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Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la


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Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la 

sostenibilità ambientale  

 

Al fine della qualificazione energetica degli edifici, come previsto 



nella LR 13/08, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici 

esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei 

volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura: 

a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse 

tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri; 

b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la 

funzione esclusivamente strutturale; 

c) le serre solari, come descritte al successivo art. 35 del presente 

RE, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e 

che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per 

cento della superficie utile delle unità abitative realizzate; 

d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento 

dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, 

o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla 

realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei 

mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il 

raffrescamento naturali. 

 

L’applicazione di questa modalità di calcolo degli indici e dei 



parametri edilizi consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti 

urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle 

strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento 

delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto: 

• delle distanze minime previste dalla normativa statale; 


               

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• della normativa sismica; 

• delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio; 

• per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e 

decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o 

conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che 

caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 

L’applicazione degli indici e dei parametri edilizi come definiti dalla 

legge regionale 13/2008 è consentita in tutti gli interventi di nuova 

costruzione e di recupero degli edifici esistenti,indipendentemente 

dalla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale. 

 

Art. 29 


 

Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali  

 

Al fine di incentivare la tutela del sistema costruttivo a volta, come 

previsto nella LR 26/09, ai fini del calcolo dei parametri edilizi valgono 

le seguenti disposizioni: 



Nuove Costruzioni – per le nuove costruzioni, nel computo per la 

determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella 

che scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta 

maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta 

stessa e il suo estradosso solare strutturale. 

Sopraelevazione – Nel caso di sopraelevazione si stabilisce che, per il 

calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia 

computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50. 

Demolizione e successiva costruzione  –  Nel  caso  di  avvenuta 

demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione 

risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo – distributive 

(collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile 

la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, 

anche in deroga della cubatura insediabile a condizione che la 

stessa venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a 

volta. 


 

 

REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI 

 

CAPITOLO 1 

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano 

 

Art. 30 



          

Campionatura 

 

E’ facoltà della  Commissione locale per il Paesaggio



 

e/o dell’Ufficio 

istruttore, di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di 

particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico i 

campioni delle tinte e dei rivestimenti. 

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei 

campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di 

controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni 

contenute nel progetto approvato e nel titolo abilitativo. 

 


               

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Art. 31 


 

Aspetto e manutenzione degli edifici 

1.      Qualsiasi  intervento  di nuova realizzazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, recupero e ristrutturazione, riferito a 

costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e loro aree di 

pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in 

buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le 

coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori 

estetici e ambientali.  Gli spazi scoperti devono essere sistemati 

prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei 

luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente.  Le parti 

non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di 

apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.  

2.        Nelle  nuove  costruzioni,  nelle ristrutturazioni, nei restauri e 

risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle 

costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi 

pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad 

esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con 

materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione 

delle stesse nel tempo e l’armonico inserimento nell’ambiente 

circostante; per tutti tali elementi andrà specificatamente chiarito 

“l’abaco dei colori” che diverrà precisazione vincolante nella 

realizzazione dell’intervento, eseguiti in modo da non turbare l’unità 

e l’armonia con i fabbricati vicini. 

3.       Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi 

igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione

o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette 

canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e 

adeguatamente rivestite.  

4.       Le tubazioni dell’acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici 

non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, 

e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione 

architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti e se non in 

contrasto con quanto previsto da normativa vigente in materia di 

sicurezza.  

5.        Quando  le  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  vengano 

meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni 

ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Dirigente 

del Servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone 

l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati.  

6.       Nella rimozione degli abusi, il Dirigente del Servizio competente, 

oltre all’osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i 

ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro 

cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, in caso di 

inottemperanza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli 



               

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interessati.  

7.       Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le 

serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le 

attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica, 

gli apparecchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e 

realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di 

decoro.  

8.       Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono 

nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o 

limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del 

traffico, il diritto di veduta dei vicini.  

9. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso 

domestico o industriale, per l’energia elettrica e 

l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o 

nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti per i singoli impianti.  

10.       Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti 

allegati alle domande di concessione.  

11       Nelle costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelle 

site nel Centro Storico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico -  

architettonico  ed ambientale, i contatori di cui al comma 9 devono 

essere di norma installati in apposite nicchie ricavate nella muratura 

del fabbricato, con chiusura tramite sportello che abbia la finitura 

esterna con gli stessi materiali e caratteristiche del paramento 

murario ove viene collocato. E’ fatto obbligo, in ogni caso, che le 

tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura 

esterna senza sporgenze verso la pubblica via. Tali interenti dovranno 

essere autorizzati dal Comune nei modi previsti dal presente 

Regolamento.  

Art. 32 


 

Aggetti e sporgenze 

 

            Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso 



pubblico, sono vietati: 

 

a.



 

aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di m. 2,20 

dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla 

quota consentita per i balconi; 

b.

 

porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza 



inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di 

marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva. 

