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Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti


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Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti 

 

Nei fabbricati esistenti, interessati da interventi di ristrutturazione 

edilizia o comunque soggetti a rilascio di titolo abilitativo, devono 


               

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essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali 

migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili 

o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di 

abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai 

precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai 

sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano 

a suo giudizio un livello igienico accettabile. 

 

 



CAPITOLO 3 

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE 

Art. 53 


 

Manutenzione delle aree 

 

Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dallo strumento 



urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici 

esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il 

decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica. 

Il Sindaco, si sensi del l’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 potrà emanare i 

provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni 

sotto comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario 

inadempiente. 

 

Art. 54 



 

Depositi su aree scoperte 

 

le occupazioni dì suolo e sottosuolo pubblico, di tipo temporaneo, 



quali quelle connesse ad esigenze di cantiere e simili, o di tipo 

permanente quali bocche di lupo e lustriere necessarie per il 

passaggio di luce ed aria in ambienti interrati, sono consentite 

quando non contrastino con il decoro urbano e non comportino 

danno per l’agibilità di spazi aperti al traffico e al transito pedonale 

nonché per l’igiene e l’incolumità pubbliche, secondo le modalità 

previste dall’ Art. 18. 

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà 

promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni 

sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario 

inadempiente. 

 

 



CAPITOLO 4 

 

PARCHEGGI 

 

Art. 55 



 

Parcheggi Privati 

 

Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati 

alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali 


               

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che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive 

(autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o 

scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.). 

Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di 

nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione 

urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella 

prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° 

comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri 

cubi di costruzione),fatti salvi i casi in cui normative specifiche 

prescrivano superfici superiori. 

 

Art. 56 


 

Modalità di calcolo della superficie a parcheggi 

 

Nel computo della superficie destinata a parcheggi sono computati, 

oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli 

autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione 

interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi 

direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece 

escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le 

eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni 

altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di 

parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al 

medesimo. 

Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a 

verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale - prato 

armato o tecniche similari - da renderle idonee al passaggio ed alla 

sosta degli autoveicoli) le superfici medesime, su scelta del 

progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno 

essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando 

separatamente gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale 

che sia la loro pavimentazione permeabile). 

Le dimensioni minime di un posto auto sono fissate in ml.2,50 x 5,00, 

indipendentemente dalla tipologia dello stesso. 

 

 



 

CAPITOLO 5 

 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Art. 57



  

 

Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche 

 

Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza 



di persone, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere 

costruiti o modificati in modo da permettere la loro utilizzazione 

anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o 

sensoriali, anche temporanee. 

Analoga modalità deve essere adottata per gli spazi di pertinenza 

degli edifici stessi, i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli 



               

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impianti tecnologici sia ad uso collettivo che a servizio di singole 

unità immobiliari, con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è 

riservato ai soli addetti specializzati. 

Tutte le nuove attività, sia pubbliche che private, aperte al pubblico 

devono  essere  svolte  in  immobili  che  permettano  la  loro  fruizione 

anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o 

sensoriali, anche temporanee, secondo le norme e prescrizioni 

elencate nel successivo articolo. Detta disposizione si applica anche 

in assenza di opere edilizie quando vi sia comunque mutamento di 

destinazione d’uso. 

La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di 

superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata 

dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante 

la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89. 

Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche 

alternative di cui all’articolo precedente, l’idoneità delle medesime 

deve essere esplicitamente certificata dal progettista nella 

dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione 

deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata 

dagli elaborati grafici necessari, con la quale viene illustrata 

l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti 

ottenibili. 

 

Art. 58 


 

Prescrizioni e deroghe 

 

I titoli abilitativi non possono essere rilasciati in mancanza della 

prescritta conformità, limitatamente allo specifico intervento 

progettato, alla normativa in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, soggetti al vincolo 

di cui alla L. 1089/39, quando l’adeguamento alle norme in materia 

di superamento delle barriere architettoniche non sia possibile nel 

rispetto dei valori storico-architettonici tutelati dal vincolo, la 

conformità alle norme medesime (per il disposto dell’art. 24 comma 

2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può essere conseguita 

mediante opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del D.P.R. 5 

gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dal 

vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa per gli edifici 

notificati ai sensi della L. 1497/39 . 

Le prescrizioni delle norme di cui sopra sono derogabili solo per gli 

edifici o loro parti che, nel rispetto di normative specifiche, non sono 

realizzabili senza barriere architettoniche nonché per i locali tecnici il 

cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla 

ristrutturazione urbanistica, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 

comma 3 della L. 13/89, sono inoltre ammesse deroghe in caso di 

dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed 

impiantistici. 

