del suolo.
Per difesa del suolo la relazione Noè/Rossi-Doria intendeva “ogni attività di conservazione dinamica del suolo, considerato nella sua continua evoluzione per cause di natura fisica ed antropica; ed ogni attività di preservazione e di salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine o altri fattori meteorici”.
In seguito, la creazione del Gruppo Nazionale per la In seguito, la creazione del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), istituito nel 1984 dall’allora Ministro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, e la normativa in materia di difesa del suolo hanno istituzionalizzato il termine dissesto idrogeologico che viene definito come “qualsiasi disordine, o situazione di squilibrio, che l’acqua produce La difesa del suolo ha quindi come principale obiettivo la lotta al dissesto idrogeologico, il controllo del pericolo e del rischio idrogeologico.
La legge n° 183/1989 “Norme per il La legge n° 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” Ha costituito il primo passo per l’intervento coordinato a tutela dell’ambiente e della prevenzione dei disastri. In particolare la legge colloca l’assetto del suolo al centro delle iniziative volte a proteggere l’ambiente attraverso l’attività di programmazione e pianificazione.
Dopo quasi 20 anni di attesa dagli esiti delle Commissioni De Marchi e Noè/Rossi-Doria, viene promulgata la legge 18 maggio 1989, n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, con lo scopo dichiarato (art. 1) “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”. Alla realizzazione di tali finalità concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
Sarà la legge quadro sulla difesa del suolo (183/1989) a ribadire il significato del termine dissesto idrogeologico. I fenomeni ricadenti nella fattispecie sono: l’erosione idrica diffusa e l’erosione profonda (frane); l’arretramento dei litorali (o erosione costiera); le alluvioni; la subsidenza indotta dall’uomo e dalle valanghe. A questi fenomeni possono aggiungersi: i camini di collasso, specialmente quelli originati dall’attività umana, in particolare mineraria, i rigonfiamenti e le contrazioni derivanti dalla presenza in superficie dei suoli espandibili.
L’avere individuato nel bacino idrografico l’unità L’avere individuato nel bacino idrografico l’unità più idonea alla realizzazione di azioni finalizzate alla tutela del territorio ed alla salvaguardia caratteri più innovativi della legge 183/1989, insieme all’aver riconosciuto l’importanza delle dinamiche che intercorrono tra suolo ed acqua. I bacini idrografici non sono solo i contesti geograficamente adeguati per le attività di difesa del suolo, ma anche ambienti complessi dotati di omogeneità propria, intesi come “ecosistemi unitari”.
La legge, prendendo atto dei settori disciplinari
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