Comune di chiesina uzzanese
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- Articolo 21 Varianti in corso d’opera
- Articolo 22 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
- Articolo 23 Conferenza dei servizi tra Amministrazioni diverse
- TITOLO IV: COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
- Articolo 25 Commissione Comunale per il Paesaggio
- Articolo 26 Commissione di valutazione per la classificazione degli immobili
- Articolo 27 Adeguamento delle commissioni edilizie
- TITOLO V: RILASCIO E CARATTERISTICHE DEI TITOLI ABILITATIVI Articolo 28 Procedura per l’esame dei progetti e dei pareri
Articolo 20 SCIAE – Segnalazione certificata inizio attività edilizia 1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo. 2. La SCIA è accompagnata da: a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti e atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’articolo 82, comma 4, alle norme relative all’efficienza energetica; b) la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori e gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione; c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 82, comma 7 e seguenti; d) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti; e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA. 3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera d) fatto salvo quanto previsto DLgs 69/2013 articolo 30. 27 4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza. 5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere. 7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori. 8. Qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed f), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo. 9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima. 10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente alla certificazione di cui all’articolo 86, comma 1 della LR 1/2005, deposita ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Articolo 21 Varianti in corso d’opera 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 3 della LR 1/2005, e dal presente articolo, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) dette varianti siano conformi al R.U. e comunque agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo; b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard; c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 28 d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 2. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 1, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo. Articolo 22 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il Responsabile del Procedimento può indire una Conferenza dei Servizi tra le strutture interne all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 14, L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La convocazione da parte del Responsabile del Procedimento deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 10 giorni prima della data stabilita. Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 3. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi vengono verbalizzate , e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art 14 della legge 241/90 e ss.mm.ii.. 4. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. Articolo 23 Conferenza dei servizi tra Amministrazioni diverse 1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei Servizi viene indetta dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni Pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dal Responsabile del Servizio. 29 TITOLO IV: COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI Articolo 24 Commissione Edilizia 1. La Commissione Edilizia di cui all’art. 85 della Legge Regionale n. 1/2005, è l'organo consultivo comunale che si esprime in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. 2. L’amministrazione Comunale ed il Responsabile del Servizio Urbanistica si riservano la facoltà di sottoporre al parere della Commissione Edilizia, questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico ed urbanistico. 3. La Commissione Edilizia non deve essere sentita relativamente alle richieste di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art.31 e seguenti della Legge n.47 del 28.02.1985; dell’art.39 e seguenti della Legge n.724 del 23.12.1994 e della L.R. n.53 del 20.10.2004, fermo restando l’esame da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio, delle richieste di Permesso a Costruire in Sanatoria, riguardante opere abusivamente eseguite in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale. 4. La Commissione Edilizia è costituita da membri di diritto e da membri designati con Decreto del Sindaco che restano in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta e comunque fino alla nomina dei loro sostituti, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. 