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CAPITOLO 2 

NORME IGIENICHE 

Art. 40 


 

Spazi interni agli edifici 

 

Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come “ampio cortile”, e “patio” 

possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell’ampio 

cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di 

pertinenza degli edifici.  

Inoltre possono affacciare negli spazi interni definiti come “cortili” 

(art. 28 del presente RE) i locali di abitazione permanente ovvero 

quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza 

continuativa di persone, quali : 

 



camere da letto; 

 



soggiorni tinelli e sale da pranzo; 

 



cucine abitabili; 

 



studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati 

Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire 

finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitate attività 

che possono essere causa di insalubrità. 

L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti 

di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando 

siano rispettate tutte le seguenti condizioni, 

 



vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 

tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante; 

 

vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6 



tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra 

della parete direttamente antistante; 

 

vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2 



tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle 

finestra direttamente soprastante. 

 

la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla 



bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20. 

 

Non sono consentiti mura di recinzione di zone di cortile, se non per 



l’altezza del solo piano terreno e comunque non superiore a 3 mt. 

 

Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come chiostrine possono 



affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici.  

Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. 

Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso 

comune.       

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a 

giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente 

pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque 

mediante opportune pendenze o fognoli sifonati. 

 

 

 



 

               

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Art. 41 

 

Uso dei distacchi tra fabbricati 



 

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per  

cortili, a porticati, a parcheggi scoperti o rampe di accesso a 

parcheggi, a giardini, a verde; per tali aree vanno curati: il sistema di 

pavimentazione, di raccolta e di convogliamento delle acque, della 

rampe di accesso ai garage, di recinzioni, dei percorsi carrabili e 

pedonali, degli elementi di arredo e del verde ornamentale. In ogni 

caso deve, essere prevista una efficiente protezione dell’edificio 

dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque. 

 

Art. 42 



 

Risparmio idrico 

 

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici 

esistenti è prevista la costruzione di impianti per il recupero delle 

acque piovane, per gli usi compatibili, tramite appositi sistemi di 

raccolta e filtraggio ed erogazione integrativi, privilegiando l’utilizzo 

di tecniche di depurazione naturale. 

 

Art. 43 


 

Convogliamento acque Luride 

 

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne 

perdenti. Nella richiesta di Permesso di costruzione o di autorizzazione 

a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di 

convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque 

luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami 

non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di 

smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e 

depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere 

dell’ufficiale sanitario.  

 

Art. 44 


 

Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici

 

1) La comoda accessibilità e la completa fruibilità degli edifici 



residenziali e con altre destinazioni d’uso, costituiscono elementi 

essenziali per la qualità edilizia connessa al godimento e 

all’utilizzazione dei beni e allo stabilirsi de rapporti sociali e 

interpersonali caratterizzanti la qualità degli spazi di relazioni urbane, 

che occorre perseguire organizzando idoneamente gli spazi 

prospicienti gli accessi,gli accessi agli edifici, i sistemi di collegamenti 

orizzontali e verticali gli spazi interni destinati all’abitazione e 

all’attività delle persone, senza barriere e ostacoli di sorta,anche per 

persone anziane e per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria e sensoriale. 

2) Per conseguire la piena utilizzazione degli spazi progettati e 

costruiti, il Comune predispone le condizioni per attivare gli interventi 



               

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conseguenti agli obblighi per il superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati e in quelli pubblici ai sensi delle 

norme di cui al Capo III della Parte II del T.U. facenti riferimento alla 

legge 9-1-1989. N. 13 e relativo D.M. applicativo n.239/89 e alla legge 

5-2-1992, n. 104, a mezzo di: 

— accorgimenti, con I’istallazione di idonei meccanismi, per 

l’accesso ai piani superiori, 

— accessi idonei alle parti comuni degli edifici e alle singole unità 

immobiliari, 

— almeno un accesso in piano, con rampe prive di gradini e 

pendenza non superiore all’8%, o, in  alternativa,    idonei  meni  di 

sollevamento, 

— installazione nel caso di immobili con più di tre piani, di ascensori 

per ogni scala principale, raggiungibili attraverso rampe piane, da 

perseguirsi, in attesa di più adeguate soluzioni definitive, anche a 

meno di manufatti provvisori. 

 

Art. 45 


 

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie 

1.       Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, è condizione 

necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o 

agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a 

meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per 

l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed 

indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o 

terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare 

macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri.  

2.       Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne 

indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.  

3.       E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del 

parapetto delle terrazze.  

4.        Le  teste  delle  canne  o  fumaioli debbono essere costruite in 

maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.  

5.       I camini, le canne fumarie ed i condotti, qualsiasi sia la natura 

delle emissioni in atmosfera, devono risultare più alti di almeno un 

metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro 

ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi. 

Per le bocche dei camini, delle canne fumarie e dei condotti, situate 

ad una distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali 

abitati, si applicano le norme contenute all’Art. 6, comma 17, del 

D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970..  

6.        Per  gli  impianti  elettrici di cucina o di riscaldamento è 

sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei 

vapori.  

7.       I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il 


               

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pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla 

legislazione vigente.  

8.       Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità 

comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, 

per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili 

di produrre analoghi effetti di disturbo.  

9.       Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o 

installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano la 

canna fumaria può essere installata per ogni singolo impianto 

autonomo con emissione dei prodotti di combustione all’interno 

della parete esterna secondo la normativa igienico-sanitaria e di 

sicurezza vigente in materia. L’installazione di detta canna fumaria 

deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nei modi 

previsti dal presente Regolamento. Nella dichiarazione di conformità 

prodotta dalla Ditta installatrice, da depositare a fine lavori ai sensi 

della legge 46/90, si dovrà fare specifico riferimento all’avvenuta 

esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità alle norme UNI-

CIG in vigore, delle opere relative alla installazione della canna 

fumaria.  

