Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione
Articolo 63 – Aree ferroviarie e relative fasce di rispetto
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- Articolo 65 – Elettrodotti
- Articolo 66 – Attrezzature tecnologiche
- Articolo 68 – Prescrizioni paesistiche
- Articolo 69 – Formazione della rete ecologica
- Articolo 70 – Disciplina del territorio compreso nel Parco Sud
- Articolo 71 – Zone agricole
- Articolo 72 – Verde pubblico
- Articolo 73 – Verde di pertinenza degli edifici
- Articolo 74 – Aree di salvaguardia delle risorse idriche
- Articolo 76 – Tutela del suolo
- Capitolo 16 Piano di tutela e riqualificazione dellambiente e del paesaggio periurbani
- Articolo 78 – Verde di fruizione urbana comunale ed extracomunale
- Articolo 79 – Verde agricolo e di fruizione rada
- Articolo 80 – Aree boscate, arbusteti, fasce alberate e filari e piante monumentali, esistenti
- Articolo 81 – Aree boscate, arbusteti, fasce alberate e filari, di nuova formazione
- Articolo 84 – Edifici rurali e relative aree di pertinenza
- Articolo 85 – Aree di trasformazione
Articolo 63 – Aree ferroviarie e relative fasce di rispetto 1. Il Piano individua le aree ferroviarie e le relative fasce di rispetto; tali aree sono destinate agli impianti e agli edifici di servizio e ai loro ampliamenti. In fase di approvazione del progetto di raddoppio della linea ferroviaria saranno individuati gli edifici sensibili e gli interventi di mitigazione acustica necessari.
47 Capitolo 14 Reti ed impianti tecnologici Articolo 64 – Reti tecnologiche sovracomunali
1. L’Amministrazione comunale promuove accordi di programma al fine di controllare l’impatto ambientale delle reti tecnologiche d'interesse sovracomunale, quali elettrodotti, gasdotti e collettori fognari al fine di concordare modalità e fasi attuative nell’interesse della comunità locale, anche con l’attuazione di interventi di compensazione.
1. Nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" sono riportati gli elettrodotti di voltaggio pari o superiore ai 132 Kv rispetto ai quali vigono le fasce di rispetto di legge.
2. Il progetto di riqualificazione della strada provinciale "Nuova Vigevanese" previsto dallo Schema strutturale, valuta la formazione di un "corridoio per le reti tecnologiche" come opportunità per l' attuazione del Piano di risanamento di cui all'articolo 9 della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 14 febbraio 2001.
3. Nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" è individuato il tracciato di massima per l'interramento dell'elettrodotto Corsico – Baggio. L'attuazione sarà preliminarmente accompagnata da uno studio di individuazione degli edifici coinvolti dal campo magnetico indotto.
1. Il Piano individua sulle tavole di azzonamento le aree destinate a impianti tecnologici esistenti e l'area destinata alla nuova piattaforma ecologica: in tali zone si applica l'indice di utilizzazione fondiaria I f di 0,45 mq/mq; per gli edifici valgono le norme di altezza e distanza proprie delle zone circostanti.
2. I nuovi impianti tecnologici, quali cabine di trasformazione, centrali telefoniche, centrali di cogenerazione, ecc possono essere realizzati in tutte le zone edificabili; per gli edifici vigono gli indici e i parametri della relativa zona.
3. Per la realizzazione di nuove opere, il progetto allegato al permesso di costruire o alla d.i.a. è sottoposto al parere di compatibilità ambientale e di impatto paesistico da parte del competente organo amministrativo.
48 TITOLO VI - SISTEMA AMBIENTALE
Capitolo 15 Obiettivi generali
Articolo 67 – Sistema ambientale: criteri generali
1. Il Piano persegue la salvaguardia ed il miglioramento del sistema ambientale locale e del paesaggio attraverso una serie articolata di previsioni e prescrizioni, sia di carattere ecologico ed ambientale, sia più propriamente paesaggistiche, contenute nel presente Titolo delle Norme e negli elaborati grafici di riferimento.
2. Nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" sono riportati, ad una scala di maggior dettaglio, gli elementi del sistema ambientale e del paesaggio individuati dal PTCP e dal PTC del Parco Sud; gli immobili vincolati per disposizione di legge; altri elementi di tutela individuati dall'"Indagine idrogeologica"; nella tavola sono riportati i riferimenti alle Norme dei rispettivi Piani.
3. Nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono individuati gli oggetti di tutela del paesaggio, e gli interventi paesaggistico ambientali di riqualificazione, propri del Piano, con particolare riferimento al territorio periurbano; nella tavola sono individuate le "Unità d’intervento ecologico-ambientale", che comprendono un insieme di interventi funzionali per la riqualifcazione ambientale; le indicazioni di tale tavola trovano riscontro normativo nel successivo capitolo.
4. Le modalità di intervento che riguardano gli elementi naturalistici del sistema ambientale fanno riferimento al "Repertorio B: repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale", allegato al PTCP.
1. Le prescrizioni riferite al sistema ambientale nelle Tavole a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" e p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" e relative Norme, hanno carattere sia di prescrizione paesistica, sia progettuale operativo, per l'attuazione degli interventi ecologico–ambientali, di compensazione in quanto il Piano è atto a maggiore definizione paesistica, ai sensi dell'articolo 6 delle Norme del PTPR.
Articolo 69 – Formazione della rete ecologica
1. Il Piano persegue la realizzazione di una rete di aree verdi, di diversa destinazione e uso, cosiddetti corridoi ecologici, che connette le grandi aree verdi territoriali con le aree verdi urbane, al fine di ottenere una biomassa e una biodiversità, significative per l'innalzamento del livello ambientale del territorio comunale.
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2. Parte fondamentale della rete ecologica si attua con il "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, periurbani", di cui al successivo Capitolo 16 e con l'attuazione degli Ambiti e delle aree a verde pubblico.
1. Il Piano disciplina il territorio compreso nel Parco Sud sia attraverso l'azzonamento, sia attraverso le norme relative ai singoli elementi del sistema ambientale.
2. Il territorio del Parco Sud è suddiviso nelle seguenti zone: • Zona agricola facente parte del Comparto di fruizione "d" del Piano del Parco, oggetto di accordo interistituzionale (articoli 20 e 22 delle Norme); • Zona F2, Servizi di interesse sovracomunale all’interno del Parco Sud, Ambito 1 “Bosco dei Giovani” BG (articolo 42 delle Norme); • Zona agricola: vale quanto previsto nell'articolo 27 delle Norme del PTC del Parco e nel successivo articolo 71 ; • Zona speciale, Ambito 3 “Polmone Verde” PV (articolo 44 delle Norme); • Zona a verde pubblico e orti: Unità d’intervento ecologico-ambientale nn. 1 e 2: valgono le previsioni delle relative schede progettuali (elaborati indicativi di Piano).
3. Gli elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale, all'interno del Parco, sono individuati nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" e nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" e di seguito normati.
Articolo 71 – Zone agricole
1. Nelle tavole di azzonamento sono individuate le zone agricole; oltre alle vigenti leggi in materia di edificabilità nelle zone agricole e alle Norme del PTC del Parco Sud, valgono le previsioni del "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" di cui al successivo Capitolo 16 ed in particolare dell'articolo 84.
2. In queste zone è consentita l’apertura di esercizi di vicinato e medie strutture per la vendita esclusiva di prodotti florovivaistici o di allevamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di "produttore agricolo"; per tali funzioni sono ammessi ampliamenti e nuove edificazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84.
3. Per le medie strutture di vendita dovranno essere rispettati i contenuti dell’art. 11 in materia di parcheggi.
Articolo 72 – Verde pubblico
1. Il verde pubblico si articola in: parchi extraterritoriali, verde urbano, verde di connettivo. 2. I parchi extraterritoriali sono rappresentati dalle aree del Parco Sud, dal Parco dei fontanili, in Comune di Milano e dal Parco Travaglia, in Comune di Corsico: essi costituiscono punti di
50 connessione della rete ecologica locale e occasioni di ampliamento dell'offerta ambientale ai cittadini di Cesano Boscone; pertanto le connessioni a tali parchi costituiscono oggetto di intese di pianificazione intercomunali che impegnano l'Amministrazione, in quanto elementi strategici del Piano.
delle suddette categorie sono articolati nel Piano dei Servizi. La definizione puntuale delle attrezzature e la sistemazione planimetrica dei nuovi parchi, è rimandata ai progetti esecutivi che terranno conto delle indicazioni contenute negli Schemi progettuali d’Ambito.
4. I parchi di quartiere sono destinati a piccole attrezzature per il gioco dei bambini, per il riposo e per l'incontro dei ragazzi; i nuovi parchi di quartiere non sono individuati nelle tavole di Piano ma vanno reperiti nell'ambito degli interventi di trasformazione.
