Carenza di politiche esplicite di reclutamento


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Sana08.01.2018
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Carenza di politiche esplicite di reclutamento

  • Carenza di politiche esplicite di reclutamento

  • Ingresso dei migranti attraverso canali indiretti o irregolari

  • Occupazione nei settori poveri dell’economia

  • Meccanismi di inclusione/esclusione dal sistema dei diritti

  • Paesi di destinazione nel sud Europa: “Importatori riluttanti”



Metà anni ’70 inizio anni ‘80 l’Italia da paese di emigrazione diventa paese di immigrazione;

  • Metà anni ’70 inizio anni ‘80 l’Italia da paese di emigrazione diventa paese di immigrazione;

  • presenza femminile predominante in molte nazionalità (nelle migrazioni intraeuropee degli anni ’50 e ’60 la componente femminile era minoritaria).



assenza iniziale di qualsiasi normativa di regolazione e di programmazione dei flussi migratori in ingresso;

  • assenza iniziale di qualsiasi normativa di regolazione e di programmazione dei flussi migratori in ingresso;

  • emanazione di provvedimenti di sanatoria sempre più restrittivi;

  • scarsa capacità di accesso dei migranti alle politiche sociali;

  • dicotomia disoccupazione/immigrazione nel sud Italia;

  • la presenza di attori locali (organismi di volontariato laico; reti tra migranti; istituzioni ecclesiali, sindacato) di sostegno ai processi di inserimento sociale ed economicodei migranti



il modello dell’industria diffusa (piccole e medie imprese) nella Lombardia orientale e nelle regioni del Nord-Est;

  • il modello dell’industria diffusa (piccole e medie imprese) nella Lombardia orientale e nelle regioni del Nord-Est;

  • il modello delle economie metropolitane (grandi città, ma anche medi e piccoli centri) occupazioni nel basso terziario e nei servizi alle persone;

  • il modello delle attività stagionali (Mezzogiorno); aree agricole in parte turistiche, lavoro di cura, lavoro stagionale informale;

  • modello delle attività stagionali (Centro-Nord), attività agricole, turistiche, edili;

  • Le industrie di Stato nel sud Italia: i CARA e i CIE.







Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989 (punto 2 precedente slide):

  • Dalla trasmissione televisiva Nonsolonero del Tg2 del 1989 (punto 2 precedente slide):

  • «  [...] Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che esistiamo  » (Jerry Essan Masslo)



Incitamento alla violenza contro i migranti da parte della delinquenza locale, volantino ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima dell’omicidio di Jerry Masslo:

  • Incitamento alla violenza contro i migranti da parte della delinquenza locale, volantino ritrovato dai carabinieri di Villa Literno prima dell’omicidio di Jerry Masslo:

  • « È aperta la caccia permanente al nero. Data la ferocia di tali bestie […] e poiché scorazzano per il territorio in branchi, si consiglia di operare battute di caccia in gruppi di almeno tre uomini ».









Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)

  • Legge 40 del 98 Testo unico sull’immigrazione Un modello di integrazione ragionevole (Zincone 2000)

  • I diritti dei migranti anche quelli fondamentali come quello del ricongiungimento familiare non sono assoluti ma assumono un caratterere « discrezionale », in quanto dipendono da norme e regole stabilite localmente (localismo dei diritti).

  • Obiettivi: evitare fenomeni di aperta conflittualità tra italiani e migranti





La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di soggiorno;

  • La legge sostituisce il contratto di lavoro al permesso di soggiorno;

  • Allo scadere del contratto il migrante ha solo sei mesi per trovare un altro lavoro altrimenti ricade nella condizione di “clandestino”;

  • Il datore di lavoro è titolare del contratto di soggiorno del migrante e ne garantisce la permanenza sul territorio italiano;

  • Abolizione della figura dello sponsor;

  • La legge pone inoltre ulteriori restrizioni al ricongiungimento familiare.



