C ittà di francavilla fontana
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C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 15 di 72 Per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è necessario prevedere l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali con superficie superiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 5 kw. Nel caso di piani urbanistici attuativi e di esplicita richiesta di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, ove concretamente eseguibili da parte dei soggetti richiedenti il permesso di costruire, gli oneri di urbanizzazione vanno considerati compresi negli obblighi sottoscritti in appositi atti convenzionali con il Comune, dai quali risulti che detti oneri, nella misura dovuta, sono stati compresi nel costo di cessione delle aree dei predetti piani attuativi agli aventi diritto, ovvero sono equivalenti al costo delle urbanizzazioni individuate dal Comune per l’esecuzione diretta da parte del richiedente il permesso di costruire. In ogni caso l’onere di costruzione è dovuto.
Resta inteso che per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione valgono le norme di cui all’Art.32 lett. g) e dell’Art.253 del D. Lgs. 163/2006. Sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, al permesso di costruire, con salvezza della norma regionale disciplinante la materia, i seguenti atti: a) la pubblicazione di accordi di programma sottoscritti in applicazione dell’art, 27 della legge n. 142/1 990, conseguenti o meno alle intese di programmazione negoziata di cui alla legge n. 662/1996, ove i progetti acclusi all’accordo, abbiano il livello di definizione tecnica previsto dal presente RE per il rilascio dei permessi di costruire, e gli interventi siano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, b) la pubblicazione degli accordi di programma, richiamati alla precedente lettera a), riguardanti interventi, parzialmente o totalmente non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali sia intervenuta determinazione unanime favorevole in sede di conferenza di servizio con la presenza dell’ente, provincia o regione, preordinato all’approvazione ditali strumenti, in quanto legittimante la conseguente variante urbanistica, c) l’approvazione con delibere consiliari di progetti di opere pubbliche comunali, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del TU. In materia edilizia, ovvero di equivalente legge regionale, d) l’approvazione di opere pubbliche e di interesse statale, per le quali sia intervenuta l’intesa Stato -Regione ai sensi dell’Art. 7 del T. U. in materia edilizia.
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ La denuncia d’inizio attività, regolata dagli artt. 22,23 e 24 del T.U. (D.P.R. n. 380 /2001), dal comma 6, lett. a), b), c), e d), del1’Art. 1 della legge obiettivo n. 443/2001, nonché dall’equivalente normativa regionale, equivale ad autorizzazione tacita degli interventi edilizi, con salvezza di controllo da parte dei competenti uffici comunali. Sono eseguibili, ai sensi dell’Art. 22, comma 1 del T.U. previa denuncia di inizio attività tutti gli interventi edilizi non assoggettati a C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 16 di 72 preventivo rilascio di permesso di costruire, di cui al precedente punto a), nonché, ai sensi del citato comma 6 dell’Art.1 della legge obiettivo: gli interventi edilizi minori; le ristrutturazioni edilizie; gli interventi già sottoposti alla pregressa concessione edilizia, se specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui esistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di progetti urbani e comunque di idonei strumenti urbanistici, contenenti previsioni urbanistico -edilizie di dettaglio; Si riportano, a scopo esemplificativo, gli interventi eseguibili con D.I.A., rientranti, fra l’altro, tra quelli già previsti dalle norme introduttive della D.I.A. nell’ordinamento e quelli già sottoposti all’abrogata autorizzazione edilizia, da ritenersi compresi nella lett. a) del richiamato comma 6 della legge n. 443/2001:
le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza mutazioni dei volumi e trasformazioni delle facciate, con o senza mutazioni d’uso, purché compatibili con le vigenti destinazioni urbanistiche;
le opere necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche, comportanti
alterazioni della sagoma dell’edificio;
l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici e delle reti idriche e fognanti interne;
La realizzazione di opere pertinenziali, di cui all’art 34 del presente RE, ove sia dimostrata la reale necessità e nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Regolamento di Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e di quelle sovraordinate alle disposizioni comunali ovvero nel rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale e dallo strumento urbanistico vigente.