5. Sono membri di diritto il Responsabile dell’Area Urbanistica o altro funzionario da lui delegato, che presiede la Commissione. Sono membri disegnati dall’A.C. un architetto, un ingegnere, un geologo, un geometra, all’uopo individuati tra gli appartenenti ai rispettivi albi professionali. 6. Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto sono svolte da dipendente nominato dal Responsabile del Servizio senza diritto di voto; 7. In caso di rinuncia o di dimissioni di un componente della Commissione esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario. 8. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per 3 sedute consecutive. 9. Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. 10. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la partecipazione di almeno il 50% più uno dei componenti. 11. Il parere della Commissione Edilizia viene espresso a maggioranza ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Tale parere è consultivo, non costituendo infatti presunzione all’emissione del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell’intervento richiesto, la cui emanazione è riservata al Responsabile dell’Area. 12. I componenti della Commissione Edilizia non potranno esercitare la libera professione sul territorio comunale per tutto il periodo del mandato. Nel caso in cui i membri della Commissione abbiano pratiche edilizie in atto, o in fase di conclusione, sarà loro concesso la possibilità di portare a conclusione le stesse a condizione che non assistano all’esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. Di tale assenza ne deve essere data annotazione nel verbale della seduta. E’ facoltà del responsabile dell’Area di dissentire dal parere espresso dalla Commissione Edilizia. In tale ipotesi, dovrà darne tempestiva comunicazione al Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di controllo, e all’interessato, secondo le procedure ed i termini previsti dall’art.10 della legge n.241/1990 e s.m.i. e comunque prima dell’emissione del provvedimento definitivo, che dovrà contenere in maniera dettagliata ed esaustiva, le motivazioni che hanno indotto a dissentire da tale parere nonché le valutazioni del Sindaco. 30 Articolo 25 Commissione Comunale per il Paesaggio 1. Ai sensi della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e per il solo svolgimento dei compiti inerenti alla gestione del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42 del 2004), per gli interventi che comportino modifiche all’aspetto esteriore degli immobili ricadenti all’interno del vincolo Paesistico, è nominata la Commissione Comunale per il paesaggio, composta da tre membri, scelti tra gli esperti in paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 dell’art. 89 della L.R 1/2005 e ss.mm.ii. 2. Gli esperti di cui al comma precedente vengono nominati dalla Giunta Comunale e la deliberazione di nomina è corredata dai curricula, dei membri designati, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità richiesti, di cui al comma 6 dell’art.89 della L.R. n.01/05. 3. I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio rimarranno in carica per un periodo di cinque anni (ai sensi dell’articolo 89 della LR 1/2005) e comunque fino alla nomina dei loro sostituti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di sei mesi dalla data di scadenza e potranno essere rieletti una sola volta. 4. Per la validità della Commissione Comunale per il Paesaggio è necessaria la partecipazione di almeno due membri aggregati. La Commissione formula il proprio parere sotto il profilo di competenza. Se tale parere viene espresso a maggioranza, lo stesso deve recare menzione dei voti e delle motivazioni espresse dai membri aggregati. 5. Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione Comunale per il Paesaggio i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. 6. In caso di dimissioni di un membro elettivo, per la sua sostituzione si provvederà con le stesse procedure seguite per la sua nomina. Il nuovo componente rimarrà in carica fino allo scadere della Commissione. Saranno inoltre considerati dimissionari, i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive. 7. Per ogni Autorizzazione sarà individuato un Responsabile del Procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica diverso dal Responsabile del Procedimento in materia Edilizia. Articolo 26 Commissione di valutazione per la classificazione degli immobili 1. La Commissione per “la valutazione della classificazione degli immobili” è attivata per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 34 comma 4 del vigente R.U. relativamente alla valutazione della “PERDITA DI VALORE” degli immobili classificati di valore o con parti di valore e comunque nel rispetto di quanto previsto dal R.U. La Commissione è organo consultivo comunale a supporto della Giunta Comunale e del responsabile del Procedimento per la valutazione di eventuali perdite di valore degli immobili. La commissione è composta dai componenti delle due commissioni edilizie di cui agli articoli precedenti con parità di diritto di voto. 2. La Commissione di Valutazione