La norma regionale di riferimento è la Delibera di Giunta 1053/2003. E’ quindi un atto antecedente al dlgs 152/06, basato pertanto sul dlgs 152/99


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Sana05.07.2017
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#10501



Il DLGS 152/06 «Norme in materia ambientale» è la norma di riferimento anche per gli scarichi industriali in fognatura. In particolare alla Parte Terza del decreto sono contenuti tutti gli artt. che disciplinano la materia, di cui si riporta di seguito il contenuto sintetico di alcuni dei principali.

  • Il DLGS 152/06 «Norme in materia ambientale» è la norma di riferimento anche per gli scarichi industriali in fognatura. In particolare alla Parte Terza del decreto sono contenuti tutti gli artt. che disciplinano la materia, di cui si riporta di seguito il contenuto sintetico di alcuni dei principali.

    • Art 124: Obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi (possibile eccezione per quelli domestici in fognatura); Autorizzazione rilasciata al titolare dell’attività che origina lo scarico; autorità competente per scarichi in fognatura è l’Autorità d’ambito, salvo diversa disciplina regionale
    • Art 125: caratteristiche e contenuti delle domande di autorizzazione per scarichi di acque reflue ind.li: attività svolta e apparecchiature necessarie, caratteristiche quali-quantitative dello scarico, tipo di recettore, caratteristiche del depuratore e/o dei misuratori di scarico eventualmente presenti, presenza di sostanze e/o attività di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla Parte terza
    • Art 128: soggetti tenuti al controllo. Differenzia esplicitamente i controlli svolti dalla autorità competente (comma 1) da quelli che deve svolgere sugli scarichi in fognatura il gestore del SII (comma 2)
    • Art 107: scarichi i n rete fognaria. Gli scarichi in fognatura sono soggetti alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai valori limite adottati dall’Autorità d’ambito


La norma regionale di riferimento è la Delibera di Giunta 1053/2003. E’ quindi un atto antecedente al DLGS 152/06, basato pertanto sul DLGS 152/99 (e sul DLGS 258/00 di modifica del DLGS 152/99 ).

  • La norma regionale di riferimento è la Delibera di Giunta 1053/2003. E’ quindi un atto antecedente al DLGS 152/06, basato pertanto sul DLGS 152/99 (e sul DLGS 258/00 di modifica del DLGS 152/99 ).

    • Al punto 3 – Competenze - viene attribuita al Comune la titolarità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico per acque reflue industriali in fognatura ai sensi della LR 3/99. Si precisa inoltre che tali autorizzazioni sono rilasciate «sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato», fatte salve le prescrizioni contenute nel parere eventualmente espresso da ARPA
    • Punto 4.4: sottopone gli scarichi di acque reflue industriali alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dai gestori del SII e approvate dalla Autorità d’ambito previo parere della Provincia e di ARPA
    • Punto 4.9: scarichi di sostanze pericolose. Sono tali gli scarichi derivanti da stabilimenti in cui si utilizzano le sostanze elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 al decreto DLGS 152/06 o nell’Allegato 2 della DGER 1053/03 e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle stesse oltre i valori di rilevabilità analitica. La classificazione quale scarico contenente sostanze pericolose è fatta dal Comune in raccordo con ARPA.


Il Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO1 Piacenza è stato approvato nell’anno 2008 (delibera n. 5 del 30/04/2008) ed è entrato in vigore il 01/06/2008 su tutti i 48 comuni della Provincia per i quali Iren risulta affidataria della gestione del SII superando i previgenti Regolamenti comunali;

  • Il Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO1 Piacenza è stato approvato nell’anno 2008 (delibera n. 5 del 30/04/2008) ed è entrato in vigore il 01/06/2008 su tutti i 48 comuni della Provincia per i quali Iren risulta affidataria della gestione del SII superando i previgenti Regolamenti comunali;

  • Negli anni 2010 e 2011, con le delibere ATO, oggi ATERSIR, n.5 del 19/03/2010 e n.16 del 28/09/2011 sono state introdotte modifiche regolamentari, peraltro non riconducibili alla gestione degli scarichi industriali.

