Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione
Articolo 87 – Siti di riqualificazione ambientale e paesistica
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- Articolo 88 – Posizioni di visuale
- Articolo 89 – Piattaforma ecologica
- Articolo 91 – Piani attuativi
- Capitolo 18 Partecipazione dei cittadini
- Articolo 93 – Programmi integrati di intervento
- Articolo 94 – Società di trasformazione urbana - STU
- Capitolo 19 L’intervento edilizio diretto
- Articolo 96 – Utilizzazione degli indici ed aree di pertinenza
- Articolo 97 – Materiali e modalità costruttive da adottarsi nel centro storico e nei complessi rurali nel Parco Sud.
- Capitolo 20 Lintervento ecologico-ambientale
- Articolo 99 – Strumenti di attuazione del Piano di tutela e riqualificazione dellambiente e del paesaggio periurbani
- Articolo 100 – Criteri per il corretto inserimento ambientale degli edifici
- Articolo 101 – Criteri di edificazione a ridotto impatto ambientale
- Articolo 103 – Rispetto e decoro dell ambiente urbano e del paesaggio
- Articolo 104 – Deroghe
Articolo 87 – Siti di riqualificazione ambientale e paesistica
1. Il Piano individua, di massima, i siti di particolare rilevanza dal punto di vista della percezione, sia del paesaggio agrario sia del margine urbano, che necessitano di azioni di riqualificazione.
Articolo 88 – Posizioni di visuale
1. Il Piano individua le posizioni di visuale significative per la percezione del paesaggio agrario, del margine urbano e degli accessi al nucleo urbano: gli interventi edilizi, di urbanizzazione e naturalistici compresi nei coni ottici con vertice nella posizione di visuale, non devono impedire la vista del paesaggio dalle suddette posizioni o, a seconda delle posizioni, devono riqualificare gli spazi e gli elementi architettonici percepibili all'interno dei suddetti coni.
1. Il Piano prevede il sito dove trasferire la piattaforma ecologica esistente; la sistemazione esecutiva dovrà garantire la totale schermatura naturalistica dell'impianto e misure di tutela del suolo in ragione della particolare vulnerabilità dello stesso evidenziata dallo studio idrogeologico.
55 TITOLO VII – ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO
Capitolo 17 Pianificazione urbanistica di indirizzo ed attuativa
Articolo 90 – Ambiti di progettazione urbanistica unitaria
1. Il Piano individua Ambiti (e Sottoambiti) soggetti a pianificazione urbanistica unitaria: la loro attuazione è regolata dagli "Schemi progettuali degli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria", come specificato dall'articolo 41.
2. Gli Ambiti sono attuati con uno o più comparti: se sono previsti più comparti questi sono individuati nelle tavole d'azzonamento; se si prevede un unico comparto questo coincide con il perimetro dell'Ambito; se i comparti comprendono aree di diversi proprietari, assumono la fattispecie di cui all'articolo 23 della legge n. 1150 /1942.
3. I comparti possono essere attivati o con Piano attuativo di iniziativa pubblica o con Piano attuativo di iniziativa privata, convenzionato: la convenzione riguarda le modalità di esecuzione degli obblighi indicati dalle Norme, nonché gli impegni dell'Amministrazione per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza della stessa.
4. A ciascun comparto è attribuita una capacità edificatoria espressa in valori assoluti di S l e sono
prescritte le specifiche condizioni, indicate nel relativo articolo delle Norme; a tutte le proprietà comprese nello stesso comparto, esclusa l'eventuale viabilità pubblica esistente e le aree cimiteriali, sono attribuite le capacità edificatorie e gli obblighi in termini di: cessione gratuita di aree per destinazioni d'uso pubbliche; attuazione degli interventi di compensazione ambientale; altri obblighi convenzionali indicati dalle specifiche disposizioni delle Norme; i diritti edificatori e i costi di compensazione sono attribuiti in proporzione alla superficie delle aree di proprietà.
5. Qualora il comparto coincida con l'Ambito le condizioni indicate nel comma precedente si intendono estese all'intero Ambito.
6. I singoli comparti all'interno degli Ambiti o i singoli Sottoambiti, possono essere attuati in modo autonomo e con tempi diversi, nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi Schemi progettuali
7. L'attuazione degli Ambiti è di preminente interesse pubblico in quanto elementi dello Schema strutturale del Piano; pertanto, in caso di inerzia dei privati, il Comune può promuovere l'attuazione dell'intero Ambito o dei singoli comparti o delle sole opere pubbliche, con Piani attuativi di iniziativa pubblica e con progetti esecutivi per le opere pubbliche.
