Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione
Capitolo 20 L'intervento ecologico-ambientale..............................................................................................................60
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- Capitolo 21 Norme finali ..................................................................................................................................................63
- Articolo 2 – Valenza paesistica del Piano
- Articolo 3 – Elaborati del Piano
- Articolo 4 – Caratteri ed efficacia degli elaborati
- Capitolo 2 Parametri e classificazioni
- Articolo 6 – Indici
- Articolo 7 – Distanze
- Articolo 9 – Destinazioni duso e relativo carico urbanistico
Capitolo 20 L'intervento ecologico-ambientale..............................................................................................................60
Articolo 98 Unità di intervento ecologico – ambientale (U.e.a.) ...................................................................................60
Articolo 99 Strumenti di attuazione del Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani ...60 Articolo 100 Criteri per il corretto inserimento ambientale degli edifici.........................................................................61
Articolo 101 Criteri di edificazione a ridotto impatto ambientale ...................................................................................61
5 Capitolo 21 Norme finali ..................................................................................................................................................63
Articolo 102 Modalità di presentazione dei progetti .......................................................................................................63
Articolo 103 Rispetto e decoro dell' ambiente urbano e del paesaggio ...........................................................................63 Articolo 104 Deroghe ......................................................................................................................................................63
6 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo 1 Oggetto ed elaborati del Piano
Articolo 1 – Oggetto del Piano
1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cesano Boscone (di seguito, Piano) disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica ed edilizia del territorio comunale; determina le relazioni territoriali con i comuni confinanti; regola le condizioni urbanistiche per lo sviluppo delle attività commerciali.
1. Il Piano individua e disciplina, in scala di maggior dettaglio, gli elementi e disposizioni per la tutela del paesaggio e dell'ambiente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( di seguito, PTPC) e del Piano Territoriale di Coordinamento ( di seguito, PTC ) del Parco Regione Agricolo Sud Milano ( di seguito, Parco Sud ), riferiti al territorio del Comune; individua e disciplina ulteriori elementi di valenza ambientale, in coerenza con gli indirizzi del PTPR. Il Piano è pertanto preordinato alla richiesta di riconoscimento di atti a valenza di maggiore definizione paesistica, ai sensi dell'art. 6 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito PTPR).
2. Sono preordinate ad assumere specifica valenza paesistica le Norme che riguardano il Sistema ambientale di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
3.Le aree e gli elementi individuati nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani", sono considerati siti sensibili ai fini della tutela del paesaggio, ai sensi degli articoli 24 e 26 delle Norme del PTPR; i progetti di trasformazione relativi a tali siti sono soggetti a giudizio di impatto paesistico ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PTPR.
1. Il Piano Regolatore Generale è costituito dagli elaborati e dalle tavole qui elencati. 2. Elaborati prescrittivi Norme Tecniche di Attuazione (di seguito Norme) Tavole di progetto: • Tavola p1 : Schema strutturale
scala 1 : 5.000 • Tavola p2 : Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani
scala 1 : 5.000 • Tavola p3 : Azzonamento
scala 1 : 5.000 • Tavola p3a
: Azzonamento, quadrante 1
scala 1 : 2.000 • Tavola p3b
: Azzonamento, quadrante 2
scala 1 : 2.000 • Tavola p4 : Zone territoriali omogenee ex d.l. 1444/68
scala 1 : 5.000
7 • Tavola p5 : Modalità di intervento
scala 1 : 1.000
3. Elaborati indicativi Schemi progettuali degli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria Schede progettuali delle Unità d'intervento ecologico-ambientale (U.e.a.) e dei Siti di riqualificazione ambientale e paesistica
4. Elaborati gestionali Piano dei servizi (PdS): • Relazione e criteri di attuazione • Schede • Tavola pds 1 : 5.000
5. Elaborati analitico - descrittivi Relazione generale Estratti della pianificazione sovracomunale Tavole delle analisi e dello stato di fatto: • Tavola a1 : Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti:
scala 1 : 10.000 • Tavola a2 : Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge
scala 1 : 5.000 • Tavola a3 : Stato di fatto - destinazione d'uso prevalente degli edifici scala 1 : 5.000 • Tavola a4 : Stato di fatto - altezze degli edifici
scala 1 : 5.000 • Tavola a5 : Stato di fatto - Fognatura ed elettrodotti
scala 1 : 5.000 La tavola a2 rileva lo stato delle disposizioni e dei vincoli che derivano dalla pianificazione sovracomunale e pertanto ha valore prescrittivo.
