Piano regolatore generale norme tecniche di attuazione


Articolo 26  –  Modalità di intervento


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Articolo 26  –  Modalità di intervento  

 

1. Le modalità di intervento previste nella tavola p5 "Modalità di intervento" sono le seguenti. 



 

2. Conservazione integrale e Restauro  

Tale modalità si applica agli edifici di valore storico architettonico, vincolati ai sensi del dlgs 490/ 

1999; qualsiasi intervento di modifica è soggetto ai criteri del restauro e risanamento conservativo 

di cui all'art. 31 della legge 457/78. 

 

3. Mantenimento/Ripristino  



Tale modalità si applica agli edifici rilevanti per l'intrinseco valore storico testimoniale e/o per il 

loro rapporto con il tessuto del nucleo di antica formazione. Qualsiasi intervento dovrà prevedere 

il mantenimento dell'assetto planivolumetrico. I caratteri stilistici originari dovranno essere 

mantenuti e, nei casi in cui risultino compromessi ma leggibili, dovranno essere ripristinati, 

secondo le indicazioni dell'articolo 97.  

 

4. Adeguamento/Consolidamento 



Tale modalità si applica agli edifici storici manomessi e agli edifici di recente costruzione che 

sono comunque rilevanti per il rapporto con il tessuto del nucleo di antica formazione. In caso di 

interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammesse contenute modifiche all'assetto 

planivolumetrico, finalizzate al migliore inserimento nel tessuto del nucleo di antica formazione. I 

caratteri stilistici dovranno rispettare le indicazioni dell'articolo 97. 

 

5. Rinnovo stilistico 



Tale modalità si applica agli edifici che per dimensioni e caratteri stilistici sono in netto contrasto 

con la conservazione dei caratteri ambientali del centro storico; in caso di interventi di 

ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria delle facciate è prescritto il rinnovo dei 

caratteri stilistici in coerenza, per quanto possibile, con le indicazioni dell'articolo 97. 

 

6. Demolizione con ricostruzione 



Tale  modalità si applica agli edifici di cui non si giustifica la conservazione ai fini del rispetto dei 

caratteri ambientali del centro storico: sono ammesse pertanto la demolizione e la ricostruzione 



 

 

22



 

della stessa quantità di superficie lorda, previa approvazione di Piano di recupero o con 

concessione convenzionata. 

 

7. Conservazione delle aree a giardino o a corte 



Tale modalità si applica alle aree a giardino o a corte che contribuiscono in modo significativo al 

mantenimento dei caratteri ambientali del centro storico; si prevede la conservazione e la 

valorizzazione di tali aree. 

 

8. Vincolo di facciata 



Nella tavola p5 "Modalità di intervento" viene indicato con apposito simbolo grafico il vincolo di 

facciata stabilito ai sensi del dlgs 490/1999. 

 

 


 

 

23



 

 

Capitolo 7   Parti di recente formazione prevalentemente residenziali 

 

 

Articolo 27  –  Zone edificate e di completamento, prevalentemente residenziali –  Zone B 



 

1. Si tratta della parte edificata destinata prevalentemente a residenza di cui si conferma la 

destinazione d'uso prioritaria. 

 

2. Destinazioni d'uso non ammesse 



•  Produttiva, per superfici superori ai 100  mq. 

•  Destinazioni d'uso non compatibili con la residenza  

 

3. Tipologie distributive ammesse 



•  Esercizi di vicinato. 

 

4. Tipologie edilizie non ammesse per nuovi interventi 



•  Edifici con tipologie proprie delle attività produttive, come capannoni e impianti tecnici. 

 

5 In caso di demolizione e ricostruzione l'indice fondiario ammesso è pari a quello preesistente, 



espresso in mq/mq. di Sl, purché non superi 1mq/mq. di S

l

 



6. Le destinazioni funzionali diverse dalla residenza sono ammesse per un massimo del 30% della 

Sl totale; in caso di trasformazione funzionale devono essere garantite le sole aree per parcheggi 

pubblici o d’uso pubblico come da articolo 10.2. punto c), in rapporto alla Sl con destinazione 

funzionale diversa dalla residenza. 

 

7. In tali zone l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 



 

8. Tali zone si suddividono nelle seguenti sottozone, in funzione dei caratteri tipologici del tessuto 

urbano e delle relative densità edilizie. 

 

 



Articolo 28  –  Tessuti urbani di case unifamiliari e palazzine  - Zona B

1

 – estensiva 

 

1. Si tratta delle parti edificate prevalentemente con tipologie di case unifamiliari o palazzine di 

cui si intende mantenere i caratteri urbanistici ed edilizi. 

