Il Documento della Valutazione dei Rischi (dvr)


Per cancerogeno si intende una sostanza in grado di indurre mutazione irreversibile del DNA; quindi anche per una sola fibra di amianto ci si può ammalare


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Sana15.10.2017
Hajmi446 b.
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Per cancerogeno si intende una sostanza in grado di indurre mutazione irreversibile del DNA; quindi anche per una sola fibra di amianto ci si può ammalare.

  • In senso statistico per l'amianto, come per altri cancerogeni, non esiste una soglia di esposizione definita "sicura“; ma è altrettanto vero che il rischio di contrarre le malattie è proporzionale alla quantità di fibre inalate.

  • Una sostanza tossica causa effetti più o meno gravi in base a quelle che sono le sue caratteristiche, al tempo di esposizione, alla dose assorbita e alla modalità di introduzione. I pesticidi inalati inducono per azione tossica difficoltà respiratorie, irritazione cutanea; ma l’accumulo dei residui del pesticida ha anche azione cancerogena, come è il caso del DDT oggi proibito.





  • In generale per i cancerogeni e/o mutageni non è possibile evidenziale una “soglia” di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa.

    • In generale per i cancerogeni e/o mutageni non è possibile evidenziale una “soglia” di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa.

    • Quanto maggiore è la quantità di cancerogeno tanto è più probabile la comparsa dell’effetto (relazione di causa- effetto), ma non si conosce la dose soglia al di sotto della quale non si hanno effetti.

    • Pertanto nasce l’esigenza di stabilire una soglia di esposizione accettabile: l’esposizione tollerabile è quella che ha come limite un valore di riferimento che non garantisce una sicurezza assoluta, ma una sicurezza per la maggior parte degli individui.

    • Nel caso di sostanza cancerogena non ha senso parlare di turnazione dei lavoratori perché si avrebbe un maggiore numero dei lavoratori esposti, cosa non accettabile in quanto nelle misure tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art. 237, titolo IX del Dlgs 81/08 si parla di: LIMITAZIONE del numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti



    Per quanto concerne la classificazione agenti chimici cancerogeni e mutageni, attualmente esistono cinque diverse classificazioni (IARC - EPA - CE - ACGIH - CCTN) di seguito riassunte; una stessa sostanza può rientrare in classi diverse a seconda dell’Ente

    • Per quanto concerne la classificazione agenti chimici cancerogeni e mutageni, attualmente esistono cinque diverse classificazioni (IARC - EPA - CE - ACGIH - CCTN) di seguito riassunte; una stessa sostanza può rientrare in classi diverse a seconda dell’Ente

    • ENTI DI CLASSIFICAZIONE:

    • Comunità Europea (CE)

    • Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale Italiana (CCTN)

    • Environmental Protection Agency (EPA)

    • International Agency for Research on Cancer (IARC)

    • American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH)



    Il datore di lavoro deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    • Il datore di lavoro deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    • Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’utilizzo di standard analitici in soluzioni diluite anziché standard concentrati in polvere è per esempio uno delle misure tecniche adottabili per ridurre il rischio.



    I parametri della valutazione del rischio:

    • I parametri della valutazione del rischio:

    • La valutazione del rischio deve essere effettuata per singolo lavoratore, tranne che sia possibile, per ragioni di semplicità applicativa, raggruppare i lavoratori in gruppi di lavoro omogeneo in ragione delle attività e mansioni svolte.

    • La procedura si basa sull’analisi ponderata (scelta pesata) di alcuni parametri ritenuti validi indicatori dell’esposizione (stato chimico-fisico del composto o miscela utilizzata, presenza di dispositivi di protezione collettiva, quantità utilizzata, temperatura di utilizzo, frequenza di utilizzo e tempo di manipolazione).

    • Tutti i dati relativi agli agenti cancerogeni/mutageni, alle mansioni e alle attività, e dispositivi di protezione collettiva, vengono raccolti sinteticamente in una scheda di rilevazione compilata e firmata dal singolo operatore, e dal responsabile del gruppo di lavoro del laboratorio di cui l’operatore fa parte.



    L’algoritmo di calcolo dell’indice di rischio o livello di esposizione

    • L’algoritmo di calcolo dell’indice di rischio o livello di esposizione





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