1. La disciplina di Piano è definita dall'insieme delle disposizioni normative di natura regolamentare e dagli elaborati grafici contenuti negli elaborati prescrittivi di cui al precedente articolo 3.
2. In caso di contrasto tra prescrizione normativa ed elaborato grafico, prevalgono le indicazioni delle NTA; in caso di non perfetta corrispondenza tra elaborati grafici prevale quello a scala di maggior dettaglio.
3. Gli elaborati indicativi descrivono in forma grafica e descrittiva gli obiettivi progettuali la cui definizione puntuale è demandata ai Piani e ai progetti attuativi.
4. Gli elaborati gestionali hanno valore programmatico ed attuativo e come tali sono soggetti a periodici aggiornamenti.
5. Gli elaborati analitico–descrittivi costituiscono la base motivazionale delle scelte di Piano.
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1. S a = Superficie d’Ambito (mq) Corrisponde alla superficie dell’Ambito di progettazione urbanistica unitaria e comprende la superficie territoriale e le altre superfici, destinate ad interventi di viabilità primaria e relative fasce di rispetto, ecc.; la S a è individuata sulle tavole di azzonamento del Piano da apposito segno grafico (tracciolino) che ne definisce il perimetro.
2. S t = Superficie territoriale (mq) E’ la superficie complessiva di un’area di intervento (di pianificazione attuativa) comprensiva delle aree edificabili e di quelle destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria. Sono escluse dalla S t le aree e gli spazi compresi in essa che siano già pubblici. La S
è individuata sulle tavole di azzonamento del Piano da apposito segno grafico (tracciolino) che definisce il perimetro dei Piani attuativi o dei comparti di attuazione all'interno degli Ambiti
3. S f = Superficie fondiaria (mq) Corrisponde alla superficie di pertinenza degli edifici al netto delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria
4. S l = Superficie lorda (mq) Indica la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, ecc.); lo spessore dei muri di tamponamento esterno qualora superiore a 30 cm. é considerata convenzionalmente pari a 30 cm, indipendentemente dalla dimensione effettiva. Dal computo della superficie lorda sono esclusi i vani e gli spazi di cui al secondo comma dell’articolo 8. Nelle zone destinate alle attività produttive, sono escluse dal calcolo della S l le tettoie aperte su tre lati, in misura non superiore al 20% della S
l per insediamenti commerciali, non sono computate le aree a disposizione dei consumatori così come definite dall’art. 38.3 comma 2 del Regolamento Regionale n. 3/2000 che disciplina la materia del commercio.
5. S c = Superficie coperta (mq) Misura la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, ivi compresi i porticati e le tettoie aperte, quando poggianti sul terreno per mezzo di piloni, pareti o altro; sono escluse le parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili e le autorimesse che rientrano nei limiti della legge n° 122 del 1989.
6. S p = Superficie a standard (mq) Corrisponde alla dotazione, espressa in mq., di aree e spazi pubblici e/o di uso pubblico.
7. V = Volume (mc) Al fine del computo della capacità insediativa del Piano e delle altre verifiche di legge, il volume degli edifici è determinato moltiplicando convenzionalmente la S
per l'altezza virtuale di 3 metri.
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8. C u = Carico urbanistico Esprime il fabbisogno di parcheggi pubblici e privati, indotto dalle diverse destinazioni d'uso.