Le deroghe di cui ai commi precedenti sono concesse dal Dirigente 

competente al rilascio dell’autorizzazione o concessione. 

 

 


               

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CAPITOLO 6 

 

NORME DI BUONA COSTRUZIONE 

 

Art. 59 



 

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni 

 

I materiali impiegati nelle costruzioni, lavorati allo stato naturale o 

risultanti da processi di trasformazione artigianali, debbono avere 

caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche idonee a resistere alle 

sollecitazioni derivanti dall’azione dei carichi statici e dinamici 

d’esercizio connessi all’uso, senza che si verifichino, nei limiti dei 

coefficienti di sicurezza prefissati con…i criteri della scienza e la 

tecnica delle costruzioni, condizioni di crisi tali da compromettere la 

stabilità e l’uso, anche parziale, dei manufatti. 

I valori delle sollecitazioni ammissibili dei materiali impiegati sono 

quelli risultanti da certificazioni e verifiche condotte in laboratori 

ufficialmente riconosciuti, o riportati in certificati di qualità che 

accompagnano la loro fornitura. 

2) I materiali interessati dai vari sistemi costruttivi debbono avere le 

seguenti caratteristiche: 

— I terreni di fondazione devono avere caratteristiche 

geomeccaniche tali da consentire la stabilità dei manufatti in 

fondazione, sia superficiali che profondi, in rapporto ai carichi di 

qualsiasi natura riguardanti l’opera edilizia; l’approfondimento degli 

scavi di fondazione per ottenere locali interrati sono consentiti se non 

provocano condizioni di instabilità dei terrapieni interessati e delle 

masse geologiche circostanti, né alterano l’equilibrio idrogeologico 

del sottosuolo. 

—  I manufatti edilizi non possono essere fondati su terrapieni di 

riporto. 

—  I materiali di fondazione, sia se costituiti con pietra naturale o 

artificiale e malta sia da manufatti in c.a. con adeguati spessori di 

copriferro non devono essere porosi né assorbenti l’umidità dei 

terrapieni, la cui trasmissione ai manufatti in fondazione va impedita 

con opportuni trattamenti superficiali impermeabilizzanti. 

—  I materiali strutturali, quali: murature, c.c.a, c.a.p, acciaio, acciai 

speciali, legno, possono essere posti in opera e compatti e 

omogenei, senza difetti palesi e occulti, con caratteristiche di 

resistenza alle sollecitazioni, risultanti da certificazioni di qualità a 

norma o da prove di laboratorio, oltre ad assicurare un continuità 

strutturale idonea a garantire la stabilità dell’intero sistema 

costruttivo. 

— Gli intonaci e i materiali di rivestimento delle facciate devono 

avere caratteristiche di idrorepellenza tali da non consentire 

penetrazioni liquide e intrusioni dì sorta negli ambienti interni e nel 

corpo delle strutture. 

—Le pavimentazioni esterne e interne, d’uso privato e pubblico, di 

qualsiasi natura, costruite in opera o realizzate per assemblaggio di 

elementi prefabbricati, devono avere buona resistenza all’usura 

superficiale ed essere resistenti agli urti, antigelive, antisdrucciolevoli 

e tali da risultare consone all’uso e alle funzioni di destinazione delle 



               

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superfici pavimentate  

—  Le coperture delle costruzioni, di qualunque forma, piane, 

inclinate, voltate etc. vanno rivestite con materiali idonei ad 

assicurare la perfetta impermeabilizzazione delle superfici e il 

regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche.               

—  I materiali utilizzati per qualsiasi tipo d’impianto sia per l’edilizia 

residenziale (idrico-sanitario, elettrico, termico etc, sia per l’edilizia 

non residenziale (tipo quella direzionale, commerciale, produttiva in 

generale etc. devono possedere caratteristiche di qualità certificata 

nelle forme prescritta idonee a sopportare le pressioni e le 

sollecitazioni d’esercizio connesse alle tipologie degli impianti, in 

grado di garantire il regolare funzionamento e il loro esercizio in 

condizioni di sicurezza per le persone e le cose, secondo i parametri 

di legge. 

