Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione


Articolo 87  –  Siti di riqualificazione ambientale e paesistica


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Articolo 87  –  Siti di riqualificazione ambientale e paesistica 

 

1. Il Piano individua, di massima, i siti di particolare rilevanza dal punto di vista della percezione, 



sia del paesaggio agrario sia del margine urbano, che necessitano di azioni di riqualificazione. 

 

 



Articolo 88  –  Posizioni di visuale 

 

1. Il Piano individua le posizioni di visuale significative per la percezione del paesaggio agrario, 



del margine urbano e degli accessi al nucleo urbano: gli interventi edilizi, di urbanizzazione e 

naturalistici compresi nei coni ottici con vertice nella posizione di visuale, non devono impedire la 

vista del paesaggio dalle suddette posizioni o, a seconda delle posizioni, devono riqualificare gli 

spazi e gli elementi architettonici percepibili all'interno dei suddetti coni. 

 

 

Articolo 89  –  Piattaforma ecologica 



 

1. Il Piano prevede il sito dove trasferire la piattaforma ecologica esistente; la sistemazione 

esecutiva dovrà garantire la totale schermatura naturalistica dell'impianto e misure di tutela del 

suolo in ragione della particolare vulnerabilità dello stesso evidenziata dallo studio idrogeologico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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TITOLO VII – ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO 

 

 



 

Capitolo 17   Pianificazione urbanistica di indirizzo ed attuativa  

 

 



 Articolo 90  –  Ambiti di progettazione urbanistica unitaria  

 

1. Il Piano individua Ambiti (e Sottoambiti) soggetti a pianificazione urbanistica unitaria: la loro 



attuazione è regolata dagli "Schemi progettuali degli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria", 

come specificato dall'articolo 41. 

 

2. Gli Ambiti sono attuati con uno o più comparti: se sono previsti più comparti questi sono 



individuati nelle tavole d'azzonamento; se si prevede un unico comparto questo coincide con il 

perimetro dell'Ambito; se i comparti comprendono aree di diversi proprietari, assumono la 

fattispecie di cui all'articolo 23 della legge n. 1150 /1942. 

 

3. I comparti possono essere attivati o con Piano attuativo di iniziativa pubblica o con Piano 



attuativo di iniziativa privata, convenzionato: la convenzione riguarda le modalità di esecuzione 

degli obblighi indicati dalle Norme, nonché gli impegni dell'Amministrazione per la realizzazione 

delle opere pubbliche di competenza della stessa.  

 

4. A ciascun comparto è attribuita una capacità edificatoria espressa in valori assoluti di S



l

 e sono 


prescritte le specifiche condizioni, indicate nel relativo articolo delle Norme; a tutte le proprietà  

comprese nello stesso comparto, esclusa l'eventuale viabilità pubblica esistente e le aree 

cimiteriali, sono attribuite le capacità edificatorie e gli obblighi in termini di: cessione gratuita di 

aree per destinazioni d'uso pubbliche; attuazione degli interventi di compensazione ambientale; 

altri obblighi convenzionali indicati dalle specifiche disposizioni delle Norme; i diritti edificatori e 

i costi di compensazione sono attribuiti in proporzione alla superficie delle aree di proprietà. 

 

5. Qualora il comparto coincida con l'Ambito le condizioni indicate nel comma precedente si 



intendono estese all'intero Ambito. 

 

6. I singoli comparti all'interno degli Ambiti o i singoli Sottoambiti, possono essere attuati in 



modo autonomo e con tempi diversi, nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi 

Schemi progettuali 

 

7. L'attuazione degli Ambiti è di preminente interesse pubblico in quanto elementi dello Schema 



strutturale del Piano; pertanto, in caso di inerzia dei privati, il Comune può promuovere 

l'attuazione dell'intero Ambito o dei singoli comparti o delle sole opere pubbliche, con Piani 

attuativi di iniziativa pubblica e con  progetti esecutivi per le opere pubbliche. 

 

 



 

 

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Articolo 91  –  Piani attuativi 

 

1. I Piani attuativi sono quelli previsti dalle leggi vigenti e possono essere di iniziativa pubblica o 



privata, interni o esterni agli Ambiti di progettazione urbanistica unitaria. 

 

2. Il Piano individua comparti soggetti a Piano attuativo ma non ne predefinisce il tipo, tranne che 



nel caso dei Piani di recupero che comunque possono essere di iniziativa pubblica o privata; altri 

Piani di recupero possono essere individuati e attivati su iniziativa privata, anche se non predefiniti 

nelle tavole di azzonamento. 

 

3. I contenuti di carattere pubblico dei Piani attuativi individuati, compresa la quota di edilizia 



residenziale convenzionata,  sono di preminente interesse pubblico: pertanto in caso di inerzia dei 

privati, il Comune può procedere all'attuazione dell'intero comparto o delle sole opere pubbliche, 

con Piani di iniziativa pubblica e con progetti esecutivi. 

