Regolamento edilizio
L. 28/1/77 n. 10 Art. 13, c. 3: Art. 32, c. 2, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni, e Art. 15
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- REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO Sezione di LATINA
- ORIGINALE
- Art. 3 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
- Art. 4 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
- Art. 5 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE
- Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE - PROGETTO ED ALLEGATI
, L. 28/1/77 n. 10
Art. 13, c. 3: Art. 32, c. 2, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni, e Art. 15 L. 28/1/77 n. 10 Art. 39, c. 1: L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni Art. 40, c. 1: L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni Art. 45, c. 4: D.M. 5/7/75 e successive modificazioni Art. 47: D.M. 5/7/75 e successive modificazioni
36 Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to Gianni Salis IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Gaetano Romagnino F.to Adolfo Montellanico
Prot. N. li, Copia della suestesa deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ e viene oggi inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. Il Segretario Generale Prot. N. 5140 li, 12 marzo 1981 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 11/3/1981 di mercato oppure dal _____________ al ____________ e che contro la medesima NON sono pervenuti reclami. Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni. Il Segretario Comunale F.to G. Romagnino La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __________________oppure: dal _________________ al ____________ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data ________________________ , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento. Il Segretario Generale
P.C.C. ad uso amministrativo. Regolamento ripubblicato in data 11.5.1981 per 15/gg. consecutivi - registro n. 164 Il Segretario Generale Visto: IL SINDACO
37 ORIGINALE Delib. N. 18 dell'8.3.1984 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L'anno millenoventottaquattro, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 20,15 ed in continuazione e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla seduta di 1° convocazione sessione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 1) MONTELLANICO Adolfo P 16) CIUFFOLETTI Mario P
2) LEONE Amedeo P 17) POLI Carla P
3) PEZONE Vittorio
A 18) NOVIELLO Alfredo P
4) NANNI Nando
A 19) PORCELLI Giulio P
5) DELLA PENNA Giovanni P 20) CANNONI Giommaria P
6) PAOLETTI Luigi
A 21) CARLETTI Carlo P
7) MEROLLA Nicola P 22) NARDI Antonio P
8) CIRILLI Giovanni P 23) PALMA Carlo P
9) FARNETTI Armando P 24) SPINA Cesidio P
10) MARSELLA Adriana P 25) SALIS Gianni - Sindaco P
11) MAULE Silverio P 26) DAMIANI Alvaro A 12) COMANDINI Eugenio Sindaco
P 27) COMPARINI Ezio P
13) ABBAFATI Giovanni P 28) MERCURI Gian Paolo P
14) VILLANOVA Bruno P 29) CHIARUCCI Luciano A 15) CAMPOLI Renato P 30) DANIELE Giuseppe P
Presenti N. 25 - Assenti. N. 5 su 30 Consiglieri assegnati a questo Comune. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comandini Dr.Eugenio Sindaco del Comune di Cisterna di Latina. Assiste il Segretario Comunale reggente Sig.Elio Mecozzi. La seduta è pubblica. OGGETTO Modifica del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione conciliare N' 8 del 4 Febbraio 1981 in relazione alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio N. 2609 dei 3.5.1983 per- venuta al Comune il 18.10.1983.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
dà la parola all'Assessore all'Urbanistica CANNONI Giommaria per relazionare sull'argomento.- L'Assessore ricorda che con deliberazione conciliare N. 8 del 4.2.1981 è stato adottato il nuovo regolamento edilizio di questo Comune.- La Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione N. 2609 del 2.5.1983 ha restituito detto regolamento per la rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6.8.1967, N. 765 in relazione al voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale N. 44/4 del 15.10.1983. E’ necessario però apportare alcune correzioni alle modifiche proposte dal C.T.C. Regionale. In particolare è necessario eliminare la notevole confusione descrittiva tra le opere oggetto di concessione e le opere oggetto di autorizzazione dove, tra l'altro, la casistica delle opere oggetto di autorizzazione è più vasta di quella delle opere oggetto di concessione (ad esempio il ripristino di impianti in edifici esistenti figura tra le opere oggetto di concessione, mentre la realizzazione di nuova tramezzatura per la formazione di servizi sarebbe oggetto di sola autorizzazione); richiedere ai progettisti stralci degli strumenti urbanistici nella stessa scala degli stessi e non in scala diversa; limitare la presentazione di particolari esecutivi in scala 1:20 a solo alcuni particolari significativi e non estenderla a tutta l'opera; limitare l'eliminazione delle barriere architettoniche agli edifici pubblici o di interesse pubblico e non estenderla alla totalità degli edifici anche privati; specificare le competenze della U.S.L. nell'ambito delle procedure di approvazione e di rilascio delle concessioni.- Pertanto l'Assessore all'Urbanistica propone l'approvazione delle modifiche da apportare al regolamento edilizio secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.- Si apre una discussione per stabilire come procedere per l'approvazione di dette modifiche.- Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura delle modifiche proposte dall'Ufficio Tecnico.