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diversamente l’agibilità s’intende acquisita se il parere sulla 

conformità alle norme igienico-sanitarie è certificato dall’ASL 

competente, altrimenti, in caso di Plano volumetriche, il termine di 

formazione dei silenzio assenso è di 50 giorni (Art. 25, comma 4 del 

T.U.). 

I predetti termini possono essere interrotti una sola volta e comunque 



entro 15 giorni dall’istanza, per richiesta da parte del Comune, di 

documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità 

dell’amministrazione o che non possa essere acquisita 

autonomamente. In tale caso tali termini ricominciano a decorrere 

dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. 

4) In sede istruttoria vanno verificati la conformità urbanistica e 

edilizia delle opera la completezza delle certificazioni e attestazioni 

allegate all’istanza, con particolare riferimento alla idoneità e 

sicurezza statica e impiantistica dell’opera edilizia, in rapporto alle 

norme richiamate nel presente R. E., oltre alle condizioni di salubrità 

dei manufatti e di conformità alle norme igienico- sanitarie degli 

ambienti da  plano volume, queste ultima a cura del competente 

ufficio ASL ai sensi dell’ Art. 221 del T.U. n. 1265/1934, modificato dal 

D.P.R. n. 425/1994, ove non ricorrano gli estremi 

dell’autoattestazione, richiamata al precedente comma 2. 

5) È comunque salva la potestà dei Comune di dichiarare l’inagibilità 

di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell’art 26 del T.U. citato, ai 

sensi dell’artt. 222 del R.D. n. 1265/1934. 

 

Art. 21 


 

Certificato di agibilità degli edifici non residenziali 

 

1) L’agibilità degli edifici destinati ad uso diverso da quello abitativo, 

consistente nell’autorizzazione del Comune a utilizzare i manufatti per 

le rispettive e specifiche finzioni cui l’opera è destinata, si consegue 

con le stesse modalità del precedente Art. 23, essendo il relativo 

certificato di agibilità disciplinato dallo stesso Art. 24 del T.U. 

2) La documentazione da accludere alla richiesta dell’autorizzazione 

all’agibilità è la medesima del precedente Art. 23, cui va aggiunta 

quella relativa all’osservanza di tutte le norme vigenti all’epoca del 

rilascio, relative alla pluralità di impianti particolari connessi alla 

destinazione d’uso, prescritte da leggi, regolamenti, norme UNI e CEI 

e simili, oltre che dalle prescrizioni delle autorità preposte alla verifica 

del dimensionamento, dell’ esecuzione e della gestione secondo i 

requisiti di sicurezza per l’utenza e le maestranze (nulla osta, pareri 

favorevoli, collaudi e attestazioni di conformità di componenti 

costruttivi e impiantistici, certificazioni di qualità rilasciati da soggetti 

abilitati per legge). 

Per gli edifici non residenziali non è consentita l’autoattestazione di 

conformità alle norme antincendio e igienico-sanitarie di cui all’Art. 

20, comma 1 del T.U.). 

3) La verifica della completezza formale della documentazione 

spetta al competente ufficio comunale abilitato al rilascio della 

certificazione. 

4) I tempi istruttori e le modalità di rilascio del certificato di agibilità 

sono gli stessi prescritti dall’Art. 25 del T.U. citato, riportati al 

precedente Art. 20. 



               

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Art. 22 



 

Rilascio, diniego, revoca e annullamento del certificato di agibilità 

 

1) lI rilascio o il diniego dell’autorizzazione da parte del competente 

ufficio tecnico comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, ritenendosi automaticamente accolta se 

il Comune non dà alcun esito entro gli stessi 30 giorni dall’inoltro 

dell’istanza, ai sensi del precedente Art. 21. 

Anche con la formazione del silenzio assenso, il Comune può, 

tuttavia, procedere ad ispezionare lo stato dei luoghi e, sulla base 

dei controllo può confermare ovvero annullare l’autorizzazione 

automaticamente assentita secondo il principio generale 

dell’autotutela. 

Avverso il diniego il soggetto interessato al provvedimento può 

ricorrere al giudice amministrativo. 

2) L’autorizzazione comunale all’agibilità degli immobili resta valida 

fino a suo formale annullamento o revoca. 

Il proprietario dell’ immobile o il titolare di diritti reali sullo stesso, resta 

responsabile della conservazione globale di tutti i requisiti di sicurezza 

statica e impiantistica, nonché di quelli igienico-sanitari e ambientali, 

costituenti gli elementi essenziali per il rilascio del certificato di 

agibilità. 

3) Nel caso di agibilità assentita per silenzio assenso ai sensi dell’ 

Art.25 del T.U. in materia edilizia, ove, in sede  di accertamento 

dell’ufficio comunale preposto, risultino inesistenti anche 

parzialmente i requisiti prescritti, il Comune procede al suo 

annullamento con provvedimento formale motivato. 

