C ittà di francavilla fontana
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- CAPITOLO 2 NORME IGIENICHE
- C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
- Convogliamento acque Luride
- Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici
- Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
- Piani interrati
- Norme comuni a tutti i piani abitabili
- Fabbricati in zona rurale
ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 52 di 72 CAPITOLO 2 NORME IGIENICHE Art. 40
Spazi interni agli edifici Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come “ampio cortile”, e “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici. Inoltre possono affacciare negli spazi interni definiti come “cortili” (art. 28 del presente RE) i locali di abitazione permanente ovvero quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali :
camere da letto;
soggiorni tinelli e sale da pranzo;
cucine abitabili;
studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità. L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni,
vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante;
tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante;
tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante.
bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20.
Non sono consentiti mura di recinzione di zone di cortile, se non per l’altezza del solo piano terreno e comunque non superiore a 3 mt.
Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze o fognoli sifonati.
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 53 di 72 Art. 41
I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per cortili, a porticati, a parcheggi scoperti o rampe di accesso a parcheggi, a giardini, a verde; per tali aree vanno curati: il sistema di pavimentazione, di raccolta e di convogliamento delle acque, della rampe di accesso ai garage, di recinzioni, dei percorsi carrabili e pedonali, degli elementi di arredo e del verde ornamentale. In ogni caso deve, essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.
Art. 42 Risparmio idrico Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti è prevista la costruzione di impianti per il recupero delle acque piovane, per gli usi compatibili, tramite appositi sistemi di raccolta e filtraggio ed erogazione integrativi, privilegiando l’utilizzo di tecniche di depurazione naturale.
Art. 43
Convogliamento acque Luride Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di Permesso di costruzione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell’ufficiale sanitario.
Art. 44
Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici.
1) La comoda accessibilità e la completa fruibilità degli edifici residenziali e con altre destinazioni d’uso, costituiscono elementi essenziali per la qualità edilizia connessa al godimento e all’utilizzazione dei beni e allo stabilirsi de rapporti sociali e interpersonali caratterizzanti la qualità degli spazi di relazioni urbane, che occorre perseguire organizzando idoneamente gli spazi prospicienti gli accessi,gli accessi agli edifici, i sistemi di collegamenti orizzontali e verticali gli spazi interni destinati all’abitazione e all’attività delle persone, senza barriere e ostacoli di sorta,anche per persone anziane e per persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale. 2) Per conseguire la piena utilizzazione degli spazi progettati e costruiti, il Comune predispone le condizioni per attivare gli interventi C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 54 di 72 conseguenti agli obblighi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e in quelli pubblici ai sensi delle norme di cui al Capo III della Parte II del T.U. facenti riferimento alla legge 9-1-1989. N. 13 e relativo D.M. applicativo n.239/89 e alla legge 5-2-1992, n. 104, a mezzo di: — accorgimenti, con I’istallazione di idonei meccanismi, per l’accesso ai piani superiori, — accessi idonei alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, — almeno un accesso in piano, con rampe prive di gradini e pendenza non superiore all’8%, o, in alternativa, idonei meni di sollevamento, — installazione nel caso di immobili con più di tre piani, di ascensori per ogni scala principale, raggiungibili attraverso rampe piane, da perseguirsi, in attesa di più adeguate soluzioni definitive, anche a meno di manufatti provvisori.
Art. 45
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie 1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze. 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. 5. I camini, le canne fumarie ed i condotti, qualsiasi sia la natura delle emissioni in atmosfera, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi. Per le bocche dei camini, delle canne fumarie e dei condotti, situate ad una distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, si applicano le norme contenute all’Art. 6, comma 17, del D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970.. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei vapori. 7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 55 di 72 pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. 9. Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano la canna fumaria può essere installata per ogni singolo impianto autonomo con emissione dei prodotti di combustione all’interno della parete esterna secondo la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza vigente in materia. L’installazione di detta canna fumaria deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nei modi previsti dal presente Regolamento. Nella dichiarazione di conformità prodotta dalla Ditta installatrice, da depositare a fine lavori ai sensi della legge 46/90, si dovrà fare specifico riferimento all’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità alle norme UNI- CIG in vigore, delle opere relative alla installazione della canna fumaria.
Art. 46 Piani interrati Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta. I piani risultanti, a sistemazione realizzati totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria. L’altezza di tali locali non può essere superiore a mt. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975). Per il recupero di piani interrati di cui all’art. 2 della LR 33/2007 è consentito l’uso terziario e/o commerciale, nel rispetto di quanto disposto dal presente R. E. e delle condizioni di cui all’art. 8 della suddetta legge regionale.
C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 56 di 72 Art. 47
Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l’altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d’uso, e la quota del soffitto all’intradosso superi almeno di m. 1,20 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna. Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento dall’umidità di cui agli articoli precedenti. Per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). L’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti, e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.
Art. 48 Piani terreni
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 3,00. I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,40.
Art. 49 Piani sottotetto
I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l’altezza media utile è di m. 2,70 e l’altezza minima non inferiore a m. 2,30 e se l’isolamento dalle coperture è realizzata con camere d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti, La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell’ufficiale sanitario. Sono equiparati a sottotetti i locali sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale; per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 57 di 72 e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) qualora siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ricadano in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie,
Art. 50 Norme comuni a tutti i piani abitabili Per la nuova edilizia, gli ambienti destinati ad abitazioni variano per dimensioni in rapporto agli utenti e all’uso secondo i seguenti parametri costituenti sia requisiti igienico-sanitari, che di qualità edilizia: Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Tutti i locali devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00. I locali adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o a sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14. I locali destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 . In alloggi di modeste dimensioni o in caso si ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchie, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a 15 mc. che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc. purché non risultino da questo separate con pareti fisse. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno. L’alloggio monostanza per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone.
Tutti i locali destinati ad abitazione debbono fruire di aerazione e di illuminazione naturale diretta adeguata all’uso; I locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni devono essere forniti di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica.
per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza dei vani esterni deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento;
l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione, compreso ambiente cucina, non deve essere inferiore a m 2,70; mentre l’ambiente bagno o gabinetto deve avere un altezza interna non inferiore a m 2,40; ove l’alloggio sia dotato di due ambienti bagno, uno deve essere aerato e ventilato, mentre per l’altro il ricambio dell’aria va assicurato con aspirazione meccanica e in esso non possono essere installati apparecchi a fiamma libera;
preferenziale, essere dotati di aerazione e illuminazione diretta; C ITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA Città di Francavilla Fontana R EGOLAMENTO E DILIZIO C OMUNALE Pag. 58 di 72
ripostigli, è di m 2,40; non possono essere considerati ripostigli, gli ambienti muniti di aperture verso l’esterno con superficie utile superiore a 4 mq. Il numero degli ambienti, con salvezza dei valori parametrici da osservare per l’edilizia residenziale pubblica, è condizionato solo dalla qualità compositiva della volumetria edificabile consentita, nelle varie, zone dalle prescrizioni di P. di F..
Art. 51 Fabbricati in zona rurale
Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento, salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo. Le pendenze del suolo circostante alla casa, quella dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno. I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione. I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata a persecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall’ufficiale sanitario o dai Vigili del fuoco. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale di riferimento.
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