  • annulla completamente ogni possibile prospettiva di integrazione del cittadino straniero rendendo provvisoria la sua presenza sul territorio italiano;

  • colma le carenze delle politiche socio-sanitarie nazionali nella cura agli anziani legittimando processi di segregazione sociale ed economica delle donne migranti nel ruolo di “badante”;

  • rende le donne migranti vulnerabili sul piano dell’accettazione di condizioni di lavoro gravose pur di non perdere il lavoro ed il contratto di soggiorno;

  • le restrizioni al rinnovo del contratto di lavoro determinano un’immigrazione circolare, non integrata da mettere a disposizione del mercato del lavoro informale come una continua riserva di lavoratori a basso costo.





Click Day – (fonte Melting pot Europa)

  • Click Day – (fonte Melting pot Europa)

  • 293mila domande su una richiesta di ingresso di 52.080 lavoratori di nazionalita’ ’privilegiate’, cioe’ di quei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

  • In prevalenza, i datori di lavoro hanno inviato richieste per colf e badanti (208mila); quelle per lavoratori subordinati sono state 85mila.



Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1062 del 25 febbraio 2011 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011

  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1062 del 25 febbraio 2011 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011

  • quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero (art.1).

  • nel limite della quota di 60.000 lavoratori, prevede l’ingresso di: a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.



1995 – 2011 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;

  • 1995 – 2011 - costruzione sociale del clandestino/immigrato come criminale da parte dei media e dalle strategie di marketing politico;

  • 1995 - 2011 – crescita esponenziale dei fenomeni di sfruttamento del lavoro migrante collegata alla diversa appartenenza etnica (fenomeni di crescente competitività tra lavoratori stranieri);

  • 2008 – la “scia del razzismo”: dibattito pubblico sulla questione del razzismo in Italia.

  • 2009 - reato di clandestinità: processo di identificazione tra la presenza di “clandestini” e fenomeni di illegalità diffusa sul territorio italiano;



  • 1990-2011 - associazione tra atto criminale e nazionalità di chi lo pone in essere

  • 1995 – primi sbarchi dei profughi albanesi sulle coste della Puglia: diffuso atteggiamento xenofobo verso l’orda Albanese; (i rifugiati albanesi divennero i “clandestini albanesi);

  • 2004-2008 – l’immigrazione dalla Romania, in rapida crescita, diventa il nuovo bersaglio di una ostilità materiale e simbolica;

  • 2011 – lo “tsunami umano” dal nord Africa



reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze dell’ordine è previsto il carcere e l’espulsione;

  • reato di clandestinità: per l’immigrato clandestino fermato dalle forze dell’ordine è previsto il carcere e l’espulsione;

  • si sopprime la norma del ddl che avrebbe abrogato il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che accedono alle cure urgenti ed essenziali;

  • Il «centro di permanenza temporanea» viene denominato «centro di identificazione ed espulsione»;

  • reato di locazione di un immobile a straniero privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione" ;

  •  introduce un contributo sulla domanda di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno (un minimo di 80 a un massimo di 200 euro) che ogni straniero ha l`obbligo di versare  per tutte le pratiche  di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, esclusi  i permessi per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari







sulle coste italiane (Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio):

  • sulle coste italiane (Puglia, Calabria, Sicilia, Lazio):

  • dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009: 29.076 migranti

  • dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010: 3.499 migranti

  • diminuzione dell’88% 

  • su Lampedusa e le altre isole limitrofe (Linosa, Lampione):

  • dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009: 20.655 migranti

  • dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010: 403 migranti

  • diminuzione del 98%.

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  • Fonte: Dati Ministero dell’Interno



 

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  • Dalle informazioni del Ministero dell’Interno risulta che tra gennaio e marzo 2011 sono sbarcati a Lampedusa 22 mila migranti.

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  • In tutto il 2010 erano sbarcati 4 406 migranti.



Chi sono le persone che sbarcano sull’isola di Lampedusa?

  • Chi sono le persone che sbarcano sull’isola di Lampedusa?

  • Categorie:

  • Rifugiati, richiedenti asilo, minori, clandestini/profughi, migranti



Migrante illegale: persona che entra e vive in un paese di cui non è cittadino non disponendo di un permesso di soggiorno (Europa – cittadini non comunitari – “extracomunitari”).

