell'ambito degli interventi di restauro, straordinaria manutenzione e 

ristrutturazione relativi a fabbricati esistenti;  

Vista la proposta di modifica come risulta dalla lettura fatta dal Sindaco-Presidente; Visto l'esito 

della votazione  

D E L I B E R A 

1 - di modificare, come modifica, il regolamento Edilizio dei Comune di CISTERNA di LATINA 

adottato dal Consiglio Comunale con atto N' 8 del 4.2.1981, vistato dal CO.RE.CO. di Latina nella 

seduta del 30.4.1981 come segue:  

A - gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:  

 

Art. 3 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE  

 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è soggetta a 



concessione.  

In particolare sono soggette a concessione:  

a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private ;  

b) nuove costruzioni;  

e) ampliamento, sopraelevazione, demolizione con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;  

d) ristrutturazione dei fabbricati che non comporti aumento delle superfici utili di calpestio; in 

particolare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par- te diverso dal precedente.  

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti qualora tali interventi 

comportino alterazioni di carattere architettonico o urbanistico riguardanti volumi o superfici utili o 

distacchi;  

e) modifiche di destinazione d'uso anche parziali di unità edilizie tra categorie non omogenee di 

P.R.G.;  

f) costruzione di impianti sportivi, ricreativi, produttivi e relative attrezzature;  

g) installazione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi 

manufatti;  

h) apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere;  

i) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili quando richiedano al- lacci stabili 

ai pubblici servizi;  

40 


1) gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dei successivo art. 4, allorché eseguiti negli stabili 

vincolati ai sensi delle leggi 1497 e 1089 del 1939.  

Salvo quanto ulteriormente specificato dalle norme relative al pagamento del contributo 

concessorio, sono sottoposte al contributo stesso le opere di cui ai punti a), (quando non risultano in 

attuazione degli strumenti urbanistici), b), c) e d) (quando il concessionario non si impegni 

mediante convenzione, a praticare prezzi vendita e canoni di locazione de- gli alloggi concordati 

con il Comune), e), f), i) dei presente articolo.  

In ogni caso, le modalità e la corresponsione dei contributo concessorio sono fissati dall'apposita 

deliberazione comunale in conformità del relativo provvedimento legislativo del consiglio 

regionale.-  



Art. 4 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE  

Sono soggetti ad autorizzazione:  

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia di tutte le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, servizi igienico- sanitari e tecnologici, 

semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare, non alterino in tutto 

o in parte l'organismo edilizio preesistente e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; in 

particolare sono interventi di manutenzione straordinaria-  

1) apertura, chiusura o modificazioni della parte interna, apertura, chiusura o modificazione di porte 

esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesìstenza;  

2) consolidamento di strutture o di parti di esse.- Il consolidamento o la sostituzione di tali parti 

strutturali non deve comportare alterazione "o stato dei luoghi, né planimetricamente, né 

quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti;  

3) demolizione e ricostituzione di tramezzi interni, sempreché le opere -richieste non comportino 

modifiche dell'organismo preesistente.  

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 

e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e 

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.  

Sono soggetti altresì ad autorizzazioni: Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del successivo 

art. 5 allorché eseguiti negli stabili vincolati dalle leggi N. 1497 e 1089 dei 1939.-  

c) le opere costituenti pertinenze ed impianti di carattere tecnologico al servizio di- edifici già 

esistenti, sempreché non sottoposte ai vincoli di " alle leggi 1497 e 1089 del 1939, ossia:  

1) Le opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque aumento di volume o di 

superfici utili, quali ad esempio, impianti di ascensori, fognanti, idrici e di riscaldamento

recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.;  

2) la realizzazione di apparati tecnici che si rendono indispensabili a seguito della revisione o 

installazione di impianti tecnologici;  

3) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che prevedano modifiche di preesistenti aggetti, 

ornamenti, materiali e colori;  

4) l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegna, mostre, vetrine per 

negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità, ecc.;  

