Responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico: legislazione e giurisprudenza


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Sana09.09.2017
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  • VAS.



  • LEGGE 27.12.2013 N° 147

    • LEGGE 27.12.2013 N° 147

    • La legge 147/213, c.d. legge di stabilità 2014,

    • detta un’articolata disciplina diretta a destinare

    • risorse ed interventi immediatamente canteriabili

    • e definisce una specifica procedura per l’utilizzo

    • delle risorse finanziarie, stanziando anche nuovi

    • finanziamenti. Viene mutata anche la disciplina

    • della gestione commissariale per il dissesto

    • idrogeologico prevedendo il subentro dei

    • Presidenti delle Regioni ai Commissari

    • Straordinari e trasferendo le risorse giacenti nella

    • disponibilità dei bilanci regionali.



    DPCM 27.05.2014

    • DPCM 27.05.2014

    • Con il DPCM 27.05.2014 (Italia Sicura) viene

    • istituita presso la Presidenza del Consiglio

    • dei Ministri una struttura di missione

    • contro il dissesto idrogeologico e per lo

    • sviluppo delle infrastrutture idriche: Italia

    • Sicura. Il Governo ha stanziato 4 miliardi di

    • euro per le Regioni al fine di ripristinare

    • 3.395 cantieri antialluvioni e mettere in

    • sicurezza dalle frane.



    • La figura professionale del geologo ed il rischio idrogeologico

    • Fondamentale è il ruolo professionale del geologo

    • nell’ambito della prevenzione e gestione del

    • rischio idrogeologico. Infatti dal contesto

    • normativo riportato deriva tutta una serie di

    • attività di competenza esclusiva del geologo e di

    • attività che il geologo va ad espletare

    • confrontandosi e collaborando con altre figure

    • professionali.



    • Tali attività possono ricondursi in particolare:

    • all’attività conoscitiva, vale a dire di raccolta, elaborazioni, archiviazione e diffusione dei dati relativi agli elementi del territorio da considerare: suolo, sottosuolo, abitati, opere infrastrutturali, acque (meteoriche, fluviali, sotterranee e marine); corsi d’acqua; singoli bacini idrografici;

    • l’accertamento, la sperimentazione, la ricerca e lo studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

    • la formazione e l’aggiornamento delle carte tematiche del territorio;

    • la valutazione e lo studio degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla legge;



    • la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica;

    • la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

    • la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 



    • la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

    • la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;

    • il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee.



    • Oltre alla relazione geologica e geotecnica i geologi sono

    • chiamati a produrre specifici studi e verifiche di

    • compatibilità e sicurezza geomorfologica. Tali studi

    • hanno come finalità la definizione del grado di

    • pericolosità relativo all’assetto idrogeologico dell’area

    • d’intervento (frane, colate, alluvioni, processi erosivi) e

    • comprendono anche le verifiche idrologiche e idrauliche.

    • Definiscono inoltre gli interventi e le misure

    • compensative per la sicurezza delle opere da realizzare.




































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