le sistemazioni di impianti sportivi d’interesse comune, senza incrementi di volume;
le varianti in corso d’opera per interventi già autorizzati con concessione edilizia, non comportanti variazioni dei parametri urbanistici e edilizi dell’opera concessa;
costruzioni e installazione di infrastrutture impiantistiche a rete, sia da parte di privati che di società esercenti pubblici esercizi;
aree esterne, non comportanti coperture di aree e realizzazione di volumi;
costruzione di campeggi, parcheggi a suolo ed aree di sosta;
passi carrabili con rampe d’accesso a spazi pubblici;
escavazione di pozzi per l’emungimento idrico, impianti fissi per serre;
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 17 di 72 paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati alla conformazione del titolo abilitativo, aventi le seguenti caratteristiche :
FOTOVOLTAICA
Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche: ‐
moduli fotovoltaici collocati sugli edifici ; ‐
la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. ‐
moduli ubicati al suolo costituenti impianti di potenza complessiva non superiore a 20 Kw
E
Aereogeneratori per minieolico con altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, di potenza non superiore a 200 Kw senza opere di connessione esterne se: ‐
proposti su aree agricole ‐
compresi in un piano di miglioramento aziendale appositamente redatto e approvato dagli organi competenti, a garanzia della coerenza della produzione di energia elettrica con il principio di multifunzionalità e della sostenibilità ambientale dell'intervento ‐
sono inoltre eseguibili con D.I.A. tipologie differenti purché di potenza non superiore a 60Kw
conformi alle prescrizioni di cui all’Art. 34 del presente R. E. con atto di vincolo di tale destinazione.
elenco.
Le varianti in corso d’opera di interventi realizzati con D.I.A. comportano una nuova denuncia con le medesime modalità della precedente, sempre che anche le opere oggetto di varianti rientrino nelle categorie di opere eseguibili con tale forma autorizzativa tacita.
Costituisce denuncia inizio attività ai sensi dell’Art. 23, comma 5 del T.U., la copia della denuncia da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’autorizzazione paesaggistica, nel caso che questo riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico -ambientale, e di tutti i pareri preordinati, da acquisire preventivamente, nonché dell’attestazione del progettista abilitato nelle forme di legge, rilasciata per accettazione dal competente ufficio comunale, ovvero l’attestazione di ricevimento della D.I.A. da parte del Comune, ufficio dello sportello unico se costituito, non seguita da comunicazioni sospensive del Comune entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell’Art. 23 del T.U.
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Art. 7
Lavori eseguibili senza titolo abilitativo
Nel rispetto delle diverse normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia ed in particolare delle disposizioni contente nel decreto legge 490/99, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione da trasmettere all’ufficio tecnico del settore urbanistica prima dell’inizio dei lavori, i seguenti interventi
6
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali;
Sono inoltre eseguibili, previa Comunicazione di Inizio dei Lavori, come disciplinato dal l. 73/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.p.r. 380/2001) :
Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici.
Impianti tecnologici, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo e/o completamente integrati architettonicamente, a servizio degli edifici, al di fuori del centro storico ( zona A dello strumento urbanistico vigente)
aree pertinenziali degli edifici
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati alla conformazione del titolo abilitativo, e aventi le seguenti caratteristiche :
FOTOVOLTAICA Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche: ‐
impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ‐
tetto su cui viene realizzato; ‐
impianti realizzati su edifici esistenti e sulle loro pertinenze realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 1444 del 2
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 19 di 72 aprile 1968. E OLICA Singoli aerogeneratori, installati sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, se in aree non vincolate da D.Lgs 42/04.
