Piano regolatore generale
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
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- Anno Var. per movim. naturale rispetto all’anno precedente
- IL PROGETTO
- Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Nel PRG 1993 era ipotizzato un andamento della popolazione crescente sino al valore di 4500 abitanti al 2006 ed un numero di famiglie ala stessa data pari a 1375 unità. I dati riportati nella Tabella riportata di seguito, relativi ai movimenti registrati dall’anagrafe comunale nel periodo tra il 1994 ed il 2002 per la popolazione residente e le famiglie, mostrano come, pur non verificandosi le ipotizzate condizioni di sviluppo demografico, l’unità di fabbisogno costituita dal numero delle famiglie residenti, in base alla quale il PRG è stato dimensionato, è sostanzialmente confermata. Si può pertanto sostenere che il dimensionamento del PRG ’93 per quanto attiene il comparto residenziale rimane sostanzialmente valido e che non vi è dunque necessità di formulare nuove previsioni riguardanti le zone di espansione; tali previsioni viceversa devono essere il più possibile ridimensionate, pur tenendo conto dei diritti acquisiti. Per quanto concerne invece il dimensionamento dei servizi residenziali si ritiene di dover prendere atto di un limite superiore di popolazione residente che verosimilmente non sarà superato nel prossimo ventennio, che si ritiene di dover fissare in 4.000 abitanti; a tale dato pertanto dovrà essere riferita la verifica degli standard di legge. Per quanto attiene i comparti produttivi, i dati di seguito riportati, che si riferiscono all’ultimo censimento dell’industria e dei servizi del 2001, indicano una percentuale di occupati in attività produttive (industrie) superiore alla media provinciale e regionale; tale presenza va ulteriormente rafforzata con la previsione di nuove aree specificamente dedicate alle attività produttive.
Anno Var. per movim. naturale rispetto all’anno precedente Var. per trasf. di resid. rispetto all’anno precedente Variazione totale rispetto all’anno precedente Popolazione alla fine dell’anno Numero di famiglie
1994 -29 -41 -70 3543
1350 1995 -30 +25 -5 3538
1334 1996 -8 -16 -24 3514
1342 1997 -8 -6 -14 3500
1418 1998 -20 -17 -37 3463
1414 1999 -17 -21 -38 3425
1407 2000 -38 -27 -65 3360
1394 2001 -9 -33 -42 3318
1355 2002 -27 -28 -55 3263
1339
11 Tab. 2 – Attività economiche al Censimento 2001
Num U.L. Occupati Pop. attiva Addetti x Azienda % O.P.A. % Prov % Reg Industrie 52 118
1.960 2,27
6,02 5,43
5,87 Commercio 60 86
1.960 1,43
4,39 5,67
6,08 Servizi
44 116
1.960 2,64
5,92 8,03
7,98 Istituzioni 23 120
1.960 5,22
6,12 10,86
10,23 Totale
179 440
1.960 10,95
22,45 29,99
30,17
Note: - % O.P.A. = Occupati sulla pop. attiva - Popolazione attiva = tutti i maschi e le femmine fra 16 e 65 anni - Nelle ultime due colonne ci sono i raffronti (sempre di percentuale occupati sulla popolazione attiva) con la provincia e la regione - U.L. Unita' locali; ovvero numero di aziende nel territorio; puo' anche essere una filiale di azienda principale fuori dal territorio - Chiaramente non viene tenuto conto del fenomeno di migrazione territoriale (sia positiva che negativa) di addetti
12 Capitolo IV IL PROGETTO
PREMESSA
Nella redazione della Variante Generale al P.R.G. si è tenuto conto del fatto che le sue previsioni verranno ad incidere su un territorio il cui stato di diritto è stato precisamente definito dal previgente PRG, del quale il nuovo piano costituisce variante. Tale notazione, di per se importante, assume una maggiore rilevanza in relazione a quanto previsto dal Decreto legge del maggio 2001 contenente il Testo Unico sul procedimento di espropriazione per pubblica utilità; in esso si prevede infatti che i vincoli espropriativi, decaduti per il trascorso decennio di validità, se riproposti nei nuovi strumenti urbanistici, debbano essere indennizzati. Tale disposizione, in vigore dal luglio 2003, vincola l’attuazione del nuovo Piano alla disponibilità delle somme occorrenti per gli indennizzi. Nella redazione del nuovo piano pertanto è stata valutata, caso per caso, con la massima attenzione l’opportunità di riconferma dei vincoli espropriativi, che dovrebbe in linea di principio ammettersi soltanto nel caso di comprovata necessità. Sotto questo profilo sono risultate molto opportune le indicazioni formulate dal Consiglio Comunale, laddove invitano ad eliminare le previsioni relative ad attrezzature e servizi non immediatamente realizzabili. Di contro, le previsioni non vincolative del previgente PRG sono state confermate nel caso in cui non contrastino con il sistema degli invarianti strutturali, con i principi di tutela posti a fondamento della Variante, ovvero con disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione del PRG.