3) A meno degli interventi di restauro di beni vincolati ai sensi del T.U. 

di cui al D. Lgs n.490/1999 per particolare pregio architettonico, la 

scelta dei materiali costruttivi resta nella libera sensibilità creativa del 

progettista, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza e di 

qualità edilizia e la coerenza con le caratteristiche morfologiche del 

contesto edificato  

4) Per sicurezza statica delle opere edilizie va intesa la stabilità e 

l’integrità delle masse e dei volumi costruiti in relazione ai carichi 

d’esercizio e alle sollecitazioni interne ed esterne di qualsiasi natura, 

in modo che eventuali dissesti siano scongiurati dalla permanenza 

degli opportuni e necessari coefficienti di sicurezza tra i valori delle 

sollecitazioni ammissibili e quelli di crisi degli elementi strutturali e dei 

materiali costituenti. 

— Per le costruzioni in muratura integralmente in muratura, con solai 

a volte o in legno per il calcolo dimensionale e le verifiche si opera 

con il metodo delle tensioni ammissibili, nel rispetto dell’Art. 55 del TU. 

— Per le costruzioni miste, con muri in materiali lapidei e solai piani 

con struttura in c.a., c.a.p. e metallica, il calcolo e le verifiche si 

effettuano con il sistema delle tensioni ammissibili e nel rispetto delle 

norme di cui al capo II del TU. In materia edilizia 

— Per le costruzioni in c.ca., c.a.p e a struttura metallica il calcolo e 

le verifiche si effettuano nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 64 

del T.U. citato. 

— Per le costruzioni in muratura, in c.a., c.a.p. e a struttura metallica, 

di opere edilizie ricadenti in zone classificate a rischio sismico, il 

dimensionamento strutturale, in rapporto alla tipologia delle strutture 

e al coefficiente sismico della zona interessata e le verifiche di 

resistenza alle sollecitazioni verticali e orizzontali, vanno effettuate nel 

rispetto dell’Art. 83 del TU. Citato. 

5) La sicurezza statica va garantita attraverso il progetto strutturale 

esecutivo dei manufatti edilizi e va verificata, in corso d’opera, sia 

per partì e componenti strutturali che per l’opera edilizia nel suo 

complesso, intesa come un unico organismo resistente alle 

sollecitazioni d’esercizio, compresi terreni di 

sottofondazione,fondazioni, strutture in elevazione, verticali e 

orizzontali, di qualsiasi natura, opere murarie dì rifinitura, impianti, 

sistemazioni esterne al contorno dell’opera. 

6) Per gli interventi di nuova edilizia, di ristrutturazione e di 

consolidamento statico, ai fini della sicurezza statica sono necessari 

— adeguate indagini geognostiche sui sottosuoli delle aree 



               

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d’intervento per la scelta del più idoneo sistema fondazione e per la 

verifica di quelle esistenti; 

— per il progetto strutturale, qualunque sia il sistema costruttivo e le 

caratteristiche dei materiali prescelti, il metodo tu di calcolo va 

operato secondo i criteri scientifici più avanzati della scienza e della 

tecnica delle costruzioni in ottemperanza delle vigenti norme in 

materia di valutazione dei carichi fissi e accidentali, di plano 

volumetrici : delle sezioni resistenti, di verifica delle sollecitazioni 

ammissibili in relazione ai coefficienti di sicurezza da osservare;  

— l’esecuzione delle opere deve avvenire secondo le migliori regole 

dell’arte del costruire, assicurando, con adeguate tecniche, il 

collegamento tra gli elementi strutturali portanti e tra questi e gli 

elementi murari non strutturali; 

— l’idoneità tecnica dei manufatti strutturali va controllata in corso 

d’opera con prove di carico in cantiere e con verifiche di 

laboratorio, da disporsi da parte del direttore dei lavori e di eventuali 

collaudatori in corso d’opera, in rapporto alla consistenza e alla 

particolare destinazione d’uso dell’opera edilizia, ai sensi degli artt. 

83-87 del T.U., nel caso di opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica 

ricadenti in zone sismiche; 

— le opere vanno collaudate nelle forme di legge o certificate con 

verbali di regolare esecuzione. 

7) Per gli interventi edilizi e costruttivi, in generale, ricadenti in Comuni 

classificati a rischio sismico, oltre al rispetto integrale della normativa 

statale vigente rapportata al grado di rischio, vanno condotte tutte 

le verifiche puntuali conseguenti alle risultanze delle indagini 

condotte per la redazione delle carte di zonizzazione (allegate agli 

strumenti urbanistici) in prospettiva sismici del territorio comunale, in 

attuazione di leggi regionali. 

Analoghe verifiche puntali vanno operate, ove necessario, a fini di 

sicurezza statica, in rapporto alle risultanze delle carte geologiche, 

idrogeologiche e della stabilità del territorio, con particolare 

riferimento ai piani di recupero di aree urbane degradate, per le 

quali gli interventi di ristrutturazione e di consolidamento vanno 

commisurati al livello di rischio potenziale rilevato in sede di indagini 

per la redazione ditali carte. 