 

Indici e parametri  

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 



 

 

I



f

  

 =   0,6   mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =             



 

1/2,5 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

 

 =             3 + st 



 

È ammessa l'edificazione a confine con convenzione tra i confinanti, fermo restando il rispetto 

degli indici e parametri di zona. 

 

 



 

 

24



 

Articolo 29  –  Tessuti urbani di case unifamiliari e palazzine  - Zona B

2

 – intensiva 

 

1. Si tratta delle parti edificate prevalentemente con tipologie di case unifamiliari o palazzine di 

cui si intende mantenere i caratteri urbanistici ed edilizi. 

 

Indici e parametri  

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 



 

 

I



f

  

 =   1  mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =  



          

1/2,5 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

 

 =           4 + st 



 

È ammessa l'edificazione a confine con convenzione tra i confinanti, fermo restando il rispetto 

degli indici e parametri di zona. 

 

 



Articolo 30  –  Tessuti urbani di edifici pluripiano, di impianto regolare – Zona B

3

   

 

1. Si tratta delle parti edificate prevalentemente con complessi edilizi di edifici pluripiano, di cui si 



intende mantenere i caratteri urbanistici ed edilizi. 

 

Indici e parametri  

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 



 

 

I



f

  

 =      1   mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =                



 

1/3 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

  

 =                    7 



 

2. È ammessa l'edificazione di spazi d'uso comune nella misura di 0,2 mq/mq, in aumento 

all'indice di edificabilità fondiaria, ma nei limiti della superficie coperta ammessa, come definita 

dall'articolo 5.  

 

 

 



Articolo 31  –  Zone soggette a PEEP  

 

1. Sulle tavole di azzonamento sono individuate le parti edificate e in via di completamento, 



soggette alla speciale normativa del Piano consortile per l'edilizia economica e popolare; le norme 

urbanistiche vigono anche dopo la scadenza dei Piani di zona. 

 

 

 



 

 

25



 

 

Capitolo 8   Parti di recente formazione prevalentemente produttive 

 

Articolo 32  –  Zone edificate e di completamento prevalentemente produttive  - Zone D

1a

 e 

D

1b

 

 

1. Destinazioni d'uso non ammesse 



  Residenziale (è ammessa la residenza di servizio alle unità produttive per un massimo di 

150 mq. di S

l

)

 



 

2. Tipologie distributive ammesse 

•  Media distribuzione, commercio all'ingrosso ed esercizi di vicinato 

 

3. Indici e parametri  



•  Indice di edificabilità fondiaria: 

 

 



 

 

I



 =   0,7   mq/mq 

•  Indice 

di 


copertura: 

      I



 =               

  

1/2 


•  Altezza 

massima: 

      H 

 =            12 ml. 

 

È ammesso un incremento di 0,30 mq/mq dell'indice di edificabilità se si garantiscono le dotazioni 



aggiuntive richieste dal carico urbanistico. 

 

4. L'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto e con Programmi integrati di 



intervento (vedi anche articolo 93). I Programmi integrati di intervento devono riferirsi ad una 

intera o più unità produttive, così come si configurano alla data di adozione del Piano, con un 

minimo di 5.000 mq di St.. 

 

5. Le destinazioni d’uso diverse da quella produttiva sono così regolate. 



a) Con permesso di costruire o d.i.a. sono ammesse destinazioni funzionali diverse da quella 

produttiva, per un massimo del 30% della Sl totale; devono essere comunque garantite le aree per 

parcheggi pubblici o d’uso pubblico, come da articolo 10.2. punto c), in rapporto alla Sl con 

destinazione funzionale diversa dalla produzione. 

b) Con Programma integrato di intervento è ammessa la trasformazione funzionale in misura 

superiore al 30% della Sl massima ammessa; in tal caso vanno reperite le aree per il carico 

urbanistico e a standard nella misura del 100%, almeno, della Sl per le zone D1a e del 200%, 

almeno, per le zone D1b; comunque le aree a parcheggio vanno reperite nella misura e secondo le 

modalità di cui all’articolo 10.2. punto b), secondo le diverse destinazioni funzionali. Il 

Programma integrato di intervento deve prevedere anche l'adeguamento delle urbanizzazioni 

primarie, sotto il profilo funzionale ed ambientale. 

