Responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico: legislazione e giurisprudenza


dunque per prime un’indicazione specifica per la difesa


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Sana09.09.2017
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dunque per prime un’indicazione specifica per la difesa

  • del suolo.



    • Per difesa del suolo la relazione Noè/Rossi-Doria

    • intendeva “ogni attività di conservazione dinamica

    • del suolo, considerato nella sua continua

    • evoluzione per cause di natura fisica ed antropica;

    • ed ogni attività di preservazione e di salvaguardia

    • di esso, della sua attitudine alla produzione e delle

    • installazioni che vi insistono da cause straordinarie

    • di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali

    • e marine o altri fattori meteorici”.



    In seguito, la creazione del Gruppo Nazionale per la

    • In seguito, la creazione del Gruppo Nazionale per la

    • Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), istituito

    • nel 1984 dall’allora Ministro per la Ricerca Scientifica e

    • Tecnologica, e la normativa in materia di difesa del

    • suolo hanno istituzionalizzato il termine dissesto

    • idrogeologico che viene definito come “qualsiasi

    • disordine, o situazione di squilibrio, che l’acqua produce

    • nel suolo e/o nel sottosuolo”.

    • La difesa del suolo ha quindi come principale

    • obiettivo la lotta al dissesto idrogeologico, il

    • controllo del pericolo e del rischio idrogeologico.



    La legge n° 183/1989 “Norme per il

    • La legge n° 183/1989 “Norme per il

    • riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

    • Ha costituito il primo passo per l’intervento

    • coordinato a tutela dell’ambiente e della prevenzione

    • dei disastri.

    • In particolare la legge colloca l’assetto del suolo al

    • centro delle iniziative volte a proteggere l’ambiente

    • attraverso l’attività di programmazione e

    • pianificazione.



    • Dopo quasi 20 anni di attesa dagli esiti delle Commissioni

    • De Marchi e Noè/Rossi-Doria, viene promulgata la legge 18

    • maggio 1989, n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e

    • funzionale della difesa del suolo”, con lo scopo dichiarato

    • (art. 1) “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento

    • delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico

    • per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la

    • tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.

    • Alla realizzazione di tali finalità concorrono, secondo le

    • rispettive competenze: lo Stato, le Regioni, le Province, i

    • Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di bonifica ed

    • irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.



    • Sarà la legge quadro sulla difesa del suolo (183/1989) a

    • ribadire il significato del termine dissesto idrogeologico.

    • I fenomeni ricadenti nella fattispecie sono:

    • l’erosione idrica diffusa e l’erosione profonda (frane);

    • l’arretramento dei litorali (o erosione costiera);

    • le alluvioni;

    • la subsidenza indotta dall’uomo e dalle valanghe.

    • A questi fenomeni possono aggiungersi:

    • i camini di collasso, specialmente quelli originati dall’attività umana, in particolare mineraria, i rigonfiamenti e le contrazioni derivanti dalla presenza in superficie dei suoli espandibili.



    L’avere individuato nel bacino idrografico l’unità

    • L’avere individuato nel bacino idrografico l’unità

    • più idonea alla realizzazione di azioni finalizzate

    • alla tutela del territorio ed alla salvaguardia

    • naturalistica dei corsi d’acqua costituisce uno dei

    • caratteri più innovativi della legge 183/1989,

    • insieme all’aver riconosciuto l’importanza delle

    • dinamiche che intercorrono tra suolo ed acqua. I

    • bacini idrografici non sono solo i contesti

    • geograficamente adeguati per le attività di difesa

    • del suolo, ma anche ambienti complessi dotati di

    • omogeneità propria, intesi come “ecosistemi

    • unitari”.



    La legge, prendendo atto dei settori disciplinari

    • La legge, prendendo atto dei settori disciplinari


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