Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione


Articolo 10  –  Carico urbanistico di parcheggi ed autorimesse delle destinazioni d'uso non


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Articolo 10  –  Carico urbanistico di parcheggi ed autorimesse delle destinazioni d'uso non 

commerciali 

 

1. Al fine della determinazione del carico urbanistico di parcheggi ed autorimesse, gli spazi 

riservati alla sosta delle autovetture si suddividono nelle seguenti categorie: 

•  P


1

 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

•  P

2

 - Parcheggi ed autorimesse private di competenza degli edifici 



Le superfici minime da assicurare per ciascuna destinazione funzionale sono riportate nelle tabelle 

di cui ai commi seguenti. 

 

2. Parcheggi pubblici e di uso pubblico 



Le aree per parcheggi sono individuate graficamente nella tavola del Piano dei servizi con 

specifica destinazione a parcheggio o sono comprese nelle zone per la viabilità, individuate nelle 

tavole di azzonamento; in aggiunta a tali aree devono essere garantite aree per posteggi nel 

seguente modo. 

 

a)  All'interno degli Ambiti i parcheggi sono dimensionati ed individuati dai Piani attuativi o 



dalle concessioni convenzionate, nella misura stabilita dalla seguente tabella, in funzione 

delle specifiche destinazioni d'uso ed in tale misura vengono ceduti gratuitamente. 

 

b) All’interno dei Piani attuativi i parcheggi sono individuati dai planivolumetrici e 



dimensionati nella misura stabilita dalla seguente tabella, in funzione delle specifiche 

destinazioni d'uso ed in tale misura vengono ceduti gratuitamente. 

 

      c)  Nelle zone prevalentemente edificate, zone B e zone D, le aree a parcheggi pubblici o d’uso 



pubblico vanno reperite in rapporto alla Sl con destinazione diversa da quella prevalente di 

zona, sia per nuove edificazioni, sia per ristrutturazioni con cambio di destinazione d’uso, 

salvo quanto previsto dall’articolo 12. In caso di impossibilità tecnica dimostrata e 

dichiarata dal progettista e valutata la disponibilità di parcheggi nella zona, 

l’Amministrazione comunale può consentire il pagamento degli oneri anziché la cessione 

delle aree per parcheggi. 



 

 

 

13



 

d) Nelle zone F, per i nuovi interventi, vanno garantite aree per parcheggi pubblici o d’uso 

pubblico, nella misura stabilita dalla seguente tabella in funzione delle specifiche destinazioni 

funzionali di progetto. 

 

 

Destinazione d'uso   



 

 

     

          

 

             

P

 

•  Residenziale (abitazioni, residence e ab. collettive)  



 

 

1 mq     /     5  mq 



•  Ricettiva 

 

 



 

 

 



 

 

 



1 mq     /     5  mq 

•  Direzionale   

 

 

 



 

 

 



 

1 mq     /      1

 

mq 


•  Servizi  

 

 



 

 

 



 

 

 



1 mq     /      1 mq 

•  Spettacolo, Sport e tempo libero 

 

 

 



 

 

1 mq     /   0,5



 

mq 


•  Produttiva (produzione e movimentazione di merci)  

 

 



1 mq     /    10

  

mq 



•  Agricola 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



I valori della tabella sono espressi in metri quadrati di parcheggio o posto auto per metro 

quadrato di superficie lorda di pavimento S



l

 



3. Parcheggi ed autorimesse private di competenza degli edifici 

I parcheggi e le autorimesse di competenza dei singoli edifici o complessi edilizi, sono necessari a 

soddisfare le esigenze di parcheggio privato; sono considerati tali sia le autorimesse, sia i posti 

macchina scoperti nelle aree di competenza degli edifici. 

