Responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico: legislazione e giurisprudenza


dell'area del torrente al gestore del campeggio contrastino con le considerazioni


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Sana09.09.2017
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dell'area del torrente al gestore del campeggio contrastino con le considerazioni

  • relative al carattere meramente esecutivo dei compiti svolti dal dirigente

  • regionale. Quanto al Direttore dell'Ufficio del Territorio che ha rilasciato la

  • concessione si evidenzia che colui il quale rilascia la concessione nell'alveo di un

  • fiume ha responsabilità non potendosi ribaltare sull'ufficio del Genio Civile

  • Regionale la responsabilità della compatibilità idrica dell'insediamento e

  • riservare al proprio ufficio una competenza meramente contabile e finanziaria

  • poiché il potere di dare la concessione e stipulare il contratto era tutto nelle mani

  • dell'imputato.

  •  



  • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • SENTENZA 16310/2009

    • EVENTO: A seguito di precipitazioni si è verificata l’esondazione

    • di un fiume e l’inondazione della sottostante vallata.

    • SOGGETTI IMPUTATI: Ingegnere progettista e dirigente del

    • Provveditorato delle OO.PP. (stesso soggetto) per avere contribuito

    • a cagionare l'esondazione del fiume perché, nella qualità di

    • dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche, aveva progettato

    • e in parte diretto i lavori di sistemazione idraulica del fiume

    • anzidetto non osservando le regole tecniche in materia.



    CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • SENTENZA 16310/2009

    • In particolare, nell'indicata qualità, gli viene contestato:

    • di aver progettato e realizzato corpi arginali interni alle arginature esistenti restringendo eccessivamente (fino a metri 70) la sezione trasversale del fiume con conseguente innalzamento del livello dell'acqua e aumento della velocità della stessa e dunque maggiore capacità erosiva della corrente, realizzando poi, in taluni punti, sezioni di deflusso addirittura inferiori a quelle progettate;

    • di aver lasciato prive di argine le parti di fiume in corrispondenza degli affluenti laterali;

    • di avere ridotto le condizioni idrauliche di deflusso del fiume mediante rimozione di materiale ghiaioso dall'alveo;

    • di aver progettato i lavori omettendo gli accertamenti tecnici previsti da norme regolamentari.



    CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • SENTENZA 16310/2009

    • REATI CONTESTATI: Reato di inondazione (art. 426

    • c.p.) e disastro colposo (art. 449 c.p.) per aver quale

    • progettista e dirigente del Provveditorato alle OO.PP.

    • causato, o contribuito a causare, con un'errata

    • progettazione di opere idrauliche l'esondazione del fiume

    • e la conseguente inondazione della vallata.



    CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • SENTENZA 16310/2009

    • RILIEVO SENTENZA:

    • Pone innanzitutto in evidenza come le precipitazioni verificatesi non

    • potevano essere considerate imprevedibili in quanto ricorrenti ogni 20-30

    • anni. Sottolinea che, pur sussistendo condizioni concorrenti, gli errori

    • progettuali addebitabili all'ingegnere hanno contribuito alla verificazione

    • del disastro ed all'aggravamento delle relative conseguenze. In particolare

    • all'imputato si è addebitato di aver notevolmente ristretto gli argini del

    • fiume e di non avere realizzato i cosiddetti “pennelli”, che erano

    • indispensabili proprio per la notevole riduzione degli argini (ossia opere

    • in cemento armato costruite nell'alveo del fiume allo scopo di mantenere

    • la corrente al centro della sezione e permettere la sedimentazione a

    • ridosso delle sponde in modo da favorire la protezione dall'erosione). La

    • natura colposa di tali comportamenti, in contrasto con le regole tecniche,

    • è stata desunta dagli accertamenti peritali. →

    •  



    CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • CORTE CASSAZIONE - SEZIONE IIIª PENALE -

    • SENTENZA 16310/2009

    • RILIEVO SENTENZA: I periti hanno sottolineato che il

    • restringimento degli argini ha comportato un innalzamento del

    • livello del fiume e un aumento della velocità dell'acqua con

    • conseguente palese aumento della capacità erosiva delle sponde e di

    • rischio di esondazione. Alzare il livello del fiume significava

    • palesemente aumentare il rischio di scavalcamento delle opere di


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