Comune di fratta polesine norme tecniche di attuazione


Art.  4  - AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO


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Art.  4  - AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO 

 

La delimitazione dell'ambito territoriale del P.U.A. e dei comparti di attuazione e i 

termini per l'eventuale costituzione del consorzio sono delineati i variati con il PPA o 

con provvedimento del Consiglio Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'art.  

59 della Legge n. 62/53. 

La delimitazione degli ambiti, riportati nelle tavole di P.R.G., deve ritenersi prescrittiva 

nel caso di intervento edilizio diretto; nel caso di attuazione mediante P.U.A., la 

delimitazione deve ritenersi  indicativa e può essere modificata entro i limiti consentiti 

dall’art. 11 della L.R. 61/85 come modificato dalla L.R. 47/93. 


Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  7                       

All'interno degli ambiti territoriali di cui al punto precedente, la superficie edificabile, 

calcolata in base agli indici territoriali, va suddivisa pro-quota tra le diverse proprietà 

in relazione alla superficie territoriale da queste posseduta. 

E' ammesso il trasferimento di superficie edificabile all'interno dell'ambito territoriale. 

CAPO 

II° 


-  DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE ED ELEMENTI PER 

L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

 

 

Art. 5 - INDICI URBANISTICI 



 

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di intervento 

urbanistico preventivo. 

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di intervento 

edilizio diretto. 

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale, vengono date le seguenti 

definizioni: 

- densità edilizia fondiaria; 

- densità edilizia territoriale; 

- rapporto di copertura; 

- superficie territoriale; 

- superficie fondiaria. 

Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e 

la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 

Per indice di utilizzazione fondiaria si deve intendere la massima superficie lorda 

utile, espressa in mq., edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria. 

Per densità territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo edificabile e la 

superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato 

solo in sede di strumento urbanistico attuativo: piano particolareggiato, piano di 

lottizzazione, piano per l'edilizia economica e popolare, piano per gli insediamenti 

produttivi. 

Per rapporto di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta 

dell'edificio e la superficie  fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 

Per superficie territoriale si intende la sommatoria delle aree per l'urbanizzazione 

primaria e secondaria e la superficie fondiaria, includendo dal conteggio le aree 

standards e le sedi stradali esistenti e di progetto preventivamente zonizzate nel 

P.R.G. che fossero incluse entro la perimentazione dell'ambito territoriale oggetto dei 

piani urbanistici attuativi. 

Superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo  topografico, al 

netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate 

relative, ecc) misurato in proiezione orizzontale; 

Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi; per le nuove 

costruzioni lo sfruttamento della densità fondiaria non potrà essere inferiore al 75% 

del massimo sfruttamento consentito. 

 

Art. 6 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 

 

Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di edificabilità, ogni volume 



edilizio esistente e da costruire determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso 

pertinente, nel rapporto stabilito dal relativo indice sulla base dell'assetto della 

proprietà  alla data di adozione del P.R.G. 

A tal fine, ad ogni richiesta di concessione, dovrà essere allegata una planimetria 

catastale aggiornata che indichi l'area da ritenersi vincolata ai fini edificatori. 

Al momento del rilascio della concessione, la proposta di vincolo verrà inserita, a cura 

dell'Ufficio Tecnico Comunale, in apposita planimetria aggiornata. 


Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  8                       

La superficie fondiaria minima da vincolare all'inedificabilità è data, per ciascun 

intervento, dal rapporto tra la cubatura richiesta e l'indice fondiario previsto per la 

zona. 

Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad 



essi corrispondente si estende su mappali (o su mappali contigui) di proprietà della 

Ditta intestataria del fabbricato fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona

per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può 

risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici. 

La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente il 

vincolo "non aedificandi" sulla superficie fondiaria ed esso corrispondente, oppure, 

nel caso di cui al comma precedente, può determinare una riduzione della superficie 

medesima, quando lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al 

volume restante. 

Le aree interessate dagli interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene vincolata 

per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari. 

Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte 

soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione è subordinato al formale 

consenso dell'utilizzazione prevista da parte dei proprietari rimanenti, da costituirsi 

attraverso apposita convenzione trascritta alla Conservatoria Immobiliare a cura dei 

proprietari ed accettata dal Comune. 

Le superfici territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati 

dall'attuazione del Piano Regolatore non potranno essere ulteriormente conteggiate 

ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non per raggiungere la saturazione 

dell'area cioè l'edificabilità massima concessa, nel caso di utilizzazione parziale della 

volumetria ammissibile. 

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono 

o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di realizzare nuovi lotti 

edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di P.R.G., vanno comunque rispettati, sia per le 

costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. 

Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi, a dimostrazione del calcolo degli 

indici, dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta 

delle  aree di pertinenza, distinti in territoriali e fondiarie, con i relativi estratti di mappa 

e dati catastali delle proprietà, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate. 