2. R APPORTI TRA IL PRG E LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Il progetto di Variante al PRG deve ovviamente tenere conto della pianificazione sovraordinata. L’unico degli strumenti di pianificazione sovraordinata nella Regione Siciliana che ad oggi ha raggiunto una codificazione normativa è il documento di Linee guida del Piano
culturali ed ambientali ed approvato con D.A. 21 maggio 1999. In esso vengono stabiliti criteri e vengono forniti indirizzi progettuali per la redazione dei Piani paesistici da parte delle Sovrintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali. Nelle more della approvazione di tali piani gli strumenti urbanistici comunali (PRG) svolgono le funzioni di tutela paesaggistica e devono pertanto uniformarsi alle indicazioni contenute nelle Linee guida. Tali indicazioni riguardano sostanzialmente i criteri da seguire nella delimitazione dei centri storici e nella individuazione dei beni da sottoporre a tutela nonché le forme di protezione da porre in essere per ciascuna categoria di beni. Vengono pure forniti alcuni elenchi di beni individuati in ciascun territorio comunale. Nel territorio di Chiusa
13 vengono individuati i seguenti beni, ricadenti nel territorio extraurbano: - Abbeveratoi (n.8 localizzati in varie contrade) - Cappella S. Lucia - Cimitero di Chiusa S. - Cimitero di San Carlo - Fontana Zotta Origano - Fontana Burgio - Masseria Lissandro dara - Masseria S. Margherita - Masseria S. Venere - Mulino Giulfo - Mulino Lissandro - Mulino di San Carlo. Nella predisposizione della Variante, come si dirà in seguito, tali indicazioni sono state verificate ed approfondite pervenendo alla definizione di un quadro di tutela paesaggistica del territorio assai articolato. Per quanto concerne gli altri Enti sovraordinati (Provincia regionale, ARTA; Ispettorato Foreste, …) si è verificato che nessuna delle iniziative assunte sino a questo momento può avere refluenze dirette sul progetto della Variante.
Sono state considerate invarianti nella progettazione del piano alcune indicazioni progettuali derivanti da varie fonti normative sia regionali che statali, che compongono un quadro vincolistico in parte diverso da quello vigente al momento della approvazione del PRG, da recepire integralmente nella Variante. Le principali di tali norme sono: 1. la legge 431/1985 e succ. mod. attraverso le quali sono dichiarate di interesse paesaggistico alcune parti del territorio comunale. Nella pianificazione di tali ambiti la Variante al PRG ha tenuto conto della necessità di non compromettere il valore ambientale e paesistico con previsioni lesive dei caratteri propri di ciascun sito; 2. le leggi che fissano distanze minime delle costruzioni a protezione di infrastrutture pubbliche, quali le strade, il depuratore, il cimitero. Per quanto concerne quest’ultimo nel progetto di Variante si è tenuto conto della indicazione data dal Consiglio comunale, tendente a ridurre la fascia di rispetto del cimitero di Chiusa da 200 a 50 m. ; va però tenuto presente che, affinché la riduzione possa avere effetto, occorre che vengano seguite le procedure fissate nel Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dall’art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n.166; sino a quando non verranno espletati tali adempimenti l’indicazione contenuta nel PRG non potrà avere effetti giuricamente vincolanti. 3. la legge n. 16/1996, come modificata dalla L.R. 13/1999 e successivamente dalla L.R. 6/2001, che stabilisce limiti di edificazione nei boschi e nelle relative fasce di rispetto. Per
14 quanto riguarda le fasce di rispetto il Consiglio comunale ha deliberato di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 89, 8°comma della L.R. 6/2001 e succ. mod, che consentono di prevedere all’interno dei PRG una deroga al vincolo assoluto di inedificabilità nelle fasce di rispetto boschivo, ammettendo nuove costruzioni con il limite di 0,03 mc/mq. Tale disposizione è stata pertanto introdotta nelle Norme di Attuazione della Variante. 4. Il D.A. n. 298/41 del 04.07.2000 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, revisionato con D.A. 43/41 del 12.02.2001, con il quale è stato approvato il Piano straordinario del rischio idrogeologico; in esso vengono individuati nel territorio di Chiusa alcuni ambiti, in parte coincidenti con le aree di frana già individuate nel PRG 1993, classificate come aree soggette a rischio di frana molto elevato “R4”. In tali zone si applicano le norme vincolative previste nei decreti stessi. Occorre pure tener presente che nel Piano straordinario di assetto idrogeologico in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente vengono perimetrati altri ambiti come “aree soggette a rischio di frana moderato e medio “R1 ed R2”, visualizzati negli elaborati del Piano. 5. il D.M. 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato l’“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95 del 22 aprile 2000, che ha incluso una parte assai consistente del territorio comunale di Chiusa in due diverse Zone di Protezione Speciale.