Le dotazioni di parcheggi ed autorimesse private di competenza degli edifici, P

2

, per ciascuna 



destinazioni d'uso, espresse in posti auto (pa), sono le seguenti:  

 

 



Destinazione d'uso   

 

 

     

 

 

 

          P

 

•  Residenziale (abitazioni, residence e ab. collettive)  



 

1,5   pa    per  alloggio 

•  Ricettiva 

       1 

 

 

 



 

 

pa    ogni 2 camere 

•  Direzionale e di servizio 

 

 



 

 

 



1      pa    ogni 50 mq S

l

 

•  Spettacolo, 



Sport 

tempo 



libero 

      - 


•  Produttiva 

       1 

 

 

 



 

 

pa    ogni 50 mq S



l

 

•  Agricola 



 

I valori della tabella sono espressi in posti auto (pa

 

 

Articolo 11  –  Carico urbanistico di parcheggi ed autorimesse e standard della destinazione 



d'uso commerciale 

 

1. La destinazione d'uso commerciale comporta un carico urbanistico di parcheggi ed autorimesse 



e una dotazione di standard, articolati per tipologia distributiva, indipendentemente dalla zona di 

Piano. 


 

2. Il carico urbanistico e la dotazione minima di standard di cui al primo comma, comportano per 

la grande distribuzione una superficie pari al 200% della S

l

: di tale superficie almeno la  metà è 

destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico. 

 

3. Il carico urbanistico e la dotazione minima di standard di cui al primo comma, comportano per 



la media distribuzione e per il commercio all'ingrosso, una superficie pari al 100% della S

l

: di tale 

superficie almeno la  metà è destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico. 


 

 

14



 

E' comunque consentita, nel caso di accertata impossibilità di reperire gli spazi necessari nell'area 

fondiaria o nelle vicinanze, la facoltà di  monetizzare  gli standard secondo le  modalità di cui 

all’art. 8 comma 6 del Regolamento Regionale  n. 3/2000. 

In caso di trasformazione degli immobili dalla funzione produttiva a quella commerciale, nelle 

zone D


1b

, il carico urbanistico e la dotazione minima di standard sono equiparati a quelli richiesti 

per la grande distribuzione e cioè pari al 200% della S

l

 



4. Nelle zone in cui è ammessa l’apertura di esercizi di vicinato assoggettata all’approvazione di 

un Piano attuativo, deve sempre essere garantita, fatta salva l’osservanza delle quantità di legge, la  

dotazione di aree non monetizzabili nella misura del 50% della S

l

 da destinarsi a parcheggio 

pubblico o di uso pubblico, fatti salvi quelli già approvati alla  data di adozione del Piano;  ove per 

ragioni di natura urbanistica, ovvero per motivi connessi alle dimensioni fisiche e/o delle strutture  

degli edifici nel caso di interventi concernenti edifici esistenti mediante Piano di recupero od 

equivalente, non sia possibile individuare in loco aree a parcheggio, è consentita l’individuazione  

delle prescritte aree per parcheggi in altro luogo, escluse le aree già esistenti e localizzate a 

parcheggi, purché ne sia dimostrata l'utilità e fruibilità in relazione  alla  posizione  dell’esercizio  

commerciale. 

 

5. Solo in caso di impossibilità tecnica dimostrata  e dichiarata dal progettista, previo accordo  con 



l’Amministrazione comunale  è consentita  la monetizzazione delle aree  secondo i criteri  vigenti. 

 

6. Nel caso di parcheggio privato di uso pubblico, la regolamentazione  dell’uso pubblico  del bene 



è disciplinato da apposita convenzione con l’Amministrazione comunale. 

 

 



Articolo 12  –  Cambiamento della destinazione d'uso 

 

1. Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, con o senza opere edilizie è consentito solo 



se compatibile con le singole destinazioni di zona e con recupero degli standard urbanistici 

eventualmente necessari, all’interno della superficie fondiaria, o all'esterno nell'ipotesi disciplinata 

dall'articolo 1, quinto comma della legge regionale n. 1 del 2002; è fatta salva la possibilità di 

monetizzazione in caso di dimostrata impossibilità di loro reperimento. 

 

2. La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'immobile è quella risultante dalla concessione, 



autorizzazione o licenza edilizia. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante 

dalla classificazione catastale attribuita all'immobile.  