 

4. Per i Piani di recupero la cessione di aree a servizi può essere monetizzata in quanto lo standard 



è verificato a scala comunale. 

 

 

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Capitolo 18   Partecipazione dei cittadini 

 

 

 Articolo 92  –  Partecipazione dei cittadini  



 

1. I progetti urbanistici di attuazione del Piano sono soggetti alle procedure di partecipazione dei 

cittadini stabilite dall'Amministrazione. 

 

 



Articolo 93  –  Programmi integrati di intervento 

 

1. Il Piano assume la valenza di Documento di Inquadramento ai sensi della legge regionale 



n°9/1999; pertanto i privati possono proporre Programmi integrati di intervento anche in variante 

al PRG, che non modifichino i contenuti dello Schema strutturale. 

 

 

Articolo 94  –  Società di trasformazione urbana - STU 



 

1. L'attuazione del Piano avviene anche attraverso i programmi di intervento della costituita 

Società di trasformazione urbana (STU); i contenuti dello Schema strutturale riferiti alla 

riqualificazione dell'asse intercomunale della "Nuova Vigevanese" costituiscono obiettivo 

programmatico della STU. 

 

 



 

 

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Capitolo 19   L’intervento edilizio diretto 

 

 

Articolo 95  –  Condizioni per edificare  



 

1. Nelle zone ove é previsto l’intervento diretto, ma in aree non provviste di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria o non corredate da strumenti attuativi approvati, il rilascio del permesso 

di costruire o la presentazione della Dichiarazione di inizio attività é subordinata alla 

programmazione comunale circa l'urbanizzazione dell'area o all'impegno, da parte dei privati, ad 

eseguire le opere di urbanizzazione. 

 

 

Articolo 96  –  Utilizzazione degli indici ed aree di pertinenza 



 

1. L’utilizzazione degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie 

esclude ogni successiva richiesta di altri titoli abilitativi all'edificazione, salvo il caso di 

demolizione e di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di 

proprietà. 

 

2. Sono aree di pertinenza quelle fondiarie e territoriali che vengono utilizzate in base alle 



prescrizioni di Piano e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. 

Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del Piano non potranno 

essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzo degli indici di edificabilità, se non per saturare 

l’edificabilità massima ammessa dalle presenti Norme. 

 

3. Qualora un’area a destinazione omogenea, sulla quale insistono delle costruzioni che si 



intendono mantenere, venga frazionata allo scopo di rendere edificabili nuovi lotti, tutti gli indici e 

i parametri urbanistici devono essere rispettati e verificati sia per la costruzione da conservare sia 

per la nuova costruzione. Non é ammesso frazionare, a scopi edificatori, aree che risultino sature 

sulla base di concessioni o licenze rilasciate precedentemente all’adozione del Piano o comunque 

aree di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione del Piano e conteggiate ai fini del 

calcolo della capacità insediativa. 

 

4. E’ ammessa nelle zone territoriali omogenee e contermini il trasferimento di volume e/o 



superficie attraverso la stipula di atto notarile tra le parti regolarmente registrato e trascritto nelle 

Conservatorie dei Registri Immobiliari 

 

5. Negli elaborati relativi ai titoli abilitativi all'edificazione, dovrà sempre ed obbligatoriamente 



figurare l’individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinguendole, in caso di 

Piano attuativo, in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei relativi 

dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, e distinguendo le aree sature 

da quelle non sature: l’area di pertinenza si definisce “satura” quando gli edifici costruiti sulla 

stessa hanno utilizzato il massimo della S

l

 edificabile consentita dal rispettivo indice. 

 

6. Nelle corti all’interno del centro storico, sono vietate tutte le nuove recinzioni. 



 

 


 

 

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Articolo 97  –  Materiali e modalità costruttive da adottarsi nel centro storico e nei complessi 

rurali nel Parco Sud. 

 

1. Per gli interventi da realizzare in queste zone si prescrivono, di norma, i seguenti elementi 



costruttivi e materiali. 

 

Tetti e materiali di copertura 

Coperture a falde inclinate e tegole in cotto del tipo "coppo" o "portoghesi". 

 

Murature perimetrali  

Murature intonacate o in mattoni a vista, non paramano. 

 

Intonaci e rivestimenti delle facciate 

Intonaci tradizionali; sono tassativamente esclusi rivestimenti in intonaco plastico, piastrelle o 

lastre di qualsiasi materiale, ad eccezione esclusivamente delle zoccolature non superiori a cm 50 

di altezza ed esclusivamente per edifici isolati. 