 

6.  Nei suddetti casi a) e b), qualora la cessione di aree ad uso pubblico sia dichiarata impossibile 



dal progettista, l’Amministrazione comunale, valutata la dotazione di aree pubbliche ed in 

particolare di posteggi della zona, può consentire la monetizzazione delle aree a standard, secondo 

i criteri  vigenti. 

 

 



Articolo 33  –  Zone artigianali – D

 

1. Si tratta di zone destinate ad attività produttive, assoggettate a Piani attuativi vigenti o in fase di 



completamento e Piani attuativi di nuova formazione. 

 

 

26



 

 

2. Destinazioni d'uso non ammesse 



•  Residenziale (è ammessa la residenza  nei limiti del successivo comma 5). 

•  Direzionale, con esclusione di quello al diretto servizio dell'attività insediata. 

•  Commerciale 

 

3. Indici e parametri  



•  Indice di edificabilità territoriale 

 

 



 

 

I



 =   0,5   mq/mq 

•  Altezza 

massima 


      H 

 =            10 ml. 

 

4. Parcheggi 



•  attività 

produttive 

       

 

 



  

      1 mq   /    3 mq S



l

 

•  residenza 



 

 

 



 

 

 



 

   


  

      1 mq   /  

  

10 mc 


 

5. Sono ammesse unità residenziali per il personale dell'azienda o per il proprietario in misura non 

superiore a mq. 120 di S

l

, con un minimo di 300 mq di S



l

 adibita ad attività produttive. Per singole 

attività produttive con superficie superiore a 300 mq. di S

l

, è consentita la realizzazione di una sola 



unità abitativa di superficie non superiore a 120 mq. di S

l

 



 

Articolo 34  –  Zone edificate produttive e commerciali, di trasformazione – D

3

 

 

 

1. Si tratta di zone ed edifici destinati alla produzione e al commercio di media distribuzione di cui 



si ammette la trasformazione prevalentemente residenziale per coerenza con lo stato di fatto delle 

zone limitrofe o con i processi di trasformazione in atto o programmati, di ambiti territoriali 

contigui. 

 

2. Se si mantengono le funzioni in atto sono ammessi interventi edilizi diretti con i seguenti indici 



e parametri. 

 

3. Indici e parametri  



•  Indice di edificabilità fondiaria: 

 

 



 

 

I



 =   0,7   mq/mq 

•  Indice 

di 


copertura: 

      I



 =               

  

1/2 


•  Altezza 

massima: 

      H 

 =            12 ml. 

 

4. Gli interventi di trasformazione funzionale sono assoggettati a Piano di riqualificazione urbana 



così come individuati con apposito tracciolino sulle tavole di azzonamento: la destinazione 

prevalente deve essere quella residenziale; vigono i seguenti indici e parametri. 

 

5. Destinazioni d'uso non ammesse  



•  Produttiva (è ammessa una superficie produttiva non superiore a 200 mq. di S

l

 per ogni 

Piano attuativo) 

•  Destinazioni d'uso non compatibili con la residenza 

 

6. Tipologie distributive ammesse 



•  Media distribuzione ed esercizi di vicinato 

 

 



 

 

 

27



 

7. Indici e parametri   

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 



 

 

I



f

  

 =   0,6   mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =               



  

1/3 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

 

 =               



 

    4 


 

 

Articolo 35  –  Zone edificate commerciali e direzionali – D





 

1. Si tratta di zone destinate ad attività commerciali, di servizio e direzionali assoggettate a 

pianificazione attuativa vigente. 

 

2. Destinazioni d'uso non ammesse 



•  Residenziale  

•  Produttiva 

 

3. Tipologie distributive ammesse 



•  Esercizi di vicinato 

•  Commercio all'ingrosso 

•  Grande distribuzione, in un'unica struttura 

 

4. Indici, parametri e norme edilizie  



Quelli previsti dal Piano attuativo vigente, anche successivamente alla sua scadenza 

 

 



 

 

28



 

 

Capitolo 9   Altre parti di recente formazione e servizi di interesse 



sovracomunale 

 

 



Articolo 36  –  Servizi di interesse sovracomunale – zone F 

  

1. Si tratta di zone destinate a servizi di interesse collettivo sovracomunale. Tali zone si 



suddividono nelle seguenti sottozone: 

 

 



Articolo 37  –  Servizi di assistenza sociosanitaria - Sacra Famiglia – Zona F

 

1. La zona comprende la parte prevalentemente edificata del complesso dell'Istituto Sacra 



Famiglia; la zona è destinata a servizi di interesse collettivo sovracomunale di assistenza 

sociosanitaria e funzioni connesse. 