  • Migrante illegale: persona che entra e vive in un paese di cui non è cittadino non disponendo di un permesso di soggiorno (Europa – cittadini non comunitari – “extracomunitari”).

  • I migranti hanno diritto a non essere detenuti arbitrariamente, a non essere sottoposti a torture e a trattamenti umani degradanti. 1 luglio 2003 - Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie.



Chi è costretto a fuggire dal proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno avendo subìto o temendo di subire persecuzioni “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” Convenzione del 1951 (art. 1, lettera A/2), I rifugiati ai sensi della Convenzione sono titolari di una serie di diritti, primo fra tutti il diritto al non-refoulement; il divieto di “refoulement” vale ovviamente anche per i rifugiati sotto Mandato.

  • Chi è costretto a fuggire dal proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno avendo subìto o temendo di subire persecuzioni “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” Convenzione del 1951 (art. 1, lettera A/2), I rifugiati ai sensi della Convenzione sono titolari di una serie di diritti, primo fra tutti il diritto al non-refoulement; il divieto di “refoulement” vale ovviamente anche per i rifugiati sotto Mandato.



Chi ha lasciato il proprio paese ma non ha ancora trovato protezione come rifugiato.

  • Chi ha lasciato il proprio paese ma non ha ancora trovato protezione come rifugiato.

  • Il richiedente asilo ha diritto:

  • all’ingresso in un paese per chiedere asilo; non essere detenuto illegalmente; incontrare gli avvocati, gli interpreti e le organizzazioni umanitarie come l’UNHCR.; accesso al diritto al lavoro, cure mediche e all’educazione scolastica.



 

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  • Sono definiti minori non accompagnati dal DPCM 535/99, (regolamento riguardante le funzioni del Comitato per i Minori Stranieri) i "minori di nazionalità non italiana o di altro Stato dell'Unione europea che non hanno chiesto asilo politico e che, per qualsiasi motivo,si trovano nel territorio dello Stato senza assistenza o la rappresentanza dei genitori o di altri adulti che sono legalmente responsabili in base alle leggi in vigore nel sistema italiano (parenti entro il quarto grado).



Non essere detenuti

  • Non essere detenuti

  • Non subire procedure di identificazione nocive alla loro salute

  • Devono essere informati sui loro diritti

  • Non essere rimpatriati

  • Essere inseriti in un percorso di protezione e di tutela



marzo-aprile 2011

  • marzo-aprile 2011

  • 322 sono i minori giunti fino al 26 marzo di età compresa fra i 12 e i 17 anni.

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  •  17 i minori arrivati dalla Tunisia con i quattro sbarchi della mattina del 3 aprile.

  •  3 aprile sono stati trasferiti dall’isola 70 minori destinati a Porto Empedocle da dove verranno collocati in alcune comunità di accoglienza della Sicilia. Numerose le fughe dei minori verso altre destinazioni del nord Italia.



1 aprile 100 minori sono dispersi sull’isola. 36 minori sono stati trasferiti al CSPA (Centro Soccorso e di Prima Accoglienza) di Lampedusa per l’inagibilità della struttura di accoglienza locale la Casa della Fraternità.

  • 1 aprile 100 minori sono dispersi sull’isola. 36 minori sono stati trasferiti al CSPA (Centro Soccorso e di Prima Accoglienza) di Lampedusa per l’inagibilità della struttura di accoglienza locale la Casa della Fraternità.

  • 3 aprile Le rivolte dei minori presenti nella struttura della Casa della Fraternità della parrocchia di Lampedusa



Il Centro di Lampedusa non è un Centro di Identificazione ed espulsione (CIE, ex CPTA) né un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). La normativa in vigore non permette di valutare richieste d'asilo di persone trattenute nei CSPA, né di disporne l'espulsione dal CSPA stesso. La legge prevede invece l'obbligo di trasferire i richiedenti asilo in centri ove venga garantito l'accesso all'orientamento e all'assistenza legale. Il trattenimento nel CSPA implica una privazione della libertà personale e non può superare le 48 ore.