8)I progetti strutturali in c.a., semplice, armato e precompresso 

vanno depositati,nelle forme previste dall’Art. 65 deI TU. E 

corrispondenti disposizioni regionali, rispettivamente prima dell’inizio 

dei lavori, comunicando al Comune l’avvenuto deposito; mentre i 

progetti strutturali delle opere ricadenti in zone classificate sismiche 

vanno approvati dal competente ufficio regionale, ai sensi dell’art 83 

dello stesso TU. 

9) Le condizioni delle opere strutturali dei manufatti edilizi vanno 

controllate in modo continuativo, per l’adozione di tempestivi 

interventi di consolidamento, in caso di insorgenza di pericolosi 

fenomeni fessurativi e di degrado. 

 

 



Art.60 

 

Verifiche di sicurezza 



 

1) Le verifiche di natura statica, prestazionale e funzionale devono 



               

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riguardare: 

—  La stabilità dei terrapieni di sottofondazione, con riferimento alle 

caratteristiche geologiche dei terreni, all’eventuale presenza di 

cavità e di fattori di crisi delle masse terrose, in relazione ai carichi 

soprastanti.   

—  L’integrità costruttiva delle opere in fondazione, delle strutture 

verticali ed orizzontali, dei manufatti in muratura, interni ed esterni, e 

la capacità di resistenza delle sezioni reagenti alle sollecitazioni da 

carichi fissi, mobili e di natura sismica (per i Comuni classificati 

sismici), nel rispetto dei coefficienti di sicurezza prescritti.  

 

L’integrità degli elementi murari di finitura il cui crollo può 



arrecare danno e pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

— La funzionalità a norma degli impianti in dotazione degli immobili.  

— La stabilità complessiva dell’edificio e dei complessi edilizi, nel 

caso di costruzioni in aderenza o strutturalmente interconnessi. 

Le verifiche vanno condotte con criteri tecnico -scientifici, a mezzo di 

analisi a vista, di utilizzo di moderni mezzi strumentali, di saggi, di 

prove di carico, di analisi di laboratorio su campioni di manufatti, da 

operarsi in modo sistematico o mirato sull’intero organismo edilizio. 

2) Qualora un manufatto edilizio o parte di esso minacci pericolo, il 

proprietario, i conduttori e gli inquilini sono obbligati a darne 

immediata comunicazione al Comune e al più vicino comando dei 

V.F. e, nei casi manifesta gravità, a non praticare i luoghi 

potenzialmente interessati a possibili cedimenti e crolli. 

Il Comune, attraverso proprio personale tecnico provvede con la 

necessaria urgenza, alla verifica dello stato dei  luoghi, e se del caso 

a disporre diffida al proprietario di provvedere a vista agli interventi 

indiffèribili e urgenti di assicurazione e di tutela per la pubblica 

incolumità, compreso i necessari sgomberi. 

Il dirigente tecnico del Comune, acquisita la relazione tecnica di 

sopralluogo e assunti i provvedimenti di somma urgenza, provvede, 

con sua determinazione, a confermare o meno lo sgombero e ad 

intimare al soggetto proprietario l’esecuzione delle opere di ripristino 

o di demolizione dei manufatti pericolanti, stabilendo un termine per 

gli interventi. 

3) A ogni edificio ed a ogni manufatto edilizio, in generale, ricadente 

nel territorio comunale, deve corrispondere un ‘fascicolo dell’edificio 

o di opera edilizia’ dal quale risulta la relativa storia tecnico-

costruttiva e amministrativa, ed in particolare: 

— l’epoca di costruzione dell’opera, ove risultino indisponibili, atti 

formali autorizzativi; 

— le caratteristiche tecnico-costruttive originarie dell’opera, dedotte 

da documentazione in possesso del Comune o dei proprietari; 

— i dati plano volumetrici dei manufatti: 

— i valori caratteristici di resistenza dei materiali e le tipologie 

strutturali e costruttive dell’edificio; 

— le variazioni introdotte in corso d’opera; 

— gli esiti di verifiche, di analisi sui materiali, di prove di carico, di 

saggi, di collaudi parziali e finali, operati sulle opere murarie Ù sugli 

impianti; 

— le variazioni  plano volumetriche, strutturali e costruttive, 

funzionali, tipologiche, impiantistiche, nonché le mutazioni di 

destinazione dell’edificio intervenute dal momento dell’ ultimazione 

dei lavori, e le mutazioni delle condizioni delle sistemazioni al 


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