9. H = Altezza massima di un fabbricato Indica l'altezza massima di un fabbricato: l’altezza di un fabbricato è misurata dallo spiccato del marciapiede all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o al colmo esterno del tetto qualora il sottotetto abbia un'altezza media ponderale superiore a ml 1,80.
10. N p = Numero massimo di piani Indica il numero massimo di piani abitabili nelle zone residenziali o agibili nelle altre zone, realizzabili in ciascuna zona; il sottotetto o mansarda abitabile è indicato con la sigla + st. Esclusa la zona A, è possibile realizzare una quota della S l ammissibile, pari al 30% della S l
dell'ultimo piano, ad un piano superiore a quello indicato dalle Norme per ciascuna zona, in deroga all'altezza massima. Il recupero dei sottotetti a fini abitativi non determina la formazione di un nuovo piano ma deve essere rispettata, ove indicata, l'altezza massima di zona.
Articolo 6 – Indici
1. I t = Indice di edificabilità territoriale (mq./mq.) Definisce la superficie lorda edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale
2. I f = Indice di edificabilità fondiaria (mq./mq.) Definisce la superficie lorda edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
3. I c = Indice di copertura Esprime il rapporto tra superficie coperta S c dell’edificio e superficie fondiaria S f .
Articolo 7 – Distanze
1. Distanze minime tra fabbricati All'interno del Perimetro del Centro storico le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti. Nei nuovi edifici ricadenti in altre zone, ad eccezione della zona omogenea "C" è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate o porzioni di pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle zone "C" è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00.
2. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà Tutte le nuove costruzioni osserveranno, dal confine di proprietà, una distanza pari alla metà dell'altezza reale del fabbricato, come definita al comma 9 del precedente articolo 5, con un minimo assoluto di ml. 5. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica.
10 È ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete in confine senza finestra, o previo accordo trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari tra i confinanti; la nuova costruzione potrà superare l'altezza dell'edificio a confine, nei limiti dell'altezza massima e del numero massimo di piani prescritti per la zona. Nelle zone A e B è ammessa la sopraelevazione di un solo piano, alla medesima distanza dai confini di proprietà dei volumi sottostanti, nel rispetto delle altre prescrizioni di zona. La realizzazione di eventuali vedute relativamente alle sopraelevazioni saranno consentite solo in caso di accordo fra privati mediante la stipula di atti debitamente registrati e trascritti presso i pubblici registri.
3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade In tutte le zone edificabili, escluse le zone A e B, gli edifici rispetteranno le seguenti distanze minime dalle strade, in rapporto alla larghezza delle stesse:
ml. 5,00 da strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 da strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml.
10,00 da strade di larghezza superiore a ml. 15.
Ai fini della presente norma si fa riferimento al confine fisico del sedime stradale, comprendendo dunque in esso le sue pertinenze e i complementi infrastrutturali e di arredo quali piste ciclabili, alberature, marciapiedi, aiuole, ecc. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi 1 e 3 di questo articolo, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica. Per gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti nelle zone B sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente comma, in allineamento all'edificio oggetto di ampliamento o sopraelevazione. Se a confine esiste parete o porzione di parete non finestrata, le nuove costruzioni potranno mantenere lo stesso allineamento dell'edificio esistente. Le soprelevazioni, come definite al precedente comma 2, potranno osservare la medesima distanza dei volumi preesistenti.