Opere da eseguirsi con procedura d’urgenza 1) Sono opere di natura provvisoria e precauzionale necessarie per rimuovere situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per eliminare imprevisti impedimenti ostativi all’agibilità di spazi di preminente interesse pubblico. 2) Le situazioni di pericolo sono quelle derivanti da crolli, pericoli di crollo di manufatti o di parti di esso, da timori di cedimenti strutturali di fabbricati e di manufatti in generale, da voragini o instabilità superficiali e profonde di terreni e di sovrastanti sistemazioni, da eventi calamitosi naturali, quali alluvioni, frane e terremoti da gravi situazioni di emergenza igienico sanitarie e ambientali,e comunque da eventi improvvisi e costituenti condizioni compromettenti la sicurezza di persone e beni. 3) Lo stato di pericolo per la pubblica incolumità va accertata, di norma,da personale pubblico incaricato della vigilanza sulle condizioni di sicurezza dell’abitato e del territorio comunale, e in caso di pericolo grave, anche da soggetto rivestente la veste di pubblico ufficiale, che dispone, a vista, il provvedimento d’allontanamento delle persone e l’impraticabilità dell’area a rischio, informando contestualmente, il dirigente, tecnico comunale responsabile, il corpo dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, e, se del caso, la forza pubblica e la protezione civile competenti per territorio, per gli ulteriori provvedimenti da assumere, nell’ambito delle rispettive competenze. Nell’ipotesi che lo stato di pericolo riguardi beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 s.m.i., l’informativa va trasmessa anche alla competente Soprintendenza. 4) Il dirigente comunale responsabile, previo sopralluogo, di concerto, ove necessario, con gli uffici citati al precedente punto 3, dispone l’esecuzione delle opere strettamente necessarie all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità e alla conseguente eventuale esecuzione delle opere di assicurazione e di ripristino, ove queste ultime siano indispensabili per la riattivazione dell’agibilità degli adiacenti spazi pubblici dall’evento, assegnando al proprietario del bene un termine per la realizzazione degli interventi di assicurazioni necessari. In caso d’inerzia del destinatario della disposizione, previa diffida e assegnazione di nuovi termini, ove perduri, senza giustificati motivi il comportamento omissivo,da accertarsi con sopralluogo e conseguente verbalizzazione, il Comune interverrà d’ufficio con oneri a carico del soggetto inadempiente, fermo restando le responsabilità civili e penali dello stesso per il mancato intervento. L’interessato deve rimettere al Comune, entro trenta giorni dalla data utile intimata nella disposizione comunale di eliminazione dello stato di pericolo, relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la cessazione dello C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 20 di 72 stesso e del ripristino delle condizioni di sicurezza. 5) L’esecuzione delle opere connesse all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di quelle di assicurazione disposte dal Comune, ai sensi del precedente punto 4, è legittimata dalla disposizione dirigenziale a provvedere, per cui non è dovuto alcun ulteriore atto formale di autorizzazione agli interventi; mentre per la realizzazione delle opere plano volumetriche di ripristino, va prodotta, nelle forme prescritte, la relativa d.i.a, 6) Le opere assolutamente indispensabili all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità sono: — plano volumetria delle aree su cui incombe pericolo grave e imminente per la pubblica e privata incolumità; — puntellature provvisionali degli elementi costruttivi pericolanti, interni o esterni ai corpi di fabbrica; — spicconature di intonaci, rimozione di elementi dì facciata e di copertura pericolanti (cornicioni, ornie e aggetti dei balconi, davanzali, opere in ferro, insegne, mensole etc.); — tampagnature di vani interni ed esterni; — ripristino della funzionalità idraulica degli impianti idrici e fognanti; — demolizione di muri e solai, in condizioni di imminente pericolo di crollo, la cui caduta rovinosa può provocare ulteriori danni e instabilità a costruzioni e manufatti adiacenti. 7) Ove il pericolo per la pubblica e privata incolumità e i conseguenti interventi di assicurazione disposti riguardino beni sottoposti a vincolo, ai sensi del D. Lgs. n. 490/1999, la disposizione va trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza competente, ove la stessa non abbia già assunto autonomi provvedimenti. Nell’ipotesi che le opere in questione debbano avere caratteristiche particolari per non compromettere la conservazione assoluta dello stato dei luoghi, compresa quella di eventuali materiali crollati, il provvedimento comunale va preventivamente concordato con la predetta Soprintendenza. 8) Alle opere di ripristino dello stato dei luoghi, l’interessato procede con l’inoltro della D.I.A., o alla richiesta di permesso, secondo le modalità prescritte dal presente R. E..
Art. 9 Titolarità della richiesta Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell’immobile; b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;, c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto; d)l’usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ; e)il titolare di servitù prediali, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento ; f) il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili, che abbiano carattere d’urgenza, con dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, a cui sia allegata copia del contratto di locazione registrato;
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