 

Art. 46 



 

Piani interrati 

 

Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di 

copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno 

circostante a sistemazione avvenuta. 

I piani risultanti, a sistemazione realizzati totalmente al di sotto del 

livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti 

ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza 

anche solo diurna di abitanti fatta eccezione per gli addetti a 

magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa 

e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno 

essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle 

acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a 

quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di 

sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell’ufficiale 

sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere 

igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da 

assicurare sufficiente ricambio di aria. L’altezza di tali locali non può 

essere superiore a mt. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975). 

Per il recupero di piani interrati di cui all’art. 2 della LR 33/2007 è 

consentito l’uso terziario e/o commerciale, nel rispetto di quanto 

disposto dal presente R. E. e delle condizioni di cui all’art. 8 della 

suddetta legge regionale. 

 

 

 



 

 

 



               

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Art. 47 

 

Piani seminterrati 

 

Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche i 



locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta 

sistemazione esterna, purché l’altezza interna dei locali stessi non sia 

inferiore a m. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari 

destinazioni d’uso, e la quota del soffitto all’intradosso superi almeno 

di m. 1,20 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta 

sistemazione esterna. 

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa 

l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento dall’umidità di 

cui agli articoli precedenti. 

Per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del 

15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati e 

interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

L’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali 

deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti, e 

mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso. 

 

Art. 48 



 

Piani terreni 

          

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante 

piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 50 dal 

livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed 

avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei 

dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere 

inferiore a mt. 3,00. 

I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso 

pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, 

salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. 

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito 

motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,40. 

 

Art. 49 



 

Piani sottotetto 

 

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se 



l’altezza media utile è di m. 2,70 e l’altezza minima non inferiore a m. 

2,30 e se l’isolamento dalle coperture è realizzata con camere d’aria 

o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a 

quella dei piani sottostanti, La dichiarazione di abitabilità o agibilità 

è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte 

dell’ufficiale sanitario.  

Sono equiparati a sottotetti i locali sovrastanti l'ultimo piano degli 

edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non 

siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo 

(concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume 

residenziale; per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 

del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati 



               

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e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) qualora 

siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore 

della suddetta legge, ricadano in zona territoriale omogenea dello 

strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni 

primarie,  

 

Art. 50 



 

Norme comuni a tutti i piani abitabili 

 

Per la nuova edilizia, gli ambienti destinati ad abitazioni variano per 

dimensioni in rapporto agli utenti e all’uso secondo i seguenti 

parametri costituenti sia requisiti igienico-sanitari, che di qualità 

edilizia: 

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non 

inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei 

successivi. Tutti i locali devono avere una superficie minima non 

inferiore a mq. 9,00. I locali adibiti a letto devono avere una 

superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due 

persone; quelli adibiti a soggiorno o a sala da pranzo devono avere 

una dimensione minima pari a mq. 14. I locali destinati a cucina 

devono avere una superficie minima di mq. 5 . In alloggi di modeste 

dimensioni o in caso si ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 

edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchie, cioè 

prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a 15 mc. che 

si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una 

volumetria minima pari a 26 mc. purché non risultino da questo 

separate con pareti fisse. Ogni alloggio deve essere dotato di una 

stanza di soggiorno. L’alloggio monostanza per una persona, deve 

avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 

mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone. 

 

Tutti i locali destinati ad abitazione debbono fruire di aerazione e di 



illuminazione naturale diretta adeguata all’uso;  

I locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata 

a ben definite operazioni devono essere forniti di apertura all’esterno 

per il ricambio dell’aria o dotati di impianto di aspirazione 

meccanica.  

 



per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza dei vani esterni 

deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di 

fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la 

superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 

della superficie di pavimento; 

 



l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione, 

compreso ambiente cucina, non deve essere inferiore a m 

2,70; mentre l’ambiente bagno o gabinetto deve avere un 

altezza interna non inferiore a m 2,40; ove l’alloggio sia 

dotato di due ambienti bagno, uno deve essere aerato e 

ventilato, mentre per l’altro il ricambio dell’aria va assicurato 

con aspirazione meccanica e in esso non possono essere 

installati apparecchi a fiamma libera; 

 

i vani scala per edifici pluripiani debbono, in linea 



preferenziale, essere dotati di aerazione e illuminazione 

diretta; 



               

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l’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e di 



ripostigli, è di m 2,40; non possono essere considerati ripostigli, 

gli ambienti muniti di aperture verso l’esterno con superficie 

utile superiore a 4 mq. 

Il numero degli ambienti, con salvezza dei valori parametrici da 

osservare per l’edilizia residenziale pubblica, è condizionato solo 

dalla qualità compositiva della volumetria edificabile consentita, 

nelle varie, zone dalle prescrizioni di P. di F.. 

 

Art. 51 



 

Fabbricati in zona rurale 

 

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere 



possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle 

murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più 

elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano alle abitazioni 

rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali 

contenute nel presente Regolamento, salvo quanto diversamente 

stabilito nel presente capitolo. 

Le pendenze del suolo circostante alla casa, quella dell'aia, dei cortili 

ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo 

che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando 

ogni ristagno. 

I piani  seminterrati non possono essere adibiti  ad uso abitazione. 

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di 

cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre seguire le norme 

contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori 

quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od 

impianti di depurazione. 

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le 

fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per 

animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale 

disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per 

animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare 

inquinamenti.  

Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dai fabbricati 

accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di 

m. 10,00. 

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata a 

persecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di 

sicurezza, indicate dall’ufficiale sanitario o dai Vigili del fuoco. 

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di 

recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere 

eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli 

insediamenti tradizionali del paesaggio rurale di riferimento. 

 

 

Art. 52 



 


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