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- Certificato di agibilità degli edifici non residenziali
- C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
- Certificazione di sostenibilità ambientale
- Incentivi per la riqualificazione edilizia
- Definizione degli indici e dei parametri
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 33 di 72 diversamente l’agibilità s’intende acquisita se il parere sulla conformità alle norme igienico-sanitarie è certificato dall’ASL competente, altrimenti, in caso di Plano volumetriche, il termine di formazione dei silenzio assenso è di 50 giorni (Art. 25, comma 4 del T.U.). I predetti termini possono essere interrotti una sola volta e comunque entro 15 giorni dall’istanza, per richiesta da parte del Comune, di documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tale caso tali termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 4) In sede istruttoria vanno verificati la conformità urbanistica e edilizia delle opera la completezza delle certificazioni e attestazioni allegate all’istanza, con particolare riferimento alla idoneità e sicurezza statica e impiantistica dell’opera edilizia, in rapporto alle norme richiamate nel presente R. E., oltre alle condizioni di salubrità dei manufatti e di conformità alle norme igienico- sanitarie degli ambienti da plano volume, queste ultima a cura del competente ufficio ASL ai sensi dell’ Art. 221 del T.U. n. 1265/1934, modificato dal D.P.R. n. 425/1994, ove non ricorrano gli estremi dell’autoattestazione, richiamata al precedente comma 2. 5) È comunque salva la potestà dei Comune di dichiarare l’inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell’art 26 del T.U. citato, ai sensi dell’artt. 222 del R.D. n. 1265/1934.
Art. 21
Certificato di agibilità degli edifici non residenziali 1) L’agibilità degli edifici destinati ad uso diverso da quello abitativo, consistente nell’autorizzazione del Comune a utilizzare i manufatti per le rispettive e specifiche finzioni cui l’opera è destinata, si consegue con le stesse modalità del precedente Art. 23, essendo il relativo certificato di agibilità disciplinato dallo stesso Art. 24 del T.U. 2) La documentazione da accludere alla richiesta dell’autorizzazione all’agibilità è la medesima del precedente Art. 23, cui va aggiunta quella relativa all’osservanza di tutte le norme vigenti all’epoca del rilascio, relative alla pluralità di impianti particolari connessi alla destinazione d’uso, prescritte da leggi, regolamenti, norme UNI e CEI e simili, oltre che dalle prescrizioni delle autorità preposte alla verifica del dimensionamento, dell’ esecuzione e della gestione secondo i requisiti di sicurezza per l’utenza e le maestranze (nulla osta, pareri favorevoli, collaudi e attestazioni di conformità di componenti costruttivi e impiantistici, certificazioni di qualità rilasciati da soggetti abilitati per legge). Per gli edifici non residenziali non è consentita l’autoattestazione di conformità alle norme antincendio e igienico-sanitarie di cui all’Art. 20, comma 1 del T.U.). 3) La verifica della completezza formale della documentazione spetta al competente ufficio comunale abilitato al rilascio della certificazione. 4) I tempi istruttori e le modalità di rilascio del certificato di agibilità sono gli stessi prescritti dall’Art. 25 del T.U. citato, riportati al precedente Art. 20. C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 34 di 72
Rilascio, diniego, revoca e annullamento del certificato di agibilità 1) lI rilascio o il diniego dell’autorizzazione da parte del competente ufficio tecnico comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ritenendosi automaticamente accolta se il Comune non dà alcun esito entro gli stessi 30 giorni dall’inoltro dell’istanza, ai sensi del precedente Art. 21. Anche con la formazione del silenzio assenso, il Comune può, tuttavia, procedere ad ispezionare lo stato dei luoghi e, sulla base dei controllo può confermare ovvero annullare l’autorizzazione automaticamente assentita secondo il principio generale dell’autotutela. Avverso il diniego il soggetto interessato al provvedimento può ricorrere al giudice amministrativo. 2) L’autorizzazione comunale all’agibilità degli immobili resta valida fino a suo formale annullamento o revoca. Il proprietario dell’ immobile o il titolare di diritti reali sullo stesso, resta responsabile della conservazione globale di tutti i requisiti di sicurezza statica e impiantistica, nonché di quelli igienico-sanitari e ambientali, costituenti gli elementi essenziali per il rilascio del certificato di agibilità. 3) Nel caso di agibilità assentita per silenzio assenso ai sensi dell’ Art.25 del T.U. in materia edilizia, ove, in sede di accertamento dell’ufficio comunale preposto, risultino inesistenti anche parzialmente i requisiti prescritti, il Comune procede al suo annullamento con provvedimento formale motivato. 4) Quando si accerti, in occasione di crolli o di verifiche scaturenti da potenziali stati di pericolo per la privata e pubblica incolumità, che sono sopravvenuti rilevanti trasformazioni strutturali o che sono in atto destinazioni d’uso incompatibili, ovvero pervengano al Comune comunicazioni degli enti competenti di gravi carenze della sicurezza impiantistica, da cui si deduce che sono venuti meno requisiti essenziali per l’agibilità dei manufatti edilizi, il Comune può revocare, previa diffida al proprietario o al titolare di diritti reali sull’immobile, a ripristinare le condizioni di sicurezza e d’igiene prescritte dal presente regolamento edilizio per l’utilizzazione del bene, nel caso di inottemperanza, il certificato di agibilità per ragioni di sicurezza pubblica e privata, ai sensi dell’Art. 26 del T.U. Nel corso dell’intervento edilizio, e comunque all’atto della comunicazione di ultimazione dei lavori, prima della presentazione della richiesta del certificato di abitabilità e/o agibilità, il concessionario deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti : a) richiesta del numero civico all’ufficio competente, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente Detto documento è obbligatorio e necessario ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità e/o agibilità.; b) richiesta di allacciamento alle reti idriche, fognanti e di pubblica illuminazione (l’allacciamento è obbligatorio per i nuovi insediamenti in zone servite dalle reti pubbliche e per i nuovi insediamenti
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 35 di 72 produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità ).
