Regolamento per la disciplina
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- INDICE CAPITOLO I Disciplina generale
- CAPITOLO II Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
- CAPITOLO III Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- CAPITOLO IV Regolamento per l’applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)
- CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE ART. 1 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- ART. 2 TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 INVIO DEI MODELLI DI PAGAMENTO
- ART. 7 RISCOSSIONE
- ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- ART. 4 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 6 BASE IMPONIBILE
COMUNE DI ALBIGNASEGO Provincia di Padova
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14-04-2014
INDICE CAPITOLO I Disciplina generale Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale
Art. 3 – Dichiarazioni Art. 4 – Modalità di versamento Art. 5 – Scadenze di versamento Art. 6 – Invio dei modelli di pagamento Art. 7 – Riscossione Art. 8 – Disposizioni finali
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione Art. 2 – Presupposto impositivo Art. 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili Art. 4 – Soggetti passivi Art. 5 – Soggetti attivo Art. 6 – Base imponibile Art. 7 – Riduzioni per i terreni agricoli Art. 8 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta Art. 9 – Detrazione per l’abitazione principale Art. 10 – Assimilazioni Art. 11 – Esenzioni Art. 12 – Quota riservata allo stato Art. 13 – Versamenti Art. 14 – Dichiarazione Art. 15 – Accertamento Art. 16 – Riscossione coattiva Art. 17 – Sanzioni ed interessi Art. 18 – Rimborsi Art. 19 – Contenzioso Art. 20 – Disposizioni finali ed efficacia
CAPITOLO III Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Soggetto attivo Art. 3 – Presupposto impositivo Art. 4 – Soggetti passivi Art. 5 – Base imponibile Art. 6 – Determinazione dell'aliquota Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale Art. 8 – Dichiarazione Art. 9 – Versamenti Art. 10 – Rimborsi e compensazione Art. 11 – Accertamenti Art. 12 – Sanzioni ed interessi Art. 13 – Riscossione coattiva Art. 14 – Contenzioso Art. 15 – Entrata in vigore CAPITOLO IV Regolamento per l’applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Soggetto attivo Art. 3 – Presupposto impositivo Art. 4 – Soggetti passivi Art. 5 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo Art. 6 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali o non assimilati Art. 8 – Tariffa del tributo Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali Art. 11 – Copertura dei costi di gestione del servizio dei rifiuti Art. 12 – Determinazione delle tariffe del tributo Art. 13 – Piano finanziario Art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Art. 16 – Obbligazione tributaria Art. 17 – Zone non servite Art. 18 – Interruzione temporanea del servizio Art. 19 – Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche Art. 20 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche Art. 21 – Agevolazioni tariffarie per particolari attività Art. 22 – Esenzioni per particolari condizioni sociali Art. 23 – Tributo giornaliero Art. 24 – Tributo provinciale Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Art. 26 – Versamenti e riscossione Art. 27 – Rimborsi Art. 28 – Importi minimi Art. 29 – Accertamento Art. 30 – Sanzioni ed interessi Art. 31 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni Art. 32 – Riscossione coattiva Art. 33 – Contenzioso Art. 34 – Norme di rinvio Art. 35 – Norme transitorie e finali CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE ART. 1 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione nel Comune di Albignasego dell'Imposta Unica Comunale, successivamente denominata IUC, che è costituita dalle seguenti componenti disciplinate a loro volta da appositi regolamenti contenuti nei capitoli II, III e IV: - imposta municipale propria (IMU) - tributo sui servizi indivisibili (TASI) - tributo per la gestione dei rifiuti (TARI) 2. Il presente regolamento concerne tra l'altro: a) per quanto riguarda il tributo TARI - i criteri di determinazione delle tariffe - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti - la disciplina delle riduzioni tariffarie - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione: a) le tariffe della TARI: - in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso b) le aliquote della TASI: – in conformità con i servizi e i costi individuati, e in modo anche differenziato in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. ART. 3 DICHIARAZIONI 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliare a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (TIA) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. ART. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO 1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 2. Per il versamento dell'IMU si applica l'art. 13 del Cap. II del presente regolamento recante la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria. ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO 1. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
1. Il Comune ovvero il soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti provvedono di norma all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati rispettivamente per TASI e TARI. 2. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento mediante autoliquidazione, analogamente a quanto avviene per l'IMU. ART. 7 RISCOSSIONE 1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la TARI che è applicata e riscossa o dal Comune ovvero dall'eventuale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività e si applica dal 1/1/2014. CAPITOLO II REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Albignasego
dell’imposta municipale propria, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa nei limiti previsti, nonché i terreni incolti. Sono fatte salve le agevolazioni stabilite a decorrere dall'anno d'imposta 2013.
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [1] .
SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetti passivi dell’imposta sono: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. ART. 5 SOGGETTO ATTIVO 1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Albignasego
relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110 per gli anni 2012 e 2013, mentre dal 2014 è pari a 75. 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche [2]
. 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 8. Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area con le seguenti modalità: comunicazione scritta mediante raccomandata A/R all’intestatario catastale. 9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: immobili fatiscenti o da demolire privi di utenze energetiche.
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