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dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei 

muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra 

ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma 

precedente. 

La realizzazione di serre solari – in quanto volumi tecnici – è 

ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi 

alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le 

norme dello strumento urbanistico vigente in relazione alla 

classificazione dei singoli edifici. 

Per la legittimazione delle attività edilizie si opera il raffronto tra le 

previsioni progettuali dell’intervento richiesto e le prescrizioni delle 

norme urbanistico -edilizie, comparando i parametri fondamentali 

urbanistico -edilizi ed edilizio -costruttivi. 

 

Art. 35 



 

Strutture amovibili temporanee 

  

Tali strutture,  anche tamponate, ma completamente e facilmente 



amovibili, possono essere installate in tutto il territorio comunale e 

devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente 

temporanee o stagionali, ovvero ad un utilizzo circoscritto nel tempo, 

tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia 

del territorio.  

Le caratteristiche fisiche delle strutture temporanee, i materiali 

utilizzati, i sistemi di ancoraggio al suolo ecc., devono essere tali da 

garantirne una facile rimozione. 

Le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione 

di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante 

appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia 

durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono 

essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le 

pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi. L’installazione delle 

strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative 

sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal 

Codice Civile, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Codice 

della Strada e dal presente Regolamento Edilizio, e non devono 

interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia 

pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre 

causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale 

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente 

necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono 

installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere 

coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso 

costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di 

fuga. 

Le strutture temporanee, da eseguirsi su aree pubbliche o su aree 



private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono autorizzate 

secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo 

pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la 

concessione a terzi di aree di proprietà pubblica. 

Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o 

elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di 

controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, 


               

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toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, 

l’utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi 

ed assentiti dal competente Ufficio Lavori Pubblici. 

Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i 

caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie 

nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, 

paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla 

adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla 

tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle 

modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a 

garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni 

caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità 

di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o 

paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni 

panoramiche. 

Sono da ritenersi strutture amovibili temporanee : 

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, 

ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso 

commerciale, pubblicitario o turistico -ricreativo; 

- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, 

di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche 

di cantiere, containers attrezzati, wc e simili; 

- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e 

magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o 

produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, 

o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non 

edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, 

etc.); 


- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti 

edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di 

agibilità; 

- serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico 

sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.  

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie 

costruttive: 

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero 

(legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e 

reale rimovibilità; 

- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, 

cabine, wc e simili; 

- rimorchi attrezzati tipo caravan. 

Oltre alla documentazione prevista dal R. E., per questi manufatti 

dovrà essere presentata una dichiarazione con firma autentica del 

richiedente in cui siano esplicitamente indicati: 

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, 

specificando se stagionale o temporaneo; 

- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto; 

- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo 

autorizzato; 

- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a 

semplice comunicazione del Comune  in  caso  di  sopravvenute 

esigenze che ne obblighino la rimozione;- l'impegno alla 

manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree 

interessate; 



               

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- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano 

ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.  

 

La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente 



amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non 

arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno 

sottostante. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno 

essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l’ambiente 

circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio. Le 

zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di 

adeguati accessi pedonali, anche al  fine  di  consentire  la  libera 

fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, 

nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le 

prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire 

architettoniche, in base alle disposizioni di legge. La sistemazione 

esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla 

morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di 

impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile 

essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente 

presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, 

mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare 

l’area di pertinenza con essenze e cespugliature autoctone. 

 

Art.36 


 

Decoro e arredo urbano 

1.       L’apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, 

insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari 

ecc. è subordinata ad autorizzazione.  

2.        L’autorizzazione  è  rilasciata purché l’opera non danneggi il 

decoro dell’edificio e dell’ambiente e non alteri o copra elementi 

architettonici o visuali e sfondi paesistici.  In caso di riparazioni o 

modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea 

rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo 

spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la 

rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi 

necessarie a loro cura e spesa.  

3.       Qualora non ottemperino, il Dirigente del Servizio competente 

può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.  

4.        Le  autorizzazioni  di  cui  al presente articolo possono essere 

revocate dal Dirigente del Servizio competente per ragioni di 

pubblica utilità o di pubblico decoro.  

5.       Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di 

una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice 

copia:  


a)       planimetria ed altra documentazione indicante il luogo esatto 

ove si intende collocare l’impianto;  

b) 

 

 



 

 

 



 bozzetto a colori, nel rapporto non inferiore a 1:20, 

dell’impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, dei 

materiali, dei colori, della forma e delle caratteristiche;  

c)       dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile 

su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del 

proprietario se diverso dal richiedente;  

d)        auto  certificazione,  redatta  ai  sensi  della  Legge  04.01.1968 


               

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n°15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende 

collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera 

tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e 

della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;  

e)       documentazione fotografica o similare, formato minimo 9 x 12, 

dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio specifico ed 

una fotografia dove venga individuato l’ambiente circostante, 

nonché il contesto architettonico del quale fa parte;  

f)          dichiarazione  di  conformità degli impianti elettrici a norma 

della Legge 46/90 s.m.i. , per i manufatti pubblicitari luminosi. 

g)     dichiarazioni di ignifughicità dei materiali utilizzati 

6.       è vietata l’apposizione di insegne a bandiera  

 7    L’Amministrazione  comunale ha la facoltà di applicare e 

mantenere sul fronte degli edifici di qualunque natura essi siano a 

sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, 

tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:  

a)   tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; 

b)   cartelli  indicatori  relativi  al  transito, alla viabilità e alla sicurezza 

pubblica; 

c)   numeri civici; 

d)   piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento 

e di idranti; 

e)  mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, 

orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori 

elettrici e loro accessori; 

f)    lapidi  aventi  lo  scopo  di commemorare personalità celebri ed 

eventi storici della vita nazionale e cittadina; 

g)    quant’altro di pubblica utilità. 

8. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli 

oggetti di cui al comma 7 non possono rimuoverli né sottrarli alla 

pubblica vista.  Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti 

imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli 

immediatamente a propria cura e spese.  

9. 


Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il 

ricoprimento  di  una  targa,  questa  deve  essere  spostata  a  cura  e 

spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite 

dall’amministrazione comunale. 

10. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in 

modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’autorità 

comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando 

queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del 

numero civico.  

11. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano 

appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui 

sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al 

Dirigente del Servizio competente il quale prescriverà i provvedimenti 

opportuni.  

12. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta 

conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante 

l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.  

13.  Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la 

visuale in danno dei vicini, il Dirigente del Servizio competente può 

autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza 

delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l’apposizione a 


               

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porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.  

14. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede 

tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la 

particolare conformazione della viabilità.  

15.  Nelle strade fornite di marciapiede l’aggetto di tali tende deve, 

di regola, essere inferiore di 90 cm. Della larghezza del marciapiede.  

16. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono 

essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.  

17.  Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il 

rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta della 

competente soprintendenza.  

18.  L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere 

revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e 

pulite.  

19. Le antenne di qualsiasi tipo, per esigenza di tutela dell’immagine 

urbana, vanno sistemate esclusivamente in copertura degli edifici. 

20.   Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali 

cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, 

oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, 

opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea 

soluzione architettonica.  

21.   Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi 

di sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione 

dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica, 

con l’eliminazione delle singole antenne esistenti.  

22. 


 

 Le antenne paraboliche debbono essere preferibilmente 

installate sulla copertura e posizionate ad un distanza non inferiore a 

ml. 1,50 dal bordo della copertura stessa oppure in incassi o balconi 

non visibili dalla pubblica via.  

23. L’installazione e l’attivazione degli impianti di telefonia mobile e 

quelli per servizi radioelettrici similari sono applicabili le norme 

regolamentari statuite con apposito regolamento. 

24. Unità esterne di condizionamento 

Non è consentito installare pompe di calore e unità esterne sui 

prospetti delle abitazioni, solo nei casi di impossibilità di installazione 

su altra parte del manufatto edilizio, sarà possibile tale installazione 

sui prospetti dei fabbricati previa adeguata schermatura o 

“mimetismo” con la struttura del fabbricato. Sono preferibili  le 

installazioni sulle coperture delle abitazioni al di sotto dei muri di 

contenimento del lastricato solare in appositi piccoli vani di 

dimensione utile al riparo del solo impianto tecnologico. Nel centro 

storico ogni richiesta di apposizione di unità esterne dovrà essere 

vagliata dalla Commissione Locale per il Paesaggio.In linea generale 

tutti gli impianti tecnologici di climatizzazione dovranno avere la 

caratteristica di essere il meno visibili possibile. Per le nuove 

edificazioni le unità esterne dovranno essere progettate ed integrate 

con l’edificio in modo coordinato e funzionale. 

 

 



Art. 37 

Muri di cinta 

I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente 



               

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previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e 

tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con 

l'ambiente circostante. 

Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza 

superiore a ml. 3,00. 

Art. 38 


Recinzioni in zona agricola 

 

Nella zona agricola “E” sono ammesse recinzioni a siepe viva di 

piante verdi e/o in paletti e rete metallici su cordolo interrato. 

Sarà ammessa la recinzione in muratura fino ad un massimo di ml. 

0.70 e soprastante elementi metallici esclusivamente su aree dove 

insistono fabbricati per civile abitazione legittimati da atti depositati 

presso Pubbliche Ammistrazioni. 

L’altezza massima consentita per le recinzioni nelle zone agricole è di 

ml. 2.00 

 

Art. 39 



 

Impianti tecnologici per il risparmio energetico 

Per impianti tecnologici per il risparmio energetico si intendono: 

impianti solari termici e impianti per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili.  

In  attuazione  di  quanto  previsto  dalla  L.R.  13/08  è  consentita  la 

realizzazione di superfici finalizzate alla captazione diretta 

dell’energia solare, facendo salva l’applicazione della minima 

altezza tecnologicamente ammissibile, attraverso l’appoggio 

“diretto” sulla copertura (piana) dei fabbricati, al fine di rendere 

l’intervento  il  meno  visibile  da  strade,  piazze  e  coni  visivi  di 

particolare pregio. 

I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa 

inclinazione della copertura.

 

Nel caso di impossibilità dimostrata ad osservare quanto suddetto, al 



fine della ottimizzazione del rendimento energetico, è ammissibile  

installare i pannelli fotovoltaici su telai in elevazione, purché l’altezza 

maggiore dell’inclinata, compreso il pannello, non superi la 

dimensione di 2,30 mt , e sia rispettata una distanza minima dal 

fronte stradale di 2,00 mt, per esigenze di tutela dell’immagine 

urbana.  

Esclusivamente nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie 

strutturali e compositive delle costruzioni sarà  ammissibile, la 

installazione di pannelli fotovoltaici a terra (comunque non rialzati 

dal piano di campagna) purché debitamente schermati.  

Nella zona industriale, nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie 

strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile 

l’installazione rialzata dei pannelli fotovoltaici. 

In tutti i casi le eventuali strutture di supporto dovranno essere in 

metallo a semplice disegno, di colore bianco e nelle sue tonalità 

chiare, oppure grigio nelle sue tonalità chiare. 

Per le altre fonti (biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi 

di depurazione e biogas, energia idraulica e geotermica) si rimanda 

alla normativa statale e regionale di riferimento . 


               

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