  • Ai sensi del suddetto Regolamento all’art.6 gli scarichi sono classificati in:

    • a) domestici, definiti dall’art.74, comma g del D.Lgs.152/2006;
    • b) industriali, definiti dall’art.74, comma h del D.Lgs.152/2006;
    • c) assimilati ai domestici, definiti dall’art.101, comma 7 del D.Lgs.152/2006 per legge o per equivalenza qualitativa e quantitativa;
    • d) di prima pioggia, definiti ai sensi della D.G.E.R .n. 286/2005 e n.1860/2006;
    • e) di dilavamento, definiti ai sensi della D.G.E.R. n .286/2005 e n.1860/2006;


Per quanto riguarda gli scarichi domestici relativi ad insediamenti non di tipo residenziale con l’allacciabilità dell’insediamento, nella relativa pratica di allaccio, si include anche l’ammissibilità favorevole dello scarico (fatto salva la disciplina relativa alle pubbliche fognature)

  • Per quanto riguarda gli scarichi domestici relativi ad insediamenti non di tipo residenziale con l’allacciabilità dell’insediamento, nella relativa pratica di allaccio, si include anche l’ammissibilità favorevole dello scarico (fatto salva la disciplina relativa alle pubbliche fognature)

  • Per quanto riguarda invece gli scarichi diversi da servizi igienici, cucine e mense in pubblica fognatura, l’allacciabilità è subordinata ad una espressa ammissibilità dello scarico, quindi al rilascio da parte del gestore del SII, del parere di conformità finalizzato al successivo rilascio dell’autorizzazione allo scarico dal parte del Comune territorialmente competente.

  • Tale parere, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento deve contenere prescrizioni relative a:

    • Conformità ed accessibilità del pozzetto finale dello scarico;
    • Idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
    • Tipologie di acque per le quali è consentito/ vietato lo scarico;
    • Limiti quali – quantitativi di accettabilità;
    • Adeguatezza e funzionalità dei sistemi di trattamento
  • Il gestore è tenuto ad assumere incondizionatamente il parere di ARPA qualora si tratti di scarichi di sostanze pericolose



Marca da bollo PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

  • Marca da bollo PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

  • DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

  • IN FOGNATURA PUBBLICA

  • Spett.le Comune di…………………………………………………………

  • Il sottoscritto………………………………………………………nato a………………………….. il……/……/………

  • e residente a…………………………………………………in ……………………………………………………n……

  • in qualità di (1)………………………………………….della Ditta (2)…………………………………………………..

  • C.F. / P.IVA………………………............sita in…………………………………………………………………..n……

  • Comune……………………………………CAP…………………Provincia…………………tel……………………….

  • con sede legale…………………………………………………………………………………………………………….

  • che svolge attività di………………………………………………………………Codice ISTAT attività………….......

  • C H I E D E

  • l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della Deliberazione G.R. n.1053/03 e del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di , relativa allo stabilimento di………………………………………………………………………………………………………………

  • □ permesso a costruire □ D.I.A. sostanziale □ Agibilità

  • D I C H I A R A

  • che lo scarico

  • □ contiene sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.367/03

  • □ non contiene sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.367/03 (barrare la casella di interesse)

  • Allega inoltre in …. copia:

  • □ localizzazione cartografica sul territorio (stralcio di POC con identificata zona intervento);

  • □ planimetria stabilimento con indicazione dei reticoli fognari interni e relativi punti d’impatto sulla pubblica fognatura nonché ubicazione di eventuali impianti di pretrattamento;

  • □ scheda tecnica sugli usi dell’acqua;

  • □ relazione tecnica;

  • □ schema e dati tecnici di eventuali impianti di pretrattamento;

  • □ N° 1 marca da bollo (che verrà applicata sull’autorizzazione)

  • □ eventuali analisi delle acque di scarico.

