Comune di chiesina uzzanese
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- 3. Caratteri costruttivi dell’impianto
- 4. Separazione da altri tipi di acque reflue
- Articolo 107 Smaltimento liquami
- Articolo 108 Sistemi di depurazione
- Articolo109 Canalizzazioni di scarico
- Articolo 110 Opere in zone servite da fognatura pubblica
- Articolo 112 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi
- Articolo 113 Centrali termiche
- TITOLO XIV: ONERI CONCESSORI E MODALITÀ DI CALCOLO Articolo 114 Ambito di applicazione
- Articolo 115 Determinazione oneri di urbanizzazione
- Articolo 116 Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a Piani Attuativi
- Articolo 117 Oneri di urbanizzazione per attività artigianali, industriali e per categorie speciali.
- Articolo 118 Interventi in zone P.E.E.P e P.I.P
- Articolo 120 Oneri verdi
- Articolo 123 Costo di costruzione per interventi su edifici a destinazione turistica, commerciale e direzionale
Articolo 106 Smaltimento delle acque bianche 1. Costituiscono "le acque bianche" tutte le acque di natura meteorica e le acque di "falda freatica" provenienti dalle coperture dei fabbricati, dai cortili, dalle chiostre, da drenaggi e da altre superfici a cielo scoperto o coperto attigue ai fabbricati, nonché da superfici stradali e di uso pubblico. La rigida denominazione di “acque bianche" non ammette per esse alcuna deroga alla loro intrinseca costituzione, é pertanto tassativamente vietato denaturare in qualsiasi misura la loro specifica destinazione, mediante il miscelamento con acque di altra provenienza. 2. "Le acque bianche" dovranno essere convogliate alla fognatura comunale per mezzo di autonome canalizzazioni verticali (pluviali o colonne discendenti) e orizzontali (canalizzazioni di impianto), queste ultime provviste di pozzetto d'ispezione delle dimensioni minime di cm. 40x40, in ogni curva o derivazione e per i tratti che non superino i 20 m., seguendo i percorsi che consentano il più razionale utilizzo della pendenza disponibile. Tutte le canalizzazioni, sia verticali che di impianto, dovranno, comunque, essere finite a perfetta tenuta e costituite da materiale idoneo e posto in opera secondo tecniche che l'ufficio preposto riterrà adeguate. Il dimensionamento delle canalizzazioni e le caratteristiche dell’impianto dovrà essere effettuato secondo il criterio e le indicazioni fornite dall’ente gestore del servizio idrico. 3. Caratteri costruttivi dell’impianto 3.1 I manufatti per la raccolta delle acque meteoriche (caditoie), nelle superfici di uso privato, dovranno essere del tipo e posti in opera secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio competente o dalla società gestrice del servizio idrico: non possono essere ritenuti idonei quei manufatti che non siano provvisti di sifone antiodore e che non abbiano un volume di decantazione pari alla metà del volume interno del manufatto. 3.2 Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali e il loro convogliamento fino a uno dei recapiti finali ammessi dal presente regolamento. 3.3 Le condutture costituenti l’impianto devono essere di materiale resistente e impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta e essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale. 3.4 Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili e altri spazi scoperti. 3.5 Le condutture verticali di scarico devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio. Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino a un altezza di m. 4,00) delle condutture deve essere incassato nella muratura. 3.6 All’estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione a interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture. 3.7 Tutte le tubazioni costituenti l’impianto devono condurre a un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale. 4. Separazione da altri tipi di acque reflue 4.1 L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura. E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza. 4.2 La confluenza di acque piovane con le altre acque reflue potrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto. 82 5. Recapito finale 5.1 Le acque pluviali possono essere smaltite mediante : • convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista; • convogliamento in acque superficiali; • accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili (fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre a una delle altre destinazioni ammesse). 5.2 Quando possibile e opportuno, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi. Articolo 107 Smaltimento liquami 1. Per ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami. Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia ecc.) o di attività civile, oltre a quelle a esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con l'esclusione delle acque meteoriche. 2. Per i sistemi di smaltimento a servizio di attività produttive o assimilabili ai civili, potrà essere richiesta l'adozione di particolari impianti di pre-trattamento, rispondenti alle specifiche esigenze (disoleatori, filtri, sistemi di omogeneizzazione o per la disinfezione ecc.). Non potranno comunque essere ritenuti idonei gli impianti che, pur rientrando nelle tipologie di smaltimento consentite, non garantiscono, per il carico inquinante dei reflui, il costante rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente e/o non sono adeguati alle caratteristiche specifiche del terreno e della falda idrica. 3. Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale competente o dalla società gestrice del servizio. In questo caso il progetto dovrà essere corredato da planimetria di zona, con evidenziato in rosso il percorso della tubazione di apporto fino al punto di immissione nel collettore fognario. 4. Per gli immobili posti in zona esclusa dalla fognatura pubblica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente (D.lgs. 152/2006, L.R. 20/2006, R.R. D.P.G.R. n. 46/R), nonché il “Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue fuori fognatura pubblica”, oltre che con le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del terreno. Poiché l'obiettivo prioritario é quello di assicurare l'allaccio alla fognatura di tutti gli agglomerati urbani, i sistemi alternativi alla fognatura pubblica, dovranno essere concepiti e disposti in modo da poter essere agevolmente by-passati con un collegamento diretto alla rete fognaria, non appena tecnicamente possibile. Al tecnico incaricato, oltre allo schema grafico dell'impianto, é richiesta una relazione tecnica e geologica (se l’impianto consiste in smaltimento a mezzo di subirrigazione, nella quale dovranno essere dettagliatamente illustrate le motivazioni all'origine della soluzione di smaltimento e della tipologia di impianto adottate, con particolare riferimento all'uso e alle specifiche caratteristiche del terreno e della falda idrica) e i dati tecnici che hanno determinato il dimensionamento e le caratteristiche costruttive degli impianti primario e secondario (qualora presente) o dell'impianto di depurazione biologico. Nel caso di adozione di fosse settiche o imhoff, il progetto dovrà essere corredato da una planimetria in scala 1:200 dell'area fabbricabile, con l'indicazione schematica 83 dell'ubicazione del fabbricato, delle fosse settiche, del recapito finale dell'effluente delle stesse a seconda della soluzione di smaltimento proposta e, qualora la zona non sia servita dall'acquedotto comunale, dell'ubicazione del pozzo artesiano. Articolo 108 Sistemi di depurazione E’ consentita l'adozione di sistemi di smaltimento liquami biologici di tipo anaerobio o di tipo aerobio, nelle zone non fornite da pubblica fognatura, purchè: la scelta del tipo di impianto, oltre che adeguata all'uso, dovrà rispettare le caratteristiche geologiche del terreno e della falda nonché un sistema o trattamento “appropriati” ai sensi del “Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue fuori fognatura pubblica” e dal R.R. n. 46/R. Articolo109 Canalizzazioni di scarico 1.Le canalizzazioni di scarico orizzontali e verticali, a servizio di impianti di smaltimento liquami singoli o consorziali o interne alla proprietà privata, in zona servita da fognatura pubblica, dovranno avere caratteristiche tecniche (impermeabilità, diametro, resistenza, pendenza ecc.) idonee alla funzionalità dell'impianto e garantire una tenuta ermetica, adeguata al normale uso. Il regime di velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia il deposito di materiale che l'abrasione della superficie interna. 2.Per le canalizzazioni orizzontali é prescritto un pozzetto di ispezione a tenuta ermetica, di dimensione non inferiore a cm. 30x30, almeno ogni 10 metri. Per la ventilazione degli scarichi sono ammesse tutte le tipologie attualmente esistenti (primaria, secondaria, parallela, ecc.). Nel caso di sola ventilazione primaria la colonna di scarico, del diametro minimo interno di 100 mm., deve essere portata fin sopra la copertura. Articolo 110 Opere in zone servite da fognatura pubblica 1.Per le canalizzazioni e le altre opere interne alla proprietà privata, necessarie per l'allaccio di scarichi alla fognatura pubblica sono confermate le prescrizioni dei precedenti punti, salvo altre eventualmente impartite dal gestore della rete