56 Articolo 91 – Piani attuativi
1. I Piani attuativi sono quelli previsti dalle leggi vigenti e possono essere di iniziativa pubblica o privata, interni o esterni agli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria.
2. Il Piano individua comparti soggetti a Piano attuativo ma non ne predefinisce il tipo, tranne che nel caso dei Piani di recupero che comunque possono essere di iniziativa pubblica o privata; altri Piani di recupero possono essere individuati e attivati su iniziativa privata, anche se non predefiniti nelle tavole di azzonamento.
3. I contenuti di carattere pubblico dei Piani attuativi individuati, compresa la quota di edilizia residenziale convenzionata, sono di preminente interesse pubblico: pertanto in caso di inerzia dei privati, il Comune può procedere all'attuazione dell'intero comparto o delle sole opere pubbliche, con Piani di iniziativa pubblica e con progetti esecutivi.
4. Per i Piani di recupero la cessione di aree a servizi può essere monetizzata in quanto lo standard è verificato a scala comunale.
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1. I progetti urbanistici di attuazione del Piano sono soggetti alle procedure di partecipazione dei cittadini stabilite dall'Amministrazione.
Articolo 93 – Programmi integrati di intervento
1. Il Piano assume la valenza di Documento di Inquadramento ai sensi della legge regionale n°9/1999; pertanto i privati possono proporre Programmi integrati di intervento anche in variante al PRG, che non modifichino i contenuti dello Schema strutturale.
1. L'attuazione del Piano avviene anche attraverso i programmi di intervento della costituita Società di trasformazione urbana (STU); i contenuti dello Schema strutturale riferiti alla riqualificazione dell'asse intercomunale della "Nuova Vigevanese" costituiscono obiettivo programmatico della STU.
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1. Nelle zone ove é previsto l’intervento diretto, ma in aree non provviste di tutte le opere di urbanizzazione primaria o non corredate da strumenti attuativi approvati, il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della Dichiarazione di inizio attività é subordinata alla programmazione comunale circa l'urbanizzazione dell'area o all'impegno, da parte dei privati, ad eseguire le opere di urbanizzazione.
1. L’utilizzazione degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altri titoli abilitativi all'edificazione, salvo il caso di demolizione e di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
2. Sono aree di pertinenza quelle fondiarie e territoriali che vengono utilizzate in base alle prescrizioni di Piano e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del Piano non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzo degli indici di edificabilità, se non per saturare l’edificabilità massima ammessa dalle presenti Norme.
3. Qualora un’area a destinazione omogenea, sulla quale insistono delle costruzioni che si intendono mantenere, venga frazionata allo scopo di rendere edificabili nuovi lotti, tutti gli indici e i parametri urbanistici devono essere rispettati e verificati sia per la costruzione da conservare sia per la nuova costruzione. Non é ammesso frazionare, a scopi edificatori, aree che risultino sature sulla base di concessioni o licenze rilasciate precedentemente all’adozione del Piano o comunque aree di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione del Piano e conteggiate ai fini del calcolo della capacità insediativa.
4. E’ ammessa nelle zone territoriali omogenee e contermini il trasferimento di volume e/o superficie attraverso la stipula di atto notarile tra le parti regolarmente registrato e trascritto nelle Conservatorie dei Registri Immobiliari
5. Negli elaborati relativi ai titoli abilitativi all'edificazione, dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l’individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinguendole, in caso di Piano attuativo, in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei relativi dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, e distinguendo le aree sature da quelle non sature: l’area di pertinenza si definisce “satura” quando gli edifici costruiti sulla stessa hanno utilizzato il massimo della S
edificabile consentita dal rispettivo indice.
6. Nelle corti all’interno del centro storico, sono vietate tutte le nuove recinzioni.
59 Articolo 97 – Materiali e modalità costruttive da adottarsi nel centro storico e nei complessi rurali nel Parco Sud.
1. Per gli interventi da realizzare in queste zone si prescrivono, di norma, i seguenti elementi costruttivi e materiali.
Coperture a falde inclinate e tegole in cotto del tipo "coppo" o "portoghesi".
Murature intonacate o in mattoni a vista, non paramano.
