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Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la
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- C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
- Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali
- Demolizione e successiva costruzione
- REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
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Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la sostenibilità ambientale
Al fine della qualificazione energetica degli edifici, come previsto nella LR 13/08, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura: a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri; b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale; c) le serre solari, come descritte al successivo art. 35 del presente RE, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate; d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
L’applicazione di questa modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto: • delle distanze minime previste dalla normativa statale;
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Art. 29
Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali Al fine di incentivare la tutela del sistema costruttivo a volta, come previsto nella LR 26/09, ai fini del calcolo dei parametri edilizi valgono le seguenti disposizioni: Nuove Costruzioni – per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella che scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50.
demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo – distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile a condizione che la stessa venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.
Art. 30 Campionatura
E’ facoltà della Commissione locale per il Paesaggio e/o dell’Ufficio istruttore, di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico i campioni delle tinte e dei rivestimenti. In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel titolo abilitativo.
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 41 di 72 Art. 31
Aspetto e manutenzione degli edifici 1. Qualsiasi intervento di nuova realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e ristrutturazione, riferito a costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e loro aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane. 2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l’armonico inserimento nell’ambiente circostante; per tutti tali elementi andrà specificatamente chiarito “l’abaco dei colori” che diverrà precisazione vincolante nella realizzazione dell’intervento, eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia con i fabbricati vicini. 3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite. 4. Le tubazioni dell’acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti e se non in contrasto con quanto previsto da normativa vigente in materia di sicurezza. 5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Dirigente del Servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati. 6. Nella rimozione degli abusi, il Dirigente del Servizio competente, oltre all’osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, in caso di inottemperanza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 42 di 72 interessati. 7. Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica, gli apparecchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro. 8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini. 9. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti. 10. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di concessione. 11 Nelle costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelle site nel Centro Storico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico - architettonico ed ambientale, i contatori di cui al comma 9 devono essere di norma installati in apposite nicchie ricavate nella muratura del fabbricato, con chiusura tramite sportello che abbia la finitura esterna con gli stessi materiali e caratteristiche del paramento murario ove viene collocato. E’ fatto obbligo, in ogni caso, che le tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura esterna senza sporgenze verso la pubblica via. Tali interenti dovranno essere autorizzati dal Comune nei modi previsti dal presente Regolamento. Art. 32
Aggetti e sporgenze
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:
a. aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi; b.
inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.
I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00, o m. 5,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato. C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 43 di 72
inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede, o a m. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto.
I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo (1/10) della larghezza della strada o del distacco.
I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.10.00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. Si considera bow windows la sola sporgenza limitata a contenere le tipiche finestre di illuminazione con esclusione di parti sporgenti relative a superfici utili all’ampliamento della abitazione o edificio.
I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine più vicino di almeno m. 3.00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.
Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta
Art. 33
Opere Pertinenziali Sono da intendersi come opere pertinenziali i manufatti di modesta dimensione, privi di autonomia funzionale, privi di autonomo accesso dalla via pubblica, realizzati in un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale con un edificio preesistente, legittimamente edificato, consistenti dunque in un servizio o in un ornamento di un edificio già completo ed utile di per sé. Il manufatto stesso non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. L’opera pertinenziale consiste in un manufatto insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche, privo della possibilità, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni; Debbono pertanto ritenersi opere pertinenziali quelle opere accessorie all'edificio principale aventi le suddette caratteristiche e che pertanto non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di valore venale ed autonomo. I manufatti costituenti opere pertinenziali devono attenersi al rispetto
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 44 di 72 del codice civile, del regolamento edilizio e di igiene, del codice della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, del vigente testo unico sull’edilizia e dello strumento urbanistico vigente. Sono da considerarsi opere pertinenziali
Gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare abitativa e giardino (le due condizioni devono coesistere); tali manufatti in struttura leggera, costituita da elementi rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: · h. max esterna = m.3.00; · superficie coperta max = mq. 16,00; · La struttura dovrà essere priva di tamponature laterali ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece realizzata la copertura con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (arella, piante rampicanti, teli, legno, rame); · la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); · la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.
condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di pertinenza ovvero misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra, con un massimo di mq. 20. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: · h. max esterna= m.3.00; · superficie coperta massima = inferiore al 25% della Superficie lorda ad uso residenziale dell’abitazione di pertinenza, come precedentemente descritta, comunque con un massimo complessivo di mq. 20,00 di superficie ; · la struttura può essere costituita da montanti e travi in legno, metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di elementi di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto . Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali pianti rampicanti, teli, compensati, legno, tegola canadese, ecc. purché coerenti con la tipologia dell’edificio principale e del contesto urbano in cui si colloca. La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 45 di 72 aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti; la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. Per l'esercizio delle attività produttive, commerciali turistico - ricreative e similari si aggiungono quali opere pertinenziali le strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con pannelli ombreggianti, teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia, rampicanti o similari. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Art. 34
Si definiscono come serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione, gli spazi, ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma seguente. Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni : La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.). La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato: Qo – Q
25% Qo Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 15% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) |
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