- Il Consigliere DELLA PENNA Giovanni, nel corso della lettura delle modifiche da apportare al Regolamento edilizio, rileva che: - non è d'accordo sul punto N. 3 della lettera c) dell'art. 4 per quanto riguarda i colori; - non è d'accordo sull'articolo 7 punto N. 7 per quanto riguarda la richiesta di prospetti delle facciate aderenti e su tutto il rimanente art. 7; - non è d'accordo sull'art. 8 che va completamente eliminato; - non è d'accordo sull'art. 16 che va pure esso completamente eliminato. Circa gli edifici di interesse storico-ambientale il Consigliere Della Penna chiede quali siano. Inoltre precisa che deve essere allegato al regolamento un elenco degli edifici storico- ambientali oppure gli ambiti territoriali che siano da proteggere.- Durante la discussione e la lettura delle modifiche da apportare al Regolamento edilizio, so- no usciti ed entrati diversi consiglieri per cui il Presidente ritiene opportuno procedere a nuovo appello nominale per accertare il numero dei presenti.- Procedutosi all'appello, risultano presenti i consiglieri: 1) DELLA PENNA Giovanni; 2) CIRILLI Giovanni; 3) FARNETTI Armando; 4) MARSELLA Adriana,; 5) COMANDINI Eugenio; 6) ABBAFATI Giovanni; 7) CAMPOLI Renato; 8) CIUFFOLETTI Mario; 9) POLI Carla; 10) NOVIELLO Alfredo; 11) PORCELLI Giulio; 12) CANNONI Giommaria; 13) CARLETTI Carlo; 14) PALMA Carlo; 15) SALIS Gianni; 16) DANIELE Giuseppe. Risultano assenti i consiglieri: 1) MANTELLANICO Adolfo; 2) LEONE Amedeo; 3) PEZONE Vittorio; 4) NANNI Nando; 5) PAOLETTI Luigi; 6) MEROLLA Nicola; 7) MAULE Silverio; 8) VILLANOVA Bruno; 9) NARDI Antonio; 10 SPINA Cesidio; 11) DAMIANI Alvaro; 12) COMPARINI Ezio; 13) MERCURI Gian Paolo; 14) CHIARUCCI Luciano.- Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è valido per deliberare, sottopone a votazione, per alzata di mano, le modifiche proposte da apportare al Regolamento Edilizio deliberato con atto conciliare N. 8 del 4.2.1981 e dichiara il seguente esito: Consiglieri presenti N. 16. 39
Consiglieri votanti N. 11. Consiglieri astenuti N. 5 (Della Penna, Cirilli, Farnetti, Marsella e Daniele) Voti favorevoli N. 1 e quindi ad unanimità dei votanti.- Pertanto IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 11 della legge 6.8.1967 N. 785; Vista la Legge Regione Lazio 5.9.1972 N. 8 e seguenti; Visto che con nota 5593 del 28.9.1983, pervenuta il 18 Ottobre 1983 prot.18915, la regione Lazio richiedeva al Comune di apportare al Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N' 8 del 4 Febbraio 1981, vistata dal C.R.C. in data 30 Aprile 1981, le modifiche di cui al voto N. 44/4 del Comitato Tecnico Consultivo Regionale; Ravvisata la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito; Ritenuto che le modifiche proposte dalla Giunta Regionale siano pienamente accettabili con solo alcune lievi modifiche tese a rendere la normativa in questione maggiormente aderente al- le esigenze derivanti dalla particolare situazione urbanistica-tipologica propria del territorio comunale, in particolare per quanto riguarda la tutela del paesaggio nell'ambito delle esigenze di conduzione dei fondi agricoli, la tutela del rispetto dei principali vincoli di P.R.G. nell'ambito degli adeguamenti tecnologici degli insediamenti industriali nonché la tutela della consistenza e tipologia degli organismi edilizi nell'ambito degli interventi di restauro, straordinaria manutenzione e ristrutturazione relativi a fabbricati esistenti; Vista la proposta di modifica come risulta dalla lettura fatta dal Sindaco-Presidente; Visto l'esito della votazione D E L I B E R A 1 - di modificare, come modifica, il regolamento Edilizio dei Comune di CISTERNA di LATINA adottato dal Consiglio Comunale con atto N' 8 del 4.2.1981, vistato dal CO.RE.CO. di Latina nella seduta del 30.4.1981 come segue: A - gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è soggetta a concessione. In particolare sono soggette a concessione: a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private ; b) nuove costruzioni; e) ampliamento, sopraelevazione, demolizione con ricostruzione totale o parziale di fabbricati; d) ristrutturazione dei fabbricati che non comporti aumento delle superfici utili di calpestio; in particolare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par- te diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti qualora tali interventi comportino alterazioni di carattere architettonico o urbanistico riguardanti volumi o superfici utili o distacchi; e) modifiche di destinazione d'uso anche parziali di unità edilizie tra categorie non omogenee di P.R.G.; f) costruzione di impianti sportivi, ricreativi, produttivi e relative attrezzature; g) installazione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi manufatti; h) apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere; i) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili quando richiedano al- lacci stabili ai pubblici servizi; 40
1) gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dei successivo art. 4, allorché eseguiti negli stabili vincolati ai sensi delle leggi 1497 e 1089 del 1939. Salvo quanto ulteriormente specificato dalle norme relative al pagamento del contributo concessorio, sono sottoposte al contributo stesso le opere di cui ai punti a), (quando non risultano in attuazione degli strumenti urbanistici), b), c) e d) (quando il concessionario non si impegni mediante convenzione, a praticare prezzi vendita e canoni di locazione de- gli alloggi concordati con il Comune), e), f), i) dei presente articolo. In ogni caso, le modalità e la corresponsione dei contributo concessorio sono fissati dall'apposita deliberazione comunale in conformità del relativo provvedimento legislativo del consiglio regionale.- Art. 4 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Sono soggetti ad autorizzazione: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia di tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, servizi igienico- sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare, non alterino in tutto o in parte l'organismo edilizio preesistente e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; in particolare sono interventi di manutenzione straordinaria- 1) apertura, chiusura o modificazioni della parte interna, apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesìstenza; 2) consolidamento di strutture o di parti di esse.- Il consolidamento o la sostituzione di tali parti strutturali non deve comportare alterazione "o stato dei luoghi, né planimetricamente, né quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti; 3) demolizione e ricostituzione di tramezzi interni, sempreché le opere -richieste non comportino modifiche dell'organismo preesistente. b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono soggetti altresì ad autorizzazioni: Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del successivo art. 5 allorché eseguiti negli stabili vincolati dalle leggi N. 1497 e 1089 dei 1939.- c) le opere costituenti pertinenze ed impianti di carattere tecnologico al servizio di- edifici già esistenti, sempreché non sottoposte ai vincoli di " alle leggi 1497 e 1089 del 1939, ossia: 1) Le opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque aumento di volume o di superfici utili, quali ad esempio, impianti di ascensori, fognanti, idrici e di riscaldamento, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.; 2) la realizzazione di apparati tecnici che si rendono indispensabili a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; 3) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che prevedano modifiche di preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; 4) l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegna, mostre, vetrine per negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità, ecc.; 5) l'apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino alterazioni nel corpo del fabbricato, d) La realizzazione di distributori carburanti, con annessi accessori, sempreché non comportino realizzazione di manufatti diversi da quelli strettamente pertinenti alla distribuzione carburante; e) le varianti in corso d'opera di cui al C. 12' dell'art. 15 L. 10/77; f) le demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, gli scavi e i rinterri e le modifiche al suolo pubblico e privato, le opere e 41
costruzioni internate, i muri di sostegno e i rimodellamenti del suolo morfologicamente significativi esulanti dalle normali esigenze di conduzione dei fondi.- g) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili che non richiedano allacciamento ai pubblici servizi; h) l'installazione di campeggi mobili occasionali; i) le occupazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti, rottami, esposizione a cielo libero di merci.-
soggette a concessione né ad autorizzazione: a) le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare: 1 - demolizione o ricostituzione totale o parziale dei pavimenti; 2 - demolizione o ricostituzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; 3 - rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni; 4 - rifacimenti impianti per servizi accessori, come idraulico, fognatizio, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sempreché non comportino creazione di nuovi volumi tecnici;
aggetti, ornamenti, materiali e colori.- Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione: b) le opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada; c) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive ecc.; d) opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni privati sempreché non comportino sensibili opere murarie o di rimodellamento del terreno; e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.- Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE - PROGETTO ED ALLEGATI
La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi.- Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progettista e del Sindaco (ovvero su richiesta della C.E.), richieda minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono: A) per le nuove costruzioni: 1) l'estratto catastale aggiornato, con l'esatta indicazione del lotto, mediante colorazione trasparente firmata dal progettista; 2) lo stralcio in scala conforme all'originale dello strumento urbanistico vigente generale, ovvero se esistente, dello strumento urbanistico attuativo, con la esatta ubicazione del lotto interessato 3) planimetria d'insieme in scala 1:500 comprendente il piano quotato, con le indicazioni della superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi del fabbricato, delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi, del nome dei proprietari delle medesime costruzioni e delle eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze e corredato di almeno quattro fotografie, in copia semplice di formato non inferiore a cm. 13 x 18 dello stato dei luoghi (ante operam). Nel piano devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie allegate al progetto, munita della dizione: «I sottoscritti, rispettivamente proprietario e 42