4. Distanze minime dei fabbricati dalle strade nelle zone A e B Nella zona A è ammessa l'edificazione sul fronte strada o l'allineamento con gli edifici esistenti. Nella zona B gli edifici rispetteranno le seguenti distanze minime dalle strade, in rapporto alla larghezza delle stesse:
ml. 5,00 da strade di larghezza inferiore a ml. 15; ml. 7,50 da strade di larghezza superiore a ml. 15
5. Distanze boxes auto dai confini di proprietà e relative altezze. La costruzione dei boxes in superficie è ammessa sul confine di proprietà senza vincolo di distanze dall'edificio confinante e dall'edificio all'interno del lotto. L'altezza dei boxes, in superficie, dalla quota marciapiede all'estradosso della soletta di copertura non dovrà superare i ml. 2,50. La costruzione dei boxes seminterrati è ammessa sul confine di proprietà e sull'allineamento del confine stradale, emergenti dal terreno non più di ml. 1,50 con possibilità di copertura dello spazio di manovra e sovrastante copertura obbligatoria di terreno di coltivo di almeno cm. 40 adeguatamente piantumate. I boxes interrati dovranno prevedere la copertura dello spazio di manovra e dovranno essere ricoperti con terreno coltivo di almeno cm. 40 e vegetazione. L'altezza netta dei boxes in superficie, seminterrati ed interrati non dovrà essere inferiore a mt. 2,00. E' assolutamente vietato l'utilizzo dei boxes ad uso diverso da ricovero automezzi.
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1. Ai fini del calcolo dell'edificabilità per il rispetto degli indici di zona, la dimensione delle nuove costruzioni è espressa in metri quadrati di superficie lorda S l dei vari piani abitabili o agibili, come definita all'articolo 5.
2. Sono esclusi dal calcolo della superficie lorda: • i locali soggetti a vincolo d'uso pubblico; • I locali di uso comune condominiale nella misura massima pari a mq. 100,00. Per la realizzazione dei locali di uso comune condominiale il richiedente, oltre al permesso di costruire o analogo titolo, dovrà presentare, prima del rilascio del certificato di agibilità o contestualmente alla richiesta dello stesso, atto unilaterale d'obbligo, debitamente registrato e trascritto presso i pubblici uffici, che certifichi la proprietà condominiale dei locali e ne vincoli l'uso ad attività prettamente condominiali da disciplinare all'interno del regolamento di condominio. • i vani tecnici quali locali caldaie, immondezzai, cabine elettriche, depositi biciclette, ecc.; • i vani ascensori ed i vani scale; • i portici aperti sia all’uso pubblico che privato; • le autorimesse degli edifici di cui sono pertinenza; • le cantine e i locali accessori che non presentino condizioni di abitabilità o agibilità, come definite dal Regolamento Edilizio e abbiano un rapporto di aeroilluminazione inferiore a 1/30. • le superfici dei sottotetti con altezza media ponderale inferiore a ml 1,80. 3. Ai fini del calcolo della S l , lo spessore dei tamponamenti esterni, qualora sia superiore a cm. 30, è convenzionalmente definito in cm. 30.
Articolo 9 – Destinazioni d'uso e relativo carico urbanistico
1. Le categorie di destinazioni d'uso sono le seguenti: • Residenziale (abitazioni, residence e abitazioni collettive) • Ricettiva (alberghi) • Commerciale • Direzionale • Servizi • Spettacolo, Sport e tempo libero • Produttiva (produzione e movimentazione di merci) • Agricola
2. La destinazione d'uso commerciale è suddivisa in quattro tipologie distributive: • Grande distribuzione • Media distribuzione • Esercizi di vicinato • Commercio all'ingrosso
12 3. Il Piano inoltre prevede la categoria: "destinazioni d'uso non compatibili con la residenza" come insieme delle destinazioni d'uso che comportano: • l'emissione di rumori con intensità e modalità in contrasto con le prescrizioni del Piano acustico per le zone residenziali; • rischi per la sicurezza e la salute dei residenti.
4. Per ogni destinazione d'uso non commerciale il Piano specifica il carico urbanistico, espresso in parcheggi pubblici e privati.
5. Per la destinazione d'uso commerciale, articolata nelle diverse tipologie distributive, il Piano individua il carico urbanistico in termini di aree a standard e dotazioni minime di aree a parcheggi nei termini indicati dall'articolo 11.
6. Nella zona A si procede alla sola verifica dei posti auto di pertinenza dei nuovi edifici.
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