fognaria. Nel caso in cui per l'allaccio al collettore pubblico si renda necessaria l'installazione di centralina di sollevamento, questa dovrà essere funzionale e rispondente ai criteri della moderna tecnologia. Articolo 111 Impianti di aereazione Nei casi d'adozione d'impianti di aereazione artificiale, oppure di aria condizionata, l'impianto deve tenere conto della destinazione d'uso dei locali, con particolare riferimento ai suoi livelli di rumorosità e igienici. In ogni caso, alla domanda di permesso a costruire, deve essere presentato uno schema dell'impianto e, nei casi previsti dalla l. n. 46/90 e l. n. 10/91 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo del medesimo deve rispondere alla normativa vigente. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità é subordinato alla esistenza di dichiarazioni di conformità dell'impianto alle norme vigenti rilasciate dalle ditte esecutrici o da professionisti abilitati e nei casi previsti dalla legge da certificati di collaudo. 84 Articolo 112 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi 1.Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia, a seconda delle caratteristiche dell'edificio stesso. Prima del rilascio del permesso a costruire, nei casi previsti dalla legge, il progetto deve essere esaminato dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini della verifica della sua rispondenza alle norme di prevenzione incendi con conseguente rilascio di nulla-osta preventivo. Articolo 113 Centrali termiche 1.Per quanto attiene alle centrali termiche, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle apposite leggi e regolamenti di esecuzione vigenti in materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali stesse e al tipo di combustibile che si intende utilizzare. La superficie in deroga per le centrali termiche o vani tecnici non potrà superare i metri quadrati 8,00 per edifici uni/bifamiliari e di metri quadrati 5,00 per le altre unità residenziali. 85 TITOLO XIV: ONERI CONCESSORI E MODALITÀ DI CALCOLO Articolo 114 Ambito di applicazione 1. Il contributo di cui all’art.119 della L.R. n.01 del 03.01.2005, commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, si applica su tutto il territorio comunale sulla base delle presenti norme. Articolo 115 Determinazione oneri di urbanizzazione 1. Ai fini della determinazione del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione si fa riferimento alla L.R. n.01 del 03.01.2005, deve farsi riferimento alla tabella che ogni anno il Responsabile dell’AREA TECNICA Servizio Urbanistica Edilizia approva aggiornandone i valori con propria determinazione in base alle variazioni ISTAT annue. 2. Il contributo di cui all’art.119 viene determinato con riferimento alle tabelle in vigore alla data di presentazione della domanda di Permesso di Costruire o alla SCAIE 3. Il calcolo dei volumi e delle superfici, ai fini della determinazione degli oneri concessori, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. 4. L’individuazione del parametro da assumere ai fini della determinazione degli oneri concessori deve essere effettuata in relazione alla tipologia di intervento ed alla capacità edificatoria di zona. 5. Sono dovuti gli oneri concessori anche nel caso in cui gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino il cambiamento dell’originaria destinazione residenziale, anche se attuati senza opere edili. Articolo 116 Opere di urbanizzazione di interventi soggetti a Piani Attuativi 1.Per tutti gli interventi soggetti alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, commerciale, turistico, industriale ed artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale cura e spese dei privati proponenti. In tal caso in sede di rilascio del titolo abilitativo, rimangono dovuti soltanto gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione. Articolo 117 Oneri di urbanizzazione per attività artigianali, industriali e per categorie speciali. 1. Per quanto attiene agli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartario e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30 % del fabbisogno. 2. Il richiedente il Permesso a Costruire, il titolare della DIA ed il progettista dell’opera dichiarano sotto la loro responsabilità la sussistenza dei requisiti suddetti. Nel caso in cui non venga specificata l’attività svolta nel fabbricato si applicano gli importi tabellari relativi agli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali normali. 86 3. Alle abitazioni di servizio delle aziende artigianali e industriali si applicano le tabelle degli oneri di Urbanizzazione e del Costo di Costruzione come per le generalità degli insediamenti residenziali. 