Intonaci tradizionali; sono tassativamente esclusi rivestimenti in intonaco plastico, piastrelle o lastre di qualsiasi materiale, ad eccezione esclusivamente delle zoccolature non superiori a cm 50 di altezza ed esclusivamente per edifici isolati.
Toni tradizionali dell'ocra e delle terre, anche verso le pigmentazioni gialle e rosso mattone; sono escluse le tinte a componenti blu; eventuali tinte bianche o grigie possono essere ammesse solo con una verifica di compatibilità rispetto all'intero ambiente (via, piazza, cortile) nel quale si inseriscono.
Gronde e pluviali in lamiera zincata e verniciata, rame, ghisa, con esclusione del materiale plastico. Serramenti di chiusura esterna di finestre e porte, in legno, con ante al naturale o verniciate. Serramenti di chiusura di portoni, box e vani con accesso all'esterno del fabbricato, in legno, naturale o verniciato. Insegne in legno o metallo in stile adeguato al contesto, illuminate esclusivamente da luce indiretta; è escluso il materiale plastico.
2. La compatibilità ambientale e stilistica di elementi e materiali innovativi, diversi da quelli su indicati, sarà giudicata dal competente organo dell'Amministrazione comunale in materia ambientale.
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1. Al fine di identificare interventi di riqualificazione ambientale unitari e funzionali, sulla tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono individuate le Unità d’intervento ecologico-ambientale (U.e.a) i cui contenuti attuativi sono descritti nelle relative schede allegate alle Norme.
2. Le U.e.a 1, 2, 3, 4, riguardano esclusivamente il territorio del Comune; le U.e.a. 5, 6, 7 e 8 riguardano territori dei comuni limitrofi, soggetti all'intervento intercomunale previsto dal PTC del Parco Sud individuato come Comparto "d" di Fruizione (art. 35 delle Norme del Parco).
del paesaggio periurbani
1. Il Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani è attuato con i seguenti strumenti:
2. Ambiti di progettazione urbanistica unitaria Si tratta degli Ambiti:1 “Bosco dei Giovani” (BG); 2 “Villaggio dello Sport e Quartiere Tessera” (VS); 3 “Polmone Verde” (PV); 6 “Via Pasubio, Via degli Olmi” (VPO), di cui agli articoli 41 e seguenti.
3. Comparto "d" del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, Allegato B – Comparti di Fruizione – art. 35 delle Norme del Parco. Il comparto comprende i Comuni di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Milano; la perimetrazione dei territori, la pianificazione e attuazione del comparto è regolata dall'articolo 35 delle Norme del Piano del Parco e dal Piano di settore "Fruizione"; il Comune di Cesano Boscone promuove un protocollo di intesa di pianificazione tra i Comuni interessati e il Parco Sud, affinché i contenuti del Piano siano recepiti dal Piano di Fruizione. Oltre che delle indicazioni del "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani", l'assetto del comparto dovrà tenere conto delle indicazioni dello "Schema strutturale" e dello Schema progettuale del confinate Ambito 1 “Bosco dei Giovani BG.
4. Unità d'intervento ecologico–ambientale (U.e.a) Le Unità d’intervento ecologico–ambientale di compensazione (U.e.a), sono individuate sulla Tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani", con apposito perimetro: ciascuna U.e.a comprende un insieme di interventi di salvaguardia, riqualificazione e potenziamento degli elementi di naturalità e di paesaggio che si intende attuare a compensazione dei processi di trasformazione territoriale che comportano carichi insediativi, previsti dal Piano. Gli obiettivi programmatici di massima di ciascuna Unità d’intervento ecologico–ambientale, sono indicati nell'elaborato "Schede progettuali delle Unità d'intervento ecologico–ambientale".
61 5. Siti di riqualificazione ambientale e paesistica Si tratta di limitate porzioni di territorio di particolare rilevanza per la percezione del paesaggio e dei margini urbani che necessitano di interventi di riqualificazione e sono individuati con apposito segno grafico sulla tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani".
6. I suddetti strumenti attuativi costituiscono programmi di Azione paesistica di cui all'articolo 23 delle Norme del PTPR (vedi anche art 4, comma 4 delle presenti Norme).