In caso di discordanza con la situazione catastale,  prevale la dimostrata situazione 

reale. 

 

Art. 





-  DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI 

GEOMETRICI 

 

A) Superficie  utile: per superficie utile deve intendersi la somma delle superfici di 

pavimento di tutti i piani fuori terra, misurate al netto di murature, pilastri, sguinci, 

vani  di porte e finestre, di eventuali scale interne e vani ascensore, di logge, 

balconi e porticati. 

  Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi: 

  a) gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza media misurata 

dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, maggiore di ml. 2,40; 

  b)  corpi a sbalzo chiusi; 

  c)  le logge per le loro parti rientranti oltre i ml. 1,50. 

  Dallo stesso computo sono esclusi: 

  a)  le superfici per servizi ed accessori comprendenti: 

    - cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a stretto 

servizio della residenza; 

    - autorimesse  singole e collettive; 

    - androni di ingresso e porticati liberi; 



Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  9                       

    - logge e balconi; 

  purchè la somma di tali superfici (la superficie complessiva non residenziale) sia 

contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile; 

  b) i locali seminterrati, aventi qualsiasi destinazione, che emergono  rispetto al 

piano campagna originario fino a cm. 100, misurati all'intradosso del solaio; 

  c)  gli annessi rustici; 

  d) i sottotetti non abitabili per le parti in cui l'altezza media, misurata dal pavimento 

all'intradosso della struttura di copertura, sia inferiore a ml. 2,40; 

  e)  le logge rientranti, fino alla profondità massima di ml. 1,50. 

B) Superficie  coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate 

fuori terra, compresi  i balconi chiusi, i portici di uso privato, i loggiati e le pensiline 

anche se aperte, non concorrono alla formazione della superficie coperta gli 

aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml. 1,50, le scale aperte 

interessanti non più di un piano o più piani solo nei casi previsti da norme di 

sicurezza, di leggi o regolamenti speciali, i locali interrati senza sovrastante 

costruzione il cui estradosso sia ad una quota non superiore a ml. 1,20 rispetto 

alla quota media del piano di campagna, prima della sua sistemazione definitiva; 

C) Altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota media del terreno e la quota 

dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile; qualora il terreno presenti 

quote diverse, l'altezza è riferita alla media delle quote estreme del terreno, 

pertinenti la costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia 

orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso della parte 

abitabile; 

D) Altezza delle fronti: è l'altezza  determinata come al punto precedente, aumentata 

della eventuale maggiore altezza del bordo superiore della linea di gronda o del 

parapetto pieno o della media dei timpani

E) Volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno con inclusione 

delle logge rientranti più di ml. 1,50 (per la sola parte eccedente questa profondità) 

ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico, dei volumi tecnici (torri di scale 

e di ascensori al di sopra della linea di gronda, sottotetti non praticabili, camini, 

ecc.) e dei porticati (senza sovrastante volume praticabile) per una profondità non 

superiore a ml. 1,50. Il volume del fabbricato si computa,  vuoto per pieno, come 

somma dei prodotti della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun 

piano,  misurate da pavimento a pavimento. Per l'ultimo piano di ciascuna parte 

dell'edificio l'altezza lorda si misura all'intradosso del solaio di copertura. Qualora 

la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza si considererà 

ciascuna porzione separatamente. Qualora la copertura non sia orizzontale, si 

considererà la media delle altezze. Sono da considerare "volumi tecnici" il volume 

del tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli 

ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di 

ventilazione; non sono invece da intendere come volumi tecnici gli stenditoi 

coperti, i locali di sgombero e simili; 

F) Numero dei piani: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano 

in ritiro (attico, mansarda, sottotetto abitabile); i soppalchi non costituiscono piano 

abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino 

con esso inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra 

loro, ma conteggiati  esclusivamente su di un lato. 

 

Art. 8  - DEFINIZIONI GENERALI 

 

1)   Parti  esterne: sono le facciate, gli androni, i cortili e le corti, le logge, le scale 



esterne, le coperture. 

 

2)   Copertura: è il complesso delle strutture al di sopra della linea di gronda, 



comprese le sovrastrutture, quali camini, etc. 

Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  10                       

 

3)   Elementi strutturali portanti: sono le strutture verticali, sia interne che esterne, 



con funzione portante, sia su fondazione continua che su fondazione puntiforme, 

e le strutture portanti orizzontali compresi i solai. 

 

4)   Tipo edilizio: è il manufatto edilizio contraddistinto da uno specifico rapporto con 



il lotto di pertinenza e da caratteristiche distributive, aggregative, strutturali e 

formali riproducibili e tali da essere ricondotte a uno schema teorico di 

identificazione. 

