Verbale di deliberazione del
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PROPOSTA: 31700006.doc
CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola
CONSIGLIO COMUNALE N. 6
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. L’anno
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale Sono presenti i Signori:
MORANDI Giovanni Sindaco X
DI TITTA Anna Consigliere Anziano X
FRANCHI Maria Cristina Consigliere X
CIANA Paolo Consigliere X
MEAZZA Ernesto Consigliere X
SOLDANO Teresa Consigliere X
DARIOLI Marigliano Consigliere X
Consigliere X
PISCIA Thomas Consigliere X
RONCO Marco Consigliere X
NOCILLA Salvatore Paolo Consigliere X
DONINI Gianluca Consigliere X
Consigliere X
Totale 11 2
Assessore esterno senza diritto di voto: BIROCCO Roberto
Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dr. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giovanni Morandi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara ape rta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
PROPOSTA: 31700006.doc
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. Delib. CC. n. 6 del 30.01.2017
IL CONSIGLIO COMUNALE Visti agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’ Imposta M unicipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del Territorio Nazionale;
Ricordato che:
il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’ Imposta Unica Comunale (IUC);
la predetta IUC è composta dall’ Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
Ricordato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, commi 6 - 9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per Legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L . n. 201/2011);
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011);
Visto che l’art. 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013, prevede l’esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. 147/2013, la componente IMU della IUC, a decorrere dall’anno 2014 non si applica:
- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari;
PROPOSTA: 31700006.doc - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
-
Decreto Legge n. 201 del 2011;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 707, Legge 147/2013, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
-
acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
Visto che la Legge 147/2013 prevede per la componente TASI: - all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base è pari all'1 per mille (0,1%). Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
-
676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (0,25%);
-
da norme Statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto, che successivamente il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha aggiunto al comma 677 sopraccitato che: «Per lo stesso PROPOSTA: 31700006.doc anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’im posta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».
Tenuto conto in materia di IMU: - delle modifiche applicative decorrenti dal 1 gennaio 2014, tra le quali, in particolare, che non si applica più alle abitazioni principali, comprese quelle ad esse equiparate dall’artico lo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dal Regolamento Comunale;
-
- delle specifiche necessità del redigendo Bilancio di Previsione 2017; Tenuto conto di quanto previsto in materia di aliquote TASI, e ritenuto opportuno:
- non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 sopraccitato di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI;
- semplificare gli adempimenti dei proprietari delle abitazioni di categoria catastale A) (cd. seconde cas e) prevedendo unicamente il versamento dell’IMU con aliquota 10,6 per mille ed eliminando il versamento della quota del 10% TASI a carico degli occupanti delle medesime abitazioni;
- assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui alla successiva Tabella per un importo stimato in circa € 878.800,00;
Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che n el caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto divers o dal
titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo de l tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della L egge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’ Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti fattispecie:
pertinenze (C/2, C/6 e C/7); unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; PROPOSTA: 31700006.doc casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia;
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.
Atteso, altresì, che: sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
erogati dal Comune per l’anno 2017 sono i seguenti :
Servizi Costi Servizi di polizia locale € 30.000,00 Servizi di viabilità € 30.000,00 Servizio di manutenzione del verde pubblico € 55.000,00 Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale € 100.000,00 Servizio di pubblica illuminazione € 150.000,00 Servizi socio-assistenziali € 340.000,00 Servizi cimiteriali € 43.000,00 Servizi relativi alla cultura ed allo sport € 130.000,00 Totale costi € 878.000,00
Considerato, infine, che il comma 42, lett. A) dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 dispone che per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia delle delibere Comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2016; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.
Visto:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le Tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gen naio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme Statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; PROPOSTA: 31700006.doc
l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti L ocali devono essere inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
Legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 2014 convertito dalla Legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubbl icazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
Visto l’art. 5, c. 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio al 31 marzo 2017;
Visto art. 1, comma 10, lettera e) e comma 14, lettera e) della Legge 28/12/15, n. 208, con il quale è stato disposto che i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle deliberazioni in materia di IMU e TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2017;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento, con il quale stabilire la misura delle aliquote e delle detrazioni, da applicarsi per l'anno 2017 ai tributi IMU e TASI e precisamente:
o Imposta Municipale Propria (IMU): - 0,525% (5,25 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.
- 0,86% (8,6 per mille) per i fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D – C/1 e A/10 e le aree edificabili;
- 0,96% (9,6 per mille) per abitazioni concesse in comodato d’ uso gratuito a parente in linea retta di primo grado, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che la utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora) a condizione che la rendita catastale del fabbricato non sia superiore ad euro 400,00 (euro quattrocento/00). Nel caso in cui la rendita catastale ecceda euro 400,00 non spetta alcuna agevolazione. In nessun caso il suddetto limite di rendita catastale può essere considerato quale franchigia. In caso di più unità' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può' essere applicata ad una sola unità' immobiliare. L’aliquota agevolata si estende alle eventuali pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6 , C/2 e C/7;
A decorrere dall’anno d’imposta 2016 , le lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno introdotto la previsione della riduzione del
PROPOSTA: 31700006.doc 50% della base imponibile per l’unità immobiliare abitativa, concessa i n comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti.
- 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D – C/1 e A/10 e aree edificabili;
- detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.
o Tassa sui servizi (TASI): - 0,00% (zero per mille) per: - l’abitazione principale e delle p ertinenze della stessa ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-
acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari e relative pertinenze ammesse;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse;
- le aree edificabili; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
PROPOSTA: 31700006.doc - i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli e i terreni incolti.