Per effetto di tale inclusione il PRG, ai sensi della CIRC. 23 gennaio 2004 dell’Assessorato territorio ed Ambiente, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza. Il territorio comunale di Chiusa Sclafani è inoltre gravato nella sua interezza dal vincolo sismico nonché, quasi totalmente, dal vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; ma tali vincoli non hanno una incidenza diretta sulle scelte urbanistiche.
R APPORTI TRA IL PRG E LE INIZIATIVE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO
Una parte consistente del territorio comunale di Chiusa rientra in una delle riserve previste dal vigente piano regionale dei parchi e delle riserve. Precisamente la Riserva che interessa il territorio comunale di Chiusa è la Riserva naturale orientata dei “Monti di Palazzo Adriano e della Valle del Sosio”. La riserva, che interessa i territori di Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Burgio e Bivona, ha una estensione di ha 5862,07, di cui ha 2058,95 ricadenti in aree di preriserva. Dalla data della sua istituzione (luglio 1997) è gestita dalla Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. E’ un’area di straordinario interesse naturalistico, la cui importanza, dal punto di vista geopaleontologico, venne sottolineata dal Gemellaro, già nel lontano 1887: “In mezzo a queste rocce, diverse di natura e d’età nel tratto fra la Serra di San Benedetto e la Portella di Gebbia, ci sono tre rupi calcaree: le Rocce di S. Benedetto, la Rupe di Passo di Burgio
15 e la Pietra di Salomone che costituiscono le rocce più antiche di tutta la serie de’ terreni della parte occidentale della Sicilia”. Lungo il corso del fiume Sosio si incontra la diga di Gammauta, una concavità naturale chiusa in mezzo ad una lussureggiante vegetazione, caratterizzata dalla tipica macchia mediterranea. Ed ancor prima, il lago Piano di Leone da cui ha inizio il corso del fiume, mentre sul versante orientale incontriamo il lago Raia o di Prizzi da cui si diparte l’omonimo fiume affluente del Sosio. Lungo il fiume Sosio, erano dislocati numerosi mulini e due centrali idroelettriche, oggi quasi tutti ridotti ad uno stato di ruderi, e sono visibili due siti archeologici, Hyppana e Scirtea-Cristia. Di importanza notevole sono i monasteri che mostrano ancora l’antico splendore: S. Cristoforo, S. Antonio, S. Maria di Adriano. L’aspetto botanico è caratterizzato da essenze arboree ed arbustive tipiche dell’entroterra siciliano: quali il Lecceto, la Roverella, il Corbezzolo, il Terebinto, l’Orniello, l’Acero campestre ecc. Sono anche presenti essenze esotiche introdotte dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste come il Pino d’Aleppo, il Pino domestico, gli Eucalipti. Il sottobosco della lecceta, o spesso quello della residua macchia mediterranea che da esso ne deriva per degradazione, è invece costituito da arbusti quali l’Alterno, il Viburno, l’Olivastro, l’Erica multiflora, la Palma nana, la Rosa Selvatica, il Pungitopo e numerose liane (tamaro, smilace, onicera, clematide) che si arrampicano sugli arbusti e sugli alberi nel tentativo di aprirsi un varco verso la luce. Sulla Montagna delle Rose è possibile ammirare Peonie, Giacinti, Agrifogli, Pungitopi, Lavagelli, Biancospini, Primule, Anemoni, Vitalba e varie specie di Orchidee. Secondo un recente censimento floristico, le specie presenti sono ben 634, a conferma di una diversità floristica e di una importanza botanica davvero considerevole. Nessuna iniziativa è stata assunta sino ad oggi per la pianificazione delle aree di riserva; non risultano dunque ancora redatti né il Piano di Sistemazione della zona A di riserva, né il Piano comunale di utilizzazione delle zone B di preriserva.
Una parte assai consistente del territorio comunale di Chiusa, come già detto, risulta classificata come “Zona di Protezione Speciale”; precisamente il territorio comunale è interessato, nella parte nordorientale, dalla ZPS dei Monti Triona e Colomba e nella parte meridionale dalla ZPS Boschi di Sant’Adriano. Tutto il territorio incluso nelle ZPS è stato considerato nel PRG inedificabile; tuttavia, a seguito di Valutazione di incidenza, e tenendo conto dei caratteri particolari che hanno determinato l’inclusione di tale territorio nell’ambito delle ZPS, potrà consentirsi in alcune zone l’attività edilizia nei limiti stabiliti comunque per le aree di verde agricolo di tutela.