 

Tinteggiature 

Toni tradizionali dell'ocra e delle terre, anche verso le pigmentazioni gialle e rosso mattone; sono 

escluse le tinte a componenti blu; eventuali tinte bianche o grigie possono essere ammesse solo 

con una verifica di compatibilità rispetto all'intero ambiente (via, piazza, cortile) nel quale si 

inseriscono. 

 

Finiture esterne 

Gronde e pluviali in lamiera zincata e verniciata, rame, ghisa, con esclusione del materiale 

plastico. 

Serramenti di chiusura esterna di finestre e porte, in legno, con ante al naturale o verniciate. 

Serramenti di chiusura di portoni, box e vani con accesso all'esterno del fabbricato, in legno, 

naturale o verniciato. 

Insegne in legno o metallo in stile adeguato al contesto, illuminate esclusivamente da luce 

indiretta; è escluso il materiale plastico. 

 

2. La compatibilità ambientale e stilistica di elementi e materiali innovativi, diversi da quelli su 



indicati, sarà giudicata dal competente organo dell'Amministrazione comunale in materia 

ambientale.  

 


 

 

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Capitolo 20   L'intervento ecologico-ambientale 

 

 

Articolo 98  –  Unità di intervento ecologico – ambientale (U.e.a.) 



 

1. Al fine di identificare interventi di riqualificazione ambientale unitari e funzionali, sulla tavola 

p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono individuate le 

Unità d’intervento ecologico-ambientale (U.e.a) i cui contenuti attuativi sono descritti nelle 

relative schede allegate alle Norme. 

 

2. Le U.e.a 1, 2, 3, 4, riguardano esclusivamente il territorio del Comune; le U.e.a. 5, 6, 7 e 8 



riguardano territori dei comuni limitrofi, soggetti all'intervento intercomunale previsto dal PTC del 

Parco Sud individuato come Comparto "d" di Fruizione (art. 35 delle Norme del Parco). 

 

 

Articolo 99  –  Strumenti di attuazione del Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e 



del paesaggio periurbani 

 

1. Il Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani è attuato con i 



seguenti strumenti: 

 

2. Ambiti di progettazione urbanistica  unitaria 



Si tratta degli Ambiti:1 “Bosco dei Giovani” (BG); 2 “Villaggio dello Sport e Quartiere Tessera” 

(VS); 3 “Polmone Verde” (PV); 6 “Via Pasubio, Via degli Olmi” (VPO), di cui agli articoli 41 e 

seguenti. 

 

3. Comparto "d" del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, Allegato B – Comparti 



di Fruizione – art. 35 delle Norme del Parco. 

Il comparto comprende i Comuni di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Milano; la 

perimetrazione dei territori, la pianificazione e attuazione del comparto è regolata dall'articolo 35 

delle Norme del Piano del Parco e dal Piano di settore "Fruizione"; il Comune di Cesano Boscone 

promuove un protocollo di intesa di pianificazione tra i Comuni interessati e il Parco Sud, affinché 

i contenuti del Piano siano recepiti dal Piano di Fruizione. 

Oltre che delle indicazioni del "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio 

periurbani", l'assetto del comparto dovrà tenere conto delle indicazioni dello "Schema strutturale" 

e dello Schema progettuale del confinate Ambito 1 “Bosco dei Giovani BG. 

 

4. Unità d'intervento ecologico–ambientale (U.e.a)  



Le Unità d’intervento ecologico–ambientale di compensazione (U.e.a), sono individuate sulla 

Tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani", con 

apposito perimetro: ciascuna U.e.a comprende un insieme di interventi di salvaguardia, 

riqualificazione e potenziamento degli elementi di naturalità e di paesaggio che si intende attuare a 

compensazione dei processi di trasformazione territoriale che comportano carichi insediativi, 

previsti dal Piano. Gli obiettivi programmatici di massima di ciascuna Unità d’intervento 

ecologico–ambientale, sono indicati nell'elaborato "Schede progettuali delle Unità d'intervento 

ecologico–ambientale". 

 


 

 

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5. Siti di riqualificazione ambientale e paesistica 

Si tratta di limitate porzioni di territorio di particolare rilevanza per la percezione del paesaggio e 

dei margini urbani che necessitano di interventi di riqualificazione e sono individuati con apposito 

segno grafico sulla tavola p2 "Piano di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio 

periurbani". 

 

6. I suddetti strumenti attuativi costituiscono programmi di Azione paesistica di cui all'articolo 23 



delle Norme del PTPR (vedi anche art 4, comma 4 delle presenti Norme). 

 

 



Articolo 100  –  Criteri per il corretto inserimento ambientale degli edifici 

 

1. L’edificazione e la sistemazione delle aree di pertinenza dei fabbricati, anche al di fuori delle 



zone del centro storico, dovrà generalmente rapportarsi all’ambiente ed al paesaggio circostante: 

nel caso di interventi in rapporto visivo con il paesaggio agricolo e naturale del Parco Sud, gli 

edifici dovranno conformarsi agli elementi tipici della tradizione locale e inserirsi armonicamente 

nel paesaggio; in particolare i progetti di trasformazione relativi al "Piano di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio periurbani" sono soggetti a giudizio di impatto 

paesistico, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PTPR. 