 

3. Per le zone A, B e C non è considerato mutamento della destinazione d'uso ai sensi delle 



presenti Norme quello che riguarda meno del 25% della S

l

 dell'unità immobiliare. 



 

 

Articolo 13  –  Interventi edilizi diretti 

 

 

 

1. Si intendono interventi edilizi diretti tutti quelli che non sono subordinati a strumenti di 



pianificazione urbanistica preventiva.  

 

2. Gli interventi edilizi diretti sono definiti e disciplinati dal DPR n. 380 del 2001 e dal 



Regolamento Edilizio. 

 

 



 

 

15



 

Articolo 14  –  Strumenti di pianificazione urbanistica preventiva 

 

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica preventiva sono progetti di maggior definizione del 



Piano Regolatore Generale, riferiti a particolari parti del territorio, e progetti urbanistici di 

dettaglio, preordinati all'edificazione e sono i seguenti. 

•  Gli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria di cui ai successivi articoli 41 e 90. 

•  I Piani attuativi previsti dalle vigenti leggi. 

•  I progetti urbanistici che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata, 

previsti dalle vigenti leggi. 

 

 


 

 

16



 

 

Capitolo 3   Struttura e articolazione del Piano 

 

 

Articolo 15  –  Schema strutturale e Sistemi territoriali 



 

1. Il Piano è articolato in Schema strutturale e Sistemi territoriali. 

 

2. Lo Schema strutturale è l'insieme organico di



 

elementi ed obiettivi di organizzazione e 

salvaguardia territoriali, fondamentali e di preminente interesse pubblico; lo Schema strutturale 

non conforma l'edificabilità dei suoli, né i vincoli all'uso; tuttavia gli strumenti di attuazione del 

Piano devono essere con esso coerenti. 

 

3. I Sistemi territoriali sono: Sistema insediativo, Sistema dei servizi, Sistema della mobilità e 



delle infrastrutture e Sistema ambientale; i Sistemi territoriali sono regolati dall'azzonamento e 

dalle Norme. 

 

 

Articolo 16  –  Sistemi territoriali, zone, destinazioni d'uso e tipologie distributive 



commerciali 

 

1. Il Piano prevede, per ogni sistema territoriale una specifica disciplina di intervento costituita 



dall'azzonamento e dalle relative Norme che conformano l'edificabilità dei suoli e regolano i 

vincoli all'uso (Sistema insediativo al Titolo III; Sistema dei servizi al Titolo IV; Sistema della 

mobilità e delle infrastrutture al Titolo V; Sistema ambientale al Titolo VI). 

 

2. Le zone del Sistema insediativo sono classificate in funzione delle destinazioni d'uso prevalenti 



e delle tipologie edilizie; per ciascuna zona del Sistema insediativo, il Piano disciplina le 

trasformazioni e individua le destinazioni d'uso non ammesse; per le zone degli altri sistemi 

territoriali si intende ammessa la sola destinazione d'uso specifica e non ammesse tutte le altre. 

 

3. In tutte le zone territoriali omogenee A, B, C, D, F



1

, F


3

 e Zone speciali, non è ammessa la 

destinazione agricola, a meno che non sia espressamente prevista dagli Schemi progettuali 

d'Ambito. 

 

4. Il Piano disciplina le attività commerciali in tutto il territorio comunale, indicando le tipologie 



distributive ammesse in ciascuna zona: si intendono non ammesse le altre tipologie distributive. 

 

 



Articolo 17  –  Piani attuativi del previgente PRG 

 

1. Il Piano conferma le possibilità edificatorie e la disciplina di dettaglio previste dai Piani 



attuativi adottati o approvati al momento dell’adozione del nuovo strumento urbanistico i cui 

perimetri vengono indicati sulla Tavola p4  delle zone territoriali omogenee. 