 

5)   Superfetazioni: sono le parti  aggiuntive di fabbricati prive di valore storico o 



architettonico, in particolare si intende ogni manufatto di carattere precario o non 

precario, che comunque non sia assimilabile alle strutture dell'organismo 

originario o che non pregiudichino il decoro come i corpi aggettanti ai vari piani, i 

corpi che occupino parzialmente o totalmente superfici originariamente scoperte 

(terrazze, ballatoi, pianerottoli) e/o scoperti afferenti gli edifici (giardini, cortili, 

chiostrine, etc.) originariamente liberi. 

 

6)   Collegamenti  verticali: sono  i vani ascensori, le scale singole o i blocchi scale 



comuni a più alloggi, sia interni che esterni alle unità edilizie. 

 

7)   Impianto  distributivo: è l'insieme degli elementi verticali ed orizzontali portanti e 



non di  ciascun edificio e degli spazi da questi definiti. 

 

8)   Involucro esterno: sono le superfici o le parti di edificio a contatto con l'esterno: 



facciate, portici, logge, scale esterne, coperture. 

 

9)   Allineamento  orizzontale: è la linea su cui deve obbligatoriamente sorgere un 



edificio nel rispetto del limite stradale o delle edificazioni esistenti. 

 

10)  Allineamento verticale: è la linea a cui devono attenersi le altezze delle fronti di 



un edificio o di una nuova parte di edificio. 

 

11)  Forometria: è la scansione metrica delle diverse aperture sul prospetto di un 



manufatto edilizio.

  

 



12) Campi di determinazione: sono quelle parti delle fronti e dell'impianto 

planimetrico all'interno delle quali è possibile intervenire secondo le indicazioni 

delle presenti norme tecniche. 

 

13)  Destinazioni d'uso: è il complesso di usi o di destinazioni funzionali di un'area o 



di un edificio. 

 

14)  Portico soggetto ad uso pubblico: è quello spazio percorribile dal pubblico, con 



accesso diretto dalla strada o da spazio pubblico, di altezza non inferiore a 3,00 

ml. vincolato all'uso pubblico perpetuo, con atto notarile da eseguire prima della 

richiesta di abitabilità. 

 

15) Piano campagna: è il piano orizzontale passante per il punto di quota media 



riferito alle quote del terreno rilevate, prima dell'intervento edilizio, in 

corrispondenza dei vertici del poligono formante la superficie coperta del 

fabbricato in progetto  o esistente; si fa riferimento al piano campagna solo negli 

interventi edilizi delle zone agricole ed in quelle soggette a vincolo paesaggistico; 

 

16) 


Piano di riferimento: è il piano orizzontale passante dal punto di quota media 

riferito al tratto di marciapiede prospiciente il lotto di pertinenza; in caso di mancanza  

dei marciapiedi il punto di quota media dovrà essere riferito all'asse del tratto di 

strada prospiciente il lotto di pertinenza aumentato di cm. 50. 



Art.  9  - DISTANZE 

 

1 - Distanze minime tra fabbricati  



Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  11                       

  Nelle zone residenziali di interesse architettonico ambientale (Zone A) le distanze 

fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 

preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 

recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 

  In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta la distanza 

minima tra pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato 

più alto con un minimo assoluto di ml. 10. 

  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando una sola 

parete sia finestrata, ma solo nei casi di prospicienza diretta tra pareti. Per pareti, 

o parti di pareti non finestrate,  la distanza minima deve essere di ml. 3,00. 

  I fabbricati possono essere addossati se trattasi di pareti non finestrate e se è 

intercorso un accordo con i proprietari confinanti con atto da trascriversi presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari; oppure anche senza accordo, qualora 

preesista una parete non finestrata in confine. Se esistono nelle proprietà limitrofe 

edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., la cui altezza non 

consente il rispetto delle distanze previste dal precedente comma 2°, le nuove 

costruzioni possono rispettare solo le distanze dai confini pari alla metà della loro 

altezza, con un minimo di ml. 5,00. 

  La distanza dai confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza 

minima tra fabbricati di cui ai precedenti 2° e 3° comma, previo accordo con i 

proprietari confinanti. 

  La data di costruzione è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in 

mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori, oppure quella comunque 

accertata con idonea documentazione. 

 

2 - Distanze minime tra fabbricati e sedi viarie 



  Salvo specifiche disposizioni di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio 

delle strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo 

cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, non debbono essere inferiori a 

quanto stabilito dal D.P.R n. 495/92 e successive modifiche, di seguito integrato: 

 

  Fuori dai centri abitati 



come determinati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada

 

 



 

 Strade 


tipo

 A

 (autostrade)  



ml.  

60

 



 Strade 

tipo 


B

 (extraurbane principali)   ml.  

40

 

 Strade 



tipo 

C

(extraurbane secondarie) ml. 