16 5. L A Z ONIZZAZIONE Nelle linee generali la Variante conferma il quadro complessivo degli interventi e la regolamentazione urbanistica edilizia previsti dal PRG. Tuttavia, facendo riferimento alle indicazioni consiliari riportate nel 2° paragrafo del Capitolo 1, nella variante generale del PRG sono state introdotte le modifiche di cui a punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), eliminando le corrispondenti previsioni che si riferivano ad attrezzature e servizi, sono state parimenti introdotte le modifiche relative al punto 9) eliminando varie previsioni viarie che comportavano vincoli espropriativi dei quali non era facile prevedere la attuazione. Viceversa, in accoglimento delle indicazioni contenute nei punti 11) e 12), sono state introdotte nuove previsioni relative alla realizzazione di attrezzature, che comportano l’apposizione di nuovi vincoli espropriativi. Infine sono state introdotte le modifiche di cui ai punti 8), 10) e 13), che non comportano l’apposizione di vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione. Di seguito sono specificate, per ciascuna zona territoriale omogenea, le modifiche introdotte.
5.1 Il centro storico Lo strumento urbanistico vigente propone per il centro storico di Chiusa Sclafani un’unica classificazione urbanistica di “zona A” ed una normativa sostanzialmente conservativa. Successivamente alla approvazione del PRG, per meglio regolamentare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in tale zona, è stato redatto uno specifico “Regolamento per il decoro degli aspetti esterni degli edifici ricadenti nel centro storico”, approvato con delibera di C.C. n. 72 del 30.08.2000 ed oggi operante. L’insieme normativo sopra descritto ha consentito di guidare con efficacia gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, pertanto non si è ritenuto di dover introdurre alcuna modifica alle previgenti previsioni urbanistiche, né in termini di perimetrazione né in termini normativi. Va però evidenziato come il Consiglio comunale abbia suggerito di diminuire il numero dei colori previsti nel regolamento approvato; tale modifica non riguarda però il PRG ma il Regolamento sopra citato.
Le zone “B” erano suddivise nel PRG vigente in quattro sottozone regolate da differenti norme. In particolare, le sottozone B1 identificavano tessuti urbani in parte degradati nei quali intervenire attraverso piani di recupero. Per una delle due aree così classificate, la più estesa, è stato redatto un piano particolareggiato tutt’oggi vigente, la cui applicazione non ha dato luogo a particolari difficoltà e che si ritiene pertanto di dover confermare e recepire nella Variante. L’altra area, comprendente il quartiere S. Vito, è in atto sottoposta ad un doppio vincolo idrogeologico e sismico, che non ne consente alcuna trasformazione. La concreta applicazione delle previsioni del PRG in tale area resta dunque ancora subordinata alla
17 realizzazione delle necessarie opere di consolidamento ed alla conseguente eliminazione dei vincoli di inedificabilità in atto agenti. Le sottozone B2 si riferiscono a parti di città da completare, situate prevalentemente ai margini del centro antico. In tali sottozone sono consentiti, per singole concessioni, interventi di conservazione e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni sulle aree libere. Per tener conto del processo di urbanizzazione verificatosi nell’ultimo decennio, oltre che per rispondere a precise indicazioni consiliari, il perimetro delle sottozone B2 è stato ritoccato, includendovi anche le aree precedentemente sottoposte a vincoli espropriativi che si è ritenuto di non dovere riconfermare nel nuovo piano. Analogamente un leggero ampliamento è stato apportato pure alle sottozone B3, che costituiscono i tessuti esistenti del nucleo abitato di S. Carlo. Pressocchè immutata è rimasta la sottozona B4 che comprende il quartiere di recente formazione di Santa Lucia, nato da iniziativa pubblica dopo il sisma del 1968, per il trasferimento di alcune parti del centro antico. Il processo di attuazione del PRG ha infine determinato la necessità di introdurre una nuova sottozona omogenea B (denominata “B5”), nella quale sono comprese le aree, prima classificate come “sottozone C1”, che hanno raggiunto i parametri di edificazione stabiliti dall’art. 2 del D.I. 2.04.1968 (Rc > 12,5%; It >1,5 mc/mq). Sono pertanto state riclassificati come zone B5 due comparti ubicati in contrada Mallà, interessate già da moltissimi anni da iniziative lottizzatorie, anche se ancora incomplete, e un comparto in contrada Santa Lucia nel quale è in corso di definizione una più recente iniziativa edificatoria. Infine è stata inclusa nelle zone B5 anche il comparto, prima classificato C1, interessato dalla realizzazione di edilizia residenziale pubblica in contrada San Leonardo. In tali zone si potrà edificare con gli indici e parametri precedentemente vigenti, per singola concessione in lotti già dotati di urbanizzazione primaria; attraverso piani di lottizzazione negli altri casi.
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