4) Quando si accerti, in occasione di crolli o di verifiche scaturenti da 

potenziali stati di pericolo per la privata e pubblica incolumità, che 

sono sopravvenuti rilevanti trasformazioni strutturali o che sono in atto 

destinazioni d’uso incompatibili, ovvero pervengano al Comune 

comunicazioni degli enti competenti di gravi carenze della sicurezza 

impiantistica, da cui si deduce che sono venuti meno requisiti 

essenziali per l’agibilità dei manufatti edilizi, il Comune può revocare, 

previa diffida al proprietario o al titolare di diritti reali sull’immobile, a 

ripristinare le condizioni di sicurezza e d’igiene prescritte dal presente 

regolamento edilizio per l’utilizzazione del bene, nel caso di 

inottemperanza, il certificato di agibilità per ragioni di sicurezza 

pubblica e privata, ai sensi dell’Art. 26 del T.U. 

Nel corso dell’intervento edilizio, e comunque all’atto della 

comunicazione di ultimazione dei lavori, prima della presentazione 

della richiesta del certificato di abitabilità e/o agibilità, il 

concessionario deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti : 

a) richiesta del numero civico all’ufficio competente, ogni qualvolta 

le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica 

via o comunque variazione della numerazione civica preesistente 

Detto documento è obbligatorio e necessario ai fini del rilascio della 

certificazione di abitabilità e/o agibilità.; 

b) richiesta di allacciamento alle reti idriche, fognanti e di pubblica 

illuminazione (l’allacciamento è obbligatorio per i nuovi insediamenti 

in zone servite dalle reti pubbliche e per i nuovi insediamenti 


               

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produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione 

di abitabilità ). 

 

 

Art. 23 



 

Certificazione energetica degli edifici 

 

Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi 

indicati nell’Art. 3 del R.R. 10/2010, è dotato a cura del 

costruttore,del proprietario, o del detentore dell’immobile, di 

attestato di certificazione energetica : 

1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli 

impianti in essi installati; 

2. opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, 

ampliamenti volumetrici, recupero dei fabbricati ai fini abitativi di 

sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti su edifici esistenti; 

Sono esclusi dall’applicazione dell’Art. 3 del R.R. 10 febbraio 2010 le 

seguenti categorie di impianti ed edifici: 

 

immobili ricadenti in ambiti di cui al D. Lgs. 42/2004; 



 

fabbricati industriali, artigianali agricoli e relative pertinenze 



qualora gli ambienti sono mantenuti a temperatura 

controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del 

processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 

 



fabbricati isolati di superficie inferiore a mq.50; 

 



impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato 

nell’edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante, 

per gli usi tipici del settore civile. 

Non sono altresì soggetti al R.R. 10/2010: 

cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture 

stagionali, a protezione degli impianti sportivi, etc. se non 

limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e 

assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. 

Nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso, ove tecnicamente 

non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, 

l’edificio è valutato e classificato secondo la destinazione d’uso 

prevalente in termini di volume riscaldato. 

Per gli edifici pubblici o di proprietà pubblica o comunque adibiti ad 

uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai sensi 

dell’Art. 6 comma 1 quater del D. Lgs. n. 192/2005 ed affissa 

nell’edificio a cui si riferisce in luogo visibile e pubblico.  

Per ogni altro riferimento si rimanda al regolamento più volte citato. 

Ai sensi dell’Art. 9 comma 2 della L.R. 13/2008, la certificazione 

energetica è obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta 

la certificazione di sostenibilità di cui al successivo art. 24.  

 

Art. 24 


 

Certificazione di sostenibilità ambientale  

 

La certificazione di sostenibilità degli edifici, di cui alla LR n. 13/2008 



ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento 

pubblico superiore al 50 per cento.  

Negli altri casi ha carattere volontario e la procedura per il rilascio 


               

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del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’Art. 9, 

comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il 

rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui al D. Lgs. 

192/2005 e successive modifiche e integrazioni.. 

Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale si conclude 

con il rilascio di due Certificati:  

a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale; 

b) l’Attestato di Certificazione Energetica. 

Il certificato di sostenibilità ambientale è obbligatorio per 

l’ottenimento  delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 

13/2008.  

Il proprietario dell’immobile o l’avente titolo a presentare la richiesta 

di Permesso di Costruire o la DIA,  dovrà allegare, all’atto di 

presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia,  agli 

elaborati richiesti dal presente Regolamento Edilizio per il rilascio del 

titolo abilitativo,  la documentazione prevista con deliberazione G.R. 

1471/2009 come integrato  con deliberazione G.R. 2272  del 

24.11.2009.  

Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla 

dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei lavori dovrà produrre 

attestazione della   conformità delle opere realizzate alla relazione 

tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla 

scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità 

Ambientale, allegati al  progetto approvato. 

 

L’Attestato di Conformità del Progetto ed il Certificato di Sostenibilità 



Ambientale dovranno essere rilasciati da uno dei Soggetti 

certificatori accreditati, estranei alla progettazione e alla direzione 

lavori e che pertanto, all’atto di sottoscrizione del Certificato di 

Sostenibilità Ambientale, dovranno sottoscrivere apposita 

dichiarazione in merito al rispetto del requisito di indipendenza 

Inoltre nel caso di irregolarità documentali e/o di non conformità 

vale quanto disposto dal comma 2 e 3 dell’Art. 15 (sanzioni) della 

Legge Regionale 13/2008. 