 

 

17



 

 

TITOLO II - RELAZIONI TERRITORIALI E SCHEMA STRUTTURALE 

 

 



 

Capitolo 4   Pianificazione sovracomunale 

 

 



Articolo 18  –  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 

1. Le previsioni del PTCP vigente che riguardano il territorio di Cesano Boscone, sono così 



recepite: 

•  le indicazioni relative al Sistema insediativo e infrastrutturale (tavola 1 del PTCP) sono 

recepite nella tavola p1 "Schema strutturale";  

•  le  indicazioni  di  tipo  ambientale  (tavole da 2 a 6 del PTCP)  sono  riportate  nella  

tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" 

con specifico riferimento alle Norme del PTCP. 

 

 

Articolo 19  –  Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

 

1. Il PTPR classifica il territorio di Cesano Boscone  come segue: 



•  paesaggio della pianura cerealicola (tavola A: Unità tipologica di paesaggio); 

•  ambito di rilevanza regionale della pianura (tavola B: Elementi identificativi e percorsi 

panoramici); 

•  ambito di contiguità al Parco regionale Sud Milano (tavola D, articolo 18 delle Norme). 

 

2. Il Piano recepisce le indicazioni del PTC del Parco Sud e le specifica ad una scala di maggior 



dettaglio, in applicazione dell'articolo 18, comma 2 delle Norme del PTPR. 

 

3. Il Piano individua il nucleo di antica formazione in applicazione dell'articolo 19 delle Norme 



del PTPR. 

 

4. Le Unità d’intervento ecologico–ambientale previste dal Piano, costituiscono programmi di 



Azione paesistica di cui all'articolo 23 delle Norme del PTPR. 

 

 



Articolo 20  –  Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud (PTC del Parco) 

 

1. Il territorio del Comune di Cesano Boscone compreso nel Parco, è classificato dal PTC come 



"Territorio di collegamento tra città e campagna – fruizione". 

 

2. Il Piano recepisce i contenuti del PTC del Parco e li sviluppa ad una scala di maggior dettaglio, 



attraverso le indicazioni della tavola a2  "Prescrizioni ambientali della pianificazione 

sovracomunale e vincoli di legge". 

 


 

 

18



 

 

Capitolo 5   Schema strutturale e relazioni intercomunali 

 

Articolo 21  –  Contenuti dello Schema strutturale 

 

1. I contenuti progettuali dello Schema strutturale sono esplicitati nella tavola p1: "Schema 



strutturale", nella relativa legenda e nella Relazione. 

 

2. Lo Schema strutturale definisce le coerenze con la pianificazione di livello sovracomunale e 



intercomunale; ad esso fanno riferimento gli atti di concertazione interistituzionali, la 

pianificazione preventiva d’ambito, il programma e i progetti delle opere pubbliche, nonché i 

singoli interventi. 

 

Articolo 22  –  Intese di pianificazione intercomunale 

 

1. Lo Schema strutturale individua gli ambiti di intervento di rilievo intercomunale e ne prevede 



l’attuazione con Accordi di programma, Società di trasformazione urbana e altri strumenti di 

concertazione istituzionale. 

 

2. Circonvallazione Nord: intesa con il Comune di Milano. 



L'intesa definisce il tracciato della nuova viabilità di circonvallazione e di connessione tra via 

Parri e il quartiere di Muggiano in Milano; l'assetto urbanistico delle aree limitrofe alla viabilità, 

teso a garantire la continuità del verde ambientale; la riorganizzazione delle aree adibite ad orti, 

interessate dalla nuova viabilità; l'assetto delle aree a servizi prevista dal PRG di Milano lungo via 

Parri con la valorizzazione del fontanile Franchetti e il percorso ciclabile e pedonale a fianco dello 

stesso. 


 

3. Viale Isonzo e Parco dei fontanili: intesa con il Comune di Milano. 

L'intesa regola la riorganizzazione funzionale e la riqualificazione di viale Isonzo e l'assetto delle 

aree limitrofe in territorio del Comune di Milano; la connessione ciclabile e pedonale con la 

stazione MM, attraverso il Parco dei fontanili. 