progettista, dichiarano sotto la propria responsabilità che la presente planimetria corrisponde all'esatto stato dei luoghi. - Il proprietario - Il progettista - opportunamente firmata»; 4) planimetria in scala 1:500 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono, (quotata in tutti i suoi elementi, terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.), nonché le quote altimetriche di rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc. con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quello della sistemazione del terreno post operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo immodificabile Pino all'ultimazione dei lavori.- Detta planimetria dovrà essere altresì integrata a una tabella riassuntiva di tutti gli elementi significativi del progetto opportunamente dimostrati analiticamente (superficie del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi, ecc.) raffrontati ai rispettivi vincoli previsti dagli strumenti e dalle normative urbanistiche vigenti.- 5) Le piante dei vari piani, in scala 1: 1 00, con l'indicazione delle strutture portanti in- terne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato, del piano seminterrato con le quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), dell'eventuale piano sottotetto sezionato con un piano orizzontale passante ad una quota di m. 1,50 dal calpestio del sottotetto stesso, del piano di copertura. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 6.- Nel caso di edifici modulari e costituiti da ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50 o 1: 100 ovvero di parti significative a scala 1: 100 degli edifici modulari. Ove si tratti di edificio aderente a altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi; 6) almeno due Sezioni (trasversali e longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1: 1 00 (o in scala 1: 200 nei casi di cui al penultimo comma dei precedente articolo) con le misure delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi, delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali casi deve essere altresì indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di campagna ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 4); 7) tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1: 100 (1:200 nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 5), completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. 1 prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando in particolare le aperture e i relativi infissi, le zoccolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici; 8) particolari significativi di piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra; 9) indicazioni relative a tutti quegli impianti che per la loro dimensione (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale fognatura), siano determinanti per composizione architettonica dell'edificio. 43
In particolare, ove non esista la possibilità di approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, deve essere allegato progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento adottato, con l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità della USL.- Nel caso che la zona fosse priva di fognatura pubblica, deve essere allegato progetto e relazione tecnica dei sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con parere dell'Ufficio competente della U.S.L.; 10) relazione illustrativa contenete tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con la indicazione delle eventuali opere provvisionali, nonché la destinazione d'uso generale dell'edificio; 11) nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco, ove necessario; 12) parere dell'Ufficio competente della U.S.L.; 13) nulla osta delle competenti Sovrintendenze statali o regionali ove necessario; 14) permessi ed autorizzazioni ove necessari, per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi speciali o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti; 15) concessione, ove necessario, di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dei centri abitati; 16) copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti. B) per le demolizioni e ricostruzioni: 1) tutte le documentazioni di cui al precedente punto «A»; 2) modello ISTAT - Rilevazione dell'attività edilizia opera da demolire; 3) ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico richiedano una conoscenza delle caratteristiche planimetriche e delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica, nonché le destinazioni d'uso. C) per i restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni: 1) la documentazione di cui al punto «A» nn. 1, 2, 10, Il e 13; 2) piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100 relativi ai piani o unità immobiliari in cui sono previsti interventi; 3) piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1: 1 00 con l'indicazione degli interventi richiesti evidenziando le demolizioni dalle ricostruzioni; 4) documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base catastale o riferita ad autorizzazioni comunali ed in mancanza, altra idonea documentazione di asseverazione avente data certa; 5) qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici, dovranno essere esibite fotografie a colori; 6) qualora gli interventi interessino parti di edifici condominiali dovranno produrre il nulla osta del condominio. D) Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale: 1) la documentazione di cui al punto C) con indicazioni dettagliate sulla natura dei materiali delle decorazioni e sulle parti ornamentali esistenti e di progetto; 2) relazione storico-critica finalizzata ad individuare la stratigrafia storica dell'edificio.- Detta stratigrafia, dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni dei tessuto edilizio (sopraelevazione). La relazione, redatta da ingegnere, architetto od altro professionista abilitato, dovrà essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal suo autore.- 44
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