potrà articolare i propri pareri nel seguente modo: PARERE FAVOREVOLE; PARERE FAVOREVOLE con CONDIZIONI PARERE CONTRARIO. I pareri saranno naturalmente motivati e la commissione si esprimerà in seguito alla presentazione dell'oggetto da parte del Presidente la Commissione di Valutazione. La Commissione al momento dell'espressione del parere dovrà tenere conto di quanto dettato dagli strumenti urbanistici vigenti e precisamente dovrà garantire che gli interventi su edifici e manufatti che concorrono alla definizione dell’identità culturale 31 degli insediamenti e delle aree aperte devono essere finalizzati alla permanenza delle caratteristiche storico- testimoniali degli stessi e delle relative pertinenze e devono essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio o del manufatto. Riguardo agli edifici con “VALORE TESTIMONIALE” individuati negli strumenti urbanistici, si dovrà effettuare una attenta analisi del patrimonio edilizio storico, individuando l'effettiva permanenza dei valori testimoniali da salvaguardare. 3 Alla Giunta Comunale spetta l'emissione del PARERE FINALE del procedimento con l’approvazione o il diniego dell’istanza di declassificazione. Alla Giunta Comunale verranno trasmessi, corredati da istruttoria tecnica tutti gli atti della Commissione di Valutazione, sia FAVOREVOLI, FAVOREVOLI con CONDIZIONE e CONTRARI per l'emissione dell'atto deliberativo conclusivo del procedimento. 4. La pratica di richiesta di declassificazione dovrà contenere necessariamente la seguente documentazione tecnica: • Istanza in carta bollata indirizzata al Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese, dove si richiede di attivare la procedura di declassificazione dell’immobile; • Relazione tecnica redatta da tecnico laureato che dimostri che l’immobile in oggetto, pur essendo individuato tra quelli con “Valore testimoniale” non ha più caratteristiche e tipologie costruttive tali da giustificare il vincolo categoria S3, essendo rimasto come unico richiamo storico il sedime di costruzione. La relazione dovrà essere composta da una parte storica e da una sezione più prettamente tecnica con descrizione dei materiali preesistenti e attuali, tipo di intonaco, colorazione delle superfici, trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, e le metodologie di trasformazione utilizzate. Dovrà essere provveduto inoltre ad una descrizione del contesto ambientale e della sua morfologia; • Rilievo tecnico scientifico del manufatto che evidenzi le caratteristiche tipologiche e i materiali presenti, allargato alla pertinenza stretta dell’immobile e alla viabilità di accesso. Preferibilmente la restituzione dell’edificio dovrà essere fatta in scala 1/50 o per edifici di più grandi dimensioni in scala 1/100. Dovrà essere prodotta anche la pianta della copertura; • Particolari costruttivi relativi alle parti salienti dell’immobile in scala adeguata (1/10 – 1/25), quali gronde, solai, tessitura muraria etc. con particolare attenzione alla indicazione delle caratteristiche di finitura originarie ed attuali; • Ampia e esaustiva documentazione fotografica del fabbricato con un minimo di sei fotogrammi, sia delle parti esterne sia delle parti interne e dell’area esterna con vedute allargate all’intorno ambientale. Le vedute fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell’area e dell’immobile; • Precisa e dettagliata cronistoria urbanistica con eventuale tavola dimostrativa degli interventi e/o ampliamenti dell’edificio principale; • Esauriente cartografia CTR, Catastale ed estratti cartografici normativi oltre ad una cartografia in scala 1/500 che evidenzi la presenza nel raggio minimo di metri 200 di altri fabbricati censiti bella categoria S dal vigente PS e RU; • Relazione tecnica che in riferimento alla richiesta di declassificazione valuti una previsione degli effetti sull’intorno ambientale e sui fabbricati e/o aggregati confinanti, effetti diretti e indiretti a breve e medio termine; Articolo 27 Adeguamento delle commissioni edilizie 1. Le commissioni edilizie ad oggi in essere saranno mantenute fino alla loro naturale decadenza e al momento della loro nuova individuazione sarà provveduto alla nomina tenendo conto delle sopra indicate modalità. 2. La Giunta Comunale, su richiesta del Responsabile dell’Area Urbanistica potrà comunque prevedere la sostituzione delle commissioni anche anticipatamente 32 TITOLO V: RILASCIO E CARATTERISTICHE DEI TITOLI ABILITATIVI Articolo 28 Procedura per l’esame dei progetti e dei pareri 1. Le domande di Permesso di Costruire, Parere Preventivo, vengono esaminate seguendo l’ordine di protocollo, dal quale decorrono i termini procedimentali tra quelle complete della documentazione necessaria. 2. Hanno titolo di priorità le opere di pubblico interesse, le istanze di accertamento di conformità e le varianti in corso d’opera. Download 5.01 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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