Art. 14 - Assenze per malattia
1. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Coordinamento Amministrativo dei
Centri di ricerca e servizi e all’Area Risorse Umane, tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo gravi e accertati motivi di
impedimento.
2. L’assenza per malattia viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata telematicamente da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale.
3. Per quanto riguarda le assenze per malattia, si applicano le disposizioni previste dal CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018.
Art. 15 – Congedi parentali
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.151 del 26
marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità).
Art. 16 - Attività di studio e formazione
l. Il personale di cui all’art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità
a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va ad esso garantito l’accesso agli
strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita
la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad
altre forme di studio, ricerca e aggiornamento anche al di fuori dell’Ateneo. La
partecipazione a seminari, conferenze e corsi di aggiornamento inerenti la propria materia
ha luogo, di norma, nei periodi di silenzio didattico individuale. Fanno eccezione le ore di
aggiornamento previste al punto “q” del art. 2 e al punto “m” dell’art. 3.
2. Possono essere concessi ai CEL con anzianità di servizio di almeno cinque anni, a
richiesta, congedi per la formazione secondo la normativa vigente.
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