4.Gli uffici a servizio di dette attività sono computati, ai fini dell’applicazione del contributo, a superficie di calpestio, in quanto facenti parte integrale del processo produttivo aziendale, purchè la superficie degli stessi sia inferiore al 50% di quella produttiva. Articolo 118 Interventi in zone P.E.E.P e P.I.P 1.Per gli interventi da eseguire in zona P.E.E.P e P.I.P. si applica quanto previsto dall’art.127 della Legge Regionale n.01 del 3.01.2005. Articolo 119 Fabbricati agricoli 1. Ai fini del pagamento del contributo a fronte di Permesso a Costruire o SCAIE, i fabbricati agricoli, quando non rientrano nei casi di esenzione previsti dalla legge, vengono assimilati agli edifici residenziali se la loro destinazione è ai fini abitativi e agli edifici industriali e artigianali negli altri casi. Articolo 120 Oneri verdi 1. Ai soli fini della determinazione degli oneri verdi, fino alla determinazione di specifici importi, deve farsi riferimento all’aliquota più alta prevista in tabella per la categoria della ristrutturazione edilizia. Articolo 121 Costo di costruzione per interventi su edifici esistenti ad uso residenziale 1.Il costo di costruzione dovuto in occasione di interventi su edifici esistenti, può essere calcolato in relazione al costo delle opere da eseguire, asseverato dal tecnico progettista, oppure facendo riferimento ai criteri stabiliti dal DM 10.05.1977. Articolo 122 Costo di costruzione per interventi su edifici industriali o artigianali 1.La costruzione, ristrutturazione, ecc. di edifici destinati ad attività industriali e/o artigianali, non comporta il pagamento del contributo del costro di costruzione Articolo 123 Costo di costruzione per interventi su edifici a destinazione turistica, commerciale e direzionale 1. La costruzione e la ristrutturazione di immobili a destinazione turistica, commerciale e direzionale comporta il pagamento del costo di costruzione che verrà calcolato in relazione al costo delle opere da eseguire, asseverato dal tecnico progettista. 87 Articolo 124 Percentuale del Contributo del Costo di costruzione 1. Le percentuali da applicare ai fini della determinazione del costo di costruzione, variano in relazione alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari e delle destinazioni d'uso previste. Percentuali di contributo del costo di costruzione (art.3 e 6 L.20 gennaio 1977 n.10) Caratteristiche tipologiche Aliquota Note 1) Abitazioni aventi superficie utile: Qualora la supericie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria, la superficie da applicare è quella della categoria immediatamente superiore a) superiore a mq.160 e accessori>=mq 60 8% b) compreso tra mq.160 e mq. 130 e accessori<=mq 55 7% c) compreso tra mq.130 e mq. 110 e accessori<=mq 50 7% d) compreso tra mq.110 e mq. 95 e accessori<=mq 45 6% e) inferiore a mq.95 e accessori<=mq.40 6% 2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2 agosto 69) 10% Articolo 125 Esenzione dal contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici unifamiliari. 1.Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 124 comma 2 lettera b) della L.R. n. 01/05, per edifici unifamiliari si devono intendere quelli che nella loro interezza risultano liberi su quattro lati e da terra a tetto, esulino dal dimensionamento di grandi immobili o ville e pertanto siano necessari al fabbisogno abitativo di una singola famiglia che viene valutato in mq.130 di superficie complessiva, determinata dalla somma della superficie utile abitativa ed il 60% della superficie dei locali accessori, calcolati secondo i criteri stabiliti da apposito D.M. del 10 maggio 1977. Gli ampliamenti del 20% consentiti devono intendersi riferiti sia al volume sia alla superficie. Resta inteso che l'ampliamento del 20% è ammesso una sola volta per singolo edificio, ovvero più volte purché complessivamente la somma degli ampliamenti sia inferiore alla percentuale del 20% riferita all'edificio originario. Qualora l'ampliamento superi i limiti di percentuale suddetti il contributo dovuto sarà applicato per l'intero ampliamento. Per l'applicazione dell'esenzione suddetta, la richiesta di Permesso di Costruire o la SCAIE dovrà contenere la dimostrazione del fatto che l'intervento è contenuto entro il limite suddetto (20% sia in termini di superficie che di volume) ed apposita dichiarazione del tecnico e della proprietà di non aver già usufruito con altre richieste dell'esenzione o in alternativa in che percentuale ne ha già usufruito. Download 5.01 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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