Regolamento edilizio


Art. 8 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE


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Art. 8 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

 

La documentazione a corredo della domanda di autorizzazione deve essere completa di ogni 



riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e 

dimensione degli interventi stessi.-  

La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si intende intervenire 

deve comunque essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal progettista.-  

Fatti salvi i casi in cui per la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progetti- sta e del 

Sindaco, su parere conforme della C.E. possono essere richieste minori o maggiori documentazioni, 

queste di norma sono:  

A)- per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero la costruzione di opere accessorie alla 

costruzione:  

1) la documentazione di cui ai punti B, C, D, dei precedente articolo riferita alle sole parti per le 

quali si intende intervenire;  

B) per altri interventi:  

1) la documentazione relativa ai luoghi ed alle opere che si intendono realizzare elaborate alla scala 

opportuna.  



Art. 10 - VAILIDITA, DECANDENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha validità di 12 mesi dal rilascio.-  

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato, nel suddetto periodo di 

validità, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo, che sarà consentito sempreché non in 

contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o regolamentari, e 

sempreché non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di cui all'art. 13 legge 

10/77.-  

Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessionario anche se la originaria 

concessione sia stata rilasciata in regime agevolato di cui all'art. 18 della legge 10/77.-  

La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine di 

36 mesi consecutivi dalla data di inizio dei lavori e in ogni caso dopo 48 mesi dal rilascio della 

concessione.  

Su istanza degli interessati, in considerazione:  

- della mole d'opera da realizzare;  

- di fatti estranei alla volontà del concessionario;  

- di opere fruenti di contributo statale, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi 

finanziari.-  

il Sindaco, con provvedimento motivato e sentita la Commissione Edilizia, può concede- re nuovi 

termini di validità ed efficacia della concessione.  

La decadenza si verifica inoltre nella ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 31 della legge 

1150/1942 modificata ed integrata dalla legge 765/1967.  

- La concessione è rilasciata dal Sindaco sentiti oltre ai pareri esterni all'Amministrazione 

Comunale e relativi a vincoli e prescrizioni particolari i pareri:  

- dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la 

osservanza delle norme dei presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di 

ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti di distanze, etc.) per la verifica delle 

caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per 

la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione e dei relativo impegno del richiedente di 

procedere l'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della concessione;  

- della U.S.L. per l'osservanza delle norme sanitarie;  

- della Commissione Edilizia per la propria competenza.-  

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B) all'articolo 9) vengono aggiunti i seguenti commi:  

«Qualora l'opera richiesta ricada in area dotata di strumento attuativo in vigore, oltre all'apposita 

ricevuta di cui al precedente comma, l'autorità comunale rilascia una copia degli elaborati 

progettuali muniti di attestazione di conformità, vistati e con la data di presentazione della istanza 

medesima.  

Anche per le istanze di autorizzazione che possono ottenere l'implicito atto di assenso valgono le 

stesse procedure di cui sopra».  

C) dopo l'art. 67 viene aggiunto il seguente:  



Art. 68 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Sulla base di quanto contenuto e prescritto dalle leggi nazionali e regionali nonché da circolari 

emanate dall'Assessorato LL.PP. e Urbanistica regionali, per tutti gli edifici pubblici o di interesse 

pubblico, dovranno essere usati particolari accorgimenti nella progettazione onde evitare le 

cosiddette «Barriere architettoniche».  

D) i commi 3° e 4° dell'art. 15 sono abrogati e sostituiti con il seguente: 

«I membri eletti dal Consiglio Comunale sono:  

- due esperti in materia urbanistica ed edilizia, uno da parte della maggioranza ed uno da parte della 

minoranza,  

-  un ingegnere iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine;  

-  un architetto iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine;  

-  un geometra iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dal Collegio.-  

 

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Approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

F.to Eugenio Comandini         

IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL CONSIGLIERE ANZIANO  

   F.to Elio Micozzi                                                                      F.to Giovanni Della Penna 

 

Prot. N.              li,                              



Copia della suestesa deliberazione è stata  

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal ___________ e 

viene oggi inviata al competente Organo 

 

Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. 



 Il Segretario Generale  

Prot. N. 6277                      li,  

Il sottoscritto Segretario attesta che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio il giorno 25/3/1984 festivo 

oppure dal _______________ al ___________ e 

che contro la medesima NON sono pervenuti 

reclami. Oggi stesso viene trasmessa al 

competente Organo Regionale di controllo sugli 

atti dei Comuni. 

Il Segretario Comunale 

F.to Elio Mecozzi 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno __________________oppure: dal  _________________ al ____________ 

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato 

ricevuta in data ________________________  , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni 

successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.  

