anziché procedere all’attività, a lui spettante, di coordinamento e direzione. →
CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE - CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE - SENTENZA 19507/2013 RILIEVO SENTENZA: La sentenza si sofferma anche sull’evacuazione evidenziando che se la stessa fosse stata disposta prima e preceduta dall’allertamento della popolazione non avrebbe trovato ostacolo neppure nel numero delle persone territorio stante la presenza di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco. È interessate evidenziare come gli appartenenti a detti corpi - alcuni dei quali poi anche deceduti a seguito dell’evento calamitoso - si fossero spontaneamente attivati provvedendo da soli all’evacuazione di centinaia di persone.
FRANA DI QUINDICI
Per la frana di Quindici strettamente collegata, come visto alla frana di Sarno, la Corte di Cassazione ha assolto invece nel 2011 tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. I reati contestati erano frana colposa e omicidio colposo plurimo per aver omesso di effettuare attività di programmazione, monitoraggio e studio del territorio legge e cagionando la frana.
RESPONSABILI SERVIZI PREVISIONE E PROTEZIONE RESPONSABILI SERVIZI PREVISIONE E PROTEZIONE Strettamente connessa e collegata alla giurisprudenza fin qui esaminata è quella inerente le responsabilità penali, nell’ambito degli infortuni sul lavoro, di datore di lavoro e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. In particolare l’esame di sentenze del settore, tra le quali ve ne sono alcune anche specificamente inerenti il rischio idrogeologico nei cantieri, occorre per esaminare quale debba essere il comportamento legittimo del tecnico che riveste la figura di responsabile, affinché non possa essere passibile di imputazioni per condotte penalmente rilevanti.
CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - SENTENZA 104/2011 EVENTO: Incendio ed esplosione con conseguente crollo di uno stabilimento che ha avuto come conseguenza la morte di 3 dipendenti e lesioni personali gravi di altri 5. La causa del disastro è stata rinvenuta in fenomeni non solo di combustione, ma anche di esplosione avvenuti nel piano seminterrato per la presenza di residuati della lavorazione altamente incendiabili.
CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - SENTENZA 104/2011 Amministrazione - Responsabile del Servizio di prevenzione infortuni per aver sottovalutato, con colpa, il piano di sicurezza del pericolo di incendio/esplosione del polverino (sostanza residuale della lavorazione di cardatura della lana) per la mancata effettuazione di analisi delle caratteristiche ed infiammabilità di tale polverino in varie zone della fabbrica; per non aver previsto il pericolo di incendio in quanto lo stesso si era già manifestato in precedenti episodi.
CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IVª PENALE - SENTENZA 104/2011 REATI CONTESTATI: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni colpose (art. 590 c.p.) e crollo colposo (art. 434 c.p.). RILIEVO SENTENZA: Nei processi di primo e secondo grado l’Amministratore Delegato ed il Presidente del Consiglio di Amministrazioni veniva assolti, mentre si confermava la responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione infortuni che ricorreva quindi per cassazione. La Cassazione ha confermato la condanna del responsabile della sicurezza sostenendo
Do'stlaringiz bilan baham:
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