  • (barrare i documenti che vengono allegati)

  • Data ________________________ Firma _________________________

  • (1) legale rappresentante, titolare, presidente, responsabile, amm. delegato, altro

  • (2) società, ditta, cooperativa, impresa, altro

  • (3) campi obbligatori



La procedura di rilascio della autorizzazione allo scarico è svolta secondo quanto previsto in particolare dalla DGER 1053/03 e dal Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e Depurazione, citati in precedenza.

  • La procedura di rilascio della autorizzazione allo scarico è svolta secondo quanto previsto in particolare dalla DGER 1053/03 e dal Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e Depurazione, citati in precedenza.

  • Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione allo scarico (o di rinnovo della stessa) al Comune territorialmente competente o allo Sportello Unico, ove istituito, via PEC o in forma cartacea.

  • La domanda al Comune è da presentarsi in bollo.

  • Se in forma cartacea il richiedente presenta anche una copia in carta libera per il gestore ed eventualmente una per ARPA, il cui parere, come visto in precedenza, è necessario per gli scarichi classificati quali contenenti (o potenzialmente contenenti) sostanze pericolose, se via PEC sarà poi l’ufficio SUAP a provvedere all’inoltro agli enti competenti.

  • Il gestore, ricevuta dal Comune la pratica di domanda, effettua la necessaria istruttoria tecnica ed emette il Parere di conformità sulla base del quale il Comune può procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.







Ai sensi di quanto previsto dalle norme Statali e Regionali accennate in precedenza, il gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali recapitanti in fognatura.

  • Ai sensi di quanto previsto dalle norme Statali e Regionali accennate in precedenza, il gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali recapitanti in fognatura.

  • Tale programma di controllo risponde a due finalità principali:

  • Garantire che gli scarichi effettuati siano compatibili con il corretto funzionamento dei depuratori che li ricevono

  • Assicurare la corretta caratterizzazione qualitativa degli scarichi necessaria a calcolare il giusto corrispettivo del servizio

  • Al fine di uniformare le modalità operative svolte dai diversi gestori del Servizio idrico integrato la RER ha approvato una specifica Delibera che individua gli indirizzi e i criteri tecnico-metodologici per la caratterizzazione delle acque reflue industriali con particolare riferimento alla applicazione della tariffa di fognatura e depurazione:

  • DGR 1480/10

  • «Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali

  • derivanti da attività produttive»



In questa direttiva è stato definito un elenco di tipologie di processi produttivi rappresentativi della realtà regionale ed, in relazione agli scarichi originati da queste lavorazioni, identificati i parametri analitici caratterizzanti lo scarico stesso oltre a quelli esplicitamente previsti dalla formula tariffaria: MST, COD, COD 1h , BOD, NH3 e P tot.

  • In questa direttiva è stato definito un elenco di tipologie di processi produttivi rappresentativi della realtà regionale ed, in relazione agli scarichi originati da queste lavorazioni, identificati i parametri analitici caratterizzanti lo scarico stesso oltre a quelli esplicitamente previsti dalla formula tariffaria: MST, COD, COD 1h , BOD, NH3 e P tot.

  • In particolare nell’Allegato 1 viene definito un “set tipico di parametri” suddividendoli

  • in parametri minimi, che il Gestore deve sempre determinare sui campioni eseguiti sugli scarichi industriali, e parametri aggiuntivi, sui quali l’effettuazione dell’analisi da parte del Gestore è facoltativa.



Altro punto importante della direttiva è la definizione del numero di controlli/anno da affettuarsi su ciascuno scarico industriale e la modalità con cui viene eseguito.

  • Altro punto importante della direttiva è la definizione del numero di controlli/anno da affettuarsi su ciascuno scarico industriale e la modalità con cui viene eseguito.

  • Per ciascuna tipologia di attività viene identificato nell’Allegato 2, in relazione al volume scaricato, un range di controlli la cui effettuazione consente la caratterizzazione media annua dello scarico:

  • Il Gestore individua nell’ambito dei range riportati nell’Allegato 2 il numero “teorico” di controlli da effettuare e successivamente è tenuto a comunicare alle ditte quelli che provvederà ad effettuare direttamente.

  • E’ facoltà delle ditte integrare i controlli al massimo fino al valore “teorico” indicato dal Gestore.