Articolo 100 – Criteri per il corretto inserimento ambientale degli edifici
1. L’edificazione e la sistemazione delle aree di pertinenza dei fabbricati, anche al di fuori delle zone del centro storico, dovrà generalmente rapportarsi all’ambiente ed al paesaggio circostante: nel caso di interventi in rapporto visivo con il paesaggio agricolo e naturale del Parco Sud, gli edifici dovranno conformarsi agli elementi tipici della tradizione locale e inserirsi armonicamente nel paesaggio; in particolare i progetti di trasformazione relativi al "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono soggetti a giudizio di impatto paesistico, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PTPR.
2. Le recinzioni dovranno consentire la percezione degli spazi sistemati a verde, di competenza degli edifici; avere caratteristiche (dimensioni, materiali di costruzione, tipo, ecc.) in armonia con il carattere dello spazio pubblico che delimitano e delle recinzioni attigue; parte limitata delle recinzioni potrà tuttavia essere di tipo non trasparente per consentire la realizzazione di porzioni di giardino protette.
3. Nel centro storico i manufatti a delimitazione degli isolati e tra gli spazi pubblici e privati devono essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali; sono pertanto ammesse murature piene, intonacate o in mattoni a vista, o recinzioni aperte in ferro lavorato, con esclusione di prodotti di serie con disegno non conforme alla tradizione.
Articolo 101 – Criteri di edificazione a ridotto impatto ambientale
1. Il Piano promuove l'edificazione secondo criteri di ridotto impatto ambientale; si definisce intervento a ridotto impatto ambientale, quello che presenta le seguenti caratteristiche: • La posizione e la conformazione degli edifici e la sistemazione delle aree verdi massimizza l'apporto energetico solare in inverno, il raffrescamento in estate e la protezione da fonti di rumore.
• E' presente un sistema di collettamento, conservazione e riuso delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde e per gli altri usi che non richiedono acqua potabile. • L'energia per il riscaldamento/raffreddamento e per l'acqua calda per usi igienici, presenta le seguenti caratteristiche: a) deriva per il 30 % da fonti rinnovabili; b) è prodotta centralmente da un unico impianto, almeno per ciascun organismo edilizio; c) è prodotta da un impianto di cogenerazione nel caso che le dimensioni dell' intervento lo rendano economicamente fattibile. • In alternativa al punto c) l'intervento è connesso ad un impianto di teleriscaldamento di scala urbana o di quartiere. • La dispersione termica degli edifici è del 30% inferiore ai limiti di legge.
62 • Gli edifici sono costruiti con materiali a basso impatto ambientale.
2. Gli interventi a ridotto impatto ambientale sono soggetti alle seguenti norme. • Le dimensioni degli edifici, ai fini della determinazione della capacità insediativa, sono definite in termini di "vani abitabili": il numero massimo di vani abitabili si determina dividendo la Superficie lorda S
massima consentita dalle Norme di Piano nella zona sede di intervento, per il parametro virtuale di 18 metri quadrati. • Non devono essere verificati il rapporto di copertura e l'altezza massima. • E' consentito realizzare un piano oltre il numero massimo di piani consentito per la zona.
3. L'Amministrazione stabilisce con separato atto deliberativo le particolari condizioni di vantaggio in termini di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
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1. I progetti urbanistici, edilizi e di intervento ambientale devono illustrare adeguatamente il loro inserimento nel contesto urbanistico ed ambientale; a tal fine i progetti dovranno conformarsi alle disposizioni dell'Amministrazione per la redazione dei progetti allegati agli atti autorizzativi, dettate dal Regolamento Edilizio.
Articolo 103 – Rispetto e decoro dell' ambiente urbano e del paesaggio
1. Gli edifici esistenti, le relative aree di pertinenza e comunque le aree libere, vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano e a salvaguardia del paesaggio, a cura e a spese della proprietà.
2. Il Sindaco ha la facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimenti di intonaci, di rivestimenti, di copertura, di aggetti, di porticati, di infissi, di insegne pubblicitarie, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) o la demolizione di manufatti indecorosi (baracche, tettoie, ecc) o ancora lo sgombero di depositi di materiale visibile da aree pubbliche, per il mantenimento del decoro dell’ambiente urbano e del paesaggio: tale disposizione trova specifica applicazione nel Regolamento Edilizio ai sensi dell'articolo 33 della legge 1150 del 1942, comma 1, punti 8) e 11)
E’ possibile rilasciare il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, quando l’opera da assentire abbia rilevanza pubblica, così come disposto dall’articolo 41 quater della Legge n° 1150/42. Download 0.55 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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