Il Segretario Generale  



REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO  

Sezione di LATINA 

 

Salvo omologazione – 12/4/1984 - 73 - 12/4/1981 

(F.to Di Monaco)  

 

         P.C.C. ad uso amministrativo.  

       lì,   

 

 



 

 

                                     Il Segretario Generale  



             Visto: IL SINDACO  

 

 



 

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GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1987 

Addì otto ottobre millenoventottantasette, alle ore 10,50 nella sede della Regione Lazio in Roma, Via 

C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:  

 

Landi Bruno 



 

 

Presidente 

Gallenzi Giulio Cesare        V. Presidente         

Paliotta Giuseppe                Assessore 

Arbarello Paolo                   Assessore          

Pulci Paolo 

Assessore 

Benedetto Raniero               Assessore          

Splendori Franco                 Assessore 

Bernardi Enzo                     Assessore          

Troja Giacomo                    Assessore 

Cutolo Teodoro                   Assessore          

Tuffi Paolo                          Assessore 

Mancini Lamberto               Assessore          

Ziantoni Violenzio              Assessore 

Assiste il Segretario  

Dott. Saverio Guecione 

 

 



 (Omissis)  

Assenti: Vice Presidente Gallenzi; Assessori Paliotta, Splendori, Troja e Ziantoni.  

DELIBERAZIONE N. 6023 

Comune di Cisterna di Latina (Latina) - Regolamento edilizio - Approvazione.  

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Tutela Ambientale;  

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 

6 agosto 1967, n. 765; .  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; VISTA la legge regionale 5 

settembre 1972, n. 8;  

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che detta norme per l'edificazione dei suoli; RITENUTO che con 

delibera di Giunta Regionale n. 893 del 9 marzo 1976 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Cisterna di 

Latina (Latina);  

VISTA la delibera conciliare n. 8 in data 4 febbraio 1981 con la quale il predetto Comune adottò il R.E. del 

proprio territorio;  

RITENUTO che con delibera di questa Giunta Regionale n. 2609 del 3 maggio 1983 il R.E. di che trattasi fu 

restituito all'Amministrazione comunale per rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 

765;  

CONSIDERATO che con delibera conciliare n. 18 dell'8 marzo 1984 vistata dalla competente sezione di 



controllo nella seduta del 12 aprile 1986 (verbale n. 73) il Comune in questione ha adottato le modifiche al 

Regolamento Edilizio sopraspecificato in conformità alle prescrizioni a suo tempo formulate dal Comitato 

Tecnico Consultivo Regionale - 1 Sezione, con voto n. 44/4 reso nell'adunanza dei 15 ottobre 1982, in base 

alla quale era stata predisposta la citata delibera di Giunta Regionale n. 2609/1983;  

CHE in tale sede il Comune medesimo ha introdotto alcune innovazioni In taluni articoli del R.E. in esame;  

CHE, peraltro, dette innovazioni appaiono ammissibili in quanto trattasi di precisazioni necessarie ad una più 

corretta interpretazione delle norme regolamentari;  

CHE, pertanto, il regolamento Edilizio medesimo è meritevole di approvazione;  

CHE, tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante nuove norme in 

materia di attività urbanistico-edilizio, detto Regolamento Edilizio deve in- tendersi uniformato alle 

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disposizioni della legge medesima particolarmente per quanto attiene alle modalità di intervento per le opere 

edilizie interne;  

CHE, inoltre, l'art. 10 del testo regolamentare adottato dal Comune, concernente la validità, la decadenza e 

l'annullamento della concessione edilizia, deve intendersi soppresso, in quanto non attuale relativamente ad 

alcune disposizione (ad es. 3' comma) ed addirittura illegittimo per altre (ad es. rinnovo della concessione 

edilizia prima della scadenza del termine di inizio dei lavori)-,  

CHE, parimenti, debbono intendersi soppressi i punti 9 e 12 dell'art. 7, in quanto in contrasto con le 

disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1980, n. 52, in base alle quali il parere della USL va richiesto a cura 

del sindaco;  

VISTI i voti del Comitato Consultivo Regionale - 1 Sezione, n. 134/4 e n. 150/9 resi rispettivamente nelle 

adunanze del 7 giugno 1986 e del 20 febbraio 1987, in conformità ai quali la presente deliberazione è stata 

predisposta; all'unanimità  

D E L I B E R A 

con le soppressioni e le precisazioni sopra specificate, è approvato il regolamento edilizio del Comune di 

Cisterna di Latina (Latina) di cui alle premesse, vistato dall'Assessore all'Urbanistica in un testo contenente il 

regolamento medesimo allegato alla delibera conciliare n. 8 del 4 febbraio 1981 e nella delibera conciliare n. 

18 dell'8 marzo 1984 relativa alle modifiche introdotte dal Comune in detto testo.  

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.  



(Omissis)  

                       IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE  

                F.to Dott. Saverio Guecione                                                                    F.to: Bruno Landi  

Copia conforme all'originale                                                                IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  

 

 

 



La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito l'ulteriore corso nella 

seduta del 26 novembre 1987 con verbale n. 825168.  

Roma, lì 11 dicembre 1987  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  



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