  • Il Gestore deve comunque effettuare almeno 1 controllo salvo quanto previsto dall’ art.4 della delibera per gli scarichi forfettizzabili.



Le modalità del campionamento devono far riferimento:

  • Le modalità del campionamento devono far riferimento:

    • a prelievi di campioni medi su un arco temporale da 1 a 3 ore, ovvero per un tempo anche superiore in presenza di particolari situazioni di scarico. Il Gestore del SII può comunque procedere all’esecuzione di campionamenti istantanei nei seguenti casi:
    • Quando sia presente una vasca laminazione di volume superiore allo scarico di tre ore;
    • Se lo scarico contiene sostanze pericolose
    • A valle di sistemi dedicati di trattamento dello scarico;
    • Su acque di raffreddamento
    • In caso di discontinuità dello scarico
    • Per verifiche tecnico-gestionali di reti e impianti
    • Se vi è il nulla osta all’atto del campionamento da parte del titolare dello scarico o suo delegato.
  • e relativamente alla procedura di campionamento ed analisi trovano applicazione le seguenti indicazioni:

    • Il prelievo viene eseguito dal personale del Gestore del SII o da questo formalmente incaricato e suddiviso in almeno due aliquote opportunamente sigillate, una delle quali viene lasciata alla ditta.


  • Le delibera norma, inoltre, ai punti 3.2 e 3.3, le modalità di effettuazione delle analisi da parte delle ditte:

    • sul controcampione che viene lasciato dal Gestore all’atto del prelievo di controllo
    • su eventuali analisi integrative che la ditta avesse facoltà di svolgere in virtù del numero di controlli teorici stabiliti dal Gestore quali necessari al fine della caratterizzazione della qualità media annua, e non eseguiti dallo stesso.
  • Al punto 4 è prevista una caratterizzazione semplificata degli scarichi aventi valori quali-quantitativi modesti. Tale semplificazione consiste nella forfetizzazione dei termini qualitativi dello scarico industriale e prevede i seguenti requisiti minimi:

  • - volume scaricato inferiore a 1.500 mc/anno

  • - appartenere alle tipologie contrassegnate nell’Allegato 2 con una X nella colonna forfait

  • Su tali scarichi il gestore effettua 1 analisi durante il periodo di validità dell’autorizzazione





La fatturazione degli scarichi industriali avviene mediante la applicazione di formule di calcolo che rendono gli importi del servizio depurazione proporzionali al carico inquinante sversato secondo la filosofia:

  • La fatturazione degli scarichi industriali avviene mediante la applicazione di formule di calcolo che rendono gli importi del servizio depurazione proporzionali al carico inquinante sversato secondo la filosofia:

  • CHI PIU’ INQUINA PIU’ PAGA

  • A seguito della approvazione del DPGR 49/06 della RER, in Emilia Romagna si applica una formula specifica, modificata rispetto a quella nazionale in vigore dal 1977:





A seguito della emissione delle deliberazioni  585/2012/R/idr e 73/2013/R/idr dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, cui sono state attribuite anche le competenze di autority in materia di SII, la citata DPGR 49/06 della RER relativa al metodo tariffario non trova più applicazione. 

  • A seguito della emissione delle deliberazioni  585/2012/R/idr e 73/2013/R/idr dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, cui sono state attribuite anche le competenze di autority in materia di SII, la citata DPGR 49/06 della RER relativa al metodo tariffario non trova più applicazione. 

  • Fa eccezione il solo art. 20 “Determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive”, in cui è definita la formula di calcolo sopra riportata, che continua quindi a trovare applicazione secondo la dinamica di gradualità già prevista fino ad eventuali nuovi provvedimenti di AEEG.

  • Per il territorio di Piacenza la nuova formula si applica pertanto al 100% sulla annualità 2012.

  • Per il 2012 trovano al momento applicazione i coefficienti già approvati da ATO1 relativi alla annualità 2011, in attesa della istruttoria in corso presso AEEG sulla proposta di determinazione della tariffa 2012 definita da ATERSIR.



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