 

4. Parco Travaglia: intesa con il Comune di Corsico.  



L'intesa regola il completamento del parco e la realizzazione di accessi funzionali ai cittadini di 

Cesano Boscone. 

 

5. Riorganizzazione funzionale ed ambientale della "Nuova Vigevanese" 



L'intesa regola la riorganizzazione funzionale ed ambientale della "Nuova Vigevanese" oggetto 

del programma della STU: lo Schema progettuale dell'Ambito 4 “Fermata del Servizio Ferroviario 

Regionale” FF, propone un'ipotesi di soluzione dell'intersezione tra la strada di nuova formazione, 

connessa alla realizzazione dell'intervento commerciale e la "Nuova Vigevanese". 

 

6. Previsioni di riorganizzazione funzionale e paesistica del PTC del Parco Sud 



L'intesa con il Parco Sud e le amministrazioni interessate è funzionale all'attuazione delle 

previsioni del PTC del Parco. 

 

7. Accessibilità ciclabile e pedonale intercomunale alla nuova stazione 

La realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali con provenienza da Corsico sarà concertata con il 

Comune di Corsico in fase di attuazione dell'Ambito 4 e del Piano attuativo dell'area ex Burgo in 

Comune di Corsico.



 

 

19



 

 

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO 

 

 



 

Capitolo 6   Parti del primo insediamento 

 

 



Articolo 23  –  Nucleo di antica formazione  

 

 

1. Il nucleo di antica formazione corrisponde alla parte del territorio comunale strutturata 



dall'impianto viabilistico rilevabile dalle carte della prima levata dell'Istituto Geografico Militare, 

ma di cui restano pochi edifici dell'epoca; a questa parte si aggiunge il comparto storico rilevabile 

al 1930 (vedi tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di 

legge").  

 

2. Il nucleo di antica formazione è regolato dai Piani di rinnovo urbano vigenti, indicati sulle 



tavole di azzonamento, costituiti dal Piano di recupero urbano di iniziativa pubblica (PRUIP), dal 

Piano di recupero "La storica", dal Piano di recupero "Villette"; dalla zona A, dalle zone a 

standard e dalla zona “Servizi di interesse sovracomunale di completamento - Sacra Famiglia - 

F

1



”, per la parte edificata prima del 1930. 

 

3. All'interno del nucleo di antica formazione il Piano individua, con apposito perimetro sulle 



tavole di azzonamento, il "centro storico": all'interno del centro storico il Piano prevede modalità 

di intervento per singoli edifici. 

 

4. All'interno del centro storico sono individuati gli edifici vincolati ai sensi del dlgs 490/1999, sia 



sulla tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge", sia 

sulla tavola p5 "Modalità di intervento". 

 

5. Il centro storico corrisponde alla zona di recupero. 



 

6. Nella parte della zona F

1

 rilevabile al 1930, il Piano individua singoli edifici degni di 



conservazione per i quali prescrive le modalità di intervento. 

 

 



Articolo 24  –  Piani di rinnovo urbano:  Piano di recupero urbano di iniziativa pubblica 

(PRUIP), Piano di recupero "La storica", Piano di recupero "Villette" 

 

1. I Piani di rinnovo urbano vigenti sono indicati sulle tavole di azzonamento: vigono le previsioni 



urbanistiche di tali Piani attuativi anche dopo la loro scadenza. 

 

2. In particolare il Piano conferma le previsioni del PRUIP vigente e ne afferma il preminente 



interesse pubblico per l'attuazione dei servizi di interesse generale e della nuova sede del 

Municipio; tali previsioni sono contenute anche nello Schema strutturale. 

 

3. All'interno del PRUIP sono ammesse variazioni planivolumetriche anche rispetto 



all'azzonamento di Piano. 

 


 

 

20



 

 

Articolo 25  –  Centro storico e Zona A



 

 

1. All’interno del centro storico il Piano prevede la salvaguardia della struttura urbana e il 



recupero e il rinnovo stilistico degli edifici esistenti; in particolare il Piano persegue la 

riqualificazione, la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari dei fronti edilizi lungo via 

Dante Alighieri. 