5) l'apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino 

alterazioni nel corpo del fabbricato,  

d) La realizzazione di distributori carburanti, con annessi accessori, sempreché non comportino 

realizzazione di manufatti diversi da quelli strettamente pertinenti alla distribuzione carburante;  

e) le varianti in corso d'opera di cui al C. 12' dell'art. 15 L. 10/77; f) le demolizioni totali o parziali 

di fabbricati e manufatti, gli scavi e i rinterri e le modifiche al suolo pubblico e privato, le opere e 

41 


costruzioni internate, i muri di sostegno e i rimodellamenti del suolo morfologicamente significativi 

esulanti dalle normali esigenze di conduzione dei fondi.-  

g) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili che non richiedano allacciamento 

ai pubblici servizi;  

h) l'installazione di campeggi mobili occasionali;  

i) le occupazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti, rottami, esposizione a cielo libero di 

merci.-  

Art. 5 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE Non sono 

soggette a concessione né ad autorizzazione:  

a) le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare:  

1 - demolizione o ricostituzione totale o parziale dei pavimenti;  

2 - demolizione o ricostituzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;  

3 - rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni;  

4 - rifacimenti impianti per servizi accessori, come idraulico, fognatizio, allontanamento acque 

meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sempreché non comportino creazione di 

nuovi volumi tecnici;  

- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempreché eseguiti senza modifiche ai preesistenti 

aggetti, ornamenti, materiali e colori.-  

Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione:  

b) le opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del 

codice della strada;  

c) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive ecc.;  

d) opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni privati sempreché non 

comportino sensibili opere murarie o di rimodellamento del terreno;  

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 

eseguite in aree esterne al centro edificato.-  



Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE - 

PROGETTO ED ALLEGATI  

  

La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni 



riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e 

dimensione degli interventi stessi.-  

Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progettista e del 

Sindaco (ovvero su richiesta della C.E.), richieda minori o maggiori documentazioni, queste di 

norma sono:  

A) per le nuove costruzioni: 1) l'estratto catastale aggiornato, con l'esatta indicazione del lotto, 

mediante colorazione trasparente firmata dal progettista;  

2) lo stralcio in scala conforme all'originale dello strumento urbanistico vigente generale, ovvero se 

esistente, dello strumento urbanistico attuativo, con la esatta ubicazione del lotto interessato  

3) planimetria d'insieme in scala 1:500 comprendente il piano quotato, con le indicazioni della 

superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi del fabbricato, delle eventuali 

costruzioni confinanti con i relativi distacchi, del nome dei proprietari delle medesime costruzioni 

delle eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze e corredato di almeno 

quattro fotografie, in copia semplice di formato non inferiore a cm. 13 x 18 dello stato dei luoghi 

(ante operam).  

Nel piano devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le 

fotografie allegate al progetto, munita della dizione: «I sottoscritti, rispettivamente proprietario e 

42 


progettista, dichiarano sotto la propria responsabilità che la presente planimetria corrisponde 

all'esatto stato dei luoghi. - Il proprietario - Il progettista - opportunamente firmata»;  

4) planimetria in scala 1:500 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) 

dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella 

quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo 

compongono, (quotata in tutti i suoi elementi, terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.), 

nonché le quote altimetriche di rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc. con particolare 

riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.  

Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quello della 

sistemazione del terreno post operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo 

immodificabile Pino all'ultimazione dei lavori.-  

Detta planimetria dovrà essere altresì integrata a una tabella riassuntiva di tutti gli elementi 

significativi del progetto opportunamente dimostrati analiticamente (superficie del lotto, volume 

dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi, ecc.) raffrontati ai 

rispettivi vincoli previsti dagli strumenti e dalle normative urbanistiche vigenti.-  

5) Le piante dei vari piani, in scala 1: 1 00, con l'indicazione delle strutture portanti in- terne, delle 

quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato, del piano seminterrato con le quote 

altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano 

tipo, del piano attico (ove consentito), dell'eventuale piano sottotetto sezionato con un piano 

orizzontale passante ad una quota di m. 1,50 dal calpestio del sottotetto stesso, del piano di 

copertura. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 6.-  

Nel caso di edifici modulari e costituiti da ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di 

piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50 o 1: 100 

ovvero di parti significative a scala 1: 100 degli edifici modulari.  