5. Il verde di connettivo è costituito dalle piantumazioni che affiancano la viabilità, i percorsi ciclabili e quelli pedonali, e dall'insieme delle sistemazioni a verde delle aree a posteggio, di piccole aree pubbliche e dei reliquati: i progetti esecutivi di tali opere devono prevedere le aree e le opere necessarie alla realizzazione delle piantumazioni.
Articolo 73 – Verde di pertinenza degli edifici
1. Nei nuovi interventi e negli interventi di trasformazione urbana la sistemazione del verde costituisce un elemento progettuale essenziale e deve contribuire a realizzare la continuità della rete ecologica e il paesaggio urbano; i progetti edilizi ai fini autorizzativi verificano tale condizione.
Articolo 74 – Aree di salvaguardia delle risorse idriche
1. Nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" sono individuate le fasce di rispetto dei pozzi di captazione dell'acqua potabile. In tali fasce vigono i vincoli e i divieti di cui al punto 5 dell'art. 21 del D. lgs. 152/99. 2. All'interno delle aree di rispetto saranno individuate le attività e i centri di pericolo e definite le modalità e i tempi per la loro messa in sicurezza.
1. Il Piano promuove il risparmio delle risorse idriche, attraverso l'incentivazione di interventi urbanistici ed edilizi a ridotto impatto ambientale, come definiti dall'articolo 101.
Articolo 76 – Tutela del suolo
1. Nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" sono riportate le indicazioni dello studio idrogeologico in merito alla tutela del suolo.
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Capitolo 16 Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani
Articolo 77 – Contenuti del Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani
1. Il Piano persegue la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio con particolare riferimento al territorio periurbano, con le disposizioni contenute nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" e con le norme dei seguenti articoli; il Piano di tutela e riqualificazione riprende, per quanto di interesse, le indicazioni della tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge".
2. Il Piano delinea gli interventi di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche delle parti di territorio dei comuni confinanti, o comprese nel Comparto di fruizione "d" del Parco Sud, soggetto a pianificazione intercomunale, o comunque funzionali al raggiungimento di un assetto coerente del territorio periurbano del Comune: tali previsioni, coerenti con lo Schema strutturale, hanno carattere propositivo.
1. Si tratta di verde pubblico esistente e di progetto, destinato a parchi, giardini e impianti sportivi e sedi sociali, comunque per una fruizione intensiva di carattere urbano, o destinato alla realizzazione di aree boscate.
2. Tali aree sono sia comunali che dei territori dei comuni confinanti; le aree verdi dei comuni confinanti concorrono alla formazione dell'ambiente e del paesaggio periurbano e come tali sono comprese nello Schema strutturale e sono oggetto di programmi attuativi intercomunali.
3. Le aree boscate nel territorio comunale hanno, in particolare, la funzione di incrementare la biomassa per la fissazione della CO 2 , riequilibrare il microclima, offrire ai cittadini un ambiente a maggior carattere naturale: l'indicazione di aree boscate nella tavola p2 costituisce maggior specificazione dell'azzonamento e del piano dei servizi.
1. Si tratta di aree prevalentemente destinate all'attività agricola ma che possono concorrere in modo rilevante alla riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbano, potenziandone l'equipaggiamento arboreo: vigono le norme dell'articolo 27 delle Norme del PTC del Parco Sud.
2. Il Piano prevede la formazione di aree boscate, arbusteti, fasce alberate e filari e percorsi che consentano una fruizione generalmente limitata alla percorrenza della campagna, al godimento del paesaggio e allo sviluppo delle attività di cui al comma successivo.
52 3. Oltre alle tradizionali attività agricole sono ammesse attività sportive e per il tempo libero connesse all'attività, all'ambiente e alla cultura agricola per una fruizione non intensiva del territorio: la realizzazione di tali attività comporta l'attuazione degli interventi di riqualificazione previsti dalle U.e.a..
Articolo 80 – Aree boscate, arbusteti, fasce alberate e filari e piante monumentali, esistenti
1. Le aree boscate, le fasce alberate, i filari e le singole piante a carattere monumentale esistenti sono individuate nella tavola a2 "Prescrizioni ambientali della pianificazione sovracomunale e vincoli di legge" e dall'"Analisi dello stato della vegetazione": tali elementi, in quanto concorrono a determinare il paesaggio e preservare l'ambiente e la sua memoria, non possono essere eliminati ma possono essere riqualificati.
2. Il vincolo, in quanto di natura paesistica per gli effetti dell'articolo 2, non è indennizzabile; tuttavia l'eventuale fruizione pubblica di tali aree o è indennizzata o costituisce oggetto di convenzione.
