La legge 68/2015 inserisce nel libro II° del Codice La legge 68/2015 inserisce nel libro II° del Codice Penale il titolo VI-bis introducendo i delitti contro l’ambiente e prevede specifiche circostanze aggravanti. Delitti introdotti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro alta radioattività; impedimento del controllo. Aggravanti ed esimenti: aggravante ambientale; ravvedimento operoso; confisca; ripristino dello stato dei luoghi; omessa bonifica.
La legge ha completato la riforma con interventi sul codice dell’ambiente e disposizioni di carattere investigativo tipico dei reati di particolare allarme sociale per rendere efficiente e pronta l’attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali. Viene prevista la sanzione accessoria di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la responsabilità amministrativa degli Enti delle persone giuridiche.
ART. 452-BIS C.P. -DELITTO DI INQUINAMENTO ART. 452-BIS C.P. -DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
C.P. ART. 452-TER. MORTE O LESIONI COME C.P. ART. 452-TER. MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
ambientale, anche nella forma colposa, nonché di associazione aggravata sotto il profilo ambientale sono stati inseriti tra i reati ove è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 prevedendo che l’Ente sia condannato oltre alla pena pecuniaria dall’art. 9 del citato D. Lgs.
Le sanzioni interdittive prevista dall’art. 9 del D. Le sanzioni interdittive prevista dall’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 consistono in: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
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