In merito alle modalità di presentazione della documentazione per 

l’ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale si 

rimanda al paragrafo 3 della deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009.  

 

Art. 25 



 

Incentivi per la riqualificazione edilizia 

 

Gli incentivi previsti dall’Art. 12, comma 1, della LR n. 13/2008 tali da 

favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri 

caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e 

incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, 

escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, 

culturale e architettonica sono individuati e graduati con apposita 

delibera del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.   

In assenza di detta graduazione, ai fini dell’ottenimento del massimo 

incentivo previsto dall’Art. 12, comma 1, lett. b), occorre raggiungere 

almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità 

approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato  con 

deliberazione GR 2272  del 24.11.2009;   


               

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DISCIPLINA URBANISTICA 

 

 



CAPITOLO UNICO 

 

Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri 

 

 



Art. 26  

Indici e parametri 

 

L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo 



strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è 

regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’art. 23, riferiti ai tipi 

edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso. 

Art. 27 


Definizione degli indici e dei parametri 

  

-



 

Indice di fabbricabilità territoriale. E’ il rapporto (mc./mq.) fra 

volume, come definito al seguente n. 11, realizzabile in una zona che 

lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o 

produttivo, e la superficie della zona stessa. 

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, 

nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti. 

 

-



 

Attrezzature. Le aree per l’istruzione, le attrezzature d’interesse 

comune, gli spazi pubblici attrezzati ed i parcheggi pubblici 

debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento 

urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso previsti. 

 

-



 

Destinazioni d’uso. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento 

urbanistico, una o più destinazioni d’uso   specifiche. 

Non possono essere consentite altre destinazioni. 

 

-

 



Indice di fabbricabilità fondiaria. E’ il rapporto (mc./mq.) fra 

volume realizzabile e l’area da edificare, escluse le sedi viarie, anche 

se private o da cedere al Comune.  

 

-



 

Superficie minima del lotto. Dove è stabilito, questo parametro si 

intende per superficie del lotto quella di cui all’indice di 

fabbricabilità fondiaria.  

 

-

 



Indice di copertura. E’ il rapporto tra la superficie copribile e la 

superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per la 

superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e 

per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda 

del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti 

costituiti da balconi e da pensiline. 

-

 

Altezze. L’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti 



               

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fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico da particolari 

norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano 

contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una 

soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete 

esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. 

L’altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla 

linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna 

dell’edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del 

parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano 

del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di 

gronda del tetto, o se questo ha pendenza superiore al 35% dai due 

terzi della proiezione verticale del tetto). 

 

 

-



 

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la 

parte scomposta in elementi quadrangolari e triangolari. o mistilinei, 

e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore 

di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà 

superare di metri (2,50 (m. 2;50)l’altezza massima consentita, l’altezza 

di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si 

ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra 

il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza  del piano stradale 

o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le 

due strade o sistemazioni esterne più vicine. 

 

-



 

Volume. E’quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che 

emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con 

esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo e del 

volume eccedente quello corrispondente l’altezza max consentita 

(vedi II capoverso punto 9). E’ compreso, però, il volume relativo al 

parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto. 

 

Numero dei piani. Dove esiste questo parametro si intende il numero 



dei piani fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro ed il 

seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 34. 

 

-

 



Distacco fra gli edifici. E’ la distanza minima fra le proiezioni 

verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. 

E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un 

minimo assoluto . 

 

-

 



Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle 

pareti di un medesimo edificio con esclusione di quelle prospicienti 

spazi interni per le quali sono valide le norme sui cortili. 

 

-



 

Distacco dai confini. E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato, 

misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E’ 

stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un 

minimo assoluto. 

 

-



 

Costruzioni accessorie. Dove consentite saranno ad un solo piano, 

ed adibite al servizio dell’edificio principale. La cubatura delle 

costruzioni accessorie sarà conteggiata ai fini del volume massimo 

realizzabile e non dovrà superare la percentuale – stabilita nella 

tabella dei tipi edilizi – in rapporto al predetto volume. 



               

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-

 

Lunghezza massima dei prospetti. E’ la più lunga delle proiezioni di 



un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.           

-

 



Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree 

scoperte circondate da  edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del 

perimetro. 

Sono classificati nei seguenti tipi: 

a)   Ampio cortile si intende per ampio cortile un spazio interno nel 

quale la norma  minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a 

tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di 

m. 25,00. 

b)   Patio si intende per patio, lo spazio interno di un edificio ad un 

solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali 

minime non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non 

superiori a m. 4,00. 

c)  Cortili si intende per cortile uno spazio interno nel quale la 

normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8,00. La 

superficie del pavimento  superiore a 1/5 di quella delle pareti che la 

circondano. 

d)  Chiostrina si intende per chiostrina, uno spazio interno di superficie 

minima superiore  a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non 

abbiano altezza superiore a m.17,50 e con una normale minima 

davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00. Si precisa che su di 

esse potranno  prospettare unicamente w.c., scale e corridoi. 

 

Art. 28 



 


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