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FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 46 di 72 dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma precedente. La realizzazione di serre solari – in quanto volumi tecnici – è ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme dello strumento urbanistico vigente in relazione alla classificazione dei singoli edifici. Per la legittimazione delle attività edilizie si opera il raffronto tra le previsioni progettuali dell’intervento richiesto e le prescrizioni delle norme urbanistico -edilizie, comparando i parametri fondamentali urbanistico -edilizi ed edilizio -costruttivi.
Art. 35 Strutture amovibili temporanee
Tali strutture, anche tamponate, ma completamente e facilmente amovibili, possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, ovvero ad un utilizzo circoscritto nel tempo, tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Le caratteristiche fisiche delle strutture temporanee, i materiali utilizzati, i sistemi di ancoraggio al suolo ecc., devono essere tali da garantirne una facile rimozione. Le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi. L’installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Codice della Strada e dal presente Regolamento Edilizio, e non devono interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. Le strutture temporanee, da eseguirsi su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà pubblica. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale,
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 47 di 72 toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal competente Ufficio Lavori Pubblici. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche. Sono da ritenersi strutture amovibili temporanee : - attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico -ricreativo; - manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili; - manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità; - serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno. I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive: - elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità; - elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili; - rimorchi attrezzati tipo caravan. Oltre alla documentazione prevista dal R. E., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione con firma autentica del richiedente in cui siano esplicitamente indicati: - il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se stagionale o temporaneo; - le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto; - l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato; - l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate; C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 48 di 72 - l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.
La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l’ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio. Le zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali, anche al fine di consentire la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire architettoniche, in base alle disposizioni di legge. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l’area di pertinenza con essenze e cespugliature autoctone.
Art.36
Decoro e arredo urbano 1. L’apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata ad autorizzazione. 2. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’edificio e dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spesa. 3. Qualora non ottemperino, il Dirigente del Servizio competente può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Dirigente del Servizio competente per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro. 5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
a) planimetria ed altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l’impianto; b)
bozzetto a colori, nel rapporto non inferiore a 1:20, dell’impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, dei materiali, dei colori, della forma e delle caratteristiche; c) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente; d) auto certificazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 49 di 72 n°15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; e) documentazione fotografica o similare, formato minimo 9 x 12, dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio specifico ed una fotografia dove venga individuato l’ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale fa parte; f) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a norma della Legge 46/90 s.m.i. , per i manufatti pubblicitari luminosi. g) dichiarazioni di ignifughicità dei materiali utilizzati 6. è vietata l’apposizione di insegne a bandiera 7 L’Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sul fronte degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori; f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant’altro di pubblica utilità. 8. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 7 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. 9.
Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’amministrazione comunale. 10. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico. 11. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Dirigente del Servizio competente il quale prescriverà i provvedimenti opportuni. 12. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione. 13. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Dirigente del Servizio competente può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l’apposizione a
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 50 di 72 porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 14. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità. 15. Nelle strade fornite di marciapiede l’aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 90 cm. Della larghezza del marciapiede. 16. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo. 17. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza. 18. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 19. Le antenne di qualsiasi tipo, per esigenza di tutela dell’immagine urbana, vanno sistemate esclusivamente in copertura degli edifici. 20. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica. 21. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica, con l’eliminazione delle singole antenne esistenti. 22.
Le antenne paraboliche debbono essere preferibilmente installate sulla copertura e posizionate ad un distanza non inferiore a ml. 1,50 dal bordo della copertura stessa oppure in incassi o balconi non visibili dalla pubblica via. 23. L’installazione e l’attivazione degli impianti di telefonia mobile e quelli per servizi radioelettrici similari sono applicabili le norme regolamentari statuite con apposito regolamento. 24. Unità esterne di condizionamento Non è consentito installare pompe di calore e unità esterne sui prospetti delle abitazioni, solo nei casi di impossibilità di installazione su altra parte del manufatto edilizio, sarà possibile tale installazione sui prospetti dei fabbricati previa adeguata schermatura o “mimetismo” con la struttura del fabbricato. Sono preferibili le installazioni sulle coperture delle abitazioni al di sotto dei muri di contenimento del lastricato solare in appositi piccoli vani di dimensione utile al riparo del solo impianto tecnologico. Nel centro storico ogni richiesta di apposizione di unità esterne dovrà essere vagliata dalla Commissione Locale per il Paesaggio.In linea generale tutti gli impianti tecnologici di climatizzazione dovranno avere la caratteristica di essere il meno visibili possibile. Per le nuove edificazioni le unità esterne dovranno essere progettate ed integrate con l’edificio in modo coordinato e funzionale.
Art. 37 Muri di cinta I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 51 di 72 previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con l'ambiente circostante. Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a ml. 3,00. Art. 38
Recinzioni in zona agricola Nella zona agricola “E” sono ammesse recinzioni a siepe viva di piante verdi e/o in paletti e rete metallici su cordolo interrato. Sarà ammessa la recinzione in muratura fino ad un massimo di ml. 0.70 e soprastante elementi metallici esclusivamente su aree dove insistono fabbricati per civile abitazione legittimati da atti depositati presso Pubbliche Ammistrazioni. L’altezza massima consentita per le recinzioni nelle zone agricole è di ml. 2.00
Art. 39 Impianti tecnologici per il risparmio energetico Per impianti tecnologici per il risparmio energetico si intendono: impianti solari termici e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 13/08 è consentita la realizzazione di superfici finalizzate alla captazione diretta dell’energia solare, facendo salva l’applicazione della minima altezza tecnologicamente ammissibile, attraverso l’appoggio “diretto” sulla copertura (piana) dei fabbricati, al fine di rendere l’intervento il meno visibile da strade, piazze e coni visivi di particolare pregio. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura.
Nel caso di impossibilità dimostrata ad osservare quanto suddetto, al fine della ottimizzazione del rendimento energetico, è ammissibile installare i pannelli fotovoltaici su telai in elevazione, purché l’altezza maggiore dell’inclinata, compreso il pannello, non superi la dimensione di 2,30 mt , e sia rispettata una distanza minima dal fronte stradale di 2,00 mt, per esigenze di tutela dell’immagine urbana. Esclusivamente nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile, la installazione di pannelli fotovoltaici a terra (comunque non rialzati dal piano di campagna) purché debitamente schermati. Nella zona industriale, nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile l’installazione rialzata dei pannelli fotovoltaici. In tutti i casi le eventuali strutture di supporto dovranno essere in metallo a semplice disegno, di colore bianco e nelle sue tonalità chiare, oppure grigio nelle sue tonalità chiare. Per le altre fonti (biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, energia idraulica e geotermica) si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento .
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