Corte dei conti sezione regionale di controllo per IL piemonte
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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 154/2012/SRCPIE/PRSE
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA
Dott. Gianfranco BATTELLI
Consigliere Dott.
Giancarlo ASTEGIANO
Consigliere relatore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Dott. Walter BERRUTI
Dott.ssa Alessandra OLESSINA
Primo referendario Nell’Adunanza del 9 maggio 2012
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la delibera n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria
2 degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto relativo all’esercizio 2010 e questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283 del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l’attività di controllo per l’anno 2011; Vista la relazione sul rendiconto 2010 redatta dall’Organo di revisione del Comune di Cerrina Monferrato (AL) ai sensi del citato art. 1, co. 166 della legge n. 166 del 2005; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l’ordinanza n. 19/12 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia nell’Adunanza convocata in data odierna; Udito il Relatore, Cons. Giancarlo Astegiano. Premesso in fatto
Dall’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di Cerrina Monferrato (AL), relativa al rendiconto dell’esercizio 2010, si evince che l’Ente nel 2010 ha effettuato un’operazione di leasing immobiliare per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, da installare sull’edificio comunale utilizzato come scuola elementare e sul locale di un magazzino. A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, il Magistrato Istruttore ha svolto attività istruttoria nel corso della quale l’Ente ha fornito specifiche informazioni e, successivamente, ha trasmesso al Comune di Cerrina Monferrato una scheda riepilogativa segnalando in modo formale la criticità alla quale il Comune veniva esposto attraverso l’operazione di leasing immobiliare ed ha invitato l’Ente a fornire ulteriori chiarimenti. Dopo l’invio della scheda da parte del Magistrato Istruttore l’Ente non ha trasmesso alcuna deduzione. Considerato in diritto 1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e, ribadita, dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo. Da ultimo, l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni 3 regionali di controllo emergano “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, sia tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all’organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito del controllo sull’intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l’Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. 2 Il legislatore ha ritenuto che il contenimento della spesa per interessi sia uno degli strumenti principali di salvaguardia della sana gestione finanziaria degli Enti locali e, pertanto, nell’art. 204 del TUEL ha indicato i limiti massimi di spesa che gli enti possono sostenere ogni anno parametrandoli alle entrate correnti. 2.1 Gli Enti locali non possono ricorrere al debito per soddisfare le loro necessità ed esigenze ma sono tenuti ad utilizzare questa risorsa per un importo massimo che non è stabilito in cifra assoluta ma in base ad un parametro finanziario correlato all’ammontare delle entrate correnti dell’ente. Lo scopo di questa disciplina è quello di evitare che vengano assunti impegni relativi alla restituzione del capitale e degli interessi ai quali l’ente non è in grado di far fronte. Al riguardo non si deve dimenticare che sia il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi gravano sulle spese correnti e, pertanto, la disciplina in questione è diretta ad impedire che l’indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di riflettersi sui bilanci futuri dell’Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario. Si tratta, quindi, di un parametro per verificare la sana gestione finanziaria dell'ente in base alla sostenibilità del debito che l'ente si è assunto e, conseguentemente, la sua violazione costituisce grave irregolarità contabile. 4
In sostanza, l’articolo 204 del TUEL consente che l'Ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. In particolare, e con riferimento agli obblighi ai quali erano tenuti gli Enti all’inizio dell’esercizio 2011, nella manovra finanziaria varata ed approvata con la legge di stabilità per il 2011, il legislatore ha introdotto una norma che limita la possibilità di ricorrere a nuovo debito, prevedendo questa facoltà solo per gli enti la cui spesa per interessi di cui al comma 1, dell’articolo 204 del TUEL non superi “il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013" (legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come modificata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011). Il legislatore ha introdotto un nuovo limite percentuale (12 per cento nel 2011, 10 per cento nel 2012 e 8 per cento a partire dal 2013) ma non ha modificato le caratteristiche sostanziali di calcolo poiché, anche a seguito della recente modifica legislativa introdotta dal decreto legge n. 225 del 2010, conv. dalla legge n. 10 del 2011, i nuovi limiti sono stati inseriti direttamente nel testo del co. 1 dell’art. 204 del TUEL che continua ad essere, quindi, la norma di riferimento al fine di determinare l’ammontare massimo degli interessi. Peraltro, occorre rilevare che la legge di stabilità per il 2012 ha reso ancora più stringenti i limiti all’indebitamento degli Enti locali, modificando nuovamente l’art. 204 del TUEL, riducendo le percentuali previste per gli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente all’8% e al 6% e prevedendo il limite del 4% a partire dal 2014 (art. 8, co. 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183). 2.2 L’esame dei dati di bilancio del Comune di Cerrina Monferrato evidenzia che l’Ente prevede di sostenere una spesa per interessi nel 2010 pari al 3,62% della spesa corrente, che per quanto rientri nei limiti previsti dall’art. 204 del TUEL per l’esercizio 2010, dovrà necessariamente essere monitorata per gli esercizi successivi, in quanto in tale percentuale si dovrà considerare anche la spesa sostenuta dall’ente per il pagamento del corrispettivo del canone di locazione derivante dall’operazione di leasing. La possibilità di utilizzare tale strumento contrattuale non implica che il ricorso al leasing immobiliare sia sempre possibile poiché gli Enti locali possono ricorrervi solamente nel rispetto delle regole previste dal TUEL e, in particolare, di quelle poste dall’art. 204. Nel caso di specie il Comune ha proceduto ad una valutazione dei profili di convenienza economica tra i tassi di interessi da sostenere in caso di accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, e l’ammontare dei canoni di locazione da corrispondere in caso di operazione di leasing immobiliare. Da tale analisi sarebbe emerso, secondo quanto affermato dall’ente, che tale operazione era risultata più conveniente
5 rispetto all’accensione di un mutuo, in quanto il canone è comprensivo degli oneri relativi alla quota capitale ed a quella degli interessi, oltre alle spese di manutenzione e di istruttoria della pratica. Tuttavia, occorre rilevare che se anche l'operazione presenta profili di convenienza economica rispetto ad altre operazioni di indebitamento, la stessa deve essere qualificata come operazione di indebitamento da parte dell’Ente territoriale, e, pertanto, occorre computare anche la quota di interessi dell’operazione di leasing immobiliare ai fini della verifica del rispetto dei limiti dell’art. 204 del TUEL.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, rileva che dal rendiconto relativo all’esercizio 2010 si evince che il Comune di Cerrina Monferrato nell’ esercizio 2010 ha avviato una procedura di leasing immobiliare i cui oneri relativi alla quota di interessi non sono stati computati nel calcolo della percentuale di indebitamento ai fini della verifica del rispetto dei limiti dell’art. 204 del TUEL invita
l’Amministrazione comunale di Cerrina Monferrato a calcolare la percentuale di indebitamento prevista dall’art. 204 del TUEL computando anche l’operazione di leasing immobiliare, evitando di assumere mutui o altre forme di indebitamento, anche indiretto, se detta percentuale superi i limii stabiliti dall’art. 204 del TUEL.
Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del Suo Presidente, al Sindaco ed all’Organo di Revisione dei conti del Comune di Cerrina Monferrato.
Il Relatore Il Presidente f.f. F.to (Giancarlo Astegiano)
F.to (Mario Pischedda)
Depositata in Segreteria 18/05/2012
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