 



 



I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o 

private sono ammessi solamente quando dette strade 

abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00, o m. 5,00 se la 

fabbricazione è consentita su un solo lato. 



               

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 L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza 



inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede, o a m. 4,50 dal 

piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza 

superiore a quella dell’aggetto. 

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più 

basso del profilo dell’aggetto. 

 



 

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più 

del decimo (1/10) della larghezza della strada o del distacco. 

 



 

 I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati 

chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo 

stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non 

inferiore a m.10.00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni 

previste per i balconi aperti. Si considera bow windows la sola 

sporgenza limitata a contenere le tipiche finestre di 

illuminazione con esclusione di parti sporgenti relative a 

superfici utili all’ampliamento della abitazione o edificio. 

 



 

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore 

dal confine più vicino di almeno m. 3.00. Se la superficie 

frontale di essi supera 1/3 della facciata, le distanze dal 

confine vengono computate dal filo esterno del corpo 

aggettante. 

 

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, 



l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia 

come superficie coperta 

 

Art. 33 


 

Opere Pertinenziali 

Sono da intendersi come opere pertinenziali i manufatti di modesta 

dimensione, privi di autonomia funzionale, privi di autonomo accesso 

dalla via pubblica, realizzati in un rapporto di strumentalità e di 

complementarietà funzionale con un edificio preesistente, 

legittimamente edificato, consistenti dunque in un servizio o in un 

ornamento di un edificio già completo ed utile di per sé. Il manufatto 

stesso non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si 

configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo 

dell'organismo originario e non separabile da questo.  

L’opera pertinenziale consiste in un manufatto insuscettibile di 

produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche, privo 

della possibilità, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;  

Debbono pertanto ritenersi opere pertinenziali quelle opere 

accessorie all'edificio principale aventi le suddette caratteristiche e 

che pertanto non siano significative in termini di superficie e di 

volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera 

principale siano prive di valore venale ed autonomo.  

I manufatti costituenti opere pertinenziali devono attenersi al rispetto 


               

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del codice civile, del regolamento edilizio e di igiene, del codice 

della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle 

disposizioni comunali, del vigente testo unico sull’edilizia e dello 

strumento urbanistico vigente. 

Sono da considerarsi opere pertinenziali  

 



Gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per 

unità immobiliare abitativa e giardino (le due condizioni 

devono coesistere); tali manufatti in struttura leggera, 

costituita da elementi rimovibili previo smontaggio e non per 

demolizione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 

· h. max esterna = m.3.00; 

· superficie coperta max = mq. 16,00; 

· La struttura dovrà essere priva di tamponature laterali ad eccezione 

di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece realizzata la 

copertura con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla 

qualità dei manufatti (arella, piante rampicanti, teli, legno, rame); 

· la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, 

esagono  o  similare);                                                                                                      

· la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture. 

 

Pergolati (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o 



condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli 

edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della 

Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di 

pertinenza ovvero misurata lungo il perimetro interno dei muri 

perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra, 

con un massimo di mq. 20. Dovranno comunque essere 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

· h. max esterna= m.3.00; 

· superficie coperta massima = inferiore al 25% della Superficie lorda 

ad uso residenziale dell’abitazione di pertinenza, come 

precedentemente descritta, comunque con un massimo 

complessivo di mq. 20,00 di superficie ; 

· la struttura può essere costituita da montanti e travi in legno, 

metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di 

intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali 

sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da 

costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo 

smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere 

tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne 

dell'edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di 

elementi di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per 

materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto . Può 

essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati 

alla qualità dei manufatti, quali pianti rampicanti, teli, compensati, 

legno, tegola canadese, ecc. purché coerenti con la tipologia 

dell’edificio principale e del contesto urbano in cui si colloca. La 

realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di 


               

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aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti; la struttura non 

può avere funzione di ricovero autovetture. 

Per l'esercizio delle attività produttive, commerciali  turistico -

ricreative e similari si aggiungono quali opere pertinenziali le strutture 

ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi 

dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti 

dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come 

tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con pannelli 

ombreggianti, teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, 

con  cannucciaia, rampicanti o similari. I manufatti potranno coprire 

unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di 

transito.  

Art. 34 

 

Serre Solari 

 

Si definiscono come serre solari, per le quali sussista atto di vincolo 



circa tale destinazione, gli spazi, ottenuti mediante la chiusura con 

vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi 

siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi 

alle prescrizioni di cui al comma seguente. Ogni serra solare, per 

poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le 

seguenti condizioni : 

La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali 

riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa 

di persone (locali di abitazione permanente o non permanente

luoghi di lavoro, ecc.). 

La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata 

nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il 

guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su 

tutta  la  stagione  di  riscaldamento.  Come  guadagno  energetico  si 

intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella 

dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato: 

Qo – Q

 



 25%  

                                                   Qo 

Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento 

solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 

10349. 

La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, 



fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. 

La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata 

di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il 

surriscaldamento estivo. 

La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà 

eccedere il 15% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) 

dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei 

muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra 

dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene 

realizzata. 

Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse 

dal computo della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) 



               

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