  • Il Centro di Lampedusa non è un Centro di Identificazione ed espulsione (CIE, ex CPTA) né un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). La normativa in vigore non permette di valutare richieste d'asilo di persone trattenute nei CSPA, né di disporne l'espulsione dal CSPA stesso. La legge prevede invece l'obbligo di trasferire i richiedenti asilo in centri ove venga garantito l'accesso all'orientamento e all'assistenza legale. Il trattenimento nel CSPA implica una privazione della libertà personale e non può superare le 48 ore.



  • Gli accordi con il governo libico

  • Le azioni di rimpatrio immediato da Lampedusa

  • I CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione

  • Le operazioni di respingimento in mare





  • I trasferimenti forzati da Lampedusa verso le tendopoli

  • I rimpatri arbitrari dei cittadini tunisini via mare, le proposte di sostegno finanziario ai rientri

  • Gli accordi di natura economica con il governo tunisino per i rimpatri (100milioni per frenare lo tsunami umano)

  • Le tendopoli: CIE a cielo aperto o centri di accoglienza?



Le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni all’istituzione delle tendopoli nei loro territori

  • Le resistenze delle regioni, delle province e dei comuni all’istituzione delle tendopoli nei loro territori

  • Le richieste di finanziamento e di supporto degli enti locali ai servizi di accoglienza riguardano piccoli progetti di accoglienza per i minori non accompagnati esclusi al momento dalla pianificazione degli interventi del governo italiano



Proposte di permessi di soggiorno temporaneo

  • Proposte di permessi di soggiorno temporaneo

  • Le resistenze all’accoglienza di “clandestini” piuttosto che dei “rifugiati” espressa dal presidente dell’ANCI al ministro Maroni (www.anci.it)



Le manifestazioni di protesta delle popolazione locali alla elevata concentrazione della popolazione migrante nei territori locali

  • Le manifestazioni di protesta delle popolazione locali alla elevata concentrazione della popolazione migrante nei territori locali

  • Le rivolte dei migranti e degli abitanti di Lampedusa

  • le fughe dei migranti dalle tendopoli ed il viaggio verso altre zone di confine



Le offerte spontanee del proprio territorio a processi di stabilizzazione dei migranti da parte dei comuni della locride (Comuni di Gerace, Antonimina, Caulonia, Riace)

  • Le offerte spontanee del proprio territorio a processi di stabilizzazione dei migranti da parte dei comuni della locride (Comuni di Gerace, Antonimina, Caulonia, Riace)

  • L’organizzazione dell’accoglienza diffusa dei migranti tunisini nella regione Toscana – 10 siti offerti dalla regione

  • Le azioni di solidarietà spontanea e di mobilità sociale dei soggetti della società civile nelle aree delle tendopoli precluse all’accesso di organizzazioni di volontariato



 1999-2000 esperienze di accoglienza al livello locale di richiedenti asilo e di rifugiati, condotte su iniziativa di organizzazioni del terzo settore e di enti locali.

  •  1999-2000 esperienze di accoglienza al livello locale di richiedenti asilo e di rifugiati, condotte su iniziativa di organizzazioni del terzo settore e di enti locali.

  •  2001 - il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) hanno siglato un protocollo di intesa per la realizzazione del “Programma Nazionale Asilo” (PNA).

  •  2002 – (L. 189/02) istituzionalizzazione del sistema con la costituzione del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e del Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali la cui gestione è affidata dal Ministero dell’Interno all’ANCI.



 gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto;

  •  gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto;

  • le organizzazioni del terzo settore, in qualità di enti attuatori;

  • gli attori locali che partecipano attivamente e con ruoli differenti (partenariato attivo, collaborazioni, ecc.) alla vita dei progetti territoriali, come le scuole, gli uffici del lavoro, le ASL, le associazioni di volontariato.

  • il progetto SPRAR è il frutto dell’azione coordinata di questa pluralità di soggetti, coinvolti sia in modo formale (ad esempio, attraverso protocolli di intesa) che in via informale.



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