Repubblica italiana la corte dei conti sezione regionale di controllo per la calabria
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Mod. 8/R Deliberazione n. 96/2008
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
composta dai magistrati: Dott. Silvio AULISI Presidente Dott. Giuseppe GINESTRA
Consigliere Prof. Dott. Luigi CONDEMI Consigliere Prof. Dott. Vittorio CIRÒ CANDIANO Consigliere Dott.ssa Anna BOMBINO Consigliere Dott. Natale LONGO Primo Referendario
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della stessa Corte in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23
2 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
VISTA la deliberazione n. 5/AUT/2007, resa il 4 giugno 2007 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la quale sono state approvate le linee guida ed i questionari per la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2006, secondo le disposizioni sugli Enti locali contenute nella legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006). VISTE le note n. 1172/RI/22 e 1178/S/R/176 del 28 giugno 2007. VISTA l’ordinanza n. 5/2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il 30 aprile 2008;
UDITO il magistrato relatore, Luigi CONDEMI
CONSIDERATO IN FATTO L’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005 e le succitate “linee guida” prevedono l’adozione di specifiche pronunce nell’ipotesi di constatate gravi irregolarità, quantitativamente tali da incidere sugli equilibri finanziari, senza con ciò escludere che sia utile ed opportuno segnalare agli Enti anche irregolarità non gravi o meri sintomi di criticità, comunque pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria.
In attuazione del succitato obbligo di legge, l’Organo di revisione del Comune di Alessandria del carretto (abitanti n. 626), in data 30/08/2007, ha rimesso la relazione di cui sopra, sulla cui base il Magistrato istruttore, con lettere n. 1172/RI/22-2 dell’8/02/2008 diretta al Sindaco e all’Organo di revisione, ha mosso le osservazioni di seguito riportate che sono state oggetto di contraddittorio, e che solo in parte possono ritenersi superate
E’ stata rilevata la mancata approvazione da parte dell’Organo consiliare del rendiconto 2006 entro i termini previsti (30 giugno dell’anno successivo) in violazione dell’art. 227 del T.U.E.L. In merito a ciò il Sindaco, congiuntamente all’Organo di revisione, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha precisato che il termine del 30 Giugno per l’approvazione dei Rendiconti degli Enti non è da considerarsi termine perentorio, ma dilatorio: difatti la mancata approvazione nei
3 termini del Rendiconto non ha i medesimi effetti della mancata approvazione nei termini dei Bilanci di previsione e degli equilibri di Bilancio. L’unico effetto della mancata approvazione nel termine del 30 Giugno del Rendiconto è l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Prefettura previa formale diffida ad adempiere diretta all’Organo consiliare nei quindici giorni dalla notifica della stessa. Il Comune non ha ricevuto alcuna diffida da parte della Prefettura di Cosenza, per cui non risulta alcuna violazione normativa.
E’ stato rilevata l’ inattendibilità delle scritture patrimoniali, ritenendo che il conto del patrimonio non rappresenti compiutamente la situazione patrimoniale dell’Ente. Inoltre è stato rilevata l’omessa osservanza del dell’art. 230, comma 7, del d. lgs n. 267/2000 a causa del mancato aggiornamento dell’inventario. L’Organo di revisione, congiuntamente al Sindaco ha precisato che il conto del Patrimonio, pur non rispettando la situazione reale dell’Ente, a causa del mancato aggiornamento dell’inventario dei beni comunali (ultimo aggiornamento 31/12/2002) è da ritenersi più o meno attendibile nel valore complessivo in quanto sono intervenuti pochi elementi di variazione. E’ stato precisato, inoltre, che l’Amministrazione ha già incaricato il responsabile dell’Ufficio Tecnico, con i dovuti supporti degli altri uffici, di procedere con urgenza, al corretto aggiornamento dell’inventario stesso per consentire l’indicazione degli esatti del conto patrimoniale al 31/12/2007 in sede di conto bilancio.
La Sezione evidenzia che il Comune di ALESSANDRIA DEL CARRETTO non ha fugato tutte le perplessità rilevate in sede di istruttoria.
1. La Sezione rileva la mancata approvazione da parte dell’Organo consigliare del rendiconto 2006 entro i termini previsti (30 giugno dell’anno successivo), in violazione dell’art. 227 del T.U.E.L.
2. La Sezione rileva il mancato aggiornamento degli inventari in violazione dell’articolo 230, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) comportando, per ciò stesso, l’impossibilità di avere una reale e trasparente rappresentatività della consistenza patrimoniale dell’Ente.
4 3. La Sezione manifesta, inoltre, notevoli perplessità in merito al corretto funzionamento della contabilità patrimoniale anche in ragione delle discrasie evidenziate nell’analisi delle poste patrimoniali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, delibera che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i competenti Organi del Comune di Alessandria del Carretto valutino l’opportunità di porre in essere le azioni necessarie al fine di rimuovere le cause che hanno determinato il mancato aggiornamento degli inventari, provvedendo anche ad un corretto utilizzo della contabilità patrimoniale.
La Sezione richiede, infine, che l’Amministrazione comunale adotti le misure necessarie ad eliminare le criticità di cui in motivazione.
La presente pronuncia sarà rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco di Alessandria del Carretto, affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dall’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005.
comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
Così deciso in Catanzaro, nell’adunanza del 30 aprile 2008 .
f.to Il Magistrato Relatore f.to Il Presidente Luigi CONDEMI Dott. Silvio AULISI
Depositata in segreteria il 21 maggio 2008
Il Direttore della segreteria f.to Dott. Antonio LEONE
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