30

 

 Strade 



tipo 

D

 (urbane di scorrimento)   ml.  



5

    per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 

  

ml. 


 

7,5


 per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

  

ml. 



 

10 


   per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 

 Strade 


tipo 

(urbane di scorrimento)  ml.  



  per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 

  

ml. 


 

7,5 


 per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

  

ml.



 10  

per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 

 Strade 

tipo


 F

 (locali)   

ml. 

20

   ad eccezione delle "strade vicinali" come definito 



 

 

 



dall'art. 3, comma 1 n. 52 del Codice della Strada. 

 Strade 


tipo 

F

 vicinali:  



ml. 

10

 



 

  Fuori dai centri abitati 

ma all'interno delle zone A, B, C, D  ed E4 

 

 Strade 



tipo 

A

 (autostrade)  



ml.  

30

 



 Strade 

tipo 


B

 (extraurbane principali)   ml.  

20

 

 Strade 



tipo 

C

(extraurbane secondarie) ml.  



10

 

 Strade 



tipo 

(urbane di scorrimento)  ml.  



  per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 

  

ml. 


 

7,5


  per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

  

ml. 



 

10 


  per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 

 Strade 


tipo

 E

 (urbane di scorrimento)  ml.  



5

   per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 

  

ml. 


 

7,5


  per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 

 

(*) adeguamento alla D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

Norme Tecniche di Attuazione  -  12                       

  

ml. 


 

10

   per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 



 Strade 

tipo


 F

 (locali)   

ml.  

20

   ad eccezione delle "strade vicinali" come definito 



 

 

 



dall'art. 3, comma 1 n. 52 del Codice della Strada. 

 

Strade vicinali tipo 



F

 :  


ml. 

10



 

  Dentro i centri abitati 

come determinati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada: 

 

 Strade 



tipo 

A

 (autostrade) 



ml.  

30

 



 Strade 

tipo 


B

 (extraurbane principali)   ml.  

20

 

 Strade 



tipo 

C

(extraurbane secondarie) ml.  



10

 

 Strade 



tipo 

D

 (urbane di scorrimento)   ml.  



20

 

 Strade 



tipo 

E

  



ml.  

5

   per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 



  

ml. 


 

7,5


  per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

  

ml. 



 

10

   per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 



 Strade 

tipo 


F

 ml. 


 

5

   per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml. 



  

ml. 


 

7,5


  per strade di larghezza  fra 7,00 a 15,00 ml. 

  

ml. 



 10

   per strade di larghezza superiore a 15,00 ml. 

 

  L’applicazione delle disposizioni di cui al DPR 495/92, trovano attuazione solo 

dopo l’intervento di classificazione delle strade ai sensi dell’8° c. art. 2 DLgs n. 

285/92. Nelle more, si applicano le disposizioni del DM 1404/68, ovvero quelle più 

restrittive stabilite dal presente articolo.(*) 

  Nelle zone di completamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale permettere 

l'allineamento dei nuovi fabbricati con gli edifici esistenti alla data di adozione del 

P.R.G. purchè ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento 

della viabilità. 

  Ove non sussistano problemi di allineamento, per strade vicinali private a servizio 

della residenza od a fondo cieco deve essere prevista una distanza minima 

assoluta di ml. 5,00 dal ciglio della strada. 

 

3 - Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 



  Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza 

minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza dei 

fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml. 5,00. 

  E' ammessa la costruzione a confine di proprietà, se sul confine è preesistente 

una parete o parte di parete non finestrata, oppure in base a presentazione di un 

progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza o in base  ad un accordo 

con i confinanti proprietari con atto da trascriversi alla Conservatoria dei Registri 

Immobiliari. 

 

4 - Distanze dai confini di zona 



  Al fine della determinazione della distanza dai fabbricati, i confini tra le zone 

urbanistiche sono assimilabili ai confini di proprietà. 

  Nel caso di confini tra zone residenziali e zone agricole o di rispetto stradale, 

ricadenti nella medesima proprietà, è ammessa la costruzione sul confine di zona. 

 

5 - Modalità di calcolo 



  a) Le distanze si misurano dalla superficie coperta del fabbricato, compresi i 

porticati. 

  b) Per distanza dal confine si intende quella minima tra la superficie esterna del 

fabbricato e il confine stesso. 

  c) Per distanza tra corpi di fabbrica che si fronteggiano si intende la minore fra 

quelle risultanti dalla proiezione ortogonale sulle varie fronti di ognuno dei due 

fabbricati sull'altro, misurata secondo quanto specificato al precedente punto 5/a. 

  d) Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi tra 

fabbricati, i corpi di fabbrica emergenti dal piano campagna originario per non più 


Comune di Fratta Polesine 

Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 528 del 23.02.1998 

 


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