Certificazione energetica degli edifici Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi indicati nell’Art. 3 del R.R. 10/2010, è dotato a cura del costruttore,del proprietario, o del detentore dell’immobile, di attestato di certificazione energetica : 1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 2. opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero dei fabbricati ai fini abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti su edifici esistenti; Sono esclusi dall’applicazione dell’Art. 3 del R.R. 10 febbraio 2010 le seguenti categorie di impianti ed edifici:
fabbricati industriali, artigianali agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
fabbricati isolati di superficie inferiore a mq.50;
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Non sono altresì soggetti al R.R. 10/2010: cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali, a protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso, ove tecnicamente non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato secondo la destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici pubblici o di proprietà pubblica o comunque adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai sensi dell’Art. 6 comma 1 quater del D. Lgs. n. 192/2005 ed affissa nell’edificio a cui si riferisce in luogo visibile e pubblico. Per ogni altro riferimento si rimanda al regolamento più volte citato. Ai sensi dell’Art. 9 comma 2 della L.R. 13/2008, la certificazione energetica è obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità di cui al successivo art. 24.
Art. 24
Certificazione di sostenibilità ambientale
La certificazione di sostenibilità degli edifici, di cui alla LR n. 13/2008 ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento. Negli altri casi ha carattere volontario e la procedura per il rilascio
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 36 di 72 del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’Art. 9, comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui al D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.. Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale si conclude con il rilascio di due Certificati: a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale; b) l’Attestato di Certificazione Energetica. Il certificato di sostenibilità ambientale è obbligatorio per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 13/2008. Il proprietario dell’immobile o l’avente titolo a presentare la richiesta di Permesso di Costruire o la DIA, dovrà allegare, all’atto di presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia, agli elaborati richiesti dal presente Regolamento Edilizio per il rilascio del titolo abilitativo, la documentazione prevista con deliberazione G.R. 1471/2009 come integrato con deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009. Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei lavori dovrà produrre attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, allegati al progetto approvato.
L’Attestato di Conformità del Progetto ed il Certificato di Sostenibilità Ambientale dovranno essere rilasciati da uno dei Soggetti certificatori accreditati, estranei alla progettazione e alla direzione lavori e che pertanto, all’atto di sottoscrizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in merito al rispetto del requisito di indipendenza Inoltre nel caso di irregolarità documentali e/o di non conformità vale quanto disposto dal comma 2 e 3 dell’Art. 15 (sanzioni) della Legge Regionale 13/2008. In merito alle modalità di presentazione della documentazione per l’ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale si rimanda al paragrafo 3 della deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009.
Art. 25 Incentivi per la riqualificazione edilizia Gli incentivi previsti dall’Art. 12, comma 1, della LR n. 13/2008 tali da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica sono individuati e graduati con apposita delibera del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di detta graduazione, ai fini dell’ottenimento del massimo incentivo previsto dall’Art. 12, comma 1, lett. b), occorre raggiungere almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con deliberazione GR 2272 del 24.11.2009;
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DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art. 26 Indici e parametri
L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso. Art. 27
Definizione degli indici e dei parametri
- Indice di fabbricabilità territoriale. E’ il rapporto (mc./mq.) fra volume, come definito al seguente n. 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
- Attrezzature. Le aree per l’istruzione, le attrezzature d’interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati ed i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.
- Destinazioni d’uso. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d’uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.
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Indice di fabbricabilità fondiaria. E’ il rapporto (mc./mq.) fra volume realizzabile e l’area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.
- Superficie minima del lotto. Dove è stabilito, questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria.
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Indice di copertura. E’ il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per la superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline. -
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 38 di 72 fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L’altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o se questo ha pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto).
Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parte scomposta in elementi quadrangolari e triangolari. o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà superare di metri (2,50 (m. 2;50)l’altezza massima consentita, l’altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.
- Volume. E’quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo e del volume eccedente quello corrispondente l’altezza max consentita (vedi II capoverso punto 9). E’ compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.
Numero dei piani. Dove esiste questo parametro si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 34.
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Distacco fra gli edifici. E’ la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto .
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Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con esclusione di quelle prospicienti spazi interni per le quali sono valide le norme sui cortili.
- Distacco dai confini. E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.
- Costruzioni accessorie. Dove consentite saranno ad un solo piano, ed adibite al servizio dell’edificio principale. La cubatura delle costruzioni accessorie sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale – stabilita nella tabella dei tipi edilizi – in rapporto al predetto volume. C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 39 di 72 -
un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. -
Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi: a) Ampio cortile si intende per ampio cortile un spazio interno nel quale la norma minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 25,00. b) Patio si intende per patio, lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiori a m. 4,00. c) Cortili si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8,00. La superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano. d) Chiostrina si intende per chiostrina, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.17,50 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00. Si precisa che su di esse potranno prospettare unicamente w.c., scale e corridoi.
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