Regolamento edilizio
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
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- Art. 10 - VAILIDITA, DECANDENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 68 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO Sezione di LATINA
- ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL8 OTTOBRE 1987
- Comune di Cisterna di Latina (Latina) - Regolamento edilizio - Approvazione.
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
La documentazione a corredo della domanda di autorizzazione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi.- La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si intende intervenire deve comunque essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal progettista.- Fatti salvi i casi in cui per la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progetti- sta e del Sindaco, su parere conforme della C.E. possono essere richieste minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono: A)- per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero la costruzione di opere accessorie alla costruzione: 1) la documentazione di cui ai punti B, C, D, dei precedente articolo riferita alle sole parti per le quali si intende intervenire; B) per altri interventi: 1) la documentazione relativa ai luoghi ed alle opere che si intendono realizzare elaborate alla scala opportuna. Art. 10 - VAILIDITA, DECANDENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha validità di 12 mesi dal rilascio.- Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato, nel suddetto periodo di validità, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo, che sarà consentito sempreché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o regolamentari, e sempreché non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di cui all'art. 13 legge 10/77.- Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessionario anche se la originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato di cui all'art. 18 della legge 10/77.- La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine di 36 mesi consecutivi dalla data di inizio dei lavori e in ogni caso dopo 48 mesi dal rilascio della concessione. Su istanza degli interessati, in considerazione: - della mole d'opera da realizzare; - di fatti estranei alla volontà del concessionario; - di opere fruenti di contributo statale, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.- il Sindaco, con provvedimento motivato e sentita la Commissione Edilizia, può concede- re nuovi termini di validità ed efficacia della concessione. La decadenza si verifica inoltre nella ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 31 della legge 1150/1942 modificata ed integrata dalla legge 765/1967. - La concessione è rilasciata dal Sindaco sentiti oltre ai pareri esterni all'Amministrazione Comunale e relativi a vincoli e prescrizioni particolari i pareri: - dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la osservanza delle norme dei presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti di distanze, etc.) per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione e dei relativo impegno del richiedente di procedere l'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della concessione; - della U.S.L. per l'osservanza delle norme sanitarie; - della Commissione Edilizia per la propria competenza.- 45
B) all'articolo 9) vengono aggiunti i seguenti commi: «Qualora l'opera richiesta ricada in area dotata di strumento attuativo in vigore, oltre all'apposita ricevuta di cui al precedente comma, l'autorità comunale rilascia una copia degli elaborati progettuali muniti di attestazione di conformità, vistati e con la data di presentazione della istanza medesima. Anche per le istanze di autorizzazione che possono ottenere l'implicito atto di assenso valgono le stesse procedure di cui sopra». C) dopo l'art. 67 viene aggiunto il seguente: Art. 68 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Sulla base di quanto contenuto e prescritto dalle leggi nazionali e regionali nonché da circolari emanate dall'Assessorato LL.PP. e Urbanistica regionali, per tutti gli edifici pubblici o di interesse pubblico, dovranno essere usati particolari accorgimenti nella progettazione onde evitare le cosiddette «Barriere architettoniche». D) i commi 3° e 4° dell'art. 15 sono abrogati e sostituiti con il seguente: «I membri eletti dal Consiglio Comunale sono: - due esperti in materia urbanistica ed edilizia, uno da parte della maggioranza ed uno da parte della minoranza, - un ingegnere iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine; - un architetto iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine; - un geometra iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dal Collegio.-
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Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to Eugenio Comandini IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Elio Micozzi F.to Giovanni Della Penna
Prot. N. li, Copia della suestesa deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ___________ e viene oggi inviata al competente Organo
Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. Il Segretario Generale Prot. N. 6277 li, Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25/3/1984 festivo oppure dal _______________ al ___________ e che contro la medesima NON sono pervenuti reclami. Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. Il Segretario Comunale F.to Elio Mecozzi La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __________________oppure: dal _________________ al ____________ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data ________________________ , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento. Il Segretario Generale REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO Sezione di LATINA Salvo omologazione – 12/4/1984 - 73 - 12/4/1981 (F.to Di Monaco) P.C.C. ad uso amministrativo. lì,
Visto: IL SINDACO
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GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1987 Addì otto ottobre millenoventottantasette, alle ore 10,50 nella sede della Regione Lazio in Roma, Via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:
Landi Bruno
Gallenzi Giulio Cesare V. Presidente Paliotta Giuseppe Assessore Arbarello Paolo Assessore Pulci Paolo Assessore Benedetto Raniero Assessore Splendori Franco Assessore Bernardi Enzo Assessore Troja Giacomo Assessore Cutolo Teodoro Assessore Tuffi Paolo Assessore Mancini Lamberto Assessore Ziantoni Violenzio Assessore Assiste il Segretario Dott. Saverio Guecione
(Omissis) Assenti: Vice Presidente Gallenzi; Assessori Paliotta, Splendori, Troja e Ziantoni. DELIBERAZIONE N. 6023
LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Tutela Ambientale; VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 6 agosto 1967, n. 765; . VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che detta norme per l'edificazione dei suoli; RITENUTO che con delibera di Giunta Regionale n. 893 del 9 marzo 1976 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (Latina); VISTA la delibera conciliare n. 8 in data 4 febbraio 1981 con la quale il predetto Comune adottò il R.E. del proprio territorio; RITENUTO che con delibera di questa Giunta Regionale n. 2609 del 3 maggio 1983 il R.E. di che trattasi fu restituito all'Amministrazione comunale per rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765; CONSIDERATO che con delibera conciliare n. 18 dell'8 marzo 1984 vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta del 12 aprile 1986 (verbale n. 73) il Comune in questione ha adottato le modifiche al Regolamento Edilizio sopraspecificato in conformità alle prescrizioni a suo tempo formulate dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale - 1 Sezione, con voto n. 44/4 reso nell'adunanza dei 15 ottobre 1982, in base alla quale era stata predisposta la citata delibera di Giunta Regionale n. 2609/1983; CHE in tale sede il Comune medesimo ha introdotto alcune innovazioni In taluni articoli del R.E. in esame; CHE, peraltro, dette innovazioni appaiono ammissibili in quanto trattasi di precisazioni necessarie ad una più corretta interpretazione delle norme regolamentari; CHE, pertanto, il regolamento Edilizio medesimo è meritevole di approvazione; CHE, tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante nuove norme in materia di attività urbanistico-edilizio, detto Regolamento Edilizio deve in- tendersi uniformato alle 48
disposizioni della legge medesima particolarmente per quanto attiene alle modalità di intervento per le opere edilizie interne; CHE, inoltre, l'art. 10 del testo regolamentare adottato dal Comune, concernente la validità, la decadenza e l'annullamento della concessione edilizia, deve intendersi soppresso, in quanto non attuale relativamente ad alcune disposizione (ad es. 3' comma) ed addirittura illegittimo per altre (ad es. rinnovo della concessione edilizia prima della scadenza del termine di inizio dei lavori)-, CHE, parimenti, debbono intendersi soppressi i punti 9 e 12 dell'art. 7, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1980, n. 52, in base alle quali il parere della USL va richiesto a cura del sindaco; VISTI i voti del Comitato Consultivo Regionale - 1 Sezione, n. 134/4 e n. 150/9 resi rispettivamente nelle adunanze del 7 giugno 1986 e del 20 febbraio 1987, in conformità ai quali la presente deliberazione è stata predisposta; all'unanimità D E L I B E R A con le soppressioni e le precisazioni sopra specificate, è approvato il regolamento edilizio del Comune di Cisterna di Latina (Latina) di cui alle premesse, vistato dall'Assessore all'Urbanistica in un testo contenente il regolamento medesimo allegato alla delibera conciliare n. 8 del 4 febbraio 1981 e nella delibera conciliare n. 18 dell'8 marzo 1984 relativa alle modifiche introdotte dal Comune in detto testo. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis) IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.to Dott. Saverio Guecione F.to: Bruno Landi Copia conforme all'originale IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 26 novembre 1987 con verbale n. 825168. Roma, lì 11 dicembre 1987 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 49 Download 337.26 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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