 

Destinazioni d'uso non ammesse 

•  Tutte le attività che non abbiano relazione con l' assistenza sociosanitaria 

 

Tipologie distributive ammesse 

•  Esercizi di vicinato 

 

Indici e parametri  

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 

 



 

I

f

  

 =   0,55   mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =               



  

1/3 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

 

 =               



 

    4 


 

Modalità di intervento 

Sulla tavola p5 "Modalità di intervento" sono indicati gli edifici degni di conservazione, soggetti a 

mantenimento/ripristino; per le altre parti sono ammesse tutte le modalità di intervento. 

 

 



Articolo 38  –  Servizi sociali, per il tempo libero e l'ambiente, nel Parco Sud – Zona F

2

 

 

1. Per le modalità di attuazione e le prescrizioni urbanistiche di tale zona si rimanda ai successivi 



articoli 41 e 42. 

 

 



Articolo 39  –  Servizi per l'istruzione – Zona F

3

 

 

1. La zona è così regolata 



 

 Destinazioni d’uso non ammesse: 

•  Tutte le attività che non hanno relazione con l’istruzione. 

 

Tipologie distributive ammesse 

•  Esercizi di vicinato 

 


 

 

29



 

 

Indici e parametri  

•  Indice di edificabilità fondiaria  

 

 



 

 

I



f

  

 =   0,5   mq/mq 



•  Indice 

di 


copertura 

 

      I



c

 

 =               



  

1/3 


•  Numero massimo di piani    

 

 



 

 

N



p

 

 =               



 

    4 


 

 

Articolo 40  –  Edifici esistenti con destinazione d'uso non ammessa nella zona 



 

 

 

1. Per tali edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; gli altri 

tipi di intervento comportano l'adeguamento alle norme di zona. 

 

2. In particolare per le medie strutture di vendita esistenti nelle zone residenziali B, è ammessa la 



sola manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 

30



 

 

Capitolo 10   Parti di trasformazione 

 

 



Articolo 41  –  Ambiti di progettazione urbanistica unitaria e Zone speciali – criteri generali 

 

1. Il Piano individua nelle tavole di azzonamento, p3, p3a e p3b, "Ambiti di progettazione 



urbanistica unitaria. 

 

2. Gli Ambiti comprendono parti di territorio, soggette a progettazione urbanistica unitaria redatta 



dal Comune, di cui si prevede la conservazione, il miglioramento e la  trasformazione, anche dei 

caratteri ambientali. 

 

3. Gli Ambiti possono comprendere zone con destinazione d'uso specifica (Verde pubblico 



attrezzato, zone F, Viabilità) e "Zone speciali", che ammettono una pluralità di destinazioni d'uso; 

le Norme stabiliscono, per ciascun Ambito, le destinazioni funzionali primarie, la loro quantità 

espressa in metri quadrati di S

l

, le destinazioni funzionali non ammesse, nonché la dotazione 

minime di aree a standard, espresse in metri quadrati di S

p

 . 


 

4. Gli obiettivi e i criteri urbanistici fondamentali per l'attuazione degli Ambiti sono contenuti 

negli Schemi progettuali che costituiscono elaborati indicativi del Piano e nelle specifiche 

disposizioni normative per ciascun Ambito, di cui ai successivi articoli. Le aree a standard indicate 

per ciascun comparto di ciascun Ambito, comprese le aree a parcheggi derivanti dal carico 

urbanistico delle diversi funzioni previste in fase di attuazione, sono cedute gratuitamente.  

 

5. Gli Schemi progettuali d’Ambito costituiscono prescrizioni generali in quanto  descrivono in 



forma grafica gli obiettivi progettuali delle opere pubbliche e dei Piani attuativi di iniziativa 

pubblica o privata, interni all'Ambiti; gli Schemi possono essere modificati in funzione degli studi 

di fattibilità e dei progetti sviluppati a scala di maggior dettaglio, senza tuttavia che ne sia stravolta 

l'impostazione generale. 

 

6. Sulle tavole di azzonamento, all'interno di ciascun Ambito, sono individuati Sottoambiti e 



comparti; se i comparti comprendono aree di diversi proprietari, assumono la fattispecie di cui 

all'articolo 23 della legge n. 1150 /1942; i comparti sono attuati con Piani attuativi: i contenuti 

specifici e le modalità di attuazione degli Ambiti e dei singoli comparti sono regolate dai 

successivi articoli; le capacità edificatorie, ove previste, sono stabilite in relazione ai singoli 

comparti di intervento. 

 

 



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