 

2. All’interno del centro storico sono individuate le zona A e le zone a standard. 



 

3. Il Piano si attua con interventi edilizi diretti, con Piani di recupero o con concessione 

convenzionata; per gli interventi in zona A è previsto il parere di natura paesistica, espresso dagli 

organi competenti dell'Amministrazione comunale. 

 

4. Nelle tavole d'azzonamento e nella Tavola p5 "Modalità di intervento" sono individuati i 



comparti soggetti a Piani di recupero; nella Tavola p5 "Modalità di intervento" sono indicate le 

modalità di intervento per ciascun edificio: oltre alle consuete modalità di intervento regolate dalla 

legge, il Piano indica specifiche modalità di intervento al successivo articolo 26. 

 

5. Gli interventi di demolizione con ricostruzione, laddove previsti come modalità di intervento, 



sono attuati con Piano di Recupero, ove previsto o con concessione convenzionata. In caso di 

ricostruzione vigono i seguenti parametri: la S



l

 edificabile è pari alla S

l

 demolita  e comunque non 



oltre l'indice fondiario di 1 mq./mq. di S

l

.; l'altezza, misurata al colmo del tetto, è pari a 11 metri, 

compreso l'eventuale recupero del sottotetto ai fini abitativi ai sensi della L.R.15/96. Gli interventi 

dovranno essere comunque realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.97. 

 

6. Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo con Piano di recupero, fino 



all'esaurimento dell'indice fondiario di zona, considerando anche la superficie lorda esistente. 

 

7. Gli edifici rustici possono essere recuperati e destinati agli usi ammessi nella zona, nel rispetto 



del Regolamento Edilizio. 

 

8. Per interventi di ristrutturazione, adeguamento stilistico e nuova edificazione, il Piano prescrive 



gli elementi stilistici e i materiali di cui all'articolo 97; per gli interventi di nuova edificazione si 

prevedono edifici in linea a corte; non sono ammesse tipologie a palazzina. 



 

9. Destinazioni d'uso  non ammesse 

•  Produttiva 

•  Destinazioni d'uso non compatibili con la residenza  



 

10. Tipologie distributive ammesse 

•  Esercizi di vicinato 

 

11. Indici e parametri per Piani di recupero 



•  Indice di edificabilità fondiaria 

 

 



 

 

 I



f

  

 =   0,55 mq/mq  



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =              



 

  1/3 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



 =                    3 

•  Altezza 

massima 


      

 =       11,00 ml. 

 

In caso di demolizione e ricostruzione sono ammessi tre piani se preesistenti. 



 

 

21



 

 

12.In caso di interventi di modifica dei tetti ed in particolare di interventi finalizzati a rendere 



abitabili i sottotetti, l'altezza massima degli edifici è quella preesistente, misurata sia all'imposta, 

sia al colmo del tetto, salvo quanto di seguito specificato.  

Per gli edifici soggetti alle modalità di intervento di Adeguamento/Consolidamento (art 26.4) e 

Rinnovo stilistico (art 26.5) estesi all'intero edificio, da attuare secondo i criteri costruttivi di cui 

all’articolo 97, è consentito modificare l’altezza di imposta e del colmo del tetto con i seguenti 

criteri: l’intervento non deve configurarsi come aggiunta di un piano; il tetto deve essere a falde 

simmetriche, continue, con pendenza compresa tra il 50% e il 70%; sono ammessi lucernari ed 

abbaini nella misura necessaria a garantire il rapporto aeroilluminante di 1/8; le altezze massime, 

sia all’imposta, sia al colmo del tetto sono quelle preesistenti, aumentate fino alla misura 

necessaria a garantire l’altezza media ponderale di metri 2,50 del sottotetto, calcolata come da 

legge regionale 15/96 e 22/99, riferita alla metà della superficie in pianta del sottotetto. 

 

13. È ammessa l'edificazione sul fronte strada e l'edificazione a confine con convenzione tra i 



confinanti, fermo restando il rispetto degli indici e parametri di zona. 

 


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