- 0,20% (2,0 per mille) per: - i fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D – C/1 e A/10;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
Acquisito il
parere espresso dalla Commissione Bilancio, Finanze e Programmazione, Statuto e Regolamenti;
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Marco Ronco e Geraci Mario i quali preannunciano con motivazioni diverse il proprio voto contrario, in quanto non sono state previste riduzioni tariffarie attese;
Dopo ampia ed esauriente discussione; Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano:
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI n. 11 n. 0
n. 11 n. 8
n. 3 (Ronco Marco, Nocilla Paolo
Salvatore, Geraci
Mario) DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU):
- 0,525% (5,25 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.
- 0,86% (8,6 per mille) per i fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D – C/1 e A/10 e le aree edificabili;
- 0,96% (9,6 per mille) per abitazioni concesse in comodato d’ uso gratuito a parente in linea retta di primo grado, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che la utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora) a
PROPOSTA: 31700006.doc condizione che la rendita catastale del fabbricato non sia superiore ad euro 400,00 (euro quattrocento/00). Nel caso in cui la rendita catastale ecceda euro 400,00 non spetta alcuna agevolazione. In nessun caso il suddetto limite di rendita catastale può essere considerato quale franchigia. In caso di più unità' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può' essere applicata ad una sola unità' immobiliare. L’aliquota agevolata si estende alle eventuali pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. Tale fattispecie deve essere dichiarata, a pena di decadenza, su apposito modello predisposto dal Comune e presentato entro e non oltre il 30 novembre dell’anno d’imposta per il quale si richiede l’agevolazione. Il venir meno del diritto all’agevolazione deve essere comunicato con le stesse modalità;
osta 2016 , le lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno introdotto la previsione della riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare abitativa, concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
- 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D - C/1 e A/10 e aree edificabili;
- detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.
3) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’impost a 2017 nelle seguenti misure: 0,00% (zero per mille) per:
- l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-
acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (imposta ridotta nella misura di due terzi);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari e relative pertinenze ammesse;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; PROPOSTA: 31700006.doc
- l’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse;
- le aree edificabili; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli e i terreni incolti. - 0,20% (2,0 per mille) per:
- i fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D - C/1 e A/10; - i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4) di approvare il seguente prospetto riepilogativo delle aliquote IMU E TASI: FATTISPECIE IMPONIBILI ALIQUOTE IMU TASI Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ammesse
0,525% detrazione euro 200,00 0,00% Fabbricati categorie catastali D – C/1 e A/10 0,86% 0,20%
Abitazioni concesse in comodato d’ uso gratuito a parente in linea retta di primo grado, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che la utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora)
0,96% (a condizione che la rendita catastale dell’ abitazione principale non sia superiore ad euro 400,00 (euro quattrocento/00). Nel caso in cui la rendita catastale ecceda euro 400,00 non spetta alcuna detrazione. In nessun caso il suddetto limite di rendita catastale può essere considerato quale franchigia)
A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno introdotto la previsione della riduzione del 50% della base imponibile per l’unità
immobiliare abitativa, concessa in comodato (come risultante da
dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
0,00%
PROPOSTA: 31700006.doc abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti.
Tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati ricadenti nelle categorie catastali D - C/1 e A/10 e aree edificabili 1,06% 0,00%
Abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse Non si applica 0,00%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata Non si applica 0,00%
Unità immobiliare posseduta da nucleo
familiare nel quale sia presente soggetto con disabilità riconosciuta del 100% con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 adibita ad abitazione principale Non si applica 0,00%
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso Non si applica 0,00%
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse dei soci assegnatari Non si applica 0,00%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , aventi le stesse finalità degli IACP 0,525%
detrazione € 200,00 0,00%
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio Non si applica 0,00%
Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica Non si applica 0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Non si applica 0,20% Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 Non si applica 0,00%
Fabbricati rurali strumentali Non si applica 0,00% Aree fabbricabili 0,86% 0,00%
Terreni agricoli Non si applica 0,00%
PROPOSTA: 31700006.doc
6) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare (categorie catastali D – C/1 – A/10) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%.
qualora l’importo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,0 0; il predetto importo è ridotto ad euro 5,00 per il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal detentore diverso dal possessore.
8) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascun a tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
9) di stabilire per l’anno d’imposta 2017 le seguenti scadenze per i versamenti sia IMU che TASI:
- 16 giugno (acconto) - 16 dicembre (saldo);
10) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017. 11) di demandare al Settore Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’ap posita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 14 ottobre 2017.
12) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on -line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 1 8 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.
Successivamente, Su proposta del Sindaco Presidente Stante l’urgenza
Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano:
ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI n. 11
n. 0 n. 11
n. 8 n. 3 (Ronco Marco, Nocilla Paolo Salvatore, Geraci Mario)
D E L I B E R A
PROPOSTA: 31700006.doc di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
n. 6 in data 30 gennaio 2017
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. Gravellona Toce, lì 30 gennaio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Mario Zoia
Ai sensi e per gl i effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. Gravellona Toce, lì 30 gennaio 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Elena Lagostina PROPOSTA: 31700006.doc
PROPOSTA: 31700006.doc
CITTA' DI GRAVELLONA TOCE Provincia del Verbano Cusio Ossola
Letto, confermato e sottoscritto In originale firmati
F.to Dr. Giovanni Morandi IL MEMBRO ANZIANO F.to Anna Di Titta IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Nicola Di Pietro
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 8/02/2017 all’ Albo Preto rio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.gravellonatoce.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 - comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. Lì 8/02/2017
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________
================================================================ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)
□
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
□
Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -.D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Gravellona Toce, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nicola Di Pietro
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