Ove si tratti di edificio aderente a altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le 

piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni 

di destinazione degli stessi;  

6) almeno due Sezioni (trasversali e longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1: 1 00 (o 

in scala 1: 200 nei casi di cui al penultimo comma dei precedente articolo) con le misure delle 

altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi, 

delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali casi deve essere 

altresì indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fino al confine 

ed alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di 

campagna ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente 

punto 4); 7) tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1: 100 (1:200 

nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 5), completi di riferimenti agli edifici circostanti, al 

terreno e alle sue eventuali modifiche.  

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di 

progetto.  

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche 

quelli delle facciate aderenti.  

1 prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando in particolare 

le aperture e i relativi infissi, le zoccolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le 

coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici;  

8) particolari significativi di piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20, in 

corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati, loro 

trattamento e colore.  

Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra;  

9) indicazioni relative a tutti quegli impianti che per la loro dimensione (canne fumarie, impianti di 

riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale fognatura), siano 

determinanti per composizione architettonica dell'edificio.  

43 


In particolare, ove non esista la possibilità di approvvigionamento idrico mediante acquedotto 

pubblico, deve essere allegato progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento 

adottato, con l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità della USL.- Nel caso che la zona fosse 

priva di fognatura pubblica, deve essere allegato progetto e relazione tecnica dei sistema adottato 

per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con parere dell'Ufficio 

competente della U.S.L.;  

10) relazione illustrativa contenete tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione 

con la indicazione delle eventuali opere provvisionali, nonché la destinazione d'uso generale 

dell'edificio;  

11) nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco, ove necessario;  

12) parere dell'Ufficio competente della U.S.L.;  

13) nulla osta delle competenti Sovrintendenze statali o regionali ove necessario;  

14) permessi ed autorizzazioni ove necessari, per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi 

speciali o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti 

dai richiedenti;  

15) concessione, ove necessario, di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori 

dei centri abitati;  

16) copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti.  

B) per le demolizioni e ricostruzioni:  

1) tutte le documentazioni di cui al precedente punto «A»;  

2) modello ISTAT - Rilevazione dell'attività edilizia opera da demolire;  

3) ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico richiedano una conoscenza delle 

caratteristiche planimetriche e delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, rilievo quotato in scala 

minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più 

indicative, con documentazione fotografica, nonché le destinazioni d'uso.  

C) per i restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni:  

1) la documentazione di cui al punto «A» nn. 1, 2, 10, Il e 13;  

2) piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100 relativi ai piani o unità immobiliari in cui sono previsti 

interventi;  

3) piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1: 1 00 con l'indicazione degli interventi 

richiesti evidenziando le demolizioni dalle ricostruzioni;  

4) documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base catastale o riferita ad autorizzazioni 

comunali ed in mancanza, altra idonea documentazione di asseverazione avente data certa;  

5) qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici, dovranno essere esibite fotografie a 

colori;  

6) qualora gli interventi interessino parti di edifici condominiali dovranno produrre il nulla osta del 

condominio.  

D) Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale:  

1) la documentazione di cui al punto C) con indicazioni dettagliate sulla natura dei materiali delle 

decorazioni e sulle parti ornamentali esistenti e di progetto;  

2) relazione storico-critica finalizzata ad individuare la stratigrafia storica dell'edificio.- Detta 

stratigrafia, dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il 

valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni dei tessuto 

edilizio (sopraelevazione).  

La relazione, redatta da ingegnere, architetto od altro professionista abilitato, dovrà essere 

asseverata con giuramento nelle forme di legge dal suo autore.-  

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