Il Documento della Valutazione dei Rischi (dvr)


Sostanze Pericolose: Rischio Amianto art. 266


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Sana15.10.2017
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Sostanze Pericolose: Rischio Amianto art. 266

  • Agenti biologici art.266

  • Atmosfere Esplosive (ATEX) art.287

  • Stress da Lavoro Correlato art.28



  • Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un’importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota: “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

    • Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un’importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota: “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

    • UMBRIA

    • LEGGE REGIONALE del 17 settembre 2013, n. 16.

    • «Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.»





    Misure di sicurezza per i lavori in quota:

    • Misure di sicurezza per i lavori in quota:



    Misure di sicurezza per i lavori in quota:

    • Misure di sicurezza per i lavori in quota:

    • . Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

    • a) assorbitori di energia;

    • b) connettori;

    • c) dispositivo di ancoraggio;

    • d) cordini;

    • e) dispositivi retrattili;

    • f) guide o linee vita flessibili;

    • g) guide o linee vita rigide;

    • h) imbracature.

    • Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

    • Tutte le attrezzature , in particolare quelle inerenti la sicurezza, vanno mantenute efficienti e regolarmente ispezionate.

    • Il non eseguire periodici controlli può portare all’inefficacia del sistema di protezione o al decadimento di responsabilità da parte del produttore.

    • In caso di incidente, se non è stata eseguita correttamente la manutenzione, il titolare del sistema di ancoraggio (proprietario, amministratore di condominio, datore di lavoro, ecc) se ne assume tutte le responsabilità.



    MISURE DI PROTEZIONE:

    • MISURE DI PROTEZIONE:



    Ai fini del presente titolo, s'intendono: a) MMC: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

    • Ai fini del presente titolo, s'intendono: a) MMC: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.



    L’ indice di sollevamento semplice

    • L’ indice di sollevamento semplice

    • permette di valutare il rischio

    • da sovraccarico biomeccanico

    • del “rachide” (la struttura del

    • corpo umano che occupa una

    • posizione dorso-mediale

    • nel torso e che ha funzione

    • di sostegno della testa e

    • del tronco e di protezione

    • del midollo spinale) nel caso

    • di singole attività lavorative.



    Nel metodo NIOSH il peso massimo sollevabile in condizioni ideali è kg 25 per gli uomini e 20 kg per le donne per un lavoro max di 4 ore.

    • Nel metodo NIOSH il peso massimo sollevabile in condizioni ideali è kg 25 per gli uomini e 20 kg per le donne per un lavoro max di 4 ore.

    • Per i lavoratori con più di 45 anni è 20 kg.

    • Per le lavoratrici con più di 45 anni è 15 kg.

    • Altezza ottimale per una persona alta cm168/170 (donna cm 5/7 in meno) all’inizio del sollevamento le mani devono essere a 75/77cm da terra.

    • Distanza verticale di spostamento del peso tra l’inizio e la fine dello spostamento ottimale deve essere cm 25.

    • Distanza orizzontale tra mani e caviglie distanza massima raggiunta durante il sollevamento ottimale è cm 25.


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