3. Per le aree boscate, gli arbusteti, le fasce alberate e i filari esistenti all'interno delle aree del Parco Sud, valgono le norme dell'articolo 21 delle Norme del PTC del Parco.
Articolo 81 – Aree boscate, arbusteti, fasce alberate e filari, di nuova formazione
1. Il Piano prevede l'incremento delle zone a bosco e naturali, con funzione di riequilibrio ecologico generale ed in particolare come fascia di protezione ambientale nei confronti della Tangenziale e delle nuove infrastrutture previste; le zone a bosco assolvono anche ad una funzione di disegno del paesaggio: tali zone sono di massima individuate nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani".
2. Nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono indicate fasce alberate e filari di nuova formazione, come elementi di progetto del paesaggio e di riqualificazione dell'ambiente.
3. Le fasce alberate previste lungo la tangenziale Ovest saranno realizzate anche in rilevato, in modo da svolgere una funzione di protezione dall'inquinamento atmosferico delle colture e dell'abitato, nel rispetto delle norme del codice della strada per le fasce di rispetto delle autostrade.
1. Si tratta di aree utilizzate ad orti o destinate alla formazione di nuovi orti: i nuovi orti sono destinati al trasferimento degli orti esistenti in territorio del Comune di Milano, interessati dalla realizzazione della nuova strada di circonvallazione; tale trasferimento è oggetto dell'attuazione dell'intesa di pianificazione intercomunale di cui al comma due dell'articolo 22 delle Norme.
53 Articolo 83 – Salvaguardia e riqualificazione della rete idrografica di superficie
1. Teste di fontanile, rogge e canali di irrigazione Nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono indicati: le teste di fontanile, le rogge, i canali di irrigazione e i loro argini; l'individuazione del Piano corrisponde sia alla loro tutela che ad azioni di riqualificazione. 2. Cave in acqua Le cave in acqua sono presenti nel comparto di fruizione del Parco Sud in territori dei comuni confinanti: la riqualificazione e l'uso delle cave è stabilito dal Piano attuativo intercomunale del Comparto "d" del PTC del Parco Sud; il Piano individua le connessioni con la porzione di territorio di Cesano Boscone.
3. Zone umide Nella tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono individuate le zone umide; l'individuazione del Piano corrisponde sia alla loro tutela che ad azioni di riqualificazione: l'indicazione di nuove zone umide in zona agricola è elemento di compensazione per l'attuazione di impianti per attività sportive e per il tempo libero della relativa U.e.a..
4. Ai fini della tutela è vietata qualsiasi manomissione degli elementi suindicati, salvo quelle necessarie alla regolazione del regime delle acque.
5. Ai fini della riqualificazione il Piano prevede interventi finalizzati alla eliminazione di condizioni di degrado dei corsi d'acqua suddetti, mediante opere sistematiche di rimeandrizzazione, riqualificazione delle sponde, potenziamento della vegetazione di ripa, ecc, ed alla riattivazione di funzioni ecologiche a questi legate raggiungibili attraverso la rivitalizzazione e la creazione di zone umide associate alle vie d'acqua. Preliminarmente agli interventi di riqualificazione saranno individuate le caratteristiche dei corsi d'acqua ai sensi del D. lgs. 152/99 e la presenza di scarichi impropri.
1. Il Piano individua gli edifici rurali e le relative aree di pertinenza, nella tavola p2: " Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani".
2. Per gli interventi funzionali alle attività agricole, oltre alle norme di legge vigono le norme del PTC del Parco Sud. Per gli interventi con destinazioni d'uso non agricole, consentite, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo degli edifici esistenti e nuovi interventi. I nuovi interventi, sono ammessi nelle aree di pertinenza con un indice di 0,3 mq./mq. riferito alla stessa area di pertinenza.
3. Tutti gli interventi edilizi sono attuati secondo le disposizioni dell'articolo 97. 4. Gli edifici isolati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs. 152/99 sono individuati nella tav. a5 e sono normati attraverso il regolamento dell'Ente gestore della fognatura.
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1. Si tratta delle aree di trasformazione individuate dagli Schemi progettuali dei relativi Ambiti e regolati dai rispettivi articoli della normativa.
Articolo 86 – Viabilità e relativa sistemazione ambientale
1. Il Piano delinea gli elementi principali per l'inserimento ambientale e paesistico della nuova viabilità come contenuti indicativi dell'Accordo di programma per il progetto esecutivo che svilupperà in dettaglio gli accorgimenti di carattere ecologico ed ambientale per il suo corretto inserimento.
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