 

2. Le recinzioni dovranno consentire la percezione degli spazi sistemati a verde, di competenza 



degli edifici; avere caratteristiche (dimensioni, materiali di costruzione, tipo, ecc.) in armonia con 

il carattere dello spazio pubblico che delimitano e delle recinzioni attigue; parte limitata delle 

recinzioni potrà tuttavia essere di tipo non trasparente per consentire la realizzazione di porzioni di 

giardino protette.  

 

3. Nel centro storico i manufatti a delimitazione degli isolati e tra gli spazi pubblici e privati 



devono essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali; sono pertanto ammesse 

murature piene, intonacate o in mattoni a vista, o recinzioni aperte in ferro lavorato, con 

esclusione di prodotti di serie con disegno non conforme alla tradizione. 

 

 



Articolo 101  –  Criteri di edificazione a ridotto impatto ambientale 

 

1. Il Piano promuove l'edificazione secondo criteri di ridotto impatto ambientale; si definisce 



intervento a ridotto impatto ambientale, quello che presenta le seguenti caratteristiche: 

•  La posizione e la conformazione degli edifici e la sistemazione delle aree verdi massimizza 

l'apporto energetico solare in inverno, il raffrescamento in estate e la protezione da fonti di 

rumore. 


•  E' presente un sistema di collettamento, conservazione e riuso delle acque piovane per 

l'irrigazione delle aree a verde e per gli altri usi che non richiedono acqua potabile. 

•  L'energia per il riscaldamento/raffreddamento e per l'acqua calda per usi igienici, presenta 

le seguenti caratteristiche: 

a)  deriva per il 30 % da fonti rinnovabili; 

b)  è prodotta centralmente da un unico impianto, almeno per ciascun organismo edilizio; 

c)  è prodotta da un impianto di cogenerazione nel caso che le dimensioni dell' intervento 

lo rendano economicamente fattibile. 

•  In alternativa al punto c) l'intervento è connesso ad un impianto di teleriscaldamento di 

scala urbana o di quartiere. 

•  La dispersione termica degli edifici è del 30% inferiore ai limiti di legge. 


 

 

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•  Gli edifici sono costruiti con materiali a basso impatto ambientale. 

 

2. Gli interventi a ridotto impatto ambientale sono soggetti alle seguenti norme. 



•  Le dimensioni degli edifici, ai fini della determinazione della capacità insediativa, sono 

definite in termini di "vani abitabili": il numero massimo di vani abitabili si determina 

dividendo la Superficie lorda S

l

 massima consentita dalle Norme di Piano nella zona sede 

di intervento, per il parametro virtuale di 18 metri quadrati. 

•  Non devono essere verificati il rapporto di copertura e l'altezza massima. 

•  E' consentito realizzare un piano oltre il numero massimo di piani consentito per la zona. 

 

3. L'Amministrazione stabilisce con separato atto deliberativo le particolari condizioni di 



vantaggio in termini di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

 

 

 

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Capitolo 21   Norme finali 

 

 

Articolo 102  –  Modalità di presentazione dei progetti 



 

1. I progetti urbanistici, edilizi e di intervento ambientale devono illustrare adeguatamente il loro 

inserimento nel contesto urbanistico ed ambientale; a tal fine i progetti dovranno conformarsi alle 

disposizioni dell'Amministrazione per la redazione dei progetti allegati agli atti autorizzativi, 

dettate dal Regolamento Edilizio. 

 

 



Articolo 103  –  Rispetto e decoro dell' ambiente urbano e del paesaggio  

 

 



1. Gli edifici esistenti, le relative aree di pertinenza e comunque le aree libere, vanno mantenuti 

nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano e a salvaguardia del paesaggio, a cura e a 

spese della proprietà. 

 

2. Il Sindaco ha la facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimenti di 

intonaci, di rivestimenti, di copertura, di aggetti, di porticati, di infissi, di insegne pubblicitarie, di 

recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) o la demolizione di manufatti indecorosi 

(baracche, tettoie, ecc) o ancora lo sgombero di depositi di materiale visibile da aree pubbliche, 

per il mantenimento del decoro dell’ambiente urbano e del paesaggio: tale disposizione trova 

specifica applicazione nel Regolamento Edilizio ai sensi dell'articolo 33 della legge 1150 del 

1942, comma 1, punti 8) e 11) 

 

 

Articolo 104 – Deroghe 



 

E’ possibile rilasciare il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, 

quando l’opera da assentire abbia rilevanza pubblica, così come disposto dall